§ 1.4.105 - L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.
Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:29/10/1985
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Stato giuridico e trattamento economico del personale).
Art. 2.  (Contrattazione collettiva).
Art. 3.  (Criteri organizzativi).
Art. 4.  (Qualifiche).
Art. 5.  (Fasce funzionali).
Art. 6.  (Organici).
Art. 7.  (Assegnazioni).
Art. 8.  (Preposizione e assegnazione dei dirigenti superiori).
Art. 9.  (Attribuzioni del dirigente superiore).
Art. 10.  (Attribuzioni dell'assistente contabile).
Art. 11.  (Attribuzioni dello stenografo).
Art. 12.  (Accesso alla qualifica di dirigente superiore).
Art. 13.  (Accesso alla qualifica di assistente contabile).
Art. 14.  (Accesso alla qualifica di stenografo).
Art. 15.  (Destinazione del personale tecnico).
Art. 16.  (Disposizioni generali per l'accesso alle qualifiche di dirigente tecnico).
Art. 17.  (Ruoli tecnici).
Art. 18.  (Ruolo dei servizi speciali - Qualifiche).
Art. 19.  (Attribuzioni delle qualifiche del ruolo dei servizi speciali).
Art. 20.  (Accesso alle qualifiche del ruolo dei servizi speciali).
Art. 21.  (Concorsi).
Art. 22.  (Commissioni esaminatrici).
Art. 23.  (Validità delle graduatorie).
Art. 24.  (Esclusione dal tirocinio).
Art. 25.  (Commissione regionale consultiva per il personale).
Art. 26.  (Inidoneità all'espletamento delle attribuzioni per infermità).
Art. 27.  (Promessa solenne e giuramento).
Art. 28.  (Orario di servizio).
Art. 29.  (Rapporto di lavoro ad orario ridotto).
Art. 30.  (Limiti mensili alle prestazioni di lavoro straordinario).
Art. 31.  (Personale addetto alla custodia).
Art. 32.  (Commissione di disciplina).
Art. 33.  (Diritto allo studio).
Art. 34.  (Trattamento economico).
Art. 35.  (Indennità di produttività).
Art. 36.  (Trattamento di missione).
Art. 37.  (Rimborso di spese d'albergo e di viaggio).
Art. 38.  (Missioni con mezzo proprio).
Art. 39.  (Indennità al personale addetto ai centri elettronici e meccanografici).
Art. 40.  (Indennità ai conducenti di autoveicoli ed ai centralinisti non vedenti).
Art. 41.  (Indennità maneggio valori di cassa).
Art. 42.  (Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste).
Art. 43.  (Congedo ordinario).
Art. 44.  (Congedo straordinario).
Art. 45.  (Aspettativa o dispensa dal servizio per infermità).
Art. 46.  (Diritti sindacali).
Art. 47.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 48.  (Uffici posti alle dipendenze del Presidente della Regione).
Art. 49.  (Uffici di gabinetto).
Art. 50.  (Esperti).
Art. 51.  (Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori).
Art. 52.  (Disposizione relativa ai consulenti e agli esperti).
Art. 53.  (Passaggio del personale nei nuovi ruoli).
Art. 54.  (Modalità di inquadramento nei casi di passaggio di livello).
Art. 55.  (Personale tecnico proveniente dalle soppresse scuole professionali di tipo agrario).
Art. 56.  (Passaggio ai ruoli tecnici).
Art. 57.  (Mobilità nei ruoli tecnici).
Art. 58.  (Personale inquadrato nel ruolo amministrativo ai sensi della L.R. 1 agosto 1974, n. 34).
Art. 59.  (Inquadramento dei dipendenti idonei nei concorsi interni espletati dall'Amministrazione regionale).
Art. 60.  (Interpretazione autentica dell'art. 60 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145).
Art. 61.  (Nomina dei direttori regionali ed equiparati).
Art. 62.  (Rotazione dei direttori regionali).
Art. 63.  (Copertura dei posti di assistente contabile).
Art. 64.  (Personale ex art. 20 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80).
Art. 65.  (Personale tecnico comandato).
Art. 66.  (Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici).
Art. 67.  (Inquadramento nei ruoli del Corpo forestale e del Corpo regionale delle miniere).
Art. 68.  (Valutazione di servizi).
Art. 69.  (Valutazione dei servizi ai fini del tirocinio).
Art. 70.  (Corso di formazione per dirigente superiore).
Art. 71.  (Ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne).
Art. 72.  (Trattamento economico del personale dell'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione).
Art. 73.  (Personale delle ex scuole sussidiarie).
Art. 74.  (Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 44 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145).
Art. 75.  (Applicazione degli artt. 28, 29, 30 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145).
Art. 76.  (Modifiche ed integrazioni dell'art. 6 della L.R. 2 agosto 1982, n. 76).
Art. 77.  (Riscatto dei periodi universitari).
Art. 78.  (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 agosto 1982, n. 76).
Art. 79.  (Modifica della L.R. 5 agosto 1982, n. 103).
Art. 80.  (Determinazione della anzianità complessiva per l'inquadramento nella fascia funzionale immediatamente superiore).
Art. 81.  (Perequazioni delle pensioni e assegni vitalizi).
Art. 82.  (Integrazioni all'art. 16 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73).
Art. 83.  (Modifica dell'art. 4 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 115).
Art. 84.  (Estensione dei benefici retributivi al personale in quiescenza).
Art. 85.  (Agevolazioni in materia di trasporti per i pensionati regionali).
Art. 86.  (Abrogazione di norme).
Art. 87.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 88. 


§ 1.4.105 - L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 31 ottobre 1985, n. 48).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Stato giuridico e trattamento economico del personale).

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale sono regolati, oltre che dalla normativa vigente in materia, dalle norme contenute nella presente legge; si applicano, altresì, le disposizioni relative ai dipendenti civili dello Stato, in quanto compatibili.

     Restano salve le norme regionali concernenti particolari categorie di personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2. (Contrattazione collettiva).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. (Criteri organizzativi).

     (Omissis) [2].

 

TITOLO II

RUOLI E QUALIFICHE

 

     Art. 4. (Qualifiche).

     Il personale del ruolo amministrativo regionale è distinto nelle seguenti qualifiche:

     - direttore regionale;

     - dirigente superiore;

     - dirigente;

     - assistente;

     - assistente contabile;

     - stenografo;

     - stenodattilografo;

     - operatore archivista;

     - dattilografo;

     - agente tecnico;

     - commesso;

     - operaio.

     Il personale dei ruoli tecnici e speciale dell'Amministrazione regionale è distinto nelle qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, L, M ed N della presente legge.

 

     Art. 5. (Fasce funzionali).

     Il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale di cui alla presente legge, con qualifica inferiore a dirigente superiore o equiparato, è collocato nelle seguenti fasce funzionali:

Prima fascia

     - addetto alla pulizia;

     - operaio comune;

Seconda fascia

     - commesso;

     - operaio qualificato;

Terza fascia

     - agente tecnico;

     - agente tecnico forestale;

     - operaio specializzato;

     - commesso con dieci anni di servizio effettivo nella qualifica; Quarta fascia

     - agente tecnico con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

     - agente tecnico forestale con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

     - centralinista e telegrafista;

     - dattilografo;

     - agente tecnico fotografo;

     - agente tecnico tipografo;

     - fotocineoperatore;

     - guardia forestale;

     - operatore archivista;

     - operatore tecnico dei beni culturali ed ambientali;

     - stenodattilografo;

     - agente tecnico specialista di laboratorio;

Quinta fascia

     - documentalista fotografo;

     - guardia scelta forestale;

     - operatore archivista con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

     - operatore tecnico dei beni culturali ed ambientali con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

     - sommozzatore fotografo;

     - stenodattilografo con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

     - dattilografo con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica; Sesta fascia

     - assistente amministrativo;

     - assistente tecnico;

     - assistente tecnico dei beni culturali ed ambientali;

     - disegnatore;

     - sottufficiale;

     - sommozzatore fotografo con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica;

     - stenografo;

Settima fascia

     - assistente amministrativo, tecnico ed equiparato con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica dopo il tirocinio;

     - dirigente amministrativo ed equiparato in tirocinio; Ottava fascia

     - dirigente amministrativo ed equiparato dopo il tirocinio;

     - dirigente tecnico.

 

     Art. 6. (Organici).

     Il numero dei posti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui all'art. 4 è stabilito, per il ruolo amministrativo regionale, nella tabella A e, per i ruoli tecnici e per il ruolo speciale, nelle tabelle B, C, D, E, F, G, H, I, L, M ed N annesse alla presente legge nonché nelle tabelle annesse alla L.R. 9 maggio 1984, n. 26 e alla L.R. 26 luglio 1985, n. 26.

     La ripartizione numerica del personale del ruolo amministrativo regionale tra la Presidenza della Regione e gli Assessorati regionali, nonché tra le amministrazioni centrali e periferiche di questi, è determinata - ogni biennio - con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per il personale.

     Nell'ambito della determinazione di cui al comma precedente, si provvede anche alla fissazione dei contingenti di personale del ruolo amministrativo regionale da destinare agli uffici delle sezioni per la Regione siciliana della Corte dei conti, delle Avvocature distrettuali dello Stato e del Ministero delle finanze, siti in Sicilia, per compiti di interesse regionale.

 

     Art. 7. (Assegnazioni).

     Il personale del ruolo amministrativo regionale è assegnato alla Presidenza della Regione e agli Assessorati regionali con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di direzione dell'amministrazione presso cui presta servizio, secondo la ripartizione numerica effettuata in attuazione dell'articolo precedente.

 

     Art. 8. (Preposizione e assegnazione dei dirigenti superiori).

     I dirigenti superiori ed equiparati sono assegnati ai settori o uffici corrispondenti con provvedimento del capo dell'amministrazione sentito il consiglio di direzione.

 

     Art. 9. (Attribuzioni del dirigente superiore).

     Il dirigente superiore esercita funzioni di consigliere del capo dell'amministrazione, con compiti di studio e di ricerca, di ispezione, nonché di sostituzione del direttore regionale; è preposto a settori o uffici corrispondenti, ivi compresi gli uffici periferici; svolge altresì ogni altra funzione prevista da leggi o da regolamenti.

     In particolare il dirigente superiore, nell'ambito della competenza dell'ufficio cui è preposto: sovrintende all'attività del medesimo coordinando, vigilando e controllando, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza, l'economicità, e la rispondenza al pubblico interesse, l'attività dei dirigenti delle unità operative in cui si articola il settore; vigila sul corretto adempimento degli obblighi di servizio da parte del personale addetto alle unità operative del settore e provvede su tutte le questioni attinenti alle strutture e al funzionamento dei servizi dipendenti; assicura, anche mediante conferenza con i dirigenti e gli assistenti addetti, l'unità di indirizzo delle unità operative dipendenti, per la realizzazione di programmi amministrativi, programmando e coordinando l'attività anche al fine della più razionale utilizzazione delle risorse; partecipa ad organi collegiali; può rappresentare l'Amministrazione presso gli enti sottoposti alla vigilanza della medesima.

 

     Art. 10. (Attribuzioni dell'assistente contabile).

     L'assistente contabile svolge le attribuzioni dell'assistente con particolare riferimento agli affari finanziari e contabili.

 

     Art. 11. (Attribuzioni dello stenografo).

     Lo stenografo disimpegna mansioni di stenografia a mano o a macchina, trascrivendo i relativi testi e redigendo verbali e sintesi dei lavori.

 

     Art. 12. (Accesso alla qualifica di dirigente superiore).

     Alla qualifica di dirigente superiore si accede mediante concorso al quale sono ammessi i dirigenti muniti di diploma di laurea richiesto per l'accesso alla relativa qualifica, che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'indizione del concorso, dieci anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Il concorso consiste nella valutazione dei titoli di servizio e professionali e nell'accertamento della professionalità conseguita anche in relazione alla frequenza di un corso semestrale di formazione dirigenziale.

     I posti disponibili sono conferiti in relazione alla graduatoria di merito, che ha validità per un biennio decorrente dalla relativa pubblicazione. A parità di merito è preferito il più anziano per servizio e, in caso di uguale anzianità di servizio, il più anziano di età.

     Il 30% dei posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore può essere ricoperto mediante concorso per esami cui possono partecipare i cittadini italiani di età non superiore a 45 anni muniti del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla qualifica di dirigente che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali presso l'Amministrazione statale o enti pubblici, di competenza territoriale non inferiore a quella regionale, o presso aziende pubbliche o private con non meno di mille dipendenti, in possesso di titoli specifici, comprovanti particolari esperienze dirigenziali.

     La commissione esaminatrice dei concorsi è istituita presso la Presidenza della Regione ed è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, da un docente universitario, dal segretario generale o dal direttore regionale od equiparato del ruolo tecnico al quale appartiene il posto da attribuire e da due funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Svolge le funzioni di segretario un dirigente.

 

     Art. 13. (Accesso alla qualifica di assistente contabile).

     Alla qualifica di assistente contabile si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere.

 

     Art. 14. (Accesso alla qualifica di stenografo).

     Alla qualifica di stenografo si accede mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado.

     Per accedere alle prove d'esame gli aspiranti devono superare una prova preliminare di stenoscrizione consistente nella trascrizione, sotto dettatura, di un brano alla velocità di 90 parole al minuto.

 

     Art. 15. (Destinazione del personale tecnico). [3]

 

     Art. 16. (Disposizioni generali per l'accesso alle qualifiche di dirigente tecnico).

     Per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore ed equiparato nei ruoli tecnici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore nel ruolo amministrativo regionale.

 

     Art. 17. (Ruoli tecnici).

     Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale sono istituite le qualifiche di dirigente superiore tecnico o equiparato nel numero indicato nelle tabelle B, C, D, E, F, G, I, M ed N.

     Gli stessi esercitano, in relazione ai servizi di competenza delle rispettive amministrazioni, i compiti del dirigente superiore.

     Alla qualifica di dirigente superiore tecnico o equiparato possono accedere i dirigenti dei rispettivi ruoli tecnici con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

     Art. 18. (Ruolo dei servizi speciali - Qualifiche).

     Il ruolo dei servizi speciali comprende le seguenti qualifiche:

     - ingegnere meccanico, ingegnere elettromeccanico, ingegnere elettronico, architetto, equiparati a dirigente tecnico;

     - interprete, assistente sociale, equiparati ad assistente.

     II personale del ruolo dei servizi speciali è alle dipendenze del Presidente della Regione ed esercita le proprie attribuzioni presso i rami dell'Amministrazione regionale, secondo le relative esigenze, con disposizioni del Presidente della Regione.

 

     Art. 19. (Attribuzioni delle qualifiche del ruolo dei servizi speciali).

     L ingegnere meccanico, l'ingegnere elettromeccanico, l'ingegnere elettronico e l'architetto svolgono attività di consulenza e di assistenza tecnica per le attività dell'Amministrazione regionale rientranti nelle rispettive competenze professionali.

     L'interprete svolge attività di interprete e di traduzione nelle e dalle lingue per le quali è stata operata l'assunzione.

     L'assistente svolge attività di consulenza, studio e trattazione di problemi di rilevanza sociale.

 

     Art. 20. (Accesso alle qualifiche del ruolo dei servizi speciali).

     Alle qualifiche di dirigente tecnico ingegnere ed architetto del ruolo dei servizi speciali si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi, rispettivamente, i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea in ingegneria o in architettura, abilitati all'esercizio professionale.

     Alla qualifica di interprete si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso della laurea in lingue e letterature straniere o di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere. Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado si prescinde dal possesso di tale diploma.

     Alla qualifica di assistente sociale si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di diploma di assistente sociale rilasciato da istituto legalmente riconosciuto.

 

     Art. 21. (Concorsi).

     L'ammissione al pubblico impiego nella Regione siciliana avviene a mezzo di concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge.

     I candidati presentano la domanda con l'indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti, compresa l'eventuale idoneità fisica, e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi e del rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal relativo bando di concorso, al momento dell'approvazione della graduatoria.

     Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti viene espletata una prova preliminare a mezzo di quiz bilanciati tesi ad accertare la professionalità del concorrente, predisposti con l'eventuale assistenza di istituti specializzati o di esperti, in modo da ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.

     La commissione esaminatrice vigilerà anche nella fase preliminare relativa ai quiz bilanciati assumendo quindi i poteri di commissione di vigilanza [4].

     Per i concorsi riferiti ai primi tre livelli funzionali o qualifiche corrispondenti o equiparate, le prove di esame consistono in quiz selettivi, per qualifiche che non richiedono specifiche professionalità, e in prove pratiche e quiz selettivi, per qualifiche che richiedono specifiche professionalità.

     Al momento della presentazione alle prove d'esame ciascun candidato produce idoneo documento di identità corredato di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso ha presentato la domanda nei termini previsti dal relativo bando.

     Le vigenti disposizioni di legge relative ai rapporti tra i componenti delle commissioni giudicatrici ed i candidati troveranno applicazione limitatamente alla fase successiva all'espletamento delle prove a mezzo quiz selettivi o preliminari.

     Le procedure concorsuali previste dal presente articolo si applicano anche ai concorsi già banditi nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione, nel caso in cui non siano state iniziate prove di esami.

     I regolamenti degli Enti tenuti all'applicazione delle presenti norme concorsuali si intendono automaticamente modificati in conformità alla presente disposizione.

 

     Art. 22. (Commissioni esaminatrici).

     I concorsi per l'ammissione al pubblico impiego dei ruoli amministrativi e tecnici dell'Amministrazione regionale sono banditi dal Presidente della Regione.

     I componenti delle commissioni esaminatrici da scegliersi tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale sono nominati dal Presidente della Regione, tenendo conto del principio della rotazione, sentito il Consiglio di direzione della Presidenza della Regione nel caso che il concorso si riferisca a qualifiche del ruolo amministrativo ed il Consiglio di direzione del ramo di Amministrazione interessato nel caso di concorso riferito a qualifiche dei ruoli tecnici.

     I membri esterni all'Amministrazione regionale sono nominati direttamente dal Presidente della Regione.

     Il Presidente della Regione comunica alla prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a tal uopo convocata dal suo Presidente entro quindici giorni dalla richiesta del Governo, i criteri da adottare per la composizione delle commissioni esaminatrici.

 

     Art. 23. (Validità delle graduatorie).

     Le graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione regionale sono valide per la copertura dei posti che si rendano comunque disponibili entro due anni dalla relativa pubblicazione.

 

     Art. 24. (Esclusione dal tirocinio).

     Il personale transitato o che transiterà alla qualifica superiore in applicazione delle leggi regionali, che alla data del passaggio possiede i titoli di studio e di abilitazione professionali specificamente richiesti e almeno sette anni di effettiva anzianità di servizio nella qualifica di provenienza, consegue l'esercizio delle funzioni nella nuova qualifica acquisita prescindendo dal tirocinio.

 

TITOLO III

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO

 

     Art. 25. (Commissione regionale consultiva per il personale).

     Presso la Presidenza della Regione è istituita la Commissione regionale consultiva per il personale.

     La Commissione esprime pareri sui criteri da adottare in materia di organizzazione degli uffici, formazione professionale e utilizzazione e mobilità del personale.

     La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore destinato alla Presidenza ed è composta dal segretario generale, dal direttore regionale del personale e dei servizi generali, dal direttore regionale preposto al ramo d'amministrazione la cui materia costituisce oggetto di trattazione, da quattro membri scelti dal Presidente della Regione tra i funzionari regionali con qualifica non inferiore a dirigente od equiparato, da due esperti in materia di personale scelti dal Presidente della Regione anche tra estranei all'Amministrazione e da sei membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, scelti tra i dipendenti regionali.

     Un funzionario regionale, con qualifica non inferiore ad assistente o equiparato, svolge le funzioni di segretario.

     La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.

     I componenti che non ne facciano parte in relazione alla qualifica posseduta possono essere riconfermati per una sola volta.

     Ai componenti della Commissione spetta un compenso determinato con decreto del Presidente della Regione sentita la Giunta regionale.

 

     Art. 26. (Inidoneità all'espletamento delle attribuzioni per infermità).

     Il dipendente che, nel corso del servizio, risulti non più idoneo per infermità all'espletamento delle attribuzioni inerenti alla qualifica posseduta, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in funzioni o mansioni diverse da quelle proprie della stessa qualifica, appartenenti alla stessa fascia funzionale, o in compiti attinenti alle qualifiche inferiori, è dispensato dal servizio, conseguendo il diritto a pensione secondo le disposizioni vigenti.

     Al dipendente collocato in qualifica inferiore ai sensi del comma precedente sono attribuiti nel corrispondente livello la classe e gli aumenti periodici secondo il maturato economico e il maturato in itinere di cui all'art. 29 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, conseguendo le ulteriori posizioni secondo lo sviluppo del proprio livello.

 

     Art. 27. (Promessa solenne e giuramento).

     L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, prima di iniziare il servizio, deve prestare davanti al direttore regionale o a un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

     «Prometto di essere fedele alla Repubblica ed al suo Presidente ed alla Regione siciliana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione per il pubblico bene».

     L'impiegato che consegua comunque la nomina in ruolo, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento davanti al direttore regionale o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica ed al suo Presidente ed alla Regione siciliana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere a tutti i doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

     Della prestazione della promessa solenne e del giuramento è redatto processo verbale, il cui originale è conservato nel fascicolo personale dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia.

     La promessa solenne ed il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego presso l'Amministrazione regionale.

     L'impiegato che rifiuti di prestare la promessa solenne o il giuramento decade dall'impiego.

 

     Art. 28. (Orario di servizio).

     Per i dipendenti appartenenti ai ruoli previsti dalla presente legge l'orario di servizio è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione e l'articolazione dell'orario di servizio sono determinate, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 35 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, considerandosi giornata festiva altresì la ricorrenza del santo patrono, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per il personale.

 

     Art. 29. (Rapporto di lavoro ad orario ridotto).

     (Omissis) [5].

 

     Art. 30. (Limiti mensili alle prestazioni di lavoro straordinario).

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 115, possono altresì essere autorizzate ulteriori prestazioni di lavoro straordinario corrispondenti ad un quarto del limite massimo previsto dal primo comma del citato art. 2 ragguagliate ad un terzo del personale in servizio presso ciascuna direzione, ufficio equiparato o altro ufficio individuato con decreto del Presidente della Regione.

     Le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, insieme con le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e non effettivamente utilizzate in ciascun bimestre, possono essere utilizzate per esigenze eccezionali ed indilazionabili con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, sentito il consiglio di direzione.

     Le utilizzazioni suddette devono avere riguardo a periodi non consecutivi e non superiori al bimestre e non possono comunque superare il semestre per ciascun anno, né, per ciascun dipendente autorizzato, un terzo dei normali limiti mensili di lavoro straordinario e comunque le 40 ore.

     Il limite massimo previsto dalla L.R. 13 dicembre 1983, n. 115, art. 2, secondo comma, lett. b, trova applicazione nei confronti delle unità di personale addetto al telegrafo, telescriventi e telex ed al centralino telefonico di Palazzo d'Orleans, nei confronti di tre unità di personale, rispettivamente, uno con qualifica di assistente e due con qualifica di operatore archivista addetto al controllo dei servizi di sicurezza, nonché nei confronti di due unità dell'autoparco regionale addetto al controllo dell'accesso ed al coordinamento dei servizi uscierili di Palazzo d'Orleans.

     Il limite massimo di prestazione di lavoro straordinario previsto dall'art. 2, comma quarto, della L.R. 13 dicembre 1983, n. 115, trova applicazione nei confronti di un massimo di due unità di personale dell'ufficio della Presidenza della Regione addetto ai rapporti con gli organi legislativi, limitatamente ai periodi di lavoro dell'Assemblea regionale siciliana.

     I dirigenti superiori possono essere autorizzati ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nella misura prevista dall'art. 2, lett. a, punto 1, della L.R. 13 dicembre 1983, n. 115.

 

     Art. 31. (Personale addetto alla custodia).

     Il personale addetto alla custodia degli immobili sedi di uffici dell'Amministrazione regionale, che usufruisce di alloggio di servizio, è tenuto alla custodia continuativa dell'immobile allo stesso affidato, tranne che per i periodi di congedo o di aspettativa o di altre assenze giustificate.

     Le funzioni di cui al comma precedente possono essere espletate dai commessi, che sono anche adibiti all'apertura e chiusura di immobili sedi di uffici della Amministrazione regionale e delle relative pertinenze sorvegliando l'accesso agli stessi.

 

     Art. 32. (Commissione di disciplina).

     La commissione di disciplina è unica, ha sede presso la Presidenza della Regione ed esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle commissioni di disciplina dei singoli Ministeri.

     La commissione è costituita da tre funzionari di ruolo, di cui uno con qualifica non inferiore a direttore regionale o equiparato, che la presiede, e due con qualifica non inferiore a dirigente, nominati annualmente con decreto del Presidente della Regione.

     Se nessuno dei componenti la commissione appartiene

all'Amministrazione da cui dipende l'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, il componente meno anziano è sostituito da un funzionario, appartenente alla detta amministrazione, con qualifica non inferiore a dirigente.

     All'uopo, con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, è nominato annualmente un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente per ogni amministrazione regionale.

     Un funzionario con qualifica non inferiore ad assistente o equiparato esercita le funzioni di segretario.

     Per i direttori regionali ed equiparati, le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

     E' abrogato l'art. 31 della L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

 

     Art. 33. (Diritto allo studio).

     Ciascun dipendente può fruire di 150 ore annue di permesso retribuito per la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione regionale.

     Possono essere altresì concessi a non più del 3% dei dipendenti, entro il limite annuo individuale di cui al precedente comma, permessi retribuiti per la frequenza, finalizzata al conseguimento di titoli di studio, di corsi universitari, in istituti statali o in istituti riconosciuti.

     Restano salvi eventuali limiti superiori per corsi previsti da apposite norme legislative e regolamentari.

 

     Art. 34. (Trattamento economico).

     Il personale dell'Amministrazione regionale ha diritto al trattamento economico fondamentale, per stipendio ed indennità di contingenza, previsto dalla tabella «O» annessa alla presente legge nonché, ricorrendo le condizioni, ai trattamenti complementari di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 35. (Indennità di produttività).

     Al personale di cui alla presente legge compete l'indennità mensile prevista dalla lett. C della tabella «O» in relazione all'adozione, da parte del Governo regionale, di misure atte a consentire il controllo della produttività dei servizi.

     In attesa dell'adozione delle misure di cui al precedente comma, l'indennità è erogata con decorrenza dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità previste dalla lettera C della tabella «O».

     Al personale collocato in quiescenza successivamente alla data di cui al precedente comma, l'indennità è erogata limitatamente al periodo di effettivo servizio.

 

     Art. 36. (Trattamento di missione).

     L'indennità di trasferta dovuta ai dipendenti della Amministrazione regionale comandati in missione fuori dalla ordinaria sede di servizio è stabilita, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nelle seguenti misure:

     - segretario generale, direttore regionale ed equiparato, lire 50.000;

     - dirigente superiore ed equiparato, dirigente ed equiparato, assistente ed equiparato, lire 40.000;

     - stenodattilografo, operatore-archivista, dattilografo, sottufficiale del Corpo regionale delle foreste, commesso, agente tecnico, operaio, guardia ed equiparati, lire 30.000.

     La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del cento per cento quando la missione è compiuta all'estero.

     Per le ore residuali eccedenti le 24 ore, nonché per le missioni di durata inferiore alle 24 ore e superiore alle 4 ore, l'indennità di trasferta spetta, per ogni ora, in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera, maggiorata del 60 per cento e, comunque, per un importo complessivo non superiore alla diaria di cui al primo comma.

     Le misure dell'indennità di trasferta sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertato al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'eventuale aumento non può comunque eccedere il 10% delle misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso alle lire 100.

     Con il provvedimento con cui è disposto l'invio in missione il dipendente può essere dispensato dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 8 della L. 18 dicembre 1973, n. 836.

 

     Art. 37. (Rimborso di spese d'albergo e di viaggio).

     Il dipendente inviato in missione può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa d'albergo di prima categoria per i dipendenti con qualifica non inferiore ad assistente ed equiparato e di seconda categoria per il rimanente personale. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo [6].

     Per le missioni all'estero, le spese d'albergo ivi sostenute vanno rimborsate sulla base delle corrispondenze previste dall'annuario internazionale degli alberghi.

     Salvo il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle corrispondenti norme statali, ai dipendenti in missione spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

 

     Art. 38. (Missioni con mezzo proprio).

     Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, l'uso di un proprio automezzo di trasporto anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

     I funzionari componenti di uffici ispettivi, per le ispezioni connesse ai propri compiti, ed il personale assegnato all'Assessorato regionale degli enti locali, per gli adempimenti connessi ad esigenze elettorali, possono servirsi di automezzo proprio nell'ambito del territorio della Regione.

     Al personale che riveste la qualifica di agente tecnico con le mansioni di capo vivaista e capo operaio è attribuita, nel caso in cui non disponga di mezzo di trasporto fornito dalla pubblica amministrazione, una indennità mensile, erogata dietro certificazione del direttore dei lavori, nella misura appresso specificata:

     a) per percorrenze giornaliere da 8 a 10 Km., lire 50.000;

     b) per percorrenze giornaliere fino a 20 Km., lire 70.000;

     c) per percorrenze giornaliere fino a 30 Km., lire 85.000;

     d) per percorrenze giornaliere fino a 50 Km., lire 100.000;

     e) per percorrenze giornaliere superiori a 50 Km., lire 100.000 per i primi 50 Km. e lire 250 per ogni chilometro in più.

     L'indennità di cui sopra sarà corrisposta al personale che abbia effettuato almeno 15 giorni lavorativi al mese.

     L'indennità di cui ai precedenti commi è incrementata, con decreto del Presidente della Regione, dell'80% della misura percentuale di aumento del prezzo della benzina super, a decorrere dal mese successivo alla data dell'aumento stesso.

 

     Art. 39. (Indennità al personale addetto ai centri elettronici e meccanografici).

     Al personale dell'Amministrazione regionale addetto ai centri elettronici, meccanografici o a sistemi informativi elettronici, con compiti continuativi inerenti alle procedure di progettazione, realizzazione, registrazione o controllo di sistemi è corrisposta una indennità lorda, per ogni giornata di effettiva presenza e per le ore di effettivo servizio, nella misura di:

     - lire 5.000, ai componenti il centro che svolgono funzioni direttive, di analista o di programmatore, nonché ai capi servizio meccanografici;

     - lire 4.000, agli operatori addetti ai servizi stessi.

     E' abrogato l'art. 2 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 2 [7].

 

     Art. 40. (Indennità ai conducenti di autoveicoli ed ai centralinisti non vedenti).

     Al personale addetto esclusivamente o continuativamente alla conduzione degli autoveicoli dell'Amministrazione regionale ed ai centralinisti telefonici non vedenti, di cui alla L.R. 7 maggio 1976, n. 60, è attribuita, in aggiunta alle competenze spettanti per legge, una indennità di lire 80.000 mensili lorde, limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento delle suindicate mansioni.

 

     Art. 41. (Indennità maneggio valori di cassa).

     L'indennità per maneggio di valori di cassa, di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta in misura fissa nell'importo mensile di lire 50 000.

     L'indennità di cui al precedente comma per i consegnatari cassieri è corrisposta nella misura fissa mensile di lire 100.000.

 

     Art. 42. (Indennità al personale del Corpo regionale delle foreste).

     Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dall'art. 2 della L. 20 marzo 1984, n. 34 e dall'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 43. (Congedo ordinario).

     Il dipendente ha diritto di fruire del congedo ordinario in uno o più periodi nell'anno; in ogni caso uno dei periodi non può essere inferiore a diciotto giorni consecutivi. Il congedo ordinario deve essere fruito nell'ambito di ciascun anno solare; può essere interrotto o rinviato all'anno successivo per eccezionali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto a fruire del congedo non utilizzato entro il primo semestre dell'anno successivo.

     L'utilizzazione del congedo ordinario è altresì interrotta nei casi di ricovero in presidi sanitari, di gravi malattie e di infortuni, comunicati ed adeguatamente documentati.

 

     Art. 44. (Congedo straordinario).

     Al dipendente, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi periodi di congedo straordinario.

     Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o concorsi o, qualora trattasi di mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.

     Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni, nell'ambito dei quali potranno essere concessi periodi continuativi:

     a) sino a 45 giorni per malattia;

     b) sino a 15 giorni per matrimonio o per la partecipazione ad esami o concorsi;

     c) sino a tre giorni per nascita di figli, o per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di primo grado o per altre documentate gravi esigenze familiari o personali.

     Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, per prestazioni di lavoro straordinario e per produttività.

     I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

     Non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni i tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     Il periodo di congedo straordinario può essere prolungato altresì di ulteriori 45 giorni, per patologie organiche non invalidanti che richiedano costanti terapie e previo parere della Commissione medico ospedaliera o altro organo collegiale presso le aziende unità sanitarie locali [9].

     Le disposizioni di cui alla lettera a) del terzo comma non si applicano ai casi legati ad infortunio sul lavoro, di degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a seguito di operazione e/o interventi che richiedano un periodo di convalescenza superiore a trenta giorni. Per tali fattispecie il periodo di congedo straordinario è elevato a mesi sei. E' altresì esteso a mesi sei il periodo di congedo straordinario relativamente all'astensione di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore [10].

 

     Art. 45. (Aspettativa o dispensa dal servizio per infermità).

     Qualora la malattia si prolunghi oltre il termine concesso come congedo straordinario il dipendente è collocato, anche d'ufficio, in aspettativa per infermità.

     L'aspettativa per infermità non può protrarsi per più di diciotto mesi.

     Ad ogni effetto il periodo di aspettativa per infermità è considerato come trascorso in servizio.

     Per motivi di particolare gravità, al dipendente in aspettativa per infermità che abbia raggiunto i limiti di cui ai commi precedenti o ne faccia richiesta motivata può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

     Due periodi di aspettativa per infermità si sommano agli effetti della determinazione del limite di durata previsto dal secondo comma quando tra essi interceda un periodo di servizio inferiore a tre mesi.

     La durata complessiva dell'aspettativa per infermità non può superare, in ogni caso, tre anni in un quinquennio.

     Scaduto il periodo massimo dell'aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato qualora non sia possibile utilizzarlo a termini dell'art. 26.

 

     Art. 46. (Diritti sindacali).

     Gli articoli dal 45 al 50 compreso della L. 18 marzo 1968, n. 249 e successive modifiche si applicano al personale dell'Amministrazione regionale con le seguenti specificazioni.

     Il numero globale dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione da collocare in aspettativa ai sensi del predetto art. 45 è determinato in rapporto ad una unità per ogni 650 dipendenti in attività di servizio.

     I dipendenti dell'Amministrazione regionale componenti di organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione regionale possono essere autorizzati ad assentarsi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 40 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, entro il contingente massimo annuo di giornate complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale in base alla detta norma ed ai precedenti commi, da utilizzare nominativamente nell'ambito di elenchi semestrali previamente comunicati, con almeno 15 giorni di anticipo dagli organi responsabili di ciascuna organizzazione secondo segnalazioni degli stessi.

     Possono, altresì, essere autorizzati ad assentarsi, ai sensi del precedente comma, in ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, tre dipendenti per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale che abbia uffici periferici, per periodi non superiori a tre giorni al mese [11].

     Il numero dei distacchi e delle assenze previsto dai precedenti commi non è superabile.

     L'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, ai sensi del secondo comma dell'art. 49 della L. 18 marzo 1968, n. 249 e successive modifiche, è concesso per tre amministrazioni centrali della Regione, tenendo conto comunque della effettiva disponibilità dei locali.

     Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la normativa nazionale.

 

     Art. 47. (Trattenute per scioperi brevi).

     Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sono commisurate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro e sono pari alla quota oraria della retribuzione spettante.

 

     Art. 48. (Uffici posti alle dipendenze del Presidente della Regione).

     La Segreteria della Giunta regionale, l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, con le competenze in materia di rappresentanza e cerimoniale già previste per il gabinetto del Presidente della Regione dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, la Segreteria del Comitato regionale per il credito e il risparmio, l'Ufficio stampa e documentazione istituito con la L.R. 6 luglio 1976, n. 79 e l'Ufficio della Regione siciliana in Roma, nell'espletamento dei relativi compiti, dipendono direttamente dal Presidente della Regione, mentre sono coordinati, per quanto concerne lo svolgimento dei rapporti di servizio dei dipendenti ed il funzionamento, dalla Segreteria generale [12].

 

     Art. 49. (Uffici di gabinetto).

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali hanno alle proprie esclusive dipendenze un ufficio di gabinetto, che coadiuva il Presidente e gli Assessori nei relativi compiti.

     Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dei ruoli dell'Amministrazione regionale.

     Il segretario particolare può essere scelto anche tra estranei all'Amministrazione regionale.

     L'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è costituito dal capo di gabinetto, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, dal segretario particolare e da otto addetti con qualifica non inferiore ad operatore archivista od equiparato [13].

     L'ufficio di gabinetto degli Assessori è costituito dal capo di gabinetto, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, dal segretario particolare e da sei addetti con qualifica non inferiore ad operatore archivista o equiparato [14].

     I limiti di cui ai commi precedenti possono essere elevati, per motivate esigenze, di non più di cinque unità per l'ufficio di gabinetto del Presidente e di non più di quattro unita per l'ufficio di gabinetto degli Assessori. Nessun'altra unità di personale può essere destinata o comunque utilizzata presso gli uffici di gabinetto.

     La composizione degli uffici di gabinetto è stabilita con decreto del Presidente o dell'Assessore. Per il personale in servizio presso rami di amministrazione diversi da quello presso cui è istituito l'ufficio di gabinetto, l'assegnazione viene assentita dal capo dell'amministrazione interessata, sentito il consiglio di direzione, con il consenso dell'interessato.

     Con lo stesso decreto il Presidente e l'Assessore destinano a supporto degli uffici, rispettivamente, sei e cinque unità con qualifica inferiore ad operatore archivista od equiparato [15].

 

     Art. 50. (Esperti).

     Il Presidente della Regione può avvalersi dell'opera di cinque esperti [16].

     Gli esperti sono tenuti all'osservanza dell'orario di servizio previsto per i componenti dell'ufficio di gabinetto. Agli stessi compete un trattamento economico da determinarsi con decreto del Presidente della Regione in misura non superiore al trattamento tabellare previsto per il direttore regionale con dieci anni di anzianità, nonché il compenso per il lavoro straordinario, nella misura prevista per il direttore regionale nella predetta posizione.

     Qualora gli esperti siano dipendenti da enti pubblici anche economici, con trattamento economico presso l'ente di provenienza superiore a quello indicato dal comma precedente, agli stessi compete la differenza sotto forma di assegno personale.

 

     Art. 51. (Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori).

     Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati, e comunque non oltre la scadenza del mandato, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione [17].

     Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può superare il tetto massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d’anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio [18].

 

     Art. 52. (Disposizione relativa ai consulenti e agli esperti).

     Gli incarichi di cui agli artt. 50 e 51 non costituiscono rapporto di pubblico impiego; possono essere revocati in ogni momento e cessano all'atto della cessazione dalla carica del Presidente della Regione o dell'Assessore che li ha conferiti.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 53. (Passaggio del personale nei nuovi ruoli).

     Il personale appartenente ai ruoli di cui alle LL.RR. 23 marzo 1971, n. 7 ; 5 aprile 1972, n. 24; 2 agosto 1982, n. 76; 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; 7 novembre 1980, n. 116, nonché il personale immesso in ruolo ai sensi della presente legge, è collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, anche in soprannumero, nei ruoli di cui alle allegate tabelle secondo le corrispondenze con i ruoli già vigenti e nei livelli e fasce funzionali corrispondenti alle qualifiche possedute.

     Al personale del soppresso ruolo degli agenti venatori, di cui all'art. 23 della L.R. 21 agosto 1984, n. 52, si applica il trattamento economico, giuridico e di quiescenza previsto per le qualifiche di cui alla quarta fascia funzionale.

     Il personale di cui al precedente comma, in attesa di una utilizzazione che tenga conto della sua specifica professionalità, può essere destinato a prestare servizio presso gli uffici centrali o periferici della Amministrazione regionale.

     Il personale del ruolo ad esaurimento istituito con la L.R. 25 aprile 1969, n. 10, è immesso, anche in soprannumero, con l'anzianità posseduta, nel ruolo amministrativo regionale, con la qualifica di operaio.

     Gli effetti economici derivanti dal collocamento del personale di cui alla presente legge nelle fasce funzionali e nei relativi livelli decorrono dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 54. (Modalità di inquadramento nei casi di passaggio di livello).

     Il personale che transiti da un livello retributivo ad altro, ivi compresi i casi di passaggio di livello derivanti dalla applicazione della presente legge, è inquadrato, nel nuovo livello, nella posizione retributiva per classe di stipendio e/o scatto di importo pari o immediatamente superiore a quello costituito dal maturato economico complessivo (ME + MIT) determinato alla data dell'inquadramento con le modalità di cui all'art. 29 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, maggiorato dell'importo di uno scatto del livello in cui transita.

     E' abrogato l'art. 31 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

     Al personale in servizio che consegua in forza della presente legge o abbia conseguito il passaggio o la nomina alla qualifica immediatamente superiore è attribuita, limitatamente alla nuova qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di passaggio o di nomina, una posizione retributiva per classe di stipendio e/o scatto di importo pari al maturato economico posseduto o spettante alla data del conseguimento della nuova qualifica, maggiorato di un importo pari al 50% della differenza tra il trattamento economico iniziale nella nuova qualifica e quello della qualifica di provenienza. Per i direttori ed il segretario generale, I'importo sarà pari al 50% della differenza tra i trattamenti economici iniziali rispettivamente di direttore e di dirigente superiore e di segretario generale e di direttore regionale.

 

     Art. 55. (Personale tecnico proveniente dalle soppresse scuole professionali di tipo agrario).

     Al personale tecnico proveniente dalle soppresse scuole professionali regionali di tipo agrario, inquadrato ai sensi della L.R. 1 agosto 1974, n. 34, nella qualifica di dirigente amministrativo e di assistente amministrativo, provvisto dei titoli di studio di cui all'art. 34 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che già svolge le funzioni tecniche di cui all'art. 25 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74, assegnato all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 11 della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, è attribuita rispettivamente la qualifica di dirigente tecnico agrario e di assistente tecnico agrario. Il predetto personale è inquadrato definitivamente nel ruolo tecnico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in corrispondenza della qualifica in atto rivestita, riportando tutta l'anzianità posseduta.

 

     Art. 56. (Passaggio ai ruoli tecnici).

     Al personale del ruolo amministrativo della Regione siciliana, in possesso della qualifica di dirigente, che all'atto della entrata in vigore della presente legge si trova in possesso del diploma di laurea di indirizzo tecnico e scientifico e della relativa abilitazione professionale, è concesso, a domanda, il trasferimento al ruolo tecnico dell'Amministrazione regionale corrispondente e compatibile con i titoli posseduti.

     Detto personale è collocato nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente ai titoli posseduti e con l'anzianità economica e giuridica già posseduta o maturata nella qualifica di provenienza.

 

     Art. 57. (Mobilità nei ruoli tecnici).

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti ed assistenti tecnici dei ruoli tecnici istituiti con L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni, e con la L.R. 21 agosto 1984, n. 52, possono chiedere l'inquadramento in un ruolo tecnico, diverso da quello in cui sono attualmente inquadrati purché siano in possesso dei titoli di studio e di abilitazione specificamente richiesti.

 

     Art. 58. (Personale inquadrato nel ruolo amministrativo ai sensi della L.R. 1 agosto 1974, n. 34).

     Il personale inquadrato nel ruolo di assistente amministrativo della Regione siciliana che prima della entrata in vigore della L.R. 1 agosto 1974, n. 34 si trovava in possesso di diploma di laurea ad indirizzo tecnico o scientifico, viene immesso nel ruolo di dirigente tecnico, di cui alle tabelle F, G, H, mediante esame colloquio su materie determinate che si svolgerà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Detto personale sarà collocato nel nuovo ruolo con l'anzianità economica e giuridica già posseduta o maturata nella qualifica di provenienza.

 

     Art. 59. (Inquadramento dei dipendenti idonei nei concorsi interni espletati dall'Amministrazione regionale).

     I dipendenti in attività di servizio risultati idonei o vincitori rinunciatari negli appositi concorsi interni espletati dall'Amministrazione regionale vengono inquadrati, ai sensi della presente legge, anche in sovrannumero, nelle qualifiche per le quali hanno conseguito l'idoneità.

     In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli amministrativo e tecnico dell'Amministrazione regionale, con qualifica non superiore ad assistente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà conseguire, anche in soprannumero, in conformità al comma precedente, il passaggio alla qualifica immediatamente superiore secondo le seguenti modalità:

     a) il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla qualifica superiore, e abbia una anzianità effettiva nella qualifica di provenienza di almeno due anni, conseguirà il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame-colloquio, da effettuarsi entro sei mesi innanzi a commissioni composte in conformità degli articoli 59, 63 e 65 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sulle materie afferenti l'attività di servizio svolta [19].

     Il personale in possesso di titolo di studio equipollente a quello specifico per l'accesso alla qualifica superiore potrà conseguire l'accesso alle qualifiche del ruolo amministrativo se in possesso degli altri requisiti e secondo le modalità in precedenza specificate;

     b) il personale in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica ricoperta e di una anzianità effettiva di servizio nella stessa di almeno cinque anni, può conseguire il passaggio alla qualifica immediatamente superiore previo superamento di un esame a norma degli articoli 60, terzo comma, e 62, terzo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche [20].

     I posti che potranno essere ricoperti ai sensi della lett. b del precedente comma sono determinati nella misura del 10 per cento degli organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge [21].

     Per l'applicazione delle lettere a e b del presente articolo, verranno formulate apposite graduatorie che terranno conto, oltre che del punteggio riportato nelle rispettive prove di esame espresso in trentesimi, anche dell'anzianità effettivamente posseduta nella qualifica di provenienza che, a tal fine, verrà valutata nella misura di un punto per ogni anno di effettivo servizio o frazione superiore a mesi sei [22].

     Per le finalità del presente articolo, tutte le qualifiche il cui accesso è previsto nella quarta e nella sesta fascia funzionale sono equiparate, rispettivamente, alle qualifiche di operatore archivista e di assistente [23].

 

     Art. 60. (Interpretazione autentica dell'art. 60 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145).

     La percentuale di cui all'art. 60, ultimo comma, della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e alle disposizioni che la richiamano, va calcolata in base alla tabella B annessa alla legge, così come sostituita dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, e in base al decreto del Presidente della Regione previsto dall'art. 10, commi secondo e terzo della citata legge n. 145.

 

     Art. 61. (Nomina dei direttori regionali ed equiparati).

     Fino a quando non saranno nominati i dirigenti superiori ed equiparati, per la nomina dei direttori regionali ed equiparati si applica la normativa vigente.

 

     Art. 62. (Rotazione dei direttori regionali).

     La Giunta regionale provvederà a fare ruotare periodicamente i direttori preposti a direzioni regionali.

 

     Art. 63. (Copertura dei posti di assistente contabile).

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti di assistente contabile potranno essere ricoperti, a domanda, dal personale in servizio con la qualifica di assistente in possesso del titolo di studio richiesto, che opti per il passaggio a detta qualifica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 64. (Personale ex art. 20 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80).

     I vincitori di borse di studio, istituite ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1° agosto 1977, n. 80, sono immessi nei ruoli di dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, al compimento della borsa di studio, mediante esame colloquio che si svolgerà entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     L'esame-colloquio di cui al precedente comma si svolgerà innanzi ad una commissione nominata dal Presidente della Regione, presieduta da un docente universitario o da un direttore regionale, e composta da due rappresentanti dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente od equiparato e da tre esperti nelle discipline oggetto dell'attività corsuale, scelti tra i docenti del corso.

 

     Art. 65. (Personale tecnico comandato).

     Per il personale dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia comandato o comunque utilizzato presso uffici o servizi diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i relativi ruoli, il termine massimo di utilizzazione previsto dall'art. 15 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 66. (Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici).

     A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'Amministrazione regionale compete un compenso lordo di lire 16.000 per ogni seduta, integrato di lire 1.500 per ogni prova scritta o pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale.

     Nei concorsi per soli titoli il compenso integrativo è fissato in lire 3.000 per ogni concorrente ammesso al concorso.

     In ogni caso non può essere corrisposto, per la partecipazione alla commissione esaminatrice, un compenso complessivo inferiore a lire 500 mila lorde.

     A decorrere dal 1° gennaio 1986 le misure di cui al precedente comma sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento della indennità di contingenza accertato al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'eventuale aumento, comunque, non può eccedere del 10% le misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire 100.

 

     Art. 67. (Inquadramento nei ruoli del Corpo forestale e del Corpo regionale delle miniere).

     Le norme di cui agli artt. 56 e 57 della presente legge non si applicano per l'inquadramento nei ruoli del Corpo forestale regionale e del Corpo regionale delle miniere.

 

     Art. 68. (Valutazione di servizi).

     Il personale dell'Amministrazione regionale dei ruoli cui ha riguardo la presente legge, in servizio alla data del 1° gennaio 1985, può chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi indicati dall'art 9 della L. 2 agosto 1982, n. 76, con le modalità e per gli effetti ivi indicati.

     Al personale che ha effettuato passaggi di qualifica a termini delle norme transitorie della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche, nonché al personale che ha effettuato concorsi interni ai sensi della L.R. 5 aprile 1972, n. 24 e ai sensi dell'art. 52 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, il servizio svolto nella qualifica di provenienza è valutato, ai fini della progressione economica nella qualifica posseduta, in misura del 60%, detraendo dalla stessa l'anzianità corrispondente a quella prevista per il conseguimento della posizione nella classe o livello di inquadramento a seguito dei predetti passaggi.

     La valutazione di cui al comma precedente è effettuata a domanda degli interessati da produrre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del secondo comma decorrono dal 1° giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Per i fini di cui al primo comma sono considerati utili i servizi svolti continuativamente presso l'Università nella docenza universitaria in posizione di «assistente volontario», «laureato esercitatore», titolare di borsa di studio di cui alle LL. 31 ottobre 1956, n. 946 e 24 febbraio 1967, n. 62, nonché titolare di borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche o assegnata a seguito di concorso.

     Per i predetti servizi, da considerarsi per l'intero anno accademico, sono fatte salve le istanze di cui alla L.R. 28 maggio 1979, n. 114 e 2 agosto 1982, n. 76.

     Ai fini del trattamento di quiescenza, i relativi periodi, in quanto non già valutati, sono riconosciuti previo riscatto.

 

     Art. 69. (Valutazione dei servizi ai fini del tirocinio).

     La valutazione dei servizi di cui al secondo comma del precedente articolo è valida anche ai fini del calcolo del periodo di tirocinio nella nuova qualifica.

 

     Art. 70. (Corso di formazione per dirigente superiore). [24]

     Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti previsti nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla presente legge sono coperti da dirigenti o equiparati, inquadrati negli stessi ruoli alla data del 1° novembre 1985 che abbiano un'anzianità di servizio effettivamente prestato nelle stesse qualifiche di almeno dieci anni o che maturino tale anzianità entro il 31 dicembre 1986 o che a tale data maturino un'anzianità di servizio di almeno 20 anni, secondo le seguenti modalità:

     a) due terzi dei posti sono coperti da dirigenti o equiparati che abbiano svolto, alla data del 31 dicembre 1985, una delle seguenti funzioni: dirigente preposto a ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli Assessori; responsabile di ufficio dell'Amministrazione regionale di dimensione provinciale; dirigente coordinatore di gruppi di lavoro; componente di uffici ispettivi istituiti per legge o del Comitato tecnico amministrativo della Regione; dirigente addetto ad uffici di gabinetto, direzioni regionali ed equiparati.

     Negli uffici periferici di dimensione provinciale, ove non siano stati costituiti gruppi di lavoro, vengono inquadrati i dirigenti che, da atti certi, risultino preposti ad uffici, servizi, sezioni o unità operative comunque denominati, alla data del 31 ottobre 1985.

     Sono, altresì, inquadrati, nell'ambito dei due terzi dei posti assegnati, nei modi e nei tempi indicati al comma successivo, coloro che, pur non svolgendo alla data di entrata in vigore della precedente legge una delle funzioni sopra indicate, abbiano svolto alcuna delle stesse per almeno tre anni negli ultimi dieci anni e non siano stati sollevati dall'incarico per demerito.

     Qualora il numero il coloro che hanno i requisiti indicati nella presente lett. a superi i due terzi dei posti disponibili dei rispettivi ruoli, si procederà alla immissione nella nuova qualifica, anche in soprannumero, secondo le seguenti modalità:

     - con decorrenza dal 1° gennaio 1986 coloro che abbiano un'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di almeno 15 anni o abbiano svolto per almeno cinque anni una delle funzioni indicate al primo alinea della presente lett. a;

     - con decorrenza dal 1° luglio 1986 coloro che abbiano un'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di almeno 12 anni o abbiano svolto per almeno tre anni una delle funzioni indicate nella presente lett. a;

     - con decorrenza dal 1° luglio 1986 tutti gli altri aventi diritto di cui alla presente lett. a, nonché i dirigenti dell'Amministrazione regionale che abbiano almeno 15 anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente e/o carriera direttiva.

     I periodi in cui sono state svolte funzioni di cui alla presente lett. a si possono sommare tra di loro.

     La collocazione nei rispettivi ruoli avverrà tenendo conto dell'anzianità di servizio nella qualifica di dirigente ed equiparata.

     Ai fini del computo dell'anzianità, le frazioni pari o superiori a mesi sei sono valutate per anno intero;

     b) il restante terzo dei posti è coperto da coloro che non si trovino nelle condizioni previste alla lett. a, secondo una graduatoria per titoli ad un esame colloquio.

     Costituiscono titoli valutabili:

     1) l'anzianità effettiva nella qualifica, valutata punti 0,50 per ogni anno di servizio e sino ad un massimo di punti 10;

     2) titoli di studio, titoli di qualificazione post-universitaria, partecipazione a corsi di formazione di livello direttivo, vincitori di pubblici concorsi per i quali è richiesto il titolo di studio necessario per accedere alla qualifica, incarichi di rilevante entità svolti per conto ed in rappresentanza della Regione, sino ad un massimo di punti 5.

     Il colloquio verterà su materie rientranti nelle competenze del ramo dell'Amministrazione regionale ove il funzionario presta servizio.

     Il colloquio verrà valutato sino ad un massimo di punti 30.

     La commissione giudicatrice dell'esame-colloquio di cui al precedente comma è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore alla Presidenza ed è composta dal Segretario generale e da tre direttori regionali. Svolge le funzioni di segretario un dirigente.

     A parità di punteggio precede il più anziano nella qualifica ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

 

     Art. 71. (Ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne).

     E' istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, dotato di 55 posti equiparati ai dirigenti tecnici.

     In sede di prima applicazione della presente legge, i posti del ruolo suindicato sono coperti mediante l'assunzione degli idonei dei corsi di formazione per tecnici di programmazione nelle aree interne, istituiti dal FORMEZ nell'ambito del progetto speciale n. 33 della Cassa per il Mezzogiorno e svoltisi presso istituti siciliani, nonché degli assistenti ai predetti corsi, nonché del personale utilizzato per la redazione di piani zonali di sviluppo e l'assistenza alle imprese finanziati entro la data di entrata in vigore della presente legge dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del predetto progetto.

     Ai fini dell'immissione nel ruolo di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma precedente, sono sottoposti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad un esame-colloquio innanzi ad una commissione nominata dal Presidente della Regione, presieduta da un docente universitario o da un direttore regionale, e composta da due rappresentanti dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato e tre esperti nelle discipline oggetto dell'attività corsuale, scelti tra i docenti del corso.

     Con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, il personale di cui al presente articolo può essere assegnato a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio del ruolo di appartenenza anche presso altri rami dell'amministrazione, purchè in possesso del relativo titolo di studio e di ogni altro specifico requisito richiesto [25].

     Con le modalità di cui al comma 1 il medesimo personale può, altresì, essere inquadrato anche in soprannumero, nei ruoli di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti normativamente previsti [26].

 

     Art. 72. (Trattamento economico del personale dell'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione). [27]

     [L'ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione è composto di 24 giornalisti iscritti all'Ordine che sono utilizzabili anche presso ciascun assessorato regionale cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Il Presidente della Regione attribuisce di volta in volta la funzione di coordinarne l'attività ad uno dei giornalisti [28].

     Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti dell'ufficio siano chiamati a prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, i compensi retributivi per festività soppresse.

     I componenti dell'ufficio stampa e documentazione sono tenuti a prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano esigenze di servizio - fino alla misura prevista per i dirigenti superiori preposti a settori o uffici equiparati.]

 

     Art. 73. (Personale delle ex scuole sussidiarie).

     Al personale proveniente dalle soppresse scuole sussidiarie regionali, inquadrato nel ruolo amministrativo regionale con la qualifica di assistente, è attribuito, dalla data di immissione nei ruoli regionali, il trattamento economico corrispondente a quello spettante alla stessa data al personale regionale di pari qualifica e con uguale anzianità nella stessa, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 29 e 30 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

 

     Art. 74. (Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 44 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145).

     L'ultimo comma dell'art. 44 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145 è abrogato con effetto dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 75. (Applicazione degli artt. 28, 29, 30 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145).

     Ai dipendenti appartenenti ai ruoli di cui all'art. 22 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, in servizio successivamente al 31 dicembre 1978, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti, dalla data di assunzione, i benefici economici già erogati al personale in servizio alla data del 1° gennaio 1979 con gli stessi effetti e le medesime modalità di applicazione dei predetti artt. 28, 29 e 30 della già citata L. 29 dicembre 1980, n. 145.

 

     Art. 76. (Modifiche ed integrazioni dell'art. 6 della L.R. 2 agosto 1982, n. 76).

     Al secondo comma dell'art. 6 della L.R. 2 agosto 1982, n. 76, dopo le parole «di ruolo» sono aggiunte le parole «o a tempo indeterminato»; le parole «previo recupero» sono sostituite dalle parole «salvo recupero».

     Al terzo comma, dopo le parole «non di ruolo» sono aggiunte le parole «od a tempo determinato».

 

     Art. 77. (Riscatto dei periodi universitari).

     Nei casi di riscatto dei periodi universitari previsti dalla vigente legislazione, il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è quello previsto dall'art. 9 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

 

     Art. 78. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 agosto 1982, n. 76). [29]

     Il ricongiungimento del servizio prestato nell'Amministrazione regionale in regime di utilizzazione avviene senza onere di riscatto.

 

     Art. 79. (Modifica della L.R. 5 agosto 1982, n. 103).

     All'art. 1, terzo comma, della L.R. 5 agosto 1982, n. 103 sono apportate le seguenti modifiche:

     - dopo le parole «operatore archivista» sono aggiunte le parole «di operatore tecnico»;

     - alla fine del terzo comma sono soppresse le parole «ed operatore».

 

     Art. 80. (Determinazione della anzianità complessiva per l'inquadramento nella fascia funzionale immediatamente superiore).

     Nella prima applicazione della presente legge, per il personale inquadrato ai sensi della L.R. 2 agosto 1982, n. 76, dell'art. 61 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145, nonché per il personale che ha effettuato i passaggi di qualifica a termini delle norme transitorie della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta per l'inquadramento nella fascia funzionale immediatamente superiore, in aggiunta all'anzianità effettiva posseduta nelle rispettive qualifiche si tiene, altresì, conto dell'anzianità riconosciuta agli effetti economici alla data dell'inquadramento avvenuto ai sensi delle predette norme.

 

     Art. 81. (Perequazioni delle pensioni e assegni vitalizi).

     Al personale ed agli eventi causa del personale già appartenente ai ruoli degli Istituti regionali d'arte, dell'Istituto tecnico femminile di Catania e degli Istituti professionali per ciechi «T.A. Gioieni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo, al ruolo speciale ad esaurimento delle soppresse scuole sussidiarie regionali e delle scuole materne regionali, titolari di pensioni ed assegni vitalizi sono estesi automaticamente tutti gli aumenti retributivi fissi e continuativi attribuiti ai dipendenti in servizio delle stesse scuole, di corrispondente qualifica ed anzianità, in misura proporzionale alla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza.

     Le pensioni e gli assegni vitalizi già attribuiti saranno riliquidati in conformità al presente articolo a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza di ciascun dipendente [30].

 

     Art. 82. (Integrazioni all'art. 16 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73).

     All'art. 16 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le domande di cessione di stipendio già presentate e non ancora soddisfatte.

 

     Art. 83. (Modifica dell'art. 4 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 115).

     Il primo comma dell'art. 4 della L.R. 13 dicembre 1983, n. 115, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Resta fermo, ove più favorevole, I'aumento attribuito in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983. n 115 [31].

 

     Art. 84. (Estensione dei benefici retributivi al personale in quiescenza).

     (Omissis) [32].

 

     Art. 85. (Agevolazioni in materia di trasporti per i pensionati regionali). [33]

 

     Art. 86. (Abrogazione di norme).

     Sono abrogati l'art. 4 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125 nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 87. (Disposizioni finanziarie).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 33.377 milioni per l'anno finanziario in corso, di cui lire 1.000 milioni per le finalità dell'art. 82, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 30.255 milioni per l'anno 1986 e lire 30.855 milioni per l'anno 1987, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79 - Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi.

 

     Art. 88.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

     TABELLA A

     RUOLO AMMINISTRATIVO REGIONALE

 

      Qualifica                                              Unità

Direttore regionale                                             31

Dirigente superiore                                            250

Dirigente                                                      700

Assistente                                                   1.000

Assistente contabile                                           420

Stenografo                                                       6

Stenodattilografo                                               60

Operatore archivista                                         1.100

Dattilografo                                                   700

Agente tecnico [34]                                            700

Commesso                                                       600

Operaio                                                        250

                   Totale                                    5.717

 

 

     TABELLA B

     RUOLO TECNICO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

 

            Qualifica                                        Unità

Direttore                                                        1

Consigliere superiore                                            8

Consigliere                                                     22

Segretario                                                      50

                   Totale                                       81

 

 

     TABELLA C

     RUOLO TECNICO DEL BILANCIO

 

             Qualifica                                       Unità

Direttore regionale tecnico                                      1

Dirigente superiore tecnico                                     24

Dirigente tecnico                                               68

Assistente                                                     150

                   Totale                                      243

 

 

     TABELLA D

     RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

 

             Qualifica                                       Unità

Dirigente superiore tecnico agrario                             38

Dirigente tecnico agrario                                      110

Assistente tecnico agrario                                     260

                   Totale                                      408

 

 

     TABELLA E

     RUOLO TECNICO PER L'ASSISTENZA E LA DIVULGAZIONE AGRICOLA

 

             Qualifica                                       Unità

Dirigente tecnico superiore                                     30

Dirigente tecnico                                              220

Assistente tecnico                                             300

                   Totale                                      550

 

 

     TABELLA F

     RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'URBANISTICA

 

             Qualifica                                       Unità

Ispettore regionale tecnico                                      2

Dirigente superiore tecnico architetto                           5

Dirigente superiore tecnico ingegnere                           20

Dirigente tecnico architetto                                    16

Dirigente tecnico ingegnere                                     60

Assistente tecnico                                              85

                   Totale                                      188

 

 

     TABELLA G

     RUOLI TECNICI SANITARIO E VETERINARIO

 

     QUADRO I

 

             Qualifica                                       Unità

Ispettore regionale sanitario                                    1

Ispettore regionale veterinario [35]                              1

                   Totale                                        2

 

     QUADRO II [36]

     RUOLO TECNICO SANITARIO

 

             Qualifica                                       Unità

Ispettore superiore sanitario                                    7

Ispettore sanitario                                             20

Assistente sanitario                                            14

Ispettore sanitario farmacista                                   3

Ispettore sanitario pedagogista                                  1

                   Totale                                       45

 

     QUADRO III

     RUOLO TECNICO VETERINARIO

 

             Qualifica                                       Unità

Ispettore superiore veterinario                                  2

Ispettore veterinario                                            6

                   Totale                                        8

                   Totale generale                              50

 

 

     TABELLA H

     RUOLO TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

 

             Qualifica                                       Unità

Dirigente tecnico metereologo                                    1

Dirigente tecnico oceanografo                                    1

Dirigente tecnico biologo marino                                 1

Dirigente tecnico chimico                                        4

Dirigente tecnico speleologo                                     1

Dirigente tecnico chimico industriale                            1

Dirigente tecnico ingegnere chimico                              1

Dirigente tecnico ingegnere idraulico                            5

Dirigente tecnico ingegnere sanitario                            3

Dirigente tecnico geochimico                                     3

Dirigente tecnico geologo                                        3

Dirigente tecnico biologo                                        3

Dirigente tecnico medico-igienista                               3

Dirigente tecnico zoologo                                        1

Dirigente tecnico botanico                                       2

Assistente tecnico perito chimico                                3

Agente tecnico specializzato fotografo                           1

                   Totale                                       37

 

 

     TABELLA I [37]

     RUOLO TECNICO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

 

                                                            UNITA'

Dirigente tecnico superiore ............................. n.    83

Dirigente tecnico ....................................... n.   393

Esperto laureato ........................................ n.    20

Assistente tecnico ...................................... n.   970

Operatore tecnico ....................................... n.   733

Agente tecnico custode .................................. n. 1.651

                   Totale ................................   3.850

 

 

     TABELLA L

     RUOLO DEI SERVIZI SPECIALI

 

             Qualifica                                       Unità

Ingegnere meccanico                                              2

Ingegnere elettromeccanico                                       2

Ingegnere elettronico                                            2

Architetto                                                       2

Interprete                                                       5

Assistente sociale                                               5

                   Totale                                       18

 

 

     TABELLA M

     RUOLO DEL CORPO REGIONALE DELLE FORESTE

 

             Qualifica                                       Unità

Dirigente superiore tecnico forestale                           18

Dirigente tecnico forestale                                     80

Assistente tecnico forestale                                   160

Agente tecnico forestale                                       600

Sottufficiale                                                  200

Guardia                                                        800

                   Totale                                    1.858

 

 

     TABELLA N

     RUOLO DEL CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

 

             Qualifica                                       Unità

Ispettore regionale tecnico                                      1

Dirigente superiore tecnico                                      5

Dirigente tecnico ingegnere                                     16

Dirigente tecnico geologo                                        2

Dirigente tecnico geofisico                                      1

Assistente tecnico                                              28

Agente tecnico specialista di laboratorio                        2

                   Totale                                       55

 

 

     TABELLA O

     TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE STIPENDI

 

                                                      Stipendio

                                                      iniziale

        Livelli e fasce funzionali                     mensile

                                                        lordo

                                                    dall'1-1-1984

1° livello e 1° fascia funzionale                          528.000

2° livello e 2° fascia funzionale                          564.000

3° livello e 3° fascia funzionale                          606.000

4° livello e 4° fascia funzionale                          654.000

5° livello e 5° fascia funzionale                          702.000

6° livello e 6° fascia funzionale                          792.000

7° livello e 7° fascia funzionale                          912.000

8° livello e 8° fascia funzionale                          960.000

Dirigente superiore ed equiparato                        1.373.000

Direttore regionale ed equiparato                        1.787.000

Segretario generale                                      1.963.000

 

 

     A) In ciascun livello o qualifica sono attribuite otto classi di stipendio dopo l'iniziale, al compimento di due anni di servizio senza demerito, con un aumento per ciascuna classe del 6% dell'importo dello stipendio iniziale del livello o della qualifica.

     Dopo l'ultima classe di ciascun livello o qualifica sono attribuiti aumenti periodici biennali nella misura del 4% della retribuzione;

     B) gli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita da corrispondere a titolo di indennità di contingenza sono determinati

- fermo restando quanto conseguito per effetto della normativa già vigente

- nella misura e con le modalità previste dall'art. 3 del D.L. 29 gennaio

1983, n. 17, convertito con la L. 2 marzo 1983, n. 79 e successive

modificazioni.

     Le stesse disposizioni si applicano ai titolari di pensioni ed assegni vitalizi appartenenti alle categorie cui si applica il trattamento economico previsto dalla presente legge. Il valore di ciascun punto di contingenza nei confronti di tale personale si determina riducendo il valore del punto relativo al personale in servizio della percentuale delle ritenute a carattere

generale, con esclusione di quelle erariali, che gravano sull'indennità di contingenza del personale in servizio.

     Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole [38];

     C) al personale compete un'indennità mensile di produttività commisurata ad 11 mesi, da erogarsi semestralmente nella misura di un dodicesimo dello stipendio liquidato per ciascun mese e ridotta, eventualmente, in ragione di un ventiseiesimo, per ogni giornata di assenza dall'ufficio dovuta a motivi diversi dalla fruizione di congedo ordinario.

     L'indennità non compete all'impiegato per il periodo in cui abbia riportato una valutazione negativa, ed è ridotta del 25% ove in tal senso, fuori dall'ipotesi di giudizio completamente negativo, si pronunzi il consiglio di direzione;

     D) al personale dell'Amministrazione regionale compete una tredicesima mensilità in misura pari alla retribuzione netta mensile percepita da erogarsi entro il 15 dicembre di ogni anno;

     E) le quote di aggiunta di famiglia competono al personale in servizio, per ciascuna persona di famiglia e per ciascun genitore a carico, nella stessa misura e secondo le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato. Le quote per i genitori a carico sono determinate nella misura prevista per il coniuge.

     Ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi le quote di aggiunta di famiglia competono nella stessa misura prevista per il personale in servizio.

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 13 L.R. 19 giugno 1991, n. 38.

[2] Articolo abrogato dall’art. 13 L.R. 19 giugno 1991, n. 38.

[3] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[4] Comma aggiunto dall’art. 3 L.R. 12 febbraio 1988, n. 2.

[5] Articolo abrogato dall’art. 23 L.R. 15 maggio 1991, n. 27.

[6] Comma così modificato dall’art. 9 L.R. 15 giugno 1988, n. 11.

[7] Vedi avviso di rettifica in G.U.R. 18 gennaio 1986, n. 3.

[8] Comma abrogato dall’art. 7 L.R. 15 giugno 1988, n. 11.

[9] Comma modificato dall'art. 38 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6 così come modificato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[10] Gli originari commi 3° e 4° del presente articolo sono stati sostituiti dagli attuali commi 3° e segg. per effetto dell'art. 38 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[11] Comma aggiunto dall’art. 13 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[12] Comma così modificato dall’art. 8 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[13] Comma così modificato dall’art. 3 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[14] Comma così modificato dall’art. 3 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[15] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46.

[16] Comma così modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[17] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 16 gennaio 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 54 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[18] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 16 gennaio 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 54 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[19] Comma aggiunto dall’art. 1 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[21] Comma aggiunto dall’art. 1 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[22] Comma aggiunto dall’art. 1 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[23] Comma aggiunto dall’art. 1 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[24] Articolo così sostituito dall’art. 2 L.R. 9 maggio 1986, n. 21. La Corte Costituzionale, con sentenza 17-23 maggio 1995 n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. n. 21/1986, nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985, anzichè a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986.

[25] Comma aggiunto dall’art. 6 L.R. 20 agosto 1994, n. 32.

[26] Comma aggiunto dall’art. 4 L.R. 25 maggio 1995, n. 46.

[27] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[28] Comma già modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 7.

[29] Articolo così sostituito dall’art. 11 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[30] Comma così sostituito dall’art. 7 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[31] Comma così modificato dall’art. 9 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[32] Articolo abrogato con  art. 13 L.R. 15 giugno 1988, n. 11.

[33] Articolo dall'art. 24 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[34] Così modificato dall’art. 4 L.R. 15 maggio 1991, n. 18.

[35] Così modificato dall’art. 12 L.R. 27 maggio 1987, n. 32.

[36] Tabella così modificata dall’art. 18 L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

[37] Tabella così sostituita dall’art. 1 L.R. 15 maggio 1991, n. 18.

[38] La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 516, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensione ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.