§ 1.4.140 - L.R. 25 maggio 1995, n. 46.
Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:25/05/1995
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Trattamenti anticipati di pensione.
Art. 2.  Assegnazione di personale regionale presso gli enti locali.
Art. 3.  Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.
Art. 4.  Esperti per lo sviluppo delle zone interne.
Art. 5.  Personale tecnico regionale di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
Art. 6.  Interpretazione autentica dell'art. 25 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
Art. 7.  Trattamento di missione del personale regionale.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 31.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 25 aprile 1969, n. 11.
Art. 10.  Modifiche all'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Art. 11.  Integrazioni all'art. 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Art. 16.  Personale di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
Art. 17.  Procedure concorsuali.
Art. 18.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 6.
Art. 19.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7.
Art. 22.  Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26.
Art. 23.  Reiscrizione di somme e variazioni di bilancio.
Art. 24.  Norma finanziaria.
Art. 25.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.140 - L.R. 25 maggio 1995, n. 46.

Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale.

(G.U.R. n. 29 del 29 maggio 1995).

 

TITOLO I

     Sospensione dell'applicazione delle norme relative al trattamento

   anticipato di pensione e altre disposizioni concernenti il personale

regionale

 

Art. 1. Trattamenti anticipati di pensione.

     1. Nelle more della riforma organica del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1995, a decorrere dal 28 settembre 1994, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge che prevedano il diritto a trattamenti di pensione anticipati rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia o al raggiungimento del massimo di servizio utile di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

     2. La sospensione prevista dal comma 1 non si applica alle istanze presentate all'Amministrazione regionale di appartenenza o all'ufficio presso cui il dipendente presta servizio, entro la data del 28 settembre 1994, sempreché in possesso dei requisiti di ammissibilità ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche, ed ancorché revocate ai sensi del decreto legge 26 novembre 1994, n. 654.

     3. E' fatta salva la facoltà di richiedere il collocamento a riposo per i dipendenti che hanno richiesto ed avuto accolta la riammissione in servizio ai sensi del decreto legge 26 novembre 1994, n. 654.

     4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché ai lavoratori privi della vista.

     5. I dipendenti rientranti nella previsione di cui ai commi precedenti saranno collocati a riposo con diritto a pensione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, previa presentazione di istanza di conferma della volontà espressa prima del 28 settembre 1994.

 

     Art. 2. Assegnazione di personale regionale presso gli enti locali.

     1. Il personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o inquadrato in sovrannumero nei ruoli può essere utilizzato presso le amministrazioni degli enti locali della Sicilia per un periodo non superiore ad anni tre.

     2. L'utilizzazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, su motivata istanza dell'ente interessato e previo assenso del dipendente, in deroga alla vigente normativa in materia di movimenti di personale.

     3. Ove nessun dipendente o un numero insufficiente di dipendenti manifestasse il proprio assenso, l'Assessore provvede, sulla base di una graduatoria, distinta per uffici, per qualifiche e ruoli, di tutto il personale di cui al comma 1, in servizio presso gli uffici della Regione aventi sede nella provincia interessata.

     4. Gli oneri relativi al trattamento economico, ivi incluso quello di missione, del personale utilizzato ai sensi dei commi precedenti rimangono a carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3. Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali. [1]

     1. Al personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella I della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 18, ed alle leggi regionali 17 febbraio 1987, nn. 3 e 4, se in possesso della qualifica di dirigente tecnico superiore, dirigente tecnico, esperto laureato o assistente tecnico è concesso, sempreché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla corrispondente qualifica del ruolo amministrativo di cui alla tabella A della citata legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e previa domanda da presentarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo di cui alla tabella A della citata legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Detto personale è collocato nella nuova qualifica con l'anzianità economica e giuridica già posseduta e maturata nella qualifica di provenienza.

     2. Il personale del ruolo tecnico di cui al comma 1, in possesso di qualifica superiore a quella di operatore tecnico e munito del titolo di studio richiesto per l'accesso alla corrispondente qualifica del ruolo amministrativo di cui alla tabella A della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, può essere utilizzato, per un periodo non superiore a tre anni, al fine di sovvenire alle esigenze operative e di funzionalità dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, per l'esercizio delle funzioni corrispondenti alle qualifiche del ruolo amministrativo. Per il personale in possesso della qualifica di operatore tecnico e di agente tecnico custode la predetta utilizzazione temporanea non può superare il tetto di complessive sessanta unità. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a procedere alle assegnazioni di cui al presente comma negli uffici centrali e periferici della predetta Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sulla base della procedura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 1994, n. 716.

 

     Art. 4. Esperti per lo sviluppo delle zone interne. [1]a

 

     Art. 5. Personale tecnico regionale di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

     1. Il personale tecnico regionale di cui all'articolo 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, continua ad essere utilizzato presso gli Enti Parco mediante normale provvedimento di comando, fino alla totale copertura dei posti di pari qualifica previsti nelle piante organiche dei medesimi enti. Gli oneri relativi rimangono a carico della Regione.

 

     Art. 6. Interpretazione autentica dell'art. 25 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

     1. L'aumento di organico previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si applica ai concorsi banditi dall'Amministrazione forestale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, ed espletati successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 27 del 1991 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Trattamento di missione del personale regionale.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è abrogato.

     2. La materia riguardante il trattamento di missione del personale dell'Amministrazione regionale è disciplinata dagli accordi contemplati dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38.

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 31. [2]

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 25 aprile 1969, n. 11. [3]

 

     Art. 10. Modifiche all'art. 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. [4]

 

     Art. 11. Integrazioni all'art. 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. [5]

 

TITOLO II

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale

9 maggio 1986, n. 21

 

     Artt. 12. - 15. [6]

 

     Art. 16. Personale di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

     1. Al personale di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

 

TITOLO III

Procedure concorsuali e proroga validità graduatorie

 

     Art. 17. Procedure concorsuali.

     1. [7].

     2. [8].

     3. Per gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della stessa legge.

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 6. [9]

 

TITOLO IV

  Disposizioni per gli enti locali ed inquadramento del personale di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 e all'articolo

3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7. [1]0

 

     Artt. 20. - 21. [6]

 

     Art. 22. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 26.

     1. [1]1.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1995 la spesa di lire 800 milioni.

 

TITOLO V

Norme finanziarie

 

     Art. 23. Reiscrizione di somme e variazioni di bilancio.

     1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sullo stanziamento del capitolo 21262 dell'Amministrazione regionale Bilancio e Finanze, destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, costituiscono economie di spesa e sono riprodotte per le medesime finalità nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995.

     2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994.

     3. In applicazione del presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. La spesa di lire 1.150 milioni, autorizzata per le finalità degli articoli 13, 21 e 22, per l'esercizio corrente, e quelle di lire 1.150 milioni valutate per ciascuno degli anni 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

     2. All'onere di lire 1.150 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 25.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Si veda l'art. 8 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 84, di interpretazione autentica del presente articolo.

[1]1a Integra l'art. 6 della L.R. 20 agosto 1994, n. 32 che a sua volta integra l'art. 71 della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

[2] Modifica l'art. 1, primo comma, lettera b), della L.R. 23 aprile 1956, n. 31.

[3] Modifica gli artt. 1 e 2 della L.R. 25 aprile 1969, n. 11.

[4] Modifica l'art. 31, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

[5] Aggiunge un comma all'art. 49 della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

[6] Articoli abrogati dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[7] Aggiunge un comma all'art. 5 della L.R. 10 ottobre 1994, n. 38.

[8] Abroga i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5, L.R. 10 ottobre 1994, n. 38.

[9] Modifica l'art. 1, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1995, n. 6.

[1]10 Modifica l'art. 1, comma 1, della L.R. 10 gennaio 1995, n. 7

[6] Articoli abrogati dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[1]11 Aggiunge i commi 1 bis, ter, quater, e quinquies all'art. 3 L.R. 9 giugno 1994, n. 26.