§ 1.4.138 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 6.
Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:10/01/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Termine di efficacia delle graduatorie concorsuali.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Modifica all'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di fidejussioni per le cooperative.
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 1.4.138 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 6.

Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di nonne. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni.

(G.U.R. 11 gennaio 1995, n. 3).

 

Art. 1. Termine di efficacia delle graduatorie concorsuali. [1].

 

     Art. 2. [2].

 

     Art. 3. [3].

 

     Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli articoli 5, 6 e 7 della legge recante «Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione» approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994 [4].

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di fidejussioni per le cooperative.

     1. All'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, aggiunto con l'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole «cooperativa venditrice» sono sostituite dalle parole «cooperativa acquirente».

 

     Art. 6. [2].

 

     Art. 7. [2].

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 30 aprile 1991, n. 11.

[2] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994.

[3] Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio 1994 e promulgata come legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35.

[4] Vedi L.R. 15 marzo 1994, n. 4.

[2] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994.

[2] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994.