§ 1.4.141 - L.R. 25 maggio 1995, n. 48.
Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:25/05/1995
Numero:48


Sommario
Art. 1.      1. Sono abrogate le seguenti norme approvate dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995:
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.141 - L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago.

(G.U.R. n. 29 del 29 maggio 1995).

 

Art. 1.

     1. Sono abrogate le seguenti norme approvate dall'Assemblea regionale il 7 aprile 1995:

     a) articoli 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della legge 25 maggio 1995, n. 46, recante "Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale";

     b) articolo 9 della legge 25 maggio 1995, n. 47, recante "Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e agli articoli 2 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25";

     c) articolo 30, commi 2, 3 e 7, ed articolo 33 della legge 25 maggio 1995, n. 45, recante "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari";

     d) articolo 6 della legge 25 maggio 1995, n. 42, recante "Proroga termine convenzioni legge 1 marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie";

     e) articoli 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 25 maggio 1995, n. 41, recante "Interventi urgenti nel comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio";

     f) articoli 1, 2 e 3 della legge 25 maggio 1995, n. 44, recante "Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in Santa Teresa Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello ed altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia".

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.