§ 1.4.114 - L.R. 12 febbraio 1988, n. 2.
Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:12/02/1988
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Ambito della legge.
Art. 2.  Utilizzazione delle graduatorie degli idonei.
Art. 3.  Istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e modalità transitorie di accesso.
Art. 4.  Modalità definitive di accesso.
Art. 5.  Concorsi interni e processi di mobilità.
Art. 6.  Bandi di concorso.
Art. 7.  Commissioni giudicatrici.
Art. 8.  Attività e funzionamento della commissione giudicatrice.
Art. 9.  Lavori delle commissioni giudicatrici.
Art. 10.  Graduatoria finale.
Art. 11.  Posti riservati.
Art. 12.  Applicazione delle procedure concorsuali a concorsi già banditi.
Art. 13.  Assunzioni presso le unità sanitarie locali.
Art. 14.  Competenza degli Assessori regionali.
Art. 15.  Abrogazione di norme.
Art. 16.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.114 - L.R. 12 febbraio 1988, n. 2.

Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale.

(G.U.R. n. 8 del 13 febbraio 1988).

 

Art. 1. Ambito della legge.

     1. L'Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti e le aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, sono tenuti ad osservare, per l'assunzione del personale, le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. Utilizzazione delle graduatorie degli idonei.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende di cui all'articolo 1, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, devono provvedere alla nomina dei concorrenti idonei inclusi in graduatorie concorsuali approvate da non oltre due anni all'entrata in vigore della presente legge, seguendo l'ordine della graduatoria. L'immissione in servizio avverrà dopo che si saranno verificate le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 10.

     2. Trascorso il termine assegnato provvede all'assunzione in via sostitutiva e senza previa diffida l'Assessore regionale competente.

     3. Sono ritenuti disponibili anche i posti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati deliberati ma non ancora banditi i relativi.

     4. Ove esistano più graduatorie approvate da non oltre due anni utilizzabili per i medesimi posti, la disposizione di cui al comma 1 si applica avendo riguardo all'ultima graduatoria [1].

 

     Art. 3. Istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e modalità transitorie di accesso.

     1. In attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), previa deliberazione della Giunta regionale, procede con proprio decreto alla istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     2. L'Amministrazione regionale provvede altresì a dotare le suddette sezioni circoscrizionali di personale adeguato, nonché di un sistema di automazione e informatizzazione del servizio di collocamento per la gestione in tempo reale delle graduatorie e del loro costante aggiornamento.

     3. In attesa dell'attuazione del disposto di cui ai precedenti commi e comunque non oltre il 30 giugno 1989, limitatamente ai primi quattro livelli funzionali, l'assunzione del personale da parte degli enti di cui all'articolo 1 avviene secondo le seguenti modalità:

     a) per i posti per i quali è richiesto il requisito del compimento della scuola dell'obbligo o licenza di scuola media inferiore, mediante concorsi per titoli.

     I titoli da valutare sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392. Tuttavia, per l'anzianità di iscrizione nel collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento economico di Cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.), sono attribuiti punti 1460 all'anno sino ad anni due più punti 0,50 per giorno oltre i due anni.

     Per i posti per i quali ciò è previsto, i concorrenti dovranno essere in possesso di titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle vigenti leggi:

     b) per i posti per i quali sono richiesti il requisito del possesso del diploma di scuola media inferiore e una qualificazione o specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi della lettera a, e superamento di una prova pratica di idoneità, che dovrà essere individuata, in relazione al posto messo a concorso, nel bando medesimo.

     Alla prova pratica partecipano tutti i concorrenti collocati in graduatoria fino alla copertura dei posti messi a concorso.

     4. Per i posti per i quali è richiesto il requisito del diploma di scuola media di secondo grado o titolo equiparato o titolo di laurea, l'assunzione avviene mediante concorso per titoli o ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

     5. L'Assessore regionale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale nonché, ove esistenti, le rappresentanze regionali degli enti interessati, determina, previo parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, i titoli, i criteri di valutazione ed ogni altra modalità di applicazione relativa al presente articolo.

     6. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modalità definitive di accesso.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5. Concorsi interni e processi di mobilità.

     1. Restano salve le vigenti disposizioni di legge sulla copertura dei posti a mezzo di concorsi interni ed i processi di mobilità previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei vigenti accordi per il personale degli enti locali.

     2. Per i concorsi interni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti gli interventi sostitutivi previsti nei successivi articoli.

 

     Art. 6. Bandi di concorso.

     (Omissis) [4].

     2. I bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente, oltre che nell'albo dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del bando nella medesima Gazzetta Ufficiale.

     3. Del bando di concorso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale ed in ogni altro modo ritenuto opportuno. Nel caso di concorsi regionali la pubblicazione dovrà avvenire in almeno quattro quotidiani regionali.

     4. Qualora l'ente non provveda al bando nel termine indicato al comma 1, vi provvederà in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

 

     Art. 7. Commissioni giudicatrici.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8. Attività e funzionamento della commissione giudicatrice.

     1. Un componente della commissione giudicatrice, nominato dalla stessa, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento del medesimo.

     2. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purché sia presente il presidente o il suo sostituto.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 9. Lavori delle commissioni giudicatrici.

     1. Le commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

     2. Su richiesta motivata dalla commissione, il termine suindicato potrà essere prorogato, dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina della commissione, per non più di sessanta giorni.

     3. I termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i funzionari degli enti, che dovranno procedere alla formazione della graduatoria ai sensi delle lettere a e b dell'articolo 3. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti, entro i dieci giorni successivi, il consiglio o l'organo deliberante deve dichiarare la decadenza della commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice. In caso di inadempienza dell'ente entro i termini suindicati, l'Assessore regionale per gli enti locali, senza preventiva diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'articolo 7.

     4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano altresì alle commissioni nominate dall'Assessore regionale per gli enti locali.

     5. Restano salvi gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiute.

     6. I termini di cui al presente articolo decorrono anche per i concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o titoli ed esami, nei quali abbiano partecipato più di duecento candidati.

 

     Art. 10. Graduatoria finale.

     1. La graduatoria formulata dalla commissione è trasmessa entro tre giorni, per la sua approvazione, all'organo competente dell'ente, che delibera sulla stessa entro i successivi venti giorni.

     2. Parimenti l'ente è obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o, a titolo di anticipazione, dalla Regione.

     3. Qualora l'ente non provveda nei termini, provvede in via sostitutiva e senza previa diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

 

     Art. 11. Posti riservati.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12. Applicazione delle procedure concorsuali a concorsi già banditi.

     1. Le procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano ai concorsi banditi per i quali non sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

 

     Art. 13. Assunzioni presso le unità sanitarie locali.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 14. Competenza degli Assessori regionali.

     1. Le competenze spettanti in base alla presente legge all'Assessore regionale per gli enti locali si intendono riferite, per l'Amministrazione regionale, al Presidente della Regione, per le unità sanitarie locali, all'Assessore regionale per la sanità, e per gli altri enti agli assessori competenti per materia.

 

     Art. 15. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, comprese le disposizioni dei regolamenti di ciascun ente, comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 6 L.R. 9 agosto 1988, n. 21.

[3] Articolo abrogato con art. 11 L.R. 30 aprile 1991, n. 11.

[4] Comma abrogato con art. 11 L.R. 30 aprile 1991, n. 11.

[2] Articolo abrogato con art. 16 L.R. 30 aprile 1991, n. 12.

[5] Comma abrogato con art. 16 L.R. 30 aprile 1991, n. 12.

[3] Articolo abrogato con art. 11 L.R. 30 aprile 1991, n. 11.

[3] Articolo abrogato con art. 11 L.R. 30 aprile 1991, n. 11.