§ 58.3.33 - D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392.
Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:18/09/1987
Numero:392


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Programmazione delle assunzioni
Art. 3.  Iscrizione nelle liste
Art. 4.  Avviamento alla selezione
Art. 5.  Graduatorie
Art. 6.  Selezione
Art. 7.  Modalità di assunzione nelle sedi centrali
Art. 8.  Assunzione degli idonei
Art. 9.  Norme transitorie
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 58.3.33 - D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392.

Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

(G.U. 24 settembre 1987, n. 223)

 

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonchè di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.

     2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonchè i titoli abilitanti a specificare attività lavorative previste dalle leggi dello Stato.

 

          Art. 2. Programmazione delle assunzioni

     1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.

     2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.

     3. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

     4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.

 

          Art. 3. Iscrizione nelle liste

     1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, debbono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.

     2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresì, nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianità di iscrizione maturata nella lista della prima circoscrizione è riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.

 

          Art. 4. Avviamento alla selezione

     1. L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

     2. Per essere avviati a selezione gli iscritti nelle liste devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi ed in particolare:

     a) cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; sono fatti salvi i limiti di età diversi indicati da particolari disposizioni di legge e regolamenti e quelli di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

     c) titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) o titolo di studio della scuola primaria (licenza elementare) con assolvimento dell'obbligo scolastico.

     3. Non possono essere, in ogni caso, avviati a selezione:

     a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo;

     b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

     c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizione a carattere transitorio e speciale.

     4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, sia al momento della domanda che successivamente, è attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilità autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     5. L'iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che si intendono confermati qualora, all'atto della revisione periodica di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non ne dichiari espressamente la perdita.

 

          Art. 5. Graduatorie

     1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego individuano i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità compilate applicando i punteggi indicati nella tabella allegata.

     2. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima richiesta di avviamento alla selezione del personale occorrente alle corrispettive strutture territoriali. La sezione provvede entro dieci giorni.

     3. La selezione viene effettuata, nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.

     4. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di più sezioni circoscrizionali, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. Copia della richiesta deve essere trasmessa all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni comprese nella stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perchè formulino apposita graduatoria unica sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate. L'amministrazione o ente effettua la selezione dei lavoratori avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego nei limiti proposti per l'assunzione, secondo l'ordine di graduatoria formulata dall'ufficio provinciale o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 6. Selezione

     1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.

     2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.

     3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.

 

          Art. 7. Modalità di assunzione nelle sedi centrali

     1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalità previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.

     2. Le offerte di lavoro, definite con le modalità previste dall'art. 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità e contenute gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie.

     3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianità di iscrizione nelle liste, dell'età e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1. La valutazione di detti elementi è effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può aggiornare annualmente i dati contenuti nella predetta tabella.

     4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di quelli stabiliti per l'attuazione del punteggio, predispone graduatorie uniche per singoli profili.

     5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalità previste dall'art. 6.

     6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate.

     7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, predispone, gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione.

 

          Art. 8. Assunzione degli idonei

     1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneità nella selezione.

     2. Si applicano le norme previste dall'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

 

          Art. 9. Norme transitorie

     1. I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono espletati secondo la normativa preesistente.

     2. Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la normativa vigente prevede la efficacia pluriennale.

     3. Fino a quando non saranno formalmente costituite e rese funzionanti le sezioni circoscrizionali per l'impiego, le norme contenute nel presente decreto vanno riferite alle sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabella - Criteri per la formazione delle graduatorie

     Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:

     1) carico familiare;

     2) situazione economica e patrimoniale;

     3) anzianità di iscrizione nelle liste o data di decorrenza delle CIGS;

     4) età;

     5) precedenti rapporti a termine presso la pubblica amministrazione.

     1) Carico familiare.

     Da dimostrare con certificato di stato di famiglia - uso assegni familiari - aggiornato:

     a) per il coniuge convivente a carico ai fini fiscali e disoccupato (da dimostrare con il certificato di disoccupazione, lo stato di famiglia e la documentazione fiscale) punti + 1500;

     b) per ogni figlio a carico minorenne e se maggiorenne, fino al compimento del 26° anno di età, sempreché a carico ai fini fiscali e studente (da dimostrare con certificato delle autorità scolastiche, stato di famiglia e documentazione fiscale) punti + 750;

     c) per ciascun fratello e/o sorella minorenne e/o genitore a carico ai fini fiscali (da dimostrare con lo stato di famiglia o con apposita dichiarazione e con la documentazione fiscale) punti + 375;

     d) per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti - 750; in tale ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico è ridotto della metà;

     e) per il lavoratore disoccupato o in trattamento di integrazione salariale straordinaria vedovo, non coniugato, legalmente separato o divorziato, per il primo figlio convivente e a carico (da dimostrare con idonea certificazione e con la documentazione fiscale), punti + 1500; per ogni ulteriore figlio, punti + 750 (eventuali alimenti percepiti dal coniuge disoccupato vengono computati come reddito, come da tabella di cui al punto 2).

     2) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore.

     Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento o del cassaintegrato straordinario e non del suo nucleo familiare.

     In caso di mancanza di redditi, è sufficiente apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 495 e 496 c. p.; qualora manchi tale dichiarazione, l'interessato è tenuto a presentare i modelli 101, 740 o altri modelli in uso.

     Non fanno parte del reddito personale le rendite derivanti da invalidità di guerra (militari o civili), da infortuni sul lavoro o per servizio. Si deve tener conto, tuttavia, di queste rendite in caso di reversibilità.

     Per le fasce di reddito indicate nella tabella seguente, dovranno essere sottratti i punteggi di seguito indicati per i redditi annui lordi:

fino a L. 1.000.000:

-

0

da L. 1.000.001 a L. 2.000.000:

-

100

da L. 2.000.001 a L. 3.000.000:

-

200

da L. 3.000.001 a L. 4.000.000:

-

300

per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000: ulteriori punti

-

200

     3) Anzianità di iscrizione nelle liste.

     Anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento economico di CIGS:

     per ogni anno di iscrizione al collocamento in prima classe o di godimento della CIGS, punti 1460 all'anno fino a 5 anni; + 365 ulteriori punti all'anno, oltre i 5 anni;

     le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno meno di cinque anni di iscrizione come disoccupati in prima classe, o di godimento della CIGS, 4 punti per ogni giorno; per coloro che hanno più di cinque anni di iscrizione alla prima classe o di godimento della CIGS, ulteriori punti 1 per ogni giorno.

     4) Età del lavoratore.

     Poiché possono concorrere tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età fino al compimento del limite di età previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto dovranno essere attribuiti dal compimento del diciottesimo e fino al compimento del venticinquesimo, punti + 1460 per ogni anno; dal compimento del venticinquesimo in poi, per ogni anno ulteriori punti + 365; le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per ogni giorno punti + 4; per coloro che hanno compiuto i 25 anni, per ogni giorno ulteriori punti + 1.

     5) Precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

     Per rapporti svolti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza annuale per la presentazione della domanda, per ogni giorno di servizio prestato punti + 4; per i rapporti prestati in un periodo antecedente ai cinque anni, ulteriori punti + 1 per ogni giorno di servizio.

     Il punteggio conseguito in base ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza o dal cassaintegrato straordinario è maggiorato di un coefficiente del dieci per cento, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale superi quello medio nazionale.

     Il punteggio complessivo di graduatoria va riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

     In caso di assunzione di uno dei due coniugi disoccupati o in CIGS, il punteggio dell'altro coniuge deve essere immediatamente ricalcolato in base alla nuova situazione.

     Primo in graduatoria risulterà il lavoratore in possesso del punteggio più elevato.

     A parità di punteggio ha diritto di precedenza il lavoratore con maggiore età, per cui in tal caso la graduatoria verrà formulata seguendo l'ordine decrescente della data di nascita.