§ 1.4.116 - L.R. 9 agosto 1988, n. 21.
Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:09/08/1988
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, di procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi, la Regione siciliana assicurerà, a [...]
Art. 2.      1. Il finanziamento totale o parziale per la copertura dei posti vacanti presso i comuni e le province regionali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 1 febbraio 1988, n. 19, [...]
Art. 3.      1. L'erogazione delle somme dovute a titolo di anticipazione ai comuni ed alle province regionali ai sensi dell'articolo 2, avviene, su richiesta degli stessi, dopo la nomina dei concorrenti [...]
Art. 4.      1. I fondi attribuiti con la presente legge sono versati agli enti destinatari con somministrazioni semestrali anticipate e non possono essere utilizzati, anche se in termini di cassa, per [...]
Art. 5.      1. Per gli adempimenti di cui al secondo e terzo periodo della lettera b del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario [...]
Art. 6.      1. All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
Art. 7.      1. L'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 è così sostituito:
Art. 8.      1. Le graduatorie dei concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, devono essere utilizzate dagli enti di cui all'articolo 1 [...]
Art. 9.      1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con i seguenti:
Art. 10.  [1]
Art. 11.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli [...]


§ 1.4.116 - L.R. 9 agosto 1988, n. 21.

Norme finanziarie e di integrazione per l'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativa all'accelerazione delle procedure dei concorsi per l'assunzione del personale.

(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, di procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi, la Regione siciliana assicurerà, a titolo di anticipazione, l'apposita copertura finanziaria.

     2. Nella prima fase di quanto disposto dal comma 1 la copertura finanziaria avverrà limitatamente a quanto previsto dai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     1. Il finanziamento totale o parziale per la copertura dei posti vacanti presso i comuni e le province regionali, alla data di entrata in vigore del decreto legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1988, n. 99, è assicurato, per le assunzioni previste dall'articolo 6 dello stesso decreto, dalla Regione a titolo di anticipazione nei confronti dello Stato.

     2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni e le province deliberano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ordine di priorità nella copertura dei posti relativi alle prime cinque qualifiche funzionali. Trascorso il suddetto termine, provvede in via sostitutiva, senza previa diffida, l'Assessore regionale per gli enti locali.

     3. Resta salvo l'obbligo dell'adozione del piano programmatico d'occupazione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

 

     Art. 3.

     1. L'erogazione delle somme dovute a titolo di anticipazione ai comuni ed alle province regionali ai sensi dell'articolo 2, avviene, su richiesta degli stessi, dopo la nomina dei concorrenti idonei inclusi nelle graduatorie concorsuali previste dall'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e dopo la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi espletati.

     2. L'Assessore regionale per gli enti locali autorizza, altresì, l'immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatorie e dispone contestualmente i trasferimenti dei mezzi finanziari occorrenti.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 20.000 milioni.

     4. Gli oneri relativi agli anni successivi saranno determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 4.

     1. I fondi attribuiti con la presente legge sono versati agli enti destinatari con somministrazioni semestrali anticipate e non possono essere utilizzati, anche se in termini di cassa, per finalità diverse da quelle per cui sono concessi.

     2. A tal fine le somme assegnate vengono versate, a cura dei tesorieri, in apposito conto vincolato, presso uno degli istituti di credito che esercitano il servizio di cassa della Regione.

     3. Gli interessi maturati sui conti vincolati e le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono versati, entro il mese di febbraio successivo, in conto entrate della Regione.

     4. In mancanza di tempestivo versamento delle somme suindicate viene sospesa l'erogazione delle successive semestralità.

 

     Art. 5.

     1. Per gli adempimenti di cui al secondo e terzo periodo della lettera b del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.

     2. Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Le graduatorie dei concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, devono essere utilizzate dagli enti di cui all'articolo 1 della medesima legge per la copertura dei posti vacanti da qualsiasi data e per qualsiasi motivo e disponibili, ove i relativi concorsi non siano stati banditi, ancorché deliberati.

 

     Art. 9.

     1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito con i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 10. [1]

     [1. La pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione, prevista dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, è effettuata gratuitamente per i comuni, le province siciliane e loro aziende e consorzi.]

 

     Art. 11.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

     2. All'onere di lire 21.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1988, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.