§ 4.6.34 - L.R. 9 agosto 1988, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: «Norme per l'istituzione nella regione di parchi e riserve naturali».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 parchi e riserve
Data:09/08/1988
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione.
Art. 2.  Compiti del Consiglio regionale.
Art. 3.  Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.
Art. 4.  Istituzione di parchi regionali e riserve naturali.
Art. 5.  Tabellazioni.
Art. 6.  Tipologia dei territori sottoposti a tutela.
Art. 7.  Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali.
Art. 8.  Costituzione dell'Ente parco. Deliberazioni e controlli, patrimonio.
Art. 9.  Organi dell'Ente parco.
Art. 10.  Regolamento del parco.
Art. 11.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 12.  Personale dell'Ente parco.
Art. 13.  Compiti del consiglio del parco.
Art. 14.  Compiti del comitato esecutivo.
Art. 15. 
Art. 16.  Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali.
Art. 17.  Piano territoriale.
Art. 18.  Procedure per l'approvazione del piano territoriale.
Art. 19.  Programma pluriennale economico-sociale dell'Ente parco.
Art. 20.  Norme per la gestione delle riserve naturali.
Art. 21.  Comunità del parco.
Art. 22.  Norme per l'acquisizione di beni e terreni ricadenti nelle aree protette. Espropri, utilizzazioni, indennizzi.
Art. 23.  Norme di salvaguardia delle riserve.
Art. 24.  Norme di salvaguardia del parco.
Art. 25.  Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe.
Art. 26.  Sanzioni amministrative.
Art. 27.  Programmi di intervento.
Art. 28.  Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso.
Art. 29.  Tecniche agricole e colturali tradizionali.
Art. 30.  Patrimonio faunistico domestico.
Art. 31.  Procedura per i programmi di intervento.
Art. 32.  Priorità di finanziamenti.
Art. 33.  Modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco.
Art. 34.  Gestore dell'Ente parco.
Art. 35.  Pubblicità degli atti.
Art. 36.  Modifica all'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
Art. 37.  Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici delle riserve e del patrimonio naturale.
Art. 38.  Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni.
Art. 39.  Esercizio della vigilanza.
Art. 40.  Norme concernenti il personale di vigilanza.
Art. 41.  Reclutamento del personale per la gestione delle riserve.
Art. 42.  Personale tecnico.
Art. 43.  Interventi sostitutivi.
Art. 44.  Protezione del patrimonio naturale. Interventi divulgativi.
Art. 45.  Norme interpretative.
Art. 46.  Testo coordinato.
Art. 47.  Ulteriori disposizioni per il personale tecnico.
Art. 48.  Norma finanziaria.
Art. 49. 


§ 4.6.34 - L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: «Norme per l'istituzione nella regione di parchi e riserve naturali».

(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988).

 

Art. 1. Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione.

     L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Compiti del Consiglio regionale.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dopo la lettera h è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Istituzione di parchi regionali e riserve naturali.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Tabellazioni.

     1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Tipologia dei territori sottoposti a tutela.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali.

     1. L'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Costituzione dell'Ente parco. Deliberazioni e controlli, patrimonio.

     1. L'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Organi dell'Ente parco.

     1. [1].

 

     Art. 10. Regolamento del parco.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Comitato tecnico-scientifico.

     L'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Personale dell'Ente parco.

     1. L'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Compiti del consiglio del parco.

     1. L'articolo 14 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Compiti del comitato esecutivo.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Divieti di attività nei parchi regionali e nelle riserve naturali.

     1. L'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Piano territoriale.

     1. L'articolo 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Procedure per l'approvazione del piano territoriale.

     1. Il piano territoriale del parco è adottato dal consiglio del parco, sentito il comitato tecnico-scientifico entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

     2. Dopo la sua adozione il piano è depositato, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione del consiglio del parco, presso la sede dell'Ente e presso le segreterie comunali dei comuni interessati a libera visione del pubblico per venti giorni consecutivi.

     3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

     4. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano territoriale.

     5. In ordine alle prescrizioni esecutive contenute nel piano possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili interessati.

     6. Le osservazioni e le opposizioni devono essere visualizzate ove possibile su apposite tavole di piano a cura dei progettisti.

     7. Il consiglio del parco, sentito il comitato tecnico-scientifico, formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime.

     8. Il piano territoriale del parco è trasmesso dall'Ente parco all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente entro venti giorni dalla deliberazione sulle osservazioni ed opposizioni.

     9. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente approva con proprio decreto il piano territoriale del parco entro centottanta giorni dalla sua presentazione, sentiti il Consiglio regionale dell'urbanistica e il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

     10. Con il decreto di approvazione possono essere apportate modifiche al piano necessarie per assicurare l'osservanza di leggi statali e regionali nonché le modifiche, non sostanziali, che non comportino revisione dell'impostazione generale del piano territoriale.

     11. Nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione parziale, il consiglio del parco è tenuto ad effettuarla nel termine di mesi tre; nel caso di restituzione del piano territoriale per rielaborazione totale, il consiglio del parco è tenuto ad effettuarla nel termine di mesi sei.

     12. Le prescrizioni del piano sono di diretta ed immediata applicazione per le amministrazioni regionali e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

 

     Art. 19. Programma pluriennale economico-sociale dell'Ente parco.

     1. L'articolo 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Norme per la gestione delle riserve naturali.

     1. L'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. Comunità del parco.

     1. Presso ogni Ente parco, su iniziativa del suo presidente, e previa delibera del comitato esecutivo, viene promossa la costituzione di una comunità del parco, organismo consultivo che riunisce in pubblica assemblea i rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio del parco.

     2. I componenti della comunità del parco non possono superare il numero di cinquanta. Ogni organizzazione può essere rappresentata da un solo componente.

     3. La comunità del parco elegge nel suo seno il presidente ed un ufficio di presidenza.

     4. La comunità del parco si riunisce almeno due volte all'anno per l'esame dei problemi del parco, per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonché per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Alle assemblee della comunità del parco possono partecipare i cittadini residenti in uno dei comuni interessati al parco.

     5. L'Ente parco garantisce i servizi di segreteria e tutto quanto necessario al buon funzionamento della comunità del parco.

 

     Art. 22. Norme per l'acquisizione di beni e terreni ricadenti nelle aree protette. Espropri, utilizzazioni, indennizzi.

     1. L'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23. Norme di salvaguardia delle riserve.

     1. L'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24. Norme di salvaguardia del parco.

     1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del parco, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominate A, B e C, quest'ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitati esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del parco.

     2. La disciplina da osservarsi nell'ambito delle aree facenti parte del parco è quella indicata nel decreto istitutivo del parco medesimo.

     3. L'emanazione del decreto di istituzione del parco comporta gli stessi effetti indicati dall'articolo 19, quinto e sesto capoverso.

     4. Dalla costituzione dell'Ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nullaosta dell'Ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nullaosta, non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato.

     4-bis. In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco [2].

     5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'Ente parco, sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni , secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente. [3]

     6. Nei territori del parco classificati A, B e C, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati della proposta di cui all'articolo 27 della stessa legge e sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nullaosta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale.

     7. Sulle richieste di nullaosta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione del parco.

     8. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di istituzione del parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni definitive in ordine alle richieste di nullaosta di cui al comma 7.

     9. La progettazione relativa ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di soggetti pubblici nelle zone comprese entro il perimetro del parco può essere avviata previa intesa con l'Ente parco che verifica la compatibilità degli interventi proposti con le finalità istitutive.

 

     Art. 25. Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe.

     1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26. Sanzioni amministrative. [4]

 

 

     Art. 27. Programmi di intervento.

     1. L'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28. Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso.

     1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29. Tecniche agricole e colturali tradizionali.

     1. Dopo l'articolo 24 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 30. Patrimonio faunistico domestico.

     1. Dopo l'articolo 24 ter della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31. Procedura per i programmi di intervento.

     1. L'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 32. Priorità di finanziamenti.

     1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 33. Modalità per l'istituzione dei parchi dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie e dei rispettivi enti parco.

     1. L'articolo 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 34. Gestore dell'Ente parco.

     1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 35. Pubblicità degli atti.

     1. L'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 36. Modifica all'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

     All'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, dopo le parole «Provincia di Ragusa», le parole «Pineta di Vittoria, comune di Vittoria» sono sostituite con le parole «Pino d'Aleppo».

 

     Art. 37. Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici delle riserve e del patrimonio naturale.

     1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 38. Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni.

     1. L'articolo 32 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 39. Esercizio della vigilanza.

     1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40. Norme concernenti il personale di vigilanza.

     1. L'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 41. Reclutamento del personale per la gestione delle riserve.

     1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 42. Personale tecnico.

     1. Il secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 43. Interventi sostitutivi.

     1. Qualora gli organi competenti non abbiano espresso i pareri previsti dalla presente legge entro i termini indicati dai rispettivi articoli e, ove non espressamente previsto, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta, detti pareri si intendono resi favorevolmente.

     2. Qualora gli enti obbligati non provvedano agli adempimenti di cui alla presente legge entro i termini previsti dalla medesima, vi provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

 

     Art. 44. Protezione del patrimonio naturale. Interventi divulgativi.

     1. Al fine di una più ampia conoscenza dei valori naturalistici presenti nel territorio della regione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale, è autorizzato:

     a) a provvedere alla divulgazione ed alla conoscenza dei valori ambientali e delle attività svolte in materia di protezione del patrimonio naturale;

     b) a favorire la realizzazione, anche mediante convenzioni con enti pubblici o con privati specializzati, di pubblicazioni scientifiche e di ricerche, nonché di documentazione grafiche, fotografiche e audiovisive, relative ai temi ed alle materie di cui alla lettera a;

     c) a promuovere, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la conoscenza dell'educazione ambientale delle aree protette nel territorio della regione siciliana.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

     3. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 45. Norme interpretative.

     1. L'indicazione delle norme del comune posto a fianco di ciascuna delle riserve istituite ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, deve intendersi come criterio di individuazione dell'area geografica e non di delimitazione delle predette riserve.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, debbono intendersi vigenti anche nella fattispecie di cui all'articolo 26 della stessa legge.

     3. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, deve intendersi riferita ai compiti attribuiti al comitato di proposta dal primo comma dello stesso articolo 26, nonché alle altre spese di funzionamento del comitato stesso.

 

     Art. 46. Testo coordinato.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali concernenti I'istituzione, l'organizzazione e la gestione di parchi e riserve naturali.

 

     Art. 47. Ulteriori disposizioni per il personale tecnico.

     1. In attesa che le province regionali provvedano ad integrare le proprie dotazioni organiche delle qualifiche professionali correlate ai compiti di tutela dell'ambiente, il personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno quattro anni, alla data del 31 dicembre 1986, è immesso a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo superamento di un esame colloquio, da effettuarsi secondo le modalità di cui al comma 2, nei ruoli, anche in soprannumero, delle province regionali ove tale personale tecnico presta servizio.

     2. L'esame colloquio ha luogo innanzi ad una commissione nominata dal presidente della provincia regionale e composta dall'assessore provinciale per l'ambiente, che la presiede, e da due esperti nelle discipline di cui all'articolo 13, numero 3, lettere e ed f, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e deve svolgersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il personale tecnico di cui al comma 1 continua a prestare servizio sino all'espletamento dell'esame colloquio previsto dal medesimo comma 1, con il trattamento economico di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78.

     4. Il trattamento economico del personale immesso in ruolo ai sensi del presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento, rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato. L'inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio provinciale.

     5. Il personale delle comunità montane di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, utilizzato presso i comitati di proposta di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche, sino alla istituzione degli organici degli enti parco, è iscritto nel contingente unico regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, e continua a prestare servizio negli uffici che all'entrata in vigore della citata legge lo utilizzavano; istituiti i predetti organici, il personale viene immesso nei medesimi uffici anche in soprannumero.

 

     Art. 48. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità degli articoli 4, 8 e 20 connesse all'avviamento, all'impianto e alla gestione dei parchi e delle riserve naturali, sono rispettivamente autorizzate, per l'anno finanziario 1988, le spese di lire 600 milioni, 5.000 milioni e 500 milioni.

     2. Per gli anni successivi le spese predette saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 22, 23, 27, 38 e 47, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte utilizzando le disponibilità dei capitoli 86103, 86104 e 86203 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno effettuate con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     4. Gli oneri autorizzati dalla presente legge, pari a lire 32.300 milioni, nonché quelli da determinare ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, valutati in lire 17.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.00 Progetto strategico «F»: «Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali».

     5. All'onere di lire 20.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 6.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 13.500 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 49.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A

(di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98)

 

    ATTRIBUZIONI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE TECNICO-PROFESSIONALE.

 

     Dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva:

     a) è responsabile della conservazione della riserva ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno della stessa in conformità alle disposizioni di legge e al regolamento;

     b) assicura l'attuazione delle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale per la realizzazione dei fini istituzionali della riserva, nonché di quelle indicate dal consiglio provinciale scientifico;

     c) coordina le attività di fruizione della riserva, anche se affidate a cooperative;

     d) propone all'ente gestore le attività di studi, ricerche, consulenze e di programmazione necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva;

     e) predispone la relazione annuale sui risultati conseguiti nella gestione della riserva e la richiesta per il successivo fabbisogno.

     Il dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva deve possedere la laurea in scienze naturali o biologiche o agrarie o forestali.

 

    ATTRIBUZIONI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI DI SORVEGLIANZA

 

    Ispettore dei servizi di sorveglianza:

     a) è il capo del personale di sorveglianza ed è responsabile verso il direttore del buon funzionamento del servizio;

     b) formula, anche in collaborazione con i capi servizio, proposte idonee a migliorare il servizio, ivi comprese le proposte di richiamo, di punizione, di spostamento, nonché quelle relative a visite mediche di controllo fisico-attitudinali;

     c) cura l'addestramento degli operatori su disposizione del direttore e segue, insieme agli operatori interessati e in raccordo con il direttore, le azioni giudiziarie;

     d) controlla la dotazione e provvede alla regolare tenuta e rifornimento del materiale relativo al servizio di sorveglianza;

     e) esegue, in collaborazione con gli uffici competenti, le ordinazioni e ne segue le forniture;

     f) visita periodicamente i fabbricati dell'ente o in uso allo stesso, ricadenti nell'ambito dell'area protetta, e segue la situazione della fauna selvatica, riferendone al direttore ed inviando allo stesso relazioni trimestrali;

     g) tiene un registro giornaliero di servizio ed è responsabile della tenuta e del buon funzionamento del materiale e delle apparecchiature in dotazione;

     h) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

     L'ispettore dei servizi di sorveglianza deve possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

 

    Capo servizio:

     a) coordina il servizio, e ne è responsabile, degli operatori addetti alla sorveglianza della zona cui è preposto;

     b) collabora con i capi servizio delle altre zone e propone all'ispettore tutte quelle modifiche o innovazioni opportune per il migliore svolgimento del servizio;

     c) controlla lo stato di manutenzione dell'equipaggiamento e dei materiali in dotazione agli operatori della sua zona;

     d) visita periodicamente fabbricati dell'ente dei quali controlla la conservazione, insieme a quella degli arredi, dei materiali e delle apparecchiature pertinenti che ricadono nella zona assegnata;

     e) segnala immediatamente al direttore, per telefono e per iscritto, le alterazioni ambientali e le altre infrazioni gravi;

     f) svolge attività di informazione e di assistenza al pubblico e cura, su direttive del direttore e con la collaborazione di questo, I'organizzazione delle escursioni e visite guidate, nonché il funzionamento dei centri di informazione;

     g) è addetto alla guida dei mezzi del parco per il trasporto pubblico;

     h) comunica alla competente stazione del Corpo di soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;

     i) compila regolarmente il registro di servizio e invia all'ispettore dei servizi di sorveglianza relazioni trimestrali sulla attività di cui alle precedenti lettere:

     l) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

     Il capo servizio deve possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado e la patente di guida D + K (certificato di abilitazione professionale per il trasporto di persone su mezzi pubblici).

 

Operatore del servizio di sorveglianza:

     a) sorveglia la zona, quando è opportuno in collegamento con altre pattuglie, accertando qualunque violazione dei regolamenti e in particolare le alterazioni dell'ambiente, le nuove costruzioni o realizzazioni di opere di qualsiasi genere e gli atti distruttivi della flora e della fauna, che deve contestare agli autori stendendo regolare verbale e riferendone tempestivamente al capo servizio, o, in sua assenza, a chi lo sostituisce;

     b) fornisce informazioni e spiegazioni ai turisti sulle caratteristiche dell'area protetta;

     c) comunica alla competente stazione del Corpo di soccorso alpino gli eventuali interventi ai quali, se del caso, collabora;

     d) è addetto alla guida di mezzi del parco;

     e) svolge attività di manutenzione, e ne è responsabile, dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché dei sentieri e della segnaletica;

     f) compila regolarmente il libretto di servizio secondo le disposizioni stabilite dalla direzione;

     g) esegue altresì le disposizioni di volta in volta impartitegli dai superiori e svolge le funzioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

     L'operatore del servizio di sorveglianza deve possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado e patente di guida D.

 

    NOTE:

     Il personale dei servizi tecnici di sorveglianza per le aree protette previsto dalla tabella A, il quale non potrà essere adibito a svolgere mansioni di ufficio, è tenuto:

     a) ad indossare, nell'espletamento del servizio, apposita uniforme la cui foggia verrà stabilita con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

     b) a prestare servizio nei giorni festivi, fermo restando il diritto al giorno di riposo settimanale;

     c) a coltivare e migliorare le conoscenze naturalistiche e professionali mediante la partecipazione a corsi di qualificazione e di aggiornamento predisposti, almeno ogni biennio, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti gli Enti parco e gli enti gestori delle riserve, d'intesa con il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio.

 

 

TABELLA B

(di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98)

 

    Parco dell'Etna 140

    Parco delle Madonie 120

    Parco dei Nebrodi 140

    Province regionali 100

    Totale 500

 


[1] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71, aggiunge l'art. 9 bis alla L.R. 6 maggio 1981, n. 98.

[2] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2. L'art. 38, L.R. 2/2023, è stato abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[3] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34, già modificato dall'art. 125 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10. Sostituiva l'art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 98.