§ 5.3.512 - L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.
Legge di stabilità regionale 2023-2025.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:22/02/2023
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.
Art. 2.  Concorso agli oneri dei comuni per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali.
Art. 3.  Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
Art. 4.  Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia.
Art. 5.  Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 6.  Disposizioni in materia di trasporti.
Art. 7.  Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali.
Art. 8.  Misure di sostegno al reddito.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Art. 10.  Misure di sostegno per l'occupazione.
Art. 11.  Fondo di progettazione.
Art. 12.  Cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia.
Art. 13.  Disposizioni in materia di entrate.
Art. 14.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20.
Art. 15.  Contributo per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di immobili da destinarsi ad alloggi e residenze universitarie.
Art. 16.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3.
Art. 17.  Disposizioni in favore dei lavoratori ex Keller.
Art. 18.  Interventi in materia di mobilità nel comune di Siracusa.
Art. 19.  Personale dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi.
Art. 20.  Disposizioni in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.
Art. 21.  Atti di programmazione sanitaria.
Art. 22.  Sostegno alle attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine.
Art. 23.  Contributo in favore del comune di Termini Imerese per le manifestazioni carnevalesche.
Art. 24.  Contributi per i sistemi di accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Art. 25.  Riserva naturale orientata Capo Gallo.
Art. 26.  Disposizioni finanziarie varie.
Art. 27.  Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali.
Art. 28.  Tasse sulle concessioni governative regionali.
Art. 29.  Modifica all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.
Art. 30.  Personale precario dell'Autodromo di Pergusa.
Art. 31.  Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Art. 33.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
Art. 34.  Contributo in favore del Consorzio Giampietro Ballatore.
Art. 35.  Abrogazione di norma in materia di incompatibilità dei soggetti titolari di incarichi attribuiti dal Governo regionale.
Art. 36.  Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime.
Art. 37.  Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 in materia di utilizzo del demanio marittimo.
Art. 38.  Modifica all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia di opere realizzabili nei parchi.
Art. 39.  Modifica all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di costi di istruttoria VIA VAS.
Art. 40.  Interventi di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi pubblici nei comuni e negli enti di culto.
Art. 41.  Procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione.
Art. 42.  Centri di produzione e centri di rilevante interesse regionali.
Art. 43.  Abrogazione di norma in materia di centri di assistenza tecnica cooperativi.
Art. 44.  Contributo all'Associazione per l'Arte di Alcamo.
Art. 45.  Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di randagismo.
Art. 46.  Contributo in favore del comune di Casteltermini per iniziative turistiche e culturali.
Art. 47.  Modifiche all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.
Art. 48.  Istituzione del Centro di restauro del legno bagnato.
Art. 49.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 in materia di progetti terapeutici individualizzati.
Art. 50.  Abrogazione di norma in materia di nomine governative.
Art. 51.  Norme in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Art. 52.  Contributo al comune di Zafferana Etnea per la manifestazione "Teatri Riflessi".
Art. 53.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo.
Art. 54.  Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di revisore unico dei parchi archeologici.
Art. 55.  Modifica all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 56.  Misure per lo svolgimento di cariche elettive e incarichi istituzionali da parte di cittadini disabili.
Art. 57.  Sentieri escursionistici Rocche del Crasto.
Art. 58.  Contributo per il Marsala Kite Fest.
Art. 59.  Interventi della legislazione regionale a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020.
Art. 60.  Contributo comuni con sito Unesco.
Art. 61.  Contributo in favore del convento della Basilica di San Francesco d'Assisi di Palermo.
Art. 62.  Interventi per la riqualificazione del campo sportivo di Mussomeli.
Art. 63.  Interventi di ristrutturazione delle caserme dei carabinieri nei comuni montani siciliani.
Art. 64.  Interventi per opere pubbliche di bonifica ad opera dei consorzi di bonifica.
Art. 65.  Contributo in favore del comune di Polizzi Generosa per il ripristino di aree colpite da frane.
Art. 66.  Interventi nelle aree del comprensorio del Mela.
Art. 67.  Interventi in favore dei comuni per i "Teatri di pietra".
Art. 68.  Contributi ai comuni per impianti di gas metano.
Art. 69.  Contributo in favore del comune di Palermo per la riqualificazione urbana dell'area confiscata ex Edilpomice.
Art. 70.  Impianto Sportivo Polifunzionale "Nelson Mandela" e parcheggio Sant'Ambrogio.
Art. 71.  Interventi per le imprese soggette alle applicazioni di misure di prevenzione patrimoniale.
Art. 72.  Interventi in favore del comune di Capaci.
Art. 73.  Interventi in favore del comune di Floridia.
Art. 74.  Interventi per la ristrutturazione dei centri storici dei comuni siciliani.
Art. 75.  Contributo in favore del comune di Vittoria per il mercato ortofrutticolo.
Art. 76.  Interventi per il teatro comunale di Ribera.
Art. 77.  Acquisto casa natale di Salvatore Quasimodo.
Art. 78.  Recupero del palazzetto dello sport "Baden Powell" di Modica.
Art. 79.  Interventi in favore dei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa situati in aree di crisi ambientale.
Art. 80.  Interventi per promuovere la sicurezza nelle aree rurali.
Art. 81.  Interventi in favore delle giovani coppie per la ristrutturazione della prima casa.
Art. 82.  Provvedimenti in favore della zootecnia.
Art. 83.  Interventi per la valle del Belice.
Art. 84.  Contributo in favore del comune di Giarre per la ristrutturazione del Palazzetto dello sport.
Art. 85.  Interventi in favore del comune di Paterno per la progettazione e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport.
Art. 86.  Istituzione del Fondo Famiglia.
Art. 87.  Borse di studio mediche e di area sanitaria.
Art. 88.  Contributo alle Università siciliane per borse di studio per scuole di specializzazione in area medica.
Art. 89.  Convenzione tra la Regione e l'Istituto Oasi Maria SS. Di Troina Onlus.
Art. 90.  Contributo in favore dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice sito nel comune di Cesarò.
Art. 91.  Istituzione presso l'IRFIS della Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici.
Art. 92.  Interventi per l'adeguamento della pista dell'elisoccorso di Vallelunga Pratameno.
Art. 93.  Utilizzo delle risorse dei fondi Jessica e Jeremie e del Fondo centrale di garanzia.
Art. 94.  Interventi in favore della Fondazione "Carnevale di Acireale" e del comune di Sciacca per la manifestazione del Carnevale.
Art. 95.  Interventi per la ristrutturazione della Chiesa San Giuseppe del comune di Marsala.
Art. 96.  Interventi per collegamenti stradali e opere di urbanizzazione nel comune di Melilli.
Art. 97.  Interventi per lavori di consolidamento stradale e rifacimento della pavimentazione stradale nel comune di Melilli.
Art. 98.  Interventi per la riqualificazione e l'adeguamento del campo sportivo nel comune di Scordia.
Art. 99.  Interventi per la sede stradale di via Evangelista Di Blasi nel comune di Palermo.
Art. 100.  Contributo in favore del comune di Brolo per la realizzazione di una chiesa.
Art. 101.  Contributo in favore del comune di Vittoria per il porto di Scoglitti.
Art. 102.  Contributo in favore del comune di Ragusa per impianti sportivi.
Art. 103.  Restauro Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri.
Art. 104.  Contributo in favore del comune di Biancavilla per infrastrutture sociali.
Art. 105.  Interventi in favore del comune di Belpasso per il completamento e la messa in esercizio del serbatoio Giulio Cesare.
Art. 106.  Interventi in favore del comune di Caltagirone per la messa in sicurezza del palazzetto dello sport.
Art. 107.  Interventi in favore del comune di Riposto per la ristrutturazione di un campo sportivo.
Art. 108.  Interventi in favore del comune di Regalbuto per la riqualificazione urbana.
Art. 109.  Interventi in favore della Città metropolitana di Catania per la ristrutturazione di un ostello nel comune di Piedimonte Etneo.
Art. 110.  Interventi in favore del comune di Gravina di Catania per la realizzazione di un parcheggio.
Art. 111.  Interventi infrastrutturali, sociali e culturali.
Art. 112.  Finanziamento per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei "contratti di quartiere II".
Art. 113.  Interventi in favore del comune di Palermo per la realizzazione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo.
Art. 114.  Interventi in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2021.
Art. 115.  Interventi per i porti di Selinunte e San Vito di Mazara del Vallo.
Art. 116.  Procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse extra-regionali.
Art. 117.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 118.  Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.
Art. 119.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 120.  Entrata in vigore.


§ 5.3.512 - L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

Legge di stabilità regionale 2023-2025.

(G.U.R. 1 marzo 2023, n. 9)

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

Art. 1. Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2023, in euro 326.997.500,00. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 251.749.375,00 per l'anno 2024 ed in euro 170.000.000,00 per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2023 non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301) [1].

2. Le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità delle assegnazioni ai comuni per l'esercizio finanziario 2023 di cui al comma 1, ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge, sono erogate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2023.

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 98.500.000,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

4. [Per il triennio 2023-2025 la dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 13/2022, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2023, in 120.000 migliaia di euro per l'anno 2024 ed in 125.000 migliaia di euro per l'anno 2025 ed è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (Missione 18, programma 1)] [2].

5. [Per il triennio 2023-2025 il contributo sulle spese in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 5/2014 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 ed è determinato in 50.000 migliaia di euro per l'anno 2023, in 55.000 migliaia di euro per l'anno 2024 e in 60.000 migliaia di euro per l'anno 2025 (Missione 18, programma 1), di cui 5.000 migliaia di euro per ciascun anno da destinare ai liberi Consorzi comunali che alla data del 30 dicembre 2021 risultano in dissesto finanziario] [3].

 

     Art. 2. Concorso agli oneri dei comuni per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali.

1. A titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per il triennio 2023-2025 la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I criteri di riparto della suddetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali [4].

 

     Art. 3. Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni, le parole "l'ulteriore sessennio 2017-2022" sono sostituite dalle parole "l'ulteriore novennio 2017-2025" e le parole "nove esercizi" sono sostituite dalle parole "dodici esercizi".

3. [Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale n. 13/2022, dopo le parole "pari a 1.970 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025"] [5].

4. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è destinata alla concessione di contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2). Con apposito provvedimento, il Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che provvedono all'istruttoria delle singole pratiche e all'erogazione del ristoro in favore dei soggetti danneggiati.

6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023" e le parole "risorse trasferite per le medesime finalità" sono sostituite dalle parole "relative risorse."

7. Il comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro è destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione residente.

9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree industriali è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente all'estensione territoriale dell'area industriale del comune competente per territorio.

10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

12. Per l'esercizio finanziario 2023, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA Italia) è destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 è stato conferito il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 63 migliaia di euro [6].

13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nel penultimo anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità [7].

14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni:

a) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;

b) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8,9e10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;

c) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni;

d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022.

16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella medesima quantificazione [8].

17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta, è assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali [9].

18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite.

19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2022 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate [10].

20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di completare le opere relative al progetto per l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310). Il contributo è erogato proporzionalmente a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

22. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni le parole "a seguito dell'avvenuta rendicontazione" sono sostituite dalle parole "a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori".

23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree del comune di Misiliscemi, comunque denominate, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità (Missione 6, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS "Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia", per i proprietari dei castelli storici.

25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al comma l dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma l, capitolo 590410). I predetti contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti.

26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.

28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quindi sono stati inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica e al numero dei comuni. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e la stessa è destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1).

 

     Art. 4. Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia.

1. Il comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dal comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è sostituito dal seguente:

"10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all'ARPA Sicilia:

a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);

b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 20232025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 9/2015 è soppresso.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 il contributo annuale di funzionamento di cui alla lettera a) del comma 1, per l'importo di euro 7.000 migliaia, è finanziato mediante l'utilizzo di quota parte delle somme corrispondenti ai "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2023 di cui all'Allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo entrata 1607 - capitoli spesa 443308 - 613954 - 242572 - 642068 - 642084 - 684166.

 

     Art. 5. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in euro 7.000 migliaia per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574).

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, sono iscritte nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900 migliaia;

b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia;

c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia;

d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia;

e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574 euro 7.000 migliaia;

f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 121.000 migliaia.

4. [Per l'esercizio finanziario 2023 al fine di consentire la realizzazione di interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 è autorizzata la spesa di 74.000 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito fondo del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3). Con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate] [11].

4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [12].

5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di euro 22.525.400,00, di cui euro 7.933.000,00 corrispondenti agli arretrati contrattuali spettanti per gli anni 2021 e 2022 e, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di euro 14.566.400,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3).

6. Le somme di cui al comma 5 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

     Art. 6. Disposizioni in materia di trasporti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono confermati i medesimi benefici per il triennio 2023-2025, nel limite di 1.800 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

2. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, del biglietto dalla Sicilia/Isole minori verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori (Missione 10, Programma 2). Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma [13].

3. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 200 migliaia di euro per l'abbattimento del costo dei biglietti per i dipendenti privati che prestano servizio nelle isole minori per il trasferimento dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa, a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 3, capitolo 476520. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

4. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di trasporto marittimo in favore dei residenti di Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano, Marettimo, Levanzo e Linosa per il trasferimento da e verso l'isola principale di ciascun arcipelago. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per la gestione dell'agevolazione di cui al presente comma, per il tramite delle amministrazioni comunali interessate (Missione 10, Programma 3) [14].

5. Al fine di sterilizzare l'aumento tariffario per il 2023 previsto dal contratto decennale tra la Regione siciliana e Trenitalia s.p.a., è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.600 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 273710 (Missione 10, Programma 2).

6. Al fine di garantire l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 51.900,00 a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 272536.

 

     Art. 7. Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire l'integrazione oraria per l'anno 2023, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 377923). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) [15].

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria per l'anno 2023, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, del personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023, la spesa annua di 14.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3 capitolo 313728). Ai relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) e per l'importo di 8.300 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301) [16].

 

     Art. 8. Misure di sostegno al reddito.

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, è rideterminata in 48.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) [17].

2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 13/2022 è rideterminata in euro 25.020.988,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727) [18].

3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto dell'assegno di sostegno al reddito attualmente in godimento dai soggetti iscritti nell'elenco unico ad esaurimento di cui al comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 un incremento del medesimo assegno entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 4.892.546,63.

4. La somma di euro 4.892.546,63 è accantonata in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e, previa delibera di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, con decreto del Ragioniere generale, sono operate le variazioni di bilancio per l'iscrizione, entro il limite massimo di cui al comma 3, delle somme necessarie per far fronte alle predette finalità.
5. All'articolo 18, comma 5, della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, la cifra "183.882.543,36" è sostituita dalla cifra "184.682.543,36" (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

6. Al fine di consentire l'adeguamento ISTAT dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa massima di 1.000 migliaia di euro a valere sulla Missione 15, Programma 1, capitolo 712402 [19].

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. [20]

1. All'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane".

 

     Art. 10. Misure di sostegno per l'occupazione. [21]

1. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023, è riconosciuto alle imprese, incluse le piccole e medie imprese aventi una unità produttiva nel territorio della Regione, un contributo massimo di 30 migliaia di euro nel triennio 20232025 per ciascun lavoratore contrattualizzato. È altresì riconosciuto, nel triennio 2023-2025, un ulteriore contributo di 10 migliaia di euro nel caso di assunzione di ogni lavoratore di età superiore a 45 anni e di assunzione di ogni donna.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi di impresa o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 ovvero situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti ovvero impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle imprese che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei ventiquattro mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di erogazione degli stessi sono disciplinate con avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 migliaia di euro da utilizzarsi in tre esercizi finanziari, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

7. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

     Art. 11. Fondo di progettazione. [22]

1. Al fine di assicurare, nei tempi imposti dai vari Programmi di spesa extra regionali, il pieno utilizzo di tutte le risorse comunitarie e nazionali destinate ad investimenti in Sicilia, è istituito un Fondo di progettazione cui sono destinati 200.000 migliaia di euro a valere sui fondi della politica unitaria di coesione a titolarità dell'amministrazione regionale, così ripartiti:

a) 65.000 migliaia di euro per l'amministrazione regionale, gli enti pubblici regionali, le SRR, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, di cui 15.000 migliaia di euro per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali, da suddividere proporzionalmente alla popolazione, nonché 10.000 migliaia di euro a favore delle SRR da dividere in parti uguali;

b) 120.000 migliaia di euro per i comuni della Sicilia;

c) 4.000 migliaia di euro per le aree interne individuate con D.G.R. n. 519 del 20 settembre 2022 riconosciute dall'Autorità di gestione del PO FESR Sicilia 2021-2027 come organismi intermedi già costituiti o che si costituiranno entro il 31 ottobre 2023 e che, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 2021/1060, provvedono ad attuare le strategie territoriali per lo sviluppo integrato delle suddette aree;

d) 3.000 migliaia di euro per i FUA riconosciuti con D.G.R. n. 519 del 2022;

e) 3.000 migliaia di euro per i SIRU riconosciuti con D.G.R. n. 519 del 2022;

f) 3.500 migliaia di euro per i comuni in dissesto con popolazione fino a 40.000 abitanti;

g) 1.500 migliaia di euro per le isole minori.

2. Al fine di assicurare la coerenza delle attività di progettazione con le finalità e le modalità attuative dei programmi di spesa della politica unitaria di coesione a titolarità dell'amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartite in misura del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari e in misura del 50 per cento in base alla popolazione dei medesimi soggetti beneficiari.

4. Le risorse di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 sono ripartite in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari.

5. I soggetti beneficiari di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 sono obbligati a documentare, entro centottanta giorni dall'assegnazione, la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento degli incarichi a pena di restituzione delle somme assegnate. Dette somme sono assegnate agli altri soggetti di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia.

1. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l'anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali della Regione siciliana (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950).

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di entrate.

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 dopo le parole "copertura di eventuali danni" sono aggiunte le parole "ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi" (Titolo 3, Tipologia 100).

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20. [23]

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso di preposizione di un dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza, nel rispetto della vigente normativa nazionale, il preposto non è computato nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Presidenziale 16 novembre 2018, n. 29 e comunque è a titolo gratuito.".

 

     Art. 15. Contributo per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di immobili da destinarsi ad alloggi e residenze universitarie.

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. La Regione promuove interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della stessa e/o degli enti strumentali afferenti al GAP da destinare ad alloggi e residenze per il diritto allo studio universitario, al fine di addivenire alla riduzione della spesa per locazioni passive sostenuta per le medesime finalità, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana il 14 gennaio 2021.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma non si applica al consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, istituito con l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni.".

2. La disposizione di cui al presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 17. Disposizioni in favore dei lavoratori ex Keller.

1. All'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.".

 

     Art. 18. Interventi in materia di mobilità nel comune di Siracusa.

1. Al fine di definire il contenzioso con il comune di Siracusa relativamente alla progettazione, all'appalto e all'esecuzione delle opere connesse al collegamento con l'isola di Ortigia, già finanziate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 873 del 1° agosto 1990, la Regione riconosce la funzionalità delle strutture già realizzate in quanto utili alla mobilità del territorio interessato.

2. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a sostenere economicamente gli interventi di miglioramento ed efficientamento del parcheggio "Talete" del comune di Siracusa.

 

     Art. 19. Personale dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi.

1. All'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono soppresse le parole "nel numero di 5 unità";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. In coerenza con l'accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, al fine di potenziare l'organico ed incrementare le attività istituzionali dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, istituito ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e prorogato per un anno con D.G.R. n. 593 del 16 dicembre 2022, può essere disposto presso il medesimo Ufficio speciale il comando di personale proveniente dalle aziende sanitarie provinciali e dalle aziende ospedaliere con specifiche competenze principalmente nel settore sanitario.

2-ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere destinate un numero massimo di 10 unità di personale, da destinare alle strutture interessate con provvedimento dell'Assessore regionale per l'economia, previa intesa con l'Assessore regionale per la salute.";

c) al comma 3 le parole ", la spesa, da quantificare con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, " sono sostituite dalle parole "l'autorizzazione di spesa è determinata" e le parole "di cui 340 migliaia di euro per le finalità del comma 2" sono soppresse.

2. L'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è abrogato.

 

     Art. 20. Disposizioni in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni le parole "lo 0,2 per cento" sono sostituite dalle parole "lo 0,3 per cento".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 21. Atti di programmazione sanitaria.

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Gli atti di programmazione di cui alla presente legge, di competenza dell'Assessore o della Giunta regionale, sono adottati previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.".

 

     Art. 22. Sostegno alle attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine.

1. Al fine di sostenere e implementare le attività di controllo, sorveglianza e monitoraggio del benessere e dello stato sanitario delle tartarughe marine, specie protetta, bioindicatori dello stato di salute del mare e del patrimonio indisponibile dello Stato, inserite nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e classificate come Endangered secondo l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per le attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine (C.Re.Ta.M.) (Missione 9, Programma 6).

 

     Art. 23. Contributo in favore del comune di Termini Imerese per le manifestazioni carnevalesche.

1. Al comune di Termini Imerese, per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo pari a 100 migliaia di euro per il finanziamento delle manifestazioni carnevalesche da concludersi in ogni caso entro il mese di settembre 2023 (Missione 7, Programma 1).

 

     Art. 24. Contributi per i sistemi di accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

1. Al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili nonché il contenimento dei consumi energetici, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici nonché di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche [24].

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).

 

     Art. 25. Riserva naturale orientata Capo Gallo.

1. Al fine di realizzare interventi di valorizzazione e fruizione della Riserva naturale orientata Capo Gallo, anche mediante l'elaborazione di un piano, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

 

     Art. 26. Disposizioni finanziarie varie.

1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del comune di Belpasso - Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della D.G.R. n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).

6. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).

7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio finanziario 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1). A tal fine il Comitato italiano paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo [25].

8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.

9. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.

11. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampilieri (Missione 9, Programma 1).

12. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile "Ex Standa" sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).

13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).

14. Il comma 73 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione.".

15. [È destinato un finanziamento di 500 migliaia di euro in favore del comune di Licata per la realizzazione di una zona attrezzata per l'esercizio della pratica sportiva con accesso libero, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020] [26].

16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).

17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.

19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).

20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di eventi culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).

21. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).

22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del "Festival delle Filosofie" di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).

23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).

24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).

25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il comune di San Fratello, la Regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).

26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro da destinare al comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).

27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).

28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) - Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).

29. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).

30. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).

31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte (Missione 7, Programma 1) [27].

32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di dehors dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).

34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.

36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 20232025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'articolo 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

37. Il comma 3-bis dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni.".

38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).

40. All'articolo 2 della legge regionale n. 16/2021, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).

7-ter. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.

7-quater. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio.".

41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo articolo, la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Missione 20, Programma 3).

42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022-2024.

43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo articolo 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446/1997 (Missione 20, Programma 3).

45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per il triennio 2022-2024.

46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

48. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).

49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiorata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).

50. Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 le parole "in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022" sono soppresse.

51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).

52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemusicultura nel comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).

53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la Regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di e-commerce "business-to-consumer" e "business-to-business" promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati.

54. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53.

55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 [28].

56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

57. All'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della" sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la";

b) al comma 2 le parole "La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Il decreto di cui al comma 1".

58. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 27/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia euro (Missione 4, Programma 6).

59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

61. È istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).

64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà "Evangelii Gaudium", con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).

65. All'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma l, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.";

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della "Missione di Speranza e Carità" nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.

69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).

70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

71. In considerazione del comma 35 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 20387: 2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).

72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico culturale e di ristrutturazione del sito "Antico Fossato Punico" e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco archeologico Lilibeo-Marsala (Missione 5, Programma 1).

73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del comune di Sortino e quanto a 50 migliaia in favore del comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).

74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calata-fimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).

75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.

76. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).

77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1).

78. [Al fine di contenere i costi a carico dell'erario regionale, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale] [29].

79. [Al fine di evitare la nascita di contenziosi, la SAS è autorizzata a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una tantum a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, pari al 40 per cento dell'ultimo stipendio percepito, riferito al periodo intercorrente tra la data del raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata e la data di conseguimento della pensione di vecchiaia] [30].

80. [Per le finalità di cui ai commi 78 e 79 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11)] [31].

81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).

82. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con.vi.vi l'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).

83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F.-Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).

84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo (Missione 12, Programma 2).

85. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).

86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

88. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 300 migliaia di euro alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1) [32].

89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).

90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) [33].

91. All'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023";

b) al comma 16 le parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2024".

 

     Art. 27. Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali.

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali - 1. L'Assessore regionale per la salute provvede ad erogare, con decorrenza dall'1 gennaio 2023, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

a) euro 50.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 90.000,00;

b) euro 30.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 110.000,00;

c) euro 20.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 130.000,00;

d) euro 10.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 150.000,00;

e) euro 6.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;

f) euro 3.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti.

2. Qualora le farmacie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), presentino un fatturato a carico del servizio sanitario superiore a quello previsto per le medesime lettere, alle stesse è erogata l'indennità di residenza prevista per la fascia immediatamente successiva.

3. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

4. A far data dal 1° gennaio 2023 l'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 500 migliaia di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.".

 

     Art. 28. Tasse sulle concessioni governative regionali.

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non si applicano le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.";

c) il comma 7 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

     Art. 29. Modifica all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "per l'esercizio finanziario 2024" sono sostituite dalle parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025".

 

     Art. 30. Personale precario dell'Autodromo di Pergusa.

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1-bis, pari a 170 migliaia di euro, gravano, per l'esercizio finanziario 2023, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).".

 

     Art. 31. Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi.

1. I limiti generali di utilizzo dei proventi spettanti ai comuni individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2027. Sino a tale data, i comuni nei cui territori ricade il giacimento destinato alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, possono destinare, in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge, le risorse loro assicurate dai proventi delle relative concessioni anche per le spese di investimenti afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni [34].

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.

1. Al comma 4-bis dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni le parole "urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio" sono sostituite dalle parole "documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI" e alla fine del comma sono aggiunte le parole "Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2023." [35].

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

1. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 le parole "10.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "9.934.049,36 euro" e le parole "4.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.434.049,36 euro" (Missione 16, Programma 1, capitolo 542987).

2. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.303.994,27 euro" (Missione 16, Programma 3, capitolo 545603).

3. All'articolo 17, comma 6, lettera b bis), della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni, le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "5.949.588,96 euro" (Missione 16, Programma 3, capitolo 545603).

 

     Art. 34. Contributo in favore del Consorzio Giampietro Ballatore.

1. Al comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa di 60 migliaia di euro annui a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314." sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 60 migliaia di euro e per gli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 90 migliaia di euro annui, a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314.".

 

     Art. 35. Abrogazione di norma in materia di incompatibilità dei soggetti titolari di incarichi attribuiti dal Governo regionale.

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni è abrogato.

 

     Art. 36. Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime.

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, le parole "31 agosto 2021" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023" e al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18 le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023".

 

     Art. 37. Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 in materia di utilizzo del demanio marittimo.

1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente:

"f quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori;";

b) all'articolo 4, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole "I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalità lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi."

 

     Art. 38. Modifica all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia di opere realizzabili nei parchi. [36]

[1. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"4-bis. In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco.".]

 

     Art. 39. Modifica all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di costi di istruttoria VIA VAS.

1. All'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole "amministrazioni regionali" sono aggiunte le parole ", dei comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo".

 

     Art. 40. Interventi di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi pubblici nei comuni e negli enti di culto.

1. È costituito un fondo di 2.000 migliaia di euro presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità, relativo alle spese di finanziamento di opere connesse alla riqualificazione urbana nonché per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici e urbani nei comuni e negli enti di culto della Regione.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 41. Procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione.

1. L'Assessore regionale per la salute, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con le Università interessate, predispone gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione.

 

     Art. 42. Centri di produzione e centri di rilevante interesse regionali.

1. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 150 migliaia di euro in favore degli organismi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 da ripartire proporzionalmente in base ai contributi ottenuti dall'ultimo riparto disponibile del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) (Missione 5, Programma 2, capitolo 473758).

 

     Art. 43. Abrogazione di norma in materia di centri di assistenza tecnica cooperativi.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 114 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogata.

 

     Art. 44. Contributo all'Associazione per l'Arte di Alcamo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro da destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo (Missione 5, Programma 2).

 

     Art. 45. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di randagismo.

1. Alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le parole "fermo restando l'onorario spettante ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle operazioni di identificazione e registrazione";

b) all'articolo 12, il comma 5 è soppresso;

c) all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale.".

 

     Art. 46. Contributo in favore del comune di Casteltermini per iniziative turistiche e culturali.

1. Per la realizzazione di iniziative di promozione turistica e culturale correlate alla "Festa di Santa Croce", quale evento religioso e culturale riconosciuto con l'iscrizione nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro a titolo di contributo al comune di Casteltermini (Missione 5, Programma 2).

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

1. Al comma 1 dell'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni le parole "di cui ai Titoli I e II, " sono sostituite dalle parole "di cui al Titolo II".

 

     Art. 48. Istituzione del Centro di restauro del legno bagnato. [37]

1. Presso il Museo regionale dei relitti greci sito a Gela è istituito il Centro di restauro del legno bagnato, laboratorio tecnico-scientifico del Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, specializzato nel trattamento e nel restauro dei legni imbibiti di interesse archeologico e culturale, che esplica attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica, di conservazione e di restauro attraverso la realizzazione di interventi altamente qualificati.

 

     Art. 49. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 in materia di progetti terapeutici individualizzati.

1. All'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La riserva dello 0,2 per cento di cui al presente articolo non può essere destinata a finalità diverse e le eventuali risorse non utilizzate devono essere trasferite con la medesima imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo.

1-ter. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione dell'operato dei direttori generali.".

 

     Art. 50. Abrogazione di norma in materia di nomine governative.

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 15 è abrogato.

 

     Art. 51. Norme in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 e successive modificazioni, trovano integrale applicazione agli enti di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni vigilati dalla Regione siciliana e agli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni presenti in Sicilia. Tali enti completano le procedure previste dal citato comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 59/2019 entro la data del 31 dicembre 2024 [38].

 

     Art. 52. Contributo al comune di Zafferana Etnea per la manifestazione "Teatri Riflessi".

1. Al fine di valorizzare e sostenere lo sviluppo delle compagnie teatrali professionistiche e giovanili, è assegnato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 100 migliaia di euro al comune di Zafferana Etnea per la realizzazione della manifestazione "Teatri Riflessi" (Missione 5, Programma 2).

 

     Art. 53. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo.

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli esercizi finanziari 2023 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2021, n. 30.

 

     Art. 54. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di revisore unico dei parchi archeologici.

1. Alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis) il revisore unico.";

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis. Revisore unico

1. Il revisore legale di cui all'articolo 21 è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni ed è scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.".

 

     Art. 55. Modifica all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. [39]

1. Al comma 9 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole "previa delibera della Giunta regionale" sono soppresse.

 

     Art. 56. Misure per lo svolgimento di cariche elettive e incarichi istituzionali da parte di cittadini disabili. [40]

1. L'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. Cittadini disabili

1. La Regione, i comuni, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali, le aziende e gli enti vigilati o controllati o partecipati dagli stessi, assicurano, a loro carico, locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, chiamati a svolgere cariche elettive o incarichi presso organi istituzionali.

2. Con apposito regolamento gli enti di cui al comma 1 provvedono a definire le modalità di applicazione del presente articolo.".

 

     Art. 57. Sentieri escursionistici Rocche del Crasto.

1. Al fine di realizzare interventi di manutenzione, valorizzazione, ripristino e fruizione dei sentieri escursionistici delle Rocche del Crasto, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 40 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1).

 

     Art. 58. Contributo per il Marsala Kite Fest.

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 40 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo turistico denominato "Marsala Kite Fest", organizzato dalla "SSD Sicily Kite Park", con sede in Marsala, inserito all'interno dei campionati italiano ed europeo.

 

CAPO II

Interventi a valere su risorse extra-regionali

 

     Art. 59. Interventi della legislazione regionale a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020.

1. Gli interventi già previsti dalla legislazione regionale a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020, di fonte europea e statale, non ancora attuati, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse extraregionali della programmazione 2021-2027 o delle riprogrammazioni delle risorse extraregionali 2014-2020, in coerenza con le finalità di ogni singolo programma.

 

     Art. 60. Contributo comuni con sito Unesco. [41]

1. Al fine di garantire il decoro urbano dei comuni siciliani nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità nonché dei comuni i cui territori siano inseriti nel Global Geoparks Network sotto l'egida dell'Unesco, per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture urbane, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 20.000 migliaia di euro in favore degli stessi comuni, da ripartire tra i comuni in cui insistono siti culturali e naturali iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale alla data dell'1 gennaio 2023.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 61. Contributo in favore del convento della Basilica di San Francesco d'Assisi di Palermo. [42]

1. È destinato un contributo di 400 migliaia di euro in favore del convento della Basilica di San Francesco d'Assisi in Palermo al fine di permettere un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella messa in sicurezza e nel restauro della parte di edificio di proprietà della Regione, gravemente ammalorato da infiltrazioni d'acqua.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 62. Interventi per la riqualificazione del campo sportivo di Mussomeli. [43]

1. Ai fini della riqualificazione del campo sportivo del comune di Mussomeli è destinata la spesa di 1.380 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 63. Interventi di ristrutturazione delle caserme dei carabinieri nei comuni montani siciliani. [44]

1. Al fine di consentire i lavori di ristrutturazione delle caserme dei Carabinieri situate nei comuni montani siciliani, è destinata la spesa di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 64. Interventi per opere pubbliche di bonifica ad opera dei consorzi di bonifica. [45]

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica dei consorzi della Sicilia e di ogni altra opera pubblica di bonifica finalizzata alla valorizzazione agricola dei comprensori irrigui è destinata la spesa di 20.000 migliaia di euro a valere sulle risorse FESR 2014-2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli adempimenti connessi alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sono delegati i consorzi di bonifica della Sicilia.

3. I consorzi di bonifica, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, attingono prioritariamente tra il personale beneficiario delle garanzie occupazionali di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, all'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modificazioni, alle leggi regionali 1° febbraio 2006, n. 4 e 28 giugno 2010, n. 14 nonché all'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni.

 

     Art. 65. Contributo in favore del comune di Polizzi Generosa per il ripristino di aree colpite da frane. [46]

1. L'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a destinare un contributo straordinario di 600 migliaia di euro da destinare al comune di Polizzi Generosa finalizzato alle opere di investimento per la sistemazione e la funzionalizzazione delle aree urbane limitrofe alla frana verificatasi sulla strada statale 643 nel gennaio 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 66. Interventi nelle aree del comprensorio del Mela. [47]

1. È destinata la spesa complessiva di 10.000 migliaia di euro in favore dei comuni di Condro, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, dichiarati "Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela" con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 4 settembre 2002, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato a ciascun comune per il 50 per cento come quota fissa e per il restante 50 per cento in ragione della popolazione residente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 67. Interventi in favore dei comuni per i "Teatri di pietra". [48]

1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 ai comuni nei cui territori ricadono i "Teatri di pietra" e che nell'anno 2022 hanno superato la soglia di 500.000 presenze turistiche è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro annui, da assegnare in parti uguali, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di edifici pubblici.

 

     Art. 68. Contributi ai comuni per impianti di gas metano. [49]

1. È destinato un contributo di 10.000 migliaia di euro in favore dei comuni privi del servizio di fornitura del gas metano per la realizzazione degli impianti idonei alla distribuzione del metano.

2. È altresì destinato un contributo di 5.000 migliaia di euro per i comuni per il completamento degli impianti di distribuzione del metano già esistenti.

3. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 69. Contributo in favore del comune di Palermo per la riqualificazione urbana dell'area confiscata ex Edilpomice. [50]

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per la riqualificazione urbana dell'area confiscata ex Edilpomice, in località Vergine Maria.

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 70. Impianto Sportivo Polifunzionale "Nelson Mandela" e parcheggio Sant'Ambrogio. [51]

1. Una quota pari a 500 migliaia di euro è destinata al comune di Campofelice di Roccella per i lavori di completamento dell'impianto sportivo polifunzionale "Nelson Mandela" e una quota pari a 200 migliaia di euro è destinata al comune di Cefalù per la realizzazione del parcheggio nella contrada Sant'Ambrogio.

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 71. Interventi per le imprese soggette alle applicazioni di misure di prevenzione patrimoniale. [52]

1. Nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, ed in riferimento al Fondo Sicilia -Sezione specializzata in credito di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato ad erogare finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese con sede in Sicilia soggette alla applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ivi compresi sequestro e confisca.

2. Gli interventi agevolativi sono finalizzati al risanamento e al rilancio delle imprese sulla base di piani asseverati nell'ambito dei processi autorizzativi da parte della autorità giudiziaria e dell'Agenzia dei beni confiscati.

3. Agli oneri derivanti al presente articolo, pari a complessivi 10.000 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27.

 

     Art. 72. Interventi in favore del comune di Capaci. [53]

1. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dello spazio esterno del plesso scolastico "Gaetano Longo" del comune di Capaci, è destinata la spesa di 700 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 20142020.

 

     Art. 73. Interventi in favore del comune di Floridia. [54]

1. Ai fini del completamento degli impianti sportivi comunali di Floridia - campo di calcio e polivalente, è destinata la spesa di 800 migliaia di euro a valere sulle economie del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana.

 

     Art. 74. Interventi per la ristrutturazione dei centri storici dei comuni siciliani. [55]

1. È destinata la spesa di 3.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, alle quali si provvede tramite IRFIS-FinSicilia S.p.A..

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 75. Contributo in favore del comune di Vittoria per il mercato ortofrutticolo. [56]

1. È destinato al comune di Vittoria un contributo straordinario di 600 migliaia di euro per il completamento e la manutenzione straordinaria del Centro direzionale del mercato ortofrutticolo di Vittoria, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana.

 

     Art. 76. Interventi per il teatro comunale di Ribera. [57]

1. Ai fini del completamento del teatro comunale di Ribera è destinata la spesa di 6.000 migliaia di euro.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 77. Acquisto casa natale di Salvatore Quasimodo. [58]

1. Al fine di procedere all'acquisto della casa natale del poeta Salvatore Quasimodo è destinata la spesa di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 78. Recupero del palazzetto dello sport "Baden Powell" di Modica. [59]

1. Al fine di procedere ai lavori di recupero del palazzetto dello sport "Baden Powell" di Modica, è destinata la spesa di 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 79. Interventi in favore dei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa situati in aree di crisi ambientale. [60]

1. Per il triennio 2023-2025 è destinata la spesa di 2.000 migliaia di euro annui in favore dei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa, in condizione di predissesto e dissesto finanziario, ricadenti nelle UOC aree ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 80. Interventi per promuovere la sicurezza nelle aree rurali. [61]

1. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza nelle aree rurali, a tutela dell'incolumità pubblica e dello sviluppo del settore agricolo, i dipartimenti regionali dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e territoriale:

a) promuovono intese e protocolli di cooperazione con le Prefetture-UTG, il corpo forestale, i comuni e le organizzazioni di settore, per il monitoraggio dei reati contro il patrimonio nelle aziende agricole della Sicilia, anche al fine di individuare le aree maggiormente colpite, nonché per il coordinamento delle azioni di vigilanza e prevenzione;

b) promuovono interventi per il potenziamento della vigilanza campestre, anche mediante l'acquisizione di servizi di cui al titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in favore delle aziende agricole singole e associate che insistono nelle aree maggiormente colpite ed a tutela delle infrastrutture viarie, irrigue e di comunicazione dei medesimi comprensori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

     Art. 81. Interventi in favore delle giovani coppie per la ristrutturazione della prima casa. [62]

1. In attuazione dei princìpi sanciti dalla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 relativi alla rigenerazione urbana, al divieto di consumo del suolo e al recupero e riutilizzo dell'edilizia esistente, al fine di lenire il fenomeno della desertificazione dei piccoli centri urbani è costituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, un fondo di 10.000 migliaia di euro finalizzato all'attribuzione di un contributo di 40 mila euro a fondo perduto destinato alle coppie che ristrutturano la prima casa.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanare entro 30 giorni, si provvede ad assegnare un maggior punteggio in graduatoria qualora si abbia la residenza o si trasferisca nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o nei comuni ricadenti nelle aree interne o montane.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 82. Provvedimenti in favore della zootecnia. [63]

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a destinare un contributo di 10.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, in favore delle aziende zootecniche di carni siciliane finalizzato a contrastare i rincari conseguenti alla guerra in Ucraina e all'abbattimento dei costi di produzione.

2. Per l'abbattimento del 60 per cento degli interessi passivi dei finanziamenti delle aziende agricole di produzione e trasformazione è destinata la spesa di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

3. Agli aiuti di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e successive modificazioni.

 

     Art. 83. Interventi per la valle del Belice. [64]

1. Per fronteggiare i danni alle infrastrutture pubbliche derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 nella Valle del Belice di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022 è destinata la spesa di 1.500 migliaia di euro a valere sui fondi della politica unitaria di coesione.

 

     Art. 84. Contributo in favore del comune di Giarre per la ristrutturazione del Palazzetto dello sport. [65]

1. Al fine di consentire la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport "Palacannavò" di Giarre, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 300 migliaia di euro al comune di Giarre.
2. Ai relativi oneri si provvede con fondi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 85. Interventi in favore del comune di Paterno per la progettazione e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport. [66]

1. Una quota pari a 500 migliaia di euro è destinata al Comune di Paterno per la progettazione e la riqualificazione del Palazzetto dello sport.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 86. Istituzione del Fondo Famiglia. [67]

1. La Regione istituisce un fondo denominato "Fondo Famiglia" presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con una dotazione economica di 10.000 migliaia di euro.

2. La Regione, al fine di sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno tre figli a carico un contributo annuale pari a 1.000 euro per le famiglie con tre figli. Il contributo è incrementato di euro 200 per ogni figlio oltre il terzo nato nel corso del 2023.

3. La Regione, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, istituisce un contributo una tantum di euro 5.000 a favore delle famiglie che hanno lo sfratto esecutivo in corso, per la sospensione delle procedure.

4. Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo le persone fisiche che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000.

5. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulati tra loro nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, fermo restando che l'erogazione dei contributi deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte degli aventi diritto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

 

     Art. 87. Borse di studio mediche e di area sanitaria. [68]

1. Per le finalità di cui all'articolo 93 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per il triennio 2023-2025, la relativa spesa annua è incrementata di 1.800 migliaia di euro per l'esercizio 2023 e di 4.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

 

     Art. 88. Contributo alle Università siciliane per borse di studio per scuole di specializzazione in area medica. [69]

1. Per contrastare il fenomeno dell'emergenza sanitaria sul territorio regionale nei settori specialistici dove è più a rischio la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per la salute, è autorizzato a destinare, nel triennio 2023-2025, alle Università siciliane un contributo annuo pari a 5.000 migliaia di euro per l'istituzione di duecentocinquanta nuove borse di studio di area medica da destinare ai laureati residenti in Sicilia per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione e terapia intensiva, in medicina di emergenza-urgenza, in malattie dell'apparato cardiovascolare, in ortopedia e traumatologia, in pediatria, in radiologia con indirizzo neurologia radiologica interventistica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

 

     Art. 89. Convenzione tra la Regione e l'Istituto Oasi Maria SS. Di Troina Onlus.

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro stipula entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2023-2025, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nell'importo massimo annuo di 5.000 migliaia di euro per il triennio 2023-2025, si provvede a valere e nei limiti delle risorse disponibili dell'assegnazione statale in favore della Regione a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2, capitolo 183357).

2-bis. All'Istituto Oasi Maria Ss. Di Troina Onlus sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, le prestazioni ed i servizi resi e rendicontati in assenza di formale contratto per l'anno 2019, rapportando l'indebito arricchimento ad un valore percentuale dell'80 per cento delle stesse prestazioni rese nell'anno precedente o parimenti in quello successivo. Il riconoscimento pari a 3.000 migliaia di euro graverà sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, suddivise per le annualità 2020, 2021 e 2022. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione [70].

2-ter. Per fronteggiare gli aumenti del costo del personale in relazione alle attività svolte ed in corso e al fine di consentire la prosecuzione delle attività medesime, in relazione alle somme assegnate e rendicontate per l'anno 2020 dall'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria Ss. di Troina, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, che prevede oneri pari a 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514, "Fondo Regionale", il dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è autorizzato ad erogare alla medesima Associazione Oasi un'anticipazione nel limite delle somme a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2) [71].

2-quater. L'anticipazione di cui al comma 2-ter è restituita entro il 31 dicembre 2024 con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme di cui al comma 2 (Titolo 5, Tipologia 200) [72].
2-quinquies. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato, su richiesta dell'Istituto Oasi Maria Ss. di Troina Onlus, a concedere, di anno in anno, un'anticipazione nel limite delle somme relative all'annualità in corso di rendicontazione al Ministero, che dovrà essere restituita con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme anticipate [73].

 

     Art. 90. Contributo in favore dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice sito nel comune di Cesarò. [74]

1. Per la progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del complesso dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice sito nel comune di Cesare, è destinata la somma di 240 migliaia di euro in favore del medesimo istituto.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 91. Istituzione presso l'IRFIS della Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici. [75]

1. Al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia elettrica, evitando squilibri economico finanziari per gli enti e pregiudizi per la continuità del servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è istituita presso il Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni la "Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici", finalizzata ad assicurare la continuità del servizio idrico integrato.

2. Il fondo è destinato al finanziamento dei maggiori costi energetici, riconoscibili e riconosciuti in sede di conguaglio, nell'ambito delle manovre tariffarie regolarmente approvate dagli enti di regolazione. Il fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilità vengono ricostituite attraverso il rimborso da parte dai soggetti utilizzatori. A tal fine, i beneficiari provvedono alla restituzione delle somme attraverso i conguagli tariffari, riconosciuti dalle autorità di regolazione, entro i limiti di aumento annuale applicabili alle manovre tariffarie.

3. Possono accedere al fondo gli enti e le società che svolgono il servizio di captazione, adduzione, distribuzione del corpo idrico, del servizio di fognatura e depurazione, come disciplinato dall'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, previa regolare convenzione sottoscritta con l'ente di governo dell'ambito territorialmente competente.

4. Per le finalità del presente articolo, in fase di prima applicazione, il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, alla utilizzazione delle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 per complessivi 15.000 migliaia di euro.

5. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'economia e dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità sono stabilite le modalità ed i criteri per l'erogazione e la restituzione delle risorse.

 

     Art. 92. Interventi per l'adeguamento della pista dell'elisoccorso di Vallelunga Pratameno. [76]

1. È destinata la somma di 100 migliaia di euro per i lavori di adeguamento della pista dell'elisoccorso di Vallelunga Pratameno a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 93. Utilizzo delle risorse dei fondi Jessica e Jeremie e del Fondo centrale di garanzia.

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento Jessica Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento Jeremie FESR e FSE e dal fondo Centrale di garanzia, all'erogazione di misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile, con i correlati oneri di gestione, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia.".

 

     Art. 94. Interventi in favore della Fondazione "Carnevale di Acireale" e del comune di Sciacca per la manifestazione del Carnevale. [77]

1. È destinata la somma di 1.500 migliaia di euro alla Fondazione "Carnevale di Acireale" per la manutenzione straordinaria della Cittadella del Carnevale, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

2. È destinata la somma di 850 migliaia di euro al comune di Sciacca per la realizzazione dei capannoni per la realizzazione dei carri allegorici della manifestazione del Carnevale, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

3. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria dello stadio comunale Giuffrè del Comune di Sciacca è autorizzata la spesa di 450 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 95. Interventi per la ristrutturazione della Chiesa San Giuseppe del comune di Marsala. [78]

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale di valenza inestimabile è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per la ristrutturazione interna della Chiesa San Giuseppe di Marsala.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 96. Interventi per collegamenti stradali e opere di urbanizzazione nel comune di Melilli. [79]

1. Al fine di realizzare lavori di collegamento stradale e opere di urbanizzazione tra la via Parroco Fiorilla e la via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea B delle previsioni di P.R.G., nel comune di Melilli - Via di Fuga, è destinata la somma di 800 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 97. Interventi per lavori di consolidamento stradale e rifacimento della pavimentazione stradale nel comune di Melilli. [80]

1. Al fine di realizzare i lavori di consolidamento stradale e rifacimento della pavimentazione stradale della via 24° Reggimento Artiglieria Peloritani nei pressi del campo sportivo del comune di Melilli, è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 98. Interventi per la riqualificazione e l'adeguamento del campo sportivo nel comune di Scordia. [81]

1. Al fine di realizzare i lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa vigente del campo sportivo "Aldo Binanti", sito nel comune di Scordia in contrada Fico, è destinata la somma di 100 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 99. Interventi per la sede stradale di via Evangelista Di Blasi nel comune di Palermo. [82]

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare in favore del Genio civile di Palermo la somma di 250 migliaia per la sistemazione e l'adeguamento della sede stradale di via Evangelista Di Blasi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 100. Contributo in favore del comune di Brolo per la realizzazione di una chiesa. [83]

1. Per la realizzazione di una chiesa adiacente alla piazza Annunziatella, è destinata la somma di 4.250 migliaia di euro, come contributo in conto capitale al comune di Brolo, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

 

     Art. 101. Contributo in favore del comune di Vittoria per il porto di Scoglitti. [84]

1. Al fine di consentire i lavori di dragaggio del porto peschereccio e di diporto della frazione di Scoglitti, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare un contributo di 1.500 migliaia di euro al comune di Vittoria, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 102. Contributo in favore del comune di Ragusa per impianti sportivi. [85]

1. Al fine di consentire il rifacimento dei campi di gara e di esercizio, degli immobili siti in contrada Selvaggio adibiti a maneggio nonché l'acquisto del parco ostacoli per manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare un contributo di 250 migliaia di euro al comune di Ragusa, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 103. Restauro Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri. [86]

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale di inestimabile valenza, è destinata la spesa di euro 1.664.000,00 per i lavori di restauro della Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 104. Contributo in favore del comune di Biancavilla per infrastrutture sociali. [87]

1. Al fine di favorire investimenti sulle infrastrutture sociali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 300 migliaia di euro al comune di Biancavilla.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 105. Interventi in favore del comune di Belpasso per il completamento e la messa in esercizio del serbatoio Giulio Cesare. [88]

1. Al fine di favorire i lavori di completamento e messa in esercizio del serbatoio Giulio Cesare, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 300 migliaia di euro al comune di Belpasso.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 106. Interventi in favore del comune di Caltagirone per la messa in sicurezza del palazzetto dello sport. [89]

1. Al fine di favorire i lavori di messa in sicurezza del palazzetto dello sport di viale Autonomia, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 150 migliaia di euro al comune di Caltagirone.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 107. Interventi in favore del comune di Riposto per la ristrutturazione di un campo sportivo. [90]

1. Al fine di consentire la ristrutturazione del Campo Sportivo "Luigi Averna" di Riposto, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro al comune di Riposto.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 108. Interventi in favore del comune di Regalbuto per la riqualificazione urbana. [91]

1. Al fine di consentire la riqualificazione di piazza della Repubblica e di via Gianfilippo Ingrassia, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 800 migliaia di euro al comune di Regalbuto.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 109. Interventi in favore della Città metropolitana di Catania per la ristrutturazione di un ostello nel comune di Piedimonte Etneo. [92]

1. Al fine di consentire la ristrutturazione dell'immobile denominato "Ostello della Gioventù" sito in Vena, frazione di Piedimonte Etneo, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 100 migliaia di euro alla Città metropolitana di Catania.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 110. Interventi in favore del comune di Gravina di Catania per la realizzazione di un parcheggio. [93]

1. Al fine di favorire i lavori di rifunzionalizzazione di un immobile confiscato tramite la realizzazione di un'area a parcheggio, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 210 migliaia di euro al comune di Gravina di Catania.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 111. Interventi infrastrutturali, sociali e culturali. [94]

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la riqualificazione del "Centro diurno per minori" e riconversione in "Centro Cultura" è destinato un contributo straordinario di 150 migliaia di euro in favore del comune di San Cataldo, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

2. Per il progetto di intervento emergenziale di un tratto di litorale a nord della foce del torrente Galati di Messina, è destinata la spesa di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

3. L'Assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzato a destinare ai liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e alle Città Metropolitane di Catania, Messina e Palermo un contributo straordinario di 900 migliaia di euro per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità e il patrimonio culturale del territorio siciliano, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

4. Per la progettazione e il supporto di un esperto per la stesura del progetto esecutivo del Porto regionale di Marinella di Selinunte nel Comune di Castelvetrano, è destinata la spesa di 1.500 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

5. Al fine di valorizzare i rifugi e le aree attrezzate all'interno dei parchi e delle riserve, considerati quali luoghi di accoglienza ma anche presidi per la prevenzione degli incendi boschivi, è destinata la spesa di 1.000 migliaia di euro per la riqualificazione e il recupero delle predette aree. L'Assessore competente, al fine di favorire la fruizione del territorio e delle aree, individua con apposito decreto, sentiti gli enti gestori e la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri per l'affidamento della gestione dei rifugi e delle aree attrezzate agli enti del terzo settore. Per le finalità di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

6. Al fine di promuovere la realizzazione di una struttura di ricovero dei cani randagi atta a mitigare il fenomeno del randagismo e contenere, al contempo, l'aumento esponenziale dei relativi costi diretti ed indiretti a carico degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 1.000 migliaia di euro, per la costruzione di un canile intercomunale a servizio dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

7. Al fine di realizzare una rete infrastrutturale ultraveloce per la ricarica di veicoli elettrici nella rete autostradale siciliana nonché nelle strade statali, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzazione delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel triennio 2023-2025 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

8. È destinata la somma di 300 migliaia di euro al comune di Novara di Sicilia per l'ammodernamento del sistema di pompaggio e delle condotte che forniscono l'acqua comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

9. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 5.538 migliaia di euro è destinata alla realizzazione dei lavori di collegamento della via Tritone con la via Rosario Nicoletti, in località Sferracavallo (Palermo).

10. Al fine di garantire la realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa e delle strutture connesse, è destinata la spesa di 5.000 migliaia di euro per assicurare il completamento della caserma e di 5.000 migliaia di euro per la realizzazione degli uffici del Genio civile. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 112. Finanziamento per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei "contratti di quartiere II". [95]

1. Ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto del dirigente generale n. 589 del 16 giugno 2010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento "contributo di quartiere IÌ', sulla base del decreto ministeriale n. P/71/05 del 2 marzo 2005, è destinato un finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 di 1.500 migliaia di euro annui, per il triennio 2023-2025, per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei rispettivi contratti di quartiere.

 

     Art. 113. Interventi in favore del comune di Palermo per la realizzazione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo. [96]

1. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a destinare al comune di Palermo la somma 1.500 migliaia di euro per la realizzazione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 114. Interventi in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2021. [97]

1. In favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021 è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 115. Interventi per i porti di Selinunte e San Vito di Mazara del Vallo. [98]

1. Al fine di consentire i lavori di riqualificazione, salvaguardia e messa in sicurezza delle coste, è destinata la spesa di 3.000 migliaia di euro per i porti di Selinunte e San Vito di Mazara del Vallo, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

 

     Art. 116. Procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse extra-regionali. [99]

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113, 114 e 115, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla delibera CIPESS di attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, ad avviare la relativa programmazione, previa verifica di coerenza degli interventi medesimi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 64, 86, 87 e 88, il Governo della Regione provvede, entro centoventi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2021-2027, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa dell'Unione europea.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 26 comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99 e 100, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 72, 73 e 75, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione delle linee di intervento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 80, 83 e 111 comma 2, il Governo della Regione provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, nell'ambito della politica unitaria di coesione, il programma operativo o il fondo nazionale attraverso cui attuare i medesimi interventi ed è autorizzato, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento, ad avviare la relativa programmazione o la riprogrammazione di linee di intervento avviate.

 

CAPO III

Effetti della manovra e coperture finanziarie

 

     Art. 117. Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi del della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".

 

     Art. 118. Rifinanziamento autorizzazioni di spesa. [100]

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.

 

     Art. 119. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2023.

 

     Art. 120. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[2] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[3] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[4] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[8] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[9] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 19 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[10] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[11] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8 e abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[12] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8 e così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[13] Comma così modificato dall'art. 100 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[14] Comma così modificato dall'art. 100 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[15] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[16] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[17] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[18] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[19] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 14 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[20] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[21] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[22] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[23] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 settembre 2023, n. 11.

[25] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[26] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[27] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[28] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[29] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[30] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[31] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 luglio 2023, n. 8.

[32] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[33] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[34] Comma già modificato dall'art. 21 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2024, n. 7.

[35] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[36] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[37] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[38] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[39] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[40] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[41] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[42] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[43] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[44] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[45] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[46] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[47] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[48] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[49] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[50] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[51] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[52] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[53] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[54] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[55] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[56] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[57] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[58] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[59] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[60] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[61] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[62] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[63] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[64] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[65] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[66] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[67] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[68] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[69] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[70] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[71] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[72] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[73] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[74] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[75] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[76] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[77] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[78] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[79] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[80] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[81] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[82] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[83] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[84] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[85] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[86] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[87] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[88] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[89] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[90] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[91] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[92] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[93] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[94] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[95] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[96] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[97] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[98] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[99] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[100] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 3 della L.R. 28 settembre 2023, n. 11.