§ 4.3.143 - L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.
Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:30/12/2020
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Prosecuzione cantieri di servizio.
Art. 2.  Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania e dei lavoratori ex Pumex.
Art. 3.  Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.
Art. 4.  Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19
Art. 5.  Modifiche di norme in materia urbanistica, edilizia e sport.
Art. 6.  Sospensione pagamento licenza agenzie di viaggio.
Art. 7.  Interventi finanziari a sostegno dei titolari dipartita IVA.
Art. 8.  Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa.
Art. 9.  Proroga contratti personale ente autodromo di Pergusa.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 4.3.143 - L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.

Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.

(G.U.R. 31 dicembre 2020, n. 67 straordinario)

 

Art. 1. Prosecuzione cantieri di servizio.

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal Covid-19, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a finanziare in prosecuzione, per un periodo massimo di tre mesi, i cantieri di servizio di cui all'Avviso n. 1/2018 - cantieri di servizio, già avviati durante la programmazione PAC 2014/2020, nei limiti delle disponibilità finanziarie realizzatesi a seguito della mancata partecipazione all'Avviso n. 1/2018 [1].

2. Le istanze di finanziamento, da presentarsi con procedura a sportello, sono evase, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ordine cronologico di presentazione dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo le modalità dallo stesso predisposte.

 

     Art. 2. Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania e dei lavoratori ex Pumex.

1. In favore della Città metropolitana di Catania, per la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 1.050 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

2. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 600 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 313322) [2].

3. Nelle more della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), agli oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a complessivi 1.650 migliaia di euro si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016.

4. A seguito della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali di cui al comma 3, le somme di cui al comma 1, pari a 1.050 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e le somme di cui al comma 2, pari a 600 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono apportate al Bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dal comma 4 e per il reintegro delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016 per l'importo complessivo di euro 1.650 migliaia di euro.

 

     Art. 3. Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 è prorogato al 31 dicembre 2021 con riferimento al personale con contratto a tempo determinato presso le Camere di commercio e l'Irsap.

 

     Art. 4. Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 [3]

1. Tutti i permessi di costruire comunque denominati, comprese le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le convenzioni di lottizzazione e accordi similari e i relativi piani urbanistici attuativi, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Tutti gli altri atti di competenza regionale all'infuori di quelli di cui al comma 1, quali certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero scaduti tra il 10 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati rinnovati, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

     Art. 5. Modifiche di norme in materia urbanistica, edilizia e sport.

1. Al comma 5 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, dopo le parole "vincolo stesso." sono aggiunte le parole "Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale [4].

2. Alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche [5]:

a) all'articolo 53, comma 1, la parola "o" è sostituita dalla parola "e", dopo le parole "loro varianti" sono aggiunte le parole "nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, " e le parole "concludono il procedimento di formazione" sono sostituite dalle parole "si concludono";

b) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole "In tal caso diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni eventualmente espresse dai rispettivi organi consiliari" sono sostituite dalle parole "In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali";

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore.".

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole da "di cui" a "interregionali" sono abrogate.

 

     Art. 6. Sospensione pagamento licenza agenzie di viaggio.

1. È sospeso fino al 30 giugno 2021 il pagamento della voce di cui al numero d'ordine 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Interventi finanziari a sostegno dei titolari dipartita IVA.

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid-19 le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 e del primo semestre del 2022 a favore delle attività economiche in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia [6].

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento al rilascio, al rinnovo e ai subentri delle concessioni demaniali [7].

1-ter. In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022 [8].

 

     Art. 8. Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa. [9]

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere un contributo di 1.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente ed al personale della società partecipata Siracusa Risorse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, della Missione 1, Programma 4, capitolo 219202 [10].

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Siracusa presenta all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ed all'Assessorato regionale dell'economia un piano di riordino del personale e di razionalizzazione della relativa spesa.

 

     Art. 9. Proroga contratti personale ente autodromo di Pergusa.

1. I contratti a tempo determinato del personale precario dell'Ente Autodromo di Pergusa ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, inserito nell'elenco di cui al medesimo articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.

1-bis. Le spese per la stabilizzazione del personale del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa di cui al comma 1 sono pari a 180 migliaia di euro e gravano, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, e fino all'esercizio finanziario 2038, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni [11].

1-ter. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1-bis, pari a 170 migliaia di euro, gravano, per l'esercizio finanziario 2023, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754) [12].

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[4] Comma inserito dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[5] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 22 gennaio 2021, n. 3.

[6] Comma già modificato dall'art. 109 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 35 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, con la decorrenza ivi prevista. La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2024, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità dell'abrogazione.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[12] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.