§ 5.3.442 - L.R. 12 agosto 2014, n. 21.
Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:12/08/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
Art. 2.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 3.  Ripianamento del disavanzo e misure per l'abbattimento dei residui attivi.
Art. 4.  Accantonamenti tributari.
Art. 5.  Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione.
Art. 6.  Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio.
Art. 7.  Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all'interno dell'Amministrazione regionale.
Art. 8.  Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza.
Art. 9.  Norme di risparmi nel settore sanitario.
Art. 10.  Integrazione socio-sanitaria.
Art. 11.  Ricovero minori.
Art. 12.  Comunità alloggio per disabili psichici.
Art. 13.  Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.
Art. 14.  Norme in materia di consorzi di bonifica.
Art. 15.  Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.
Art. 16.  Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani.
Art. 17.  Gestione impianti idrici.
Art. 18.  Fondi Globali.
Art. 19.  Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014.
Art. 20.  Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche.
Art. 21.  Rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
Art. 22.  Contributo di solidarietà.
Art. 23. 
Art. 24.  Definizione accordo transattivo.
Art. 25.  Finanziamento interventi di spesa.
Art. 26.  Interventi in favore del personale dell'Ente Fiera del mediterraneo in liquidazione.
Art. 27.  Contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori.
Art. 28.  Contributo per il funzionamento dei consorzi agrari.
Art. 29.  Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di sostegno economico.
Art. 30.  Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico.
Art. 31.  Contributo all'Unione italiana ciechi.
Art. 32.  Misure in favore del Centro regionale Helen Keller.
Art. 33.  Interventi in favore della stamperia Braille.
Art. 34.  Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 35.  Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari e dei relativi osservatori.
Art. 36.  Assegnazione alle università per attività sportive.
Art. 37.  Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato.
Art. 38.  Misure in favore del Nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri.
Art. 39.  Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 40.  Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti a partecipazione regionale.
Art. 41.  Contributi in favore delle attività teatrali e della fondazione "The Brass Group".
Art. 42.  Interventi per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti.
Art. 43.  Fondo speciale per il potenziamento delle attività sportive.
Art. 44.  Interventi per le società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B.
Art. 45.  Trattamento economico di personale comandato presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
Art. 46.  Interventi in favore del Centro ricerche e studi direzionali.
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52.  Contributo in favore dell'Ente nazionale Protezione assistenza dei sordomuti.
Art. 53.  Contributo in favore delle associazioni concertistiche.
Art. 54.  Contributo in favore delle associazioni bandistiche.
Art. 55.  Contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker.
Art. 56.  Interventi in favore del CONI Sicilia, per la gestione dei cantieri di servizio e per il finanziamento dei centri antiviolenza.
Art. 57.  Misure per l'aggiornamento del Piano regionale trasporti e per l'espletamento delle procedure VAS.
Art. 58.  Interventi a favore delle scuole musicali provinciali, delle istituzioni a carattere culturale e scientifico e per il servizio di vigilanza venatoria.
Art. 59.  Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)
Art. 60. 
Art. 61.  Impiego fondi IRCAC inutilizzati.
Art. 62. 
Art. 63.  Soppressione e liquidazione dell'IRIDAS.
Art. 64.  Società partecipate.
Art. 65. 
Art. 66.  Riscossione Sicilia.
Art. 67.  Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica.
Art. 68.  Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa.
Art. 69. 
Art. 70.  Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis".
Art. 71.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 72.  Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76.  Abrogazione di norma in materia di affidamento provvisorio servizi comunali di trasporto pubblico locale.
Art. 77.  Modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni per il rimborso di spese per la gestione di asili nido.
Art. 78.  Copertura finanziaria.
Art. 79.  Norma finale.


§ 5.3.442 - L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.

(G.U.R. 19 agosto 2014, n. 34)

 

TITOLO I

Ripianamento del disavanzo 2013 e accantonamenti tributari

 

Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

 

     Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B", comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il capitolo 109301 - U.P.B. 4.2.1.5.10 - è inserito nell'elenco relativo a "Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

 

     Art. 3. Ripianamento del disavanzo e misure per l'abbattimento dei residui attivi.

1. Il disavanzo finanziario di gestione dell'esercizio 2013 determinato per i fondi regionali in 463.769 migliaia di euro è riassorbito nel biennio 2014-2015 tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 78, comma 2, lett. c).

2. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il periodo da "nonché" fino a "9/2013".

3. Le entrate erariali spettanti alla Regione versate in conto residui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono portate ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99 capitolo 215727).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, ad eliminare dal conto del bilancio i crediti annullati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle more dell'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo provvedimento e dell'introduzione nell'ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, in misura corrispondente all'importo iscritto nel fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sulla scorta dei dati forniti dall'agente della riscossione entro il 31 ottobre di ciascun anno, per anno, provincia, capo, capitolo ed articolo [1].

5. [Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì per l'esercizio finanziario 2014] [2].

 

     Art. 4. Accantonamenti tributari.

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "legge 27 dicembre 2013, n. 147" sono aggiunte le parole "come modificato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", la cifra "1.053.769 migliaia di euro" è sostituita dalla cifra "1.142.162 migliaia di euro";

b) al comma 2, lettera a) la cifra "641.475" è sostituita dalla cifra "508.300";

c) al comma 2, lettera b) il periodo "400 milioni di euro annui" è sostituito da "80.608 migliaia di euro per l'anno 2014 e 400.000 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016";

d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) quanto a 553.254 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo di parte delle somme dovute dallo Stato derivanti dalla restituzione delle riserve erariali di spettanza regionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 24 ottobre 2012";

e) al comma 2 lettera c) il periodo "12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 e" è soppresso.

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Allegato 2 di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è soppresso.

 

     Art. 5. Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione.

1. Al quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni:

 

Entrata

Fondo iniziale di cassa

- 35.515.166,88

Spesa

Assessorato economia bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 21571 - Interventi regionali

- 35.515.166,88

 

 

     Art. 6. Recepimento di norme nazionali e integrazione schemi di bilancio. Istituzione dell'Ufficio del bilancio.

1. [A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione le disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni] [3].

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Per la definizione delle procedure informatiche ed amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

4. Per consentire il rispetto del termine del recepimento nell'ordinamento regionale di quanto disposto al comma 1, è autorizzata per le finalità dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per l'anno 2014, un'ulteriore spesa di 80 migliaia di euro (UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212008) da utilizzare anche per il personale che svolge attività nel settore informativo ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Agli oneri previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

6. Per le finalità ed entro i termini di cui al comma 1, secondo i principi dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e delle relative disposizioni attuative di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed in coerenza con la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ed in particolare con l'articolo 2 della citata direttiva che prevede per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, l'adozione di sistemi di contabilità soggetti a controllo interno e audit indipendenti garantiti con la istituzione di organismi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, è istituito l'Ufficio del bilancio con sede presso l'Assemblea regionale siciliana quale organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti della finanza pubblica regionale e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio in relazione alla nuova disciplina ed ai nuovi principi contabili.

7. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le disposizioni di cui al presente articolo, effettua analisi indipendenti ed autonome sulle principali problematiche afferenti la finanza regionale allargata, riferendone periodicamente agli organi parlamentari. Può essere richiesto di svolgere rapporti in ordine agli andamenti della spesa regionale ed alla attuazione delle singole leggi di spesa e dei programmi della UE e di riferirne nelle Commissioni parlamentari.

8. L'Ufficio opera in autonomia e indipendenza di giudizio ed è costituito da un Consiglio non superiore a tre membri, di comprovata competenza e consolidata esperienza in materia di finanza pubblica regionale di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana acquisito il parere della Commissione Bilancio. Per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, i membri del Consiglio, con la medesima procedura di nomina, possono essere revocati dall'incarico.

9. I componenti dell'Ufficio sono nominati tra i Consiglieri parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana ed i dirigenti della Regione o dello Stato, in servizio od in quiescenza, durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. I dipendenti in servizio sono collocati fuori ruolo o in distacco secondo i rispettivi ordinamenti, per l'intera durata del mandato. La nomina non dà diritto ad alcun emolumento od indennità aggiuntiva e gli oneri per il trattamento dei componenti rimangono a carico delle relative amministrazioni o gestioni, secondo le rispettive retribuzioni anche di posizione in godimento alla data della nomina.

10. Previo assenso del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il Consiglio adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana mette a disposizione dell'Ufficio locali da destinare a sede del medesimo e le necessarie risorse strumentali. In sede di predisposizione del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, è quantificata la dotazione finanziaria annuale da assegnare all'Ufficio le cui finalità di impiego e modalità di utilizzo sono definite da un apposito regolamento speciale adottato con le modalità previste dal regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana che ne fissa altresì le modalità di rendicontazione.

11. All'Ufficio, su indicazione del Presidente dello stesso, può essere distaccato, nei limiti fissati con disposizione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, personale dell'Assemblea regionale siciliana, della Regione, degli enti locali o dello Stato, i cui oneri retributivi rimangono integralmente a carico delle amministrazioni di appartenenza.

12. Per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale, gli enti di diritto pubblico e partecipati dalla Regione e gli enti locali, assicurano allo stesso ogni forma di collaborazione utile garantendo, oltre alla comunicazione di dati e informazioni richiesti, l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Per le medesime finalità l'Ufficio corrisponde con le Università ed i centri di ricerca.

 

TITOLO II

Misure di contenimento della spesa

 

     Art. 7. Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all'interno dell'Amministrazione regionale.

1. In attuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica, i Comitati, le Commissioni, i Consigli, i Collegi comunque denominati operanti all'interno dell'Amministrazione regionale, la cui istituzione è prevista da leggi, regolamenti, decreti o altro provvedimento, verranno soppressi secondo le procedure di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. La Giunta regionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, indica i criteri e le modalità per l'individuazione degli organismi ritenuti non indispensabili.

3. Entro il termine improrogabile di ulteriori 15 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente comma, ciascun Assessore regionale trasmette alla Segreteria generale della Presidenza della Regione un elenco ricognitivo completo degli organi collegiali di cui al comma 1, prevedendo contestualmente, all'individuazione degli organismi per i quali si propone la soppressione o la riduzione o eliminazione dei relativi costi.

4. Entro il termine di 30 giorni dal compimento degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta regionale approva e trasmette all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico sulla soppressione degli organismi ritenuti non indispensabili e delle relative norme istitutive.

 

     Art. 8. Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 9. Norme di risparmi nel settore sanitario.

1. Per le finalità dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, per l'anno 2014 la Regione è autorizzata a ridurre dell'importo di 25.000 migliaia di euro, il finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale rispetto ai criteri ordinariamente previsti in sede di intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per quanto disposto al comma 1, ed al fine della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio sanitario, per l'anno 2014 gli enti del settore sanitario, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono tenuti a conseguire risparmi di spesa non inferiori all'importo di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2015, fermo restando quanto disposto al comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, il gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF deve garantire, sino all'importo massimo di 25.000 migliaia di euro, il ripristino del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, relativo all'anno 2014, qualora venga accertato un minore risparmio di spesa di cui al comma precedente.

4. La misura dell'eventuale minore risparmio di spesa di cui al comma 3 è accertata dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

 

     Art. 10. Integrazione socio-sanitaria.

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, la Regione rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C "Area integrazione sociosanitaria" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 1 grava in quota parte sul Fondo sanitario regionale nonché su eventuali altre fonti di finanziamento regionali e comunitarie e sugli eventuali co-obbligati per legge, secondo i criteri di compartecipazione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1.C "Area integrazione socio-sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto interassessoriale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni legislative e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per la salute e l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, disciplinano le modalità per la definizione di un sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota socio-assistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo delle strutture.

 

TITOLO III

Finanziamento interventi di spesa

 

     Art. 11. Ricovero minori.

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 12.800 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. - cap. 183337).

 

     Art. 12. Comunità alloggio per disabili psichici.

1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 14.400 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. - cap. 182519).

 

     Art. 13. Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 77.500 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2. - capitoli 156604).

2. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale nonché per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo è autorizzata per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro (UPB 10.5.2.6.1. - cap. 554201). All'onere di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 61 della presente legge.

 

     Art. 14. Norme in materia di consorzi di bonifica.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

 

     Art. 15. Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - capitolo 147326).

 

     Art. 16. Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani.

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 5.913 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99).

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 133 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 713 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nella misura massima di 1.868 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).

 

     Art. 17. Gestione impianti idrici.

1. Per le finalità dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, l'ulteriore spesa di 6.500 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - cap. 242543).

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 18. Fondi Globali.

1. Il Fondo di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (UPB 4.2.1.5.2 - cap. 215704 - accantonamento 1002) è incrementato dell'importo di 400 migliaia di euro.

 

     Art. 19. Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014.

1. All'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009.

3 ter. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui al presente articolo è autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, una tantum, pari a euro 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego. Non possono presentare istanza i lavoratori che raggiungeranno l'età pensionabile nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 quater. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

3 quinquies. La borsa di auto impiego di cui al comma 3 ter viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati:

a) maggiore carico familiare;

b) a parità, minore reddito derivante dal modello ISEE;

c) ad ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione delle istanze.

3 sexies. Per le finalità di cui al comma 3 ter è autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001.".

 

     Art. 20. Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è inserito il seguente articolo:

"Art. 7 bis. Contributi per spese di organizzazione - 1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, è previsto un contributo non superiore ad euro 100,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attività di verifica.

2. La misura del contributo è determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.".

2. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.

 

     Art. 21. Rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

1. Per le finalità di cui agli articoli 53 e seguenti del capo II del Titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 15.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì destinate le somme derivanti:

a) dall'avanzo relativo a fondi regionali a destinazione non vincolata del Fondo siciliano per l'assistenza e la collocazione dei lavoratori disoccupati, non utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'importo di cui all'articolo 23;

b) dalle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22;

c) dalla riprogrammazione delle risorse relative ad assegnazioni extraregionali.

3. La spesa autorizzata dai commi 1 e 2 è destinata, nella misura del 50 per cento, alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età superiore ad anni 34 e per il restante 50 per cento alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con età inferiore ad anni 34.

4. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.

 

     Art. 22. Contributo di solidarietà.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 per i trattamenti pensionistici superiori a euro 50.000,00 erogati dal Fondo pensioni Sicilia, nonché dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni qualora a carico dei rispettivi bilanci, il contributo di solidarietà introdotto dall'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni è dovuto nelle aliquote pari a:

a) 5 per cento per la parte eccedente l'importo annuo di euro 50.000,00 e fino all'importo annuo pari a euro 65.179,40;

b) 5,50 per cento per la parte eccedente il precedente importo annuo e fino all'importo annuo pari a euro 91.251,16.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 23.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 24. Definizione accordo transattivo.

1. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 9, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 2.650 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147305).

 

     Art. 25. Finanziamento interventi di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono incrementate da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge, per l'importo complessivo di 150.188 migliaia di euro.

2. Tutti gli interventi dell'Allegato 1 sono ridotti dell'1,5 per cento.

 

     Art. 26. Interventi in favore del personale dell'Ente Fiera del mediterraneo in liquidazione.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 99 e 100, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 742 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534).

 

     Art. 27. Contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori.

1. Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 1.900 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

 

     Art. 28. Contributo per il funzionamento dei consorzi agrari.

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'anno 2014 l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

 

     Art. 29. Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di sostegno economico.

1. Per le finalità di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734). Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono definite entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 30. Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico.

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99 - capitolo 243308).

 

     Art. 31. Contributo all'Unione italiana ciechi.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1.543 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183701).

 

     Art. 32. Misure in favore del Centro regionale Helen Keller.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 8 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 600 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.3 - capitolo 183715).

 

     Art. 33. Interventi in favore della stamperia Braille.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.3 - capitolo 373711).

 

     Art. 34. Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

1. Per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 7.3.1.3.5 - capitolo 191309).

 

     Art. 35. Contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari e dei relativi osservatori.

1. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle università, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).

 

     Art. 36. Assegnazione alle università per attività sportive.

1. Per le assegnazioni alle università per spese inerenti l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 143 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373313).

 

     Art. 37. Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato.

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.020 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 11.2.1.1.1 - capitolo 412016).

 

     Art. 38. Misure in favore del Nucleo di tutela del patrimonio artistico dei carabinieri.

1. Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 72 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 376576).

 

     Art. 39. Fondo di riserva per le spese impreviste.

1. Il fondo previsto dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato, per l'anno 2014, della somma di 400 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.1 - capitolo 215702).

 

     Art. 40. Spese per la liquidazione e la ricapitalizzazione di enti a partecipazione regionale.

1. La dotazione finanziaria della UPB 4.2.1.3.3 - capitolo 215724 è incrementata per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 1.300 migliaia di euro, di cui 1.074 migliaia di euro per consentire il pagamento rateale in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisizione delle azioni già detenute dalla stessa nella Società Riscossione Sicilia S.p.A.

 

     Art. 41. Contributi in favore delle attività teatrali e della fondazione "The Brass Group".

1. La spesa autorizzata dall'articolo 48, comma 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (tab. G) è incrementata per l'anno 2014 dell'importo di 1.105 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.5 - capitolo 378118).

2. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 300 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 377762).

 

     Art. 42. Interventi per fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti.

1. Al fine di fronteggiare le emergenze umanitarie connesse allo sbarco di migranti nei territori dei Comuni di Lampedusa, Pozzallo, Augusta, Porto Palo di Capo Passero e Porto Empedocle è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 3.250 migliaia di euro, di cui in favore del comune di Lampedusa 1.500 migliaia di euro, in favore del comune di Augusta 500 migliaia di euro, in favore del comune di Pozzallo 500 migliaia di euro, in favore del comune di Porto Empedocle 500 migliaia di euro ed in favore del comune di Porto Palo di Capo Passero 250 migliaia di euro. Le somme di cui al presente comma sono utilizzate dai citati comuni per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il rilancio dei comuni, la gestione corrente nonché la riqualificazione urbanistica e gli interventi infrastrutturali (UPB 7.3.1.3.2 - cap. 191314).

 

     Art. 43. Fondo speciale per il potenziamento delle attività sportive.

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473709).

 

     Art. 44. Interventi per le società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B.

1. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, dopo le parole "di serie A" aggiungere le parole "e di serie B".

2. Per la concessione di contributi alle società sportive professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e di serie B, già previsti dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 180 migliaia di euro (UPB 13.2.1.3.3 - capitolo 473710).

 

     Art. 45. Trattamento economico di personale comandato presso l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

1. Per le finalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 60 migliaia di euro (UPB 5.2.1.1.1 - capitolo 242022).

 

     Art. 46. Interventi in favore del Centro ricerche e studi direzionali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lett. c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 350 migliaia di euro (UPB 1.2.1.3.2 - capitolo 105703).

 

     Art. 47.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 48.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 49.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 50.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 51.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 52. Contributo in favore dell'Ente nazionale Protezione assistenza dei sordomuti.

1. Per le finalità della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 523 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 6.2.1.3.1 - capitolo 183704).

 

     Art. 53. Contributo in favore delle associazioni concertistiche.

1. Per le finalità dell'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 495 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 13.2.1.3.7 - capitolo 473733).

 

     Art. 54. Contributo in favore delle associazioni bandistiche.

1. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 45 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 13.2.1.3.7 - cap. 377723).

 

     Art. 55. Contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker.

1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l'anno 2014 (UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735).

 

     Art. 56. Interventi in favore del CONI Sicilia, per la gestione dei cantieri di servizio e per il finanziamento dei centri antiviolenza.

1. All'articolo 48, comma 6, tabella G della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la seguente modifica:

 

L.R. n. 11/2010, art. 100

UPB 13.2.1.3.3

capitolo 473309

+60

L.R. n. 5/2005 e L.R. n. 5/2014, art. 35

UPB 6.3.2.6.2

capitolo 712402

+3.000

L.R. n. 3/2012, art. 7

UPB 6.2.1.3.1

capitolo 183786

+100

 

 

     Art. 57. Misure per l'aggiornamento del Piano regionale trasporti e per l'espletamento delle procedure VAS.

1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, previsto dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche e integrazioni, e per l'espletamento delle procedure necessarie alla Valutazione Ambientale Strategica, da espletare ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che costituisce condizione indispensabile per la programmazione e utilizzazione dei fondi strutturali 2014-2020 nel settore dei trasporti e per le finalità di cui all'articolo 5, comma 21, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, nei limiti di 50 migliaia di euro, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 300 migliaia di euro.

 

     Art. 58. Interventi a favore delle scuole musicali provinciali, delle istituzioni a carattere culturale e scientifico e per il servizio di vigilanza venatoria.

1. Le assegnazioni di parte corrente alle province sono destinate prioritariamente, oltre che alle finalità già previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, anche al funzionamento delle scuole musicali provinciali ed alle istituzioni a carattere culturale e scientifico già finanziate dalle province regionali nonché per il servizio di vigilanza venatoria. Le assegnazioni medesime sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2014, di 9.150 migliaia di euro.

 

     Art. 59. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti: Teatro di Sicilia Stabile di Catania, Ente Autonomo regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania, Ente Autonomo regionale "Teatro Vittorio Emanuele" di Messina, Associazione Teatro Stabile di Palermo, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Orestiadi, Ente luglio musicale trapanese e Fondazione "The Brass group", Fondazione Taormina Arte Sicilia che non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono [4]:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito dell'Ente che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2017, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare la sostenibilità del piano di risanamento nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario [5];

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dalla Regione siciliana titolari di quote di partecipazione;

c) la razionalizzazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento, salvo il ricorso ai finanziamenti di cui al presente articolo;

e) nel caso del ricorso a tali finanziamenti, l'indicazione dell'entità nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento nonché le misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

f) l'individuazione di soluzioni idonee a riportare l'ente, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la rivisitazione dei contratti integrativi aziendali in vigore, di concerto con le parti sindacali, che deve risultare compatibile con i vincoli finanziari stabiliti dal Piano.

2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare l'Irfis Finsicilia per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all'importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 [6].

3. L'Irfis Finsicilia eroga agli enti di cui al comma 1, a fronte della presentazione del piano e senza alcuna valutazione del merito creditizio, prestiti per una durata massima di quindici anni a tasso agevolato per le finalità indicate dal piano di risanamento presentato ai sensi del comma 1 nonché, a partire dal 2019, ai soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e alle associazioni concertistiche di interesse regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 [7].

     Art. 60.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 61. Impiego fondi IRCAC inutilizzati.

1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nei Fondi a qualunque titolo gestiti dall'IRCAC, di provenienza regionale, lo stesso dovrà procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad un controllo delle attività deliberate ai sensi delle leggi regionali di riferimento per verificarne la concretezza ed attualità. L'IRCAC e la Regione adottano i provvedimenti di revoca in autotutela ove sussistano i requisiti nei casi previsti dalla legge e disimpegnano dai citati Fondi le somme non erogate.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Gli interessi maturati sulle somme relative al fondo unico a gestione separata, costituito presso l'IRCAC, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono, a decorrere dal corrente anno, integrazioni del fondo.

4. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall'IRCAC per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attività previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall'Istituto, fatta eccezione per l'importo di 25.000 migliaia di euro che è versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato agli interventi previsti dall'articolo 13, comma 2, della presente legge.

 

     Art. 62.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

TITOLO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 63. Soppressione e liquidazione dell'IRIDAS.

1. L'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della legge regionale del 14 maggio 2009, n. 6, è soppresso alla data di pubblicazione della presente legge.

2. Il Presidente della Regione siciliana, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi.

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 64. Società partecipate.

1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni [8].

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato [9].

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane [10].

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 65.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 66. Riscossione Sicilia. [11]

1. Per le finalità e il rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 64 della presente legge, nonché degli articoli 16, 18 e 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 23, comma 2 e seguenti della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, non si applicano alla società partecipata dalla Regione dell'area strategica servizi di riscossione dei tributi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

3. Ogni rimodulazione degli uffici e degli sportelli decentrati è subordinata alla fissazione degli obiettivi strategici previsti dall'ordinamento di settore garantendo la fruibilità delle sedi decentrate.

 

     Art. 67. Abolizione licenza trebbiatura e sgranatura meccanica.

1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose da granella, di cui al Regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 ed al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, non è richiesta alcuna licenza.

 

     Art. 68. Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa.

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. È fatto obbligo di pubblicare nel sito internet della Regione siciliana per esteso, compresi gli eventuali allegati, entro le successive 48 ore dall'approvazione, termine perentorio, le deliberazioni della Giunta regionale.

3. L'atto produce effetti dalla sua pubblicazione che deve comunque avvenire entro cinque giorni lavorativi, pena la sua nullità [12].

4. I decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana.

5. I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi. Le medesime regole si applicano, altresì, ai decreti del Fondo di cui all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in ossequio ai principi di cui all'articolo 5 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 [13].

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 69.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 70. Adeguamento normativo in materia di regolamentazione "de minimis".

1. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

a) articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

b) articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, dal comma 11 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

c) articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo l0 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

d) lettera h nonies del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come introdotta dal comma 27 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

f) articolo 10 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

g) articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

h) articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.

2. Il rinvio al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore pubblicato nella GUUE L379 del 28 dicembre 2006, previsto nelle norme di seguito indicate, va riferito al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013:

- articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

- articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 11, e dall'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

- articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, e come modificato dal comma 12 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dall'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

- comma 8 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

- articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

- articolo 13 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

- articolo 15 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;

- articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25.

3. All'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013".

 

     Art. 71. Abrogazione e modifiche di norme.

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 23 è aggiunto il seguente comma: "1 bis. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli di cui al comma 1, in relazione all'effettivo costo dei servizi da effettuare in favore dell'Amministrazione regionale o degli enti del settore sanitario sulla base delle convenzioni di servizio, su richiesta dei competenti dipartimenti regionali.".

2. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2014 le parole "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2014".

3. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4. È abrogato il comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono soppresse le parole "entro il limite massimo di cinque anni".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione dei profili di ammortamento dei mutui e prestiti contratti dalla Regione sono destinati alla riduzione del debito e/o a spese di investimento, fatto salvo quanto già disposto in materia da vigenti norme nazionali".

 

     Art. 72. Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020 [14].

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2020 [15].

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "30 giugno 2014" e "dal 1° luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e "dal 1° gennaio 2021" [16].

4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.". I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole "Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.".

5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2023 [17].

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai programmi di edilizia agevolata e convenzionata ammessi a finanziamento a decorrere dall'1 gennaio 2000.

 

     Art. 73.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 74.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 75.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)

 

     Art. 76. Abrogazione di norma in materia di affidamento provvisorio servizi comunali di trasporto pubblico locale.

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 77. Modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni per il rimborso di spese per la gestione di asili nido.

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente comma:

"7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.".

 

     Art. 78. Copertura finanziaria.

1. Per l'esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, in aggiunta alle finalità previste dal comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sino all'importo di 33.985 migliaia di euro, al finanziamento della compartecipazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio pubblico essenziale (U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302).

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, pari a 354.367 migliaia di euro per l'anno 2014, 10.300 migliaia di euro per l'anno 2015 e 10.300 migliaia di euro per l'anno 2016, esclusi gli oneri previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 13, comma 2, si provvede:

a) per l'importo di 30.319 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla U.P.B. 11.2.1.3.1 - capitolo 413302 del bilancio della Regione per l'anno 2014 per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) per l'importo di 25.000 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione della spesa relativa al finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 9 della presente legge;

c) per l'importo di 223.231 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

d) per l'importo di 12.294 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lett. c), della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per effetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

e) per l'importo di 8.343 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'U.P.B. 11.2.1.3.2 - cap. 413333 conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013;

f) per l'importo di 180 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 10.430 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016;

g) per l'importo di 55.000 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 del 2014 (U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191301);

3. In attuazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (U.P.B. 4.2.1.5.99 - capitolo 215727) è incrementato di 232.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, ed è determinata in 90.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 e in 100.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 ed il fondo per l'effettuazione delle regolazioni contabili delle compensazioni fiscali sui tributi di spettanza regionale, riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219202 e UPB 4.3.1.5.4 - capitolo 219205) sono incrementati per l'anno 2014 dell'importo complessivo di 132.093 migliaia di euro [18].

4. Il Fondo per investimenti dei comuni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementato dell'importo di 55.000 migliaia di euro.

5. L'autorizzazione al ricorso al mercato di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è incrementata dell'importo di 55.000 migliaia di euro per finanziare le spese di investimento dei comuni di cui al comma precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma quantificati in 2.318 migliaia di euro per l'anno 2015 e in 3.518 migliaia di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 gli oneri quantificati in 3.518 migliaia di euro annui trovano copertura mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 15, per effetto del minore onere per interessi discendente dalla stipula del contratto stipulato in data 27 giugno 2014 con il MEF.

6. All'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 al comma 1 la cifra "979.004" è sostituita dalla cifra "1.112.383" migliaia di euro e al comma 2, lett. c), la cifra "579.004" è sostituita con la cifra "712.383".

 

     Art. 79. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.

[4] Alinea così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[5] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[6] Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3, ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 23 e così  modificato dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[7] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 23, dall'art. 12 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[8] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della L.R. 11 agosto 2020, n. 18.

[9] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, dall'art. 5 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 24 gennaio 2020, n. 1. Per un'ulteriore modifica vedi l'art. 25 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[10] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2. L'art. 9, L.R. 2/2023, è stato abrogato dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[11] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 13.

[13] Comma così sostituito dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[14] Comma già sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[15] Comma già sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[16] Comma sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20 e così modificato dall'art. 31 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[17] Comma già modificato dall'art. 93 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 36.

[18] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.