§ 5.3.449 - L.R. 1 ottobre 2015, n. 23.
Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:01/10/2015
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Razionalizzazione della spesa per incarichi.
Art. 2.  Abrogazione di norme.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 in materia di fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S).
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.3.449 - L.R. 1 ottobre 2015, n. 23.

Razionalizzazione della spesa per incarichi. Abrogazione di norme. Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.).

(G.U.R. 9 ottobre 2015, n. 41 - S.O. n. 36)

 

Art. 1. Razionalizzazione della spesa per incarichi.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato, entro il limite massimo di tre incarichi, a derogare, per i dipendenti in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia, al limite fissato dal comma 26 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

2. All'articolo 49, comma 26, della legge regionale n. 9/2015, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali.".

 

     Art. 2. Abrogazione di norme.

1. L'articolo 85 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, è abrogato.

2. La legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, l'articolo 34 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47 e l'articolo 65 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 sono abrogati.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 in materia di fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S).

1. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è così sostituito:

"2. Per l'attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma 1, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione, per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all'importo di 15.000 migliaia di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51.".
2. Al comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale n. 21/2014, le parole "L'IRFIS-FinSicilia S.p.A." sono sostituite dalle parole: "L'istituto di credito individuato con le modalità di cui al comma 2".

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.