§ 5.3.446 - L.R. 10 luglio 2015, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:10/07/2015
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Art. 2.  Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.
Art. 3.  Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.3.446 - L.R. 10 luglio 2015, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.

(G.U.R. 17 luglio 2015, n. 29 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

1. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio finanziario 2015, in favore dei comuni già in dissesto e di quelli che deliberano il dissesto entro il 31 luglio 2015, la quota del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è complessivamente incrementata di 1.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione all'importo corrispondente alla differenza tra il totale del corrispettivo annuo previsto per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 e la quota del contributo dovuto dalla Regione alla medesima data.".

2. All'articolo 6, comma 10, della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a bis) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Sono confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.";

b) la lettera b) è così sostituita:

"b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015."".

3. All'articolo 39 della legge regionale n. 9/2015 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'Assessorato regionale dell'economia.".

4. All'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.";

b) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.";

c) al comma 11 dopo le parole "per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52" sono aggiunte le parole "e comunque in misura non superiore al numero dei soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

d) al comma 26 dopo le parole "articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10." è aggiunto il seguente periodo: "Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente.".

5. Al comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 9/2015 le parole "dei trattamenti stipendiali complessivi" sono sostituite con le parole "delle retribuzioni".

6. Ai commi 1 e 6 dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 le parole "dei trattamenti stipendiali" sono sostituite con le parole "delle retribuzioni".

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

8. All'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "60 giorni" sono sostituite con le parole "180 giorni";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.".

9. Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d'arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie.

10. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale n. 9/2015 dopo la parola "intermedie" sono inserite le parole "e delle unità operative di base, comunque denominate, " e dopo le parole "in misura ridotta" è inserita la parola "complessivamente".

11. All'articolo 90, comma 10-bis, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come introdotto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 9/2015, sono soppresse le parole "Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione.".

12. All'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino PIP - Emergenza Palermo dei soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, il conseguimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino.".

13. L'articolo 79 della legge regionale n. 9/2015 è così sostituito:

"Art. 79

Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi Asi

1. Le imprese insediate negli agglomerati industriali della Regione presso i beni immobili di cui al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 possono, nell'ambito dell'esercizio del diritto di prelazione alle stesse attribuito, avanzare formale istanza per l'acquisto degli immobili medesimi, previa regolarizzazione del debito per canoni locativi entro la data della cessione che, con idonee garanzie fideiussorie, possono essere rateizzati.

2. La valutazione dell'immobile al momento della vendita è pari al settanta per cento del valore risultante secondo i criteri previsti dalla legge.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere decurtato, nella misura massima del dieci per cento, qualora il promittente acquirente dimostri, con idonei documenti giustificativi di spesa, di avere sostenuto oneri per l'adeguamento per lavori che, di norma, sono a carico del locatore.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza i canoni locativi sono computati a decurtazione del valore di acquisto di cui ai commi 2 e 3, purché l'atto di vendita sia perfezionato entro diciotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza di acquisto.

5. Per il periodo intercorrente dalla data di presentazione dell'istanza alla data di perfezionamento dell'acquisto, gli oneri per le spese di manutenzione straordinaria sono a carico delle imprese insediate.

6. Il prezzo di vendita è acquisito al bilancio della gestione liquidatoria per essere destinato al ripiano dei debiti della gestione medesima.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle procedure autorizzative europee in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 108 TFUE. L'Amministrazione regionale e l'IRSAP non possono dare esecuzione al presente articolo prima che la procedura presso la Commissione UE abbia avuto esito positivo finale.".

14. All'articolo 84 della legge regionale n. 9/2015 dopo le parole "2014-2018" sono inserite le parole "nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005,".

15. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 9/2015 le parole "da almeno quattro anni" sono soppresse e dopo le parole "Servizio sanitario regionale" sono inserite le parole ", previo svolgimento di prova selettiva, ".

16. Alla lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, come introdotta dall'articolo 98, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 9/2015, le parole "ai dipendenti" sono soppresse.

17. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2 dopo le parole "in scadenza al 31 dicembre 2014" sono inserite le parole "o in scadenza nel corso dell'anno 2015".

 

     Art. 2. Durata delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con Decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" sono inserite le parole "o temporaneamente vacante".

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.