§ 1.4.107 - L.R. 9 maggio 1986, n. 21.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale» e altre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:09/05/1986
Numero:21


Sommario
Art. 1.      All'art. 59 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2. 
Art. 3.      All'art. 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, le parole «con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato» e le parole «con qualifica di dirigente o equiparato» contenute, [...]
Art. 4.      I direttori regionali sono nominati tra i dirigenti superiori che abbiano un'anzianità nella qualifica di almeno 5 anni
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Per i direttori regionali nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e sino a quando non verranno nominati tra i dirigenti superiori, [...]
Art. 7.      L'art. 81 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è sostituito dal seguente
Art. 8.      All'art. 48 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, le parole «l'Ufficio del cerimoniale» sono sostituite con le seguenti
Art. 9.      Ai fini della determinazione della misura dell'incremento delle pensioni e degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, previsti dagli articoli 83 ed 84 della legge regionale 29 [...]
Art. 10.      Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme [...]
Art. 11.      L'art. 78 della legge regionale 27 ottobre 1985, n. 41, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, sono aggiunti i seguenti
Art. 13.      All'art. 46 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente
Art. 14.      Il personale tecnico assunto presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore [...]
Art. 15.      Al personale già comandato presso l'Assessorato regionale della sanità ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, inquadrato, con decorrenza 1 gennaio 1981, nei ruoli organici [...]
Art. 16.      Per il personale che verrà inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, si prescinde dal limite di anzianità previsto dal secondo [...]
Art. 17.      In conformità alle disposizioni emanate con legge 22 dicembre 1984, n. 894, i soggetti, anche soci di cooperative, assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. [...]
Art. 18.      Le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32 si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive [...]
Art. 19.      Alla tabella G, quadro II, (Ruolo tecnico sanitario) annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono aggiunte le seguenti qualifiche
Art. 20.      E' inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, il personale dei soppressi Ente [...]
Art. 21.      Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, il personale che alla data del 31 marzo 1986 ricopre un incarico ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, [...]
Art. 22.      E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21
Art. 23.      La denominazione dei capitoli 10342 e 10688 del bilancio della Regione per l'anno 1986 è integrata dalle seguenti parole: «e in servizio presso gli enti locali ed altri enti, aziende ed istituti [...]
Art. 24.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nei pertinenti capitoli per emolumenti al personale del bilancio della Regione ed in parte nelle assegnazioni [...]
Art. 25.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 1.4.107 - L.R. 9 maggio 1986, n. 21.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante «Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale» e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.

(G.U.R. 10 maggio 1986, n. 23).

 

Art. 1.

     All'art. 59 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 2. [1]

     L'art. 70 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     All'art. 49 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, le parole «con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato» e le parole «con qualifica di dirigente o equiparato» contenute, rispettivamente, nel quarto e nel quinto comma, sono sostituite con le parole :

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     I direttori regionali sono nominati tra i dirigenti superiori che abbiano un'anzianità nella qualifica di almeno 5 anni.

     Sino all'adozione dei provvedimenti formali di nomina dei dirigenti superiori ed equiparati per la nomina dei direttori ed equiparati si applica la normativa già vigente.

     Fino a quando i dirigenti superiori non matureranno l'anzianità prevista dal primo comma, per essere nominati direttori regionali ed equiparati bisogna possedere un'anzianità complessiva nella qualifica di dirigente e/o di dirigente di almeno 15 anni.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     Per i direttori regionali nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e sino a quando non verranno nominati tra i dirigenti superiori, l'inquadramento nella nuova qualifica, ai sensi del terzo comma dello art. 54 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, verrà effettuato in base al maturato economico posseduto maggiorato della differenza fra il trattamento economico iniziale di direttore e quello iniziale di dirigente.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai direttori regionali nominati fino al giugno al 1978.

 

     Art. 7.

     L'art. 81 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è sostituito dal seguente;

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     All'art. 48 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, le parole «l'Ufficio del cerimoniale» sono sostituite con le seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Ai fini della determinazione della misura dell'incremento delle pensioni e degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, previsti dagli articoli 83 ed 84 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, l'anzianità nella qualifica da considerare per l'equiparazione con il dipendente in servizio in pari situazione, è quella corrispondente allo stipendio che ha costituito la base pensionabile per la liquidazione e/o riliquidazione della pensione o assegno vitalizio in godimento.

     Gli effetti economici di cui al precedente comma decorrono dalle medesime decorrenze fissate dall'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115.

     L'ultimo comma dell'art. 83 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.

     Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39, e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva [3].

 

     Art. 11.

     L'art. 78 della legge regionale 27 ottobre 1985, n. 41, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     All'art. 46 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     Il personale tecnico assunto presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso mediante esame colloquio, da effettuarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, nel ruolo delle corrispondenti qualifiche tecniche di cui alla relativa tabella H.

 

     Art. 15.

     Al personale già comandato presso l'Assessorato regionale della sanità ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, inquadrato, con decorrenza 1 gennaio 1981, nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale della Regione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 76, è attribuita con la stessa decorrenza giuridica ed economica dell'1 gennaio 1981, ai sensi del terzo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 76, e nel rispetto delle tabelle di equiparazione allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica, la qualifica di dirigente e di assistente dell'Amministrazione regionale, se in possesso, alla data di inquadramento, della qualifica, rispettivamente, di assistente coordinatore e di archivista dattilografo con livello differenziato di professionalità.

 

     Art. 16.

     Per il personale che verrà inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, si prescinde dal limite di anzianità previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 47, ai fini della facoltà di contrarre prestiti mediante cessione di quota di stipendio.

 

     Art. 17.

     In conformità alle disposizioni emanate con legge 22 dicembre 1984, n. 894, i soggetti, anche soci di cooperative, assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e aggiunte, e delle norme integrative regionali di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive aggiunte e modifiche, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32, che hanno sostenuto e non hanno superato l'esame di idoneità, espletato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modificazioni, sono ammessi, previa domanda da presentare entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare alla sessione suppletiva di esami, prevista dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32, per la qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneità. La suddetta sessione suppletiva di esame dovrà svolgersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Nelle more dell'applicazione del precedente comma i soggetti interessati vengono richiamati in servizio presso l'ente ove sono stati utilizzati. Le norme di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, non idoneo all'esame finale, che potrà sostenere l'esame predetto per la qualifica inferiore, in conformità al progetto predisposto ai sensi della richiamata norma della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8.

 

     Art. 18.

     Le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32 si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche, utilizzati entro il 30 novembre 1985 (data di pubblicazione delle graduatorie) sempreché siano stati chiamati, per almeno quattro mesi, a sostituire esclusivamente soci assenti per l'adempimento del servizio militare obbligatorio e per gravidanza, per dimissioni volontarie o per decesso, previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Nelle more di applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma precedente vengono richiamati in servizio presso l'ente ove sono stati utilizzati.

     I giovani che conseguono l'idoneità sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, presso l'ente che li ha utilizzati, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.

 

     Art. 19.

     Alla tabella G, quadro II, (Ruolo tecnico sanitario) annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, sono aggiunte le seguenti qualifiche:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     E' inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, il personale dei soppressi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (ONMI), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1985, n. 256.

     L'inquadramento avverrà a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e decorrerà dal primo del mese successivo.

     Il personale di cui ai precedenti commi è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli e utilizzato secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

 

     Art. 21.

     Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, il personale che alla data del 31 marzo 1986 ricopre un incarico ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, e successive aggiunte e modificazioni, è prorogato nell'incarico o nella supplenza sino all'assunzione in servizio di ruolo dei vincitori nei relativi concorsi per i posti vacanti in organico.

 

     Art. 22.

     E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

 

     Art. 23.

     La denominazione dei capitoli 10342 e 10688 del bilancio della Regione per l'anno 1986 è integrata dalle seguenti parole: «e in servizio presso gli enti locali ed altri enti, aziende ed istituti pubblici».

 

     Art. 24.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nei pertinenti capitoli per emolumenti al personale del bilancio della Regione ed in parte nelle assegnazioni disposte dalla legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53.

 

     Art. 25.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 17-23 maggio 1995 n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui limita l'ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore amministrativo ai dipendenti inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985, anzichè a quella di entrata in vigore di detta legge n. 21 del 1986.

[2] Articolo abrogato con art. 4 L.R. 15 giugno 1988, n. 11.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1996, n. 31 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5. Quest'ultima disposizione è stata abrogata dall'art. 4 della L.R. 21 agosto 2007, n. 15, che ha disposto la reviviscenza del presente comma nel testo previgente.