§ 3.17.52 - L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:30/01/1981
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica Amministrazione e nelle [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Nel quadro dell'avviato trasferimento di competenza dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano e della politica di trasferimento agli enti locali di competenze [...]
Art. 6.      Entro trenta giorni dalla predisposizione del progetto, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale [...]
Art. 7.      Alle attività di formazione e lavoro previste dal progetto di cui al precedente art. 5 sono ammessi coloro che hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 25 della L.R. [...]
Art. 8.      A conclusione del progetto di cui all'art. 5 i soggetti indicati al precedente art. 7 sono ammessi a sostenere un esame finale consistente in una prova scritta e in un colloquio vertente sulle [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      Fatte salve le disposizioni della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, nonché quelle di cui al titolo II della presente legge ed in relazione a quanto previsto dal ventesimo comma dell'art. 5 della L. [...]
Art. 19.      L'Amministrazione regionale è tenuta ad assumere nei posti disponibili delle qualifiche amministrative e tecniche gli idonei dei relativi concorsi già celebrati le cui graduatorie siano state [...]
Art. 20.      Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale il 13 novembre 1980:
Art. 21.      L'onere derivante dall'attuazione dei titoli I e III della presente legge, valutato in lire 30.000 milioni, trova copertura a carico degli stanziamenti autorizzati, per l'esercizio 1981, [...]
Art. 22.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.17.52 - L.R. 30 gennaio 1981, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali. Nuove norme per la formazione professionale.

(G.U.R. 31 gennaio 1981, n. 5).

 

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVEDIMENTI PER

L'INSERIMENTO DELLE GIOVANI LEVE DEL LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIALI

 

Art. 1.

     Alla legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 13 novembre 1980, recante provvedimenti per l'inserimento delle giovani leve del lavoro nella pubblica Amministrazione e nelle attività produttive e sociali, sono apportate le integrazioni e modifiche di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

TITOLO II

NORME PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PARTICOLARI CATEGORIE

 

     Art. 5.

     Nel quadro dell'avviato trasferimento di competenza dallo Stato in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano e della politica di trasferimento agli enti locali di competenze e funzioni amministrative regionali, e nell'intento di promuovere idonei strumenti di qualificazione professionale nel campo amministrativo per l'accesso alle singole Amministrazioni, il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale per gli enti locali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché le associazioni di rappresentanza degli enti locali maggiormente rappresentative a livello regionale, predispone, in via sperimentale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto, della durata di un anno, strutturato per settori e livelli professionali, finalizzato alla qualificazione professionale per l'accesso all'Amministrazione regionale, agli enti locali e agli enti, aziende ed istituti pubblici, comunque denominati, soggetti alla loro vigilanza e tutela.

     Il progetto è predisposto tenuto conto anche delle eventuali esigenze prospettate dalle Amministrazioni locali con riferimento alle previste ristrutturazioni delle proprie piante organiche, nonché della migliore organizzazione delle nuove funzioni trasferite o delegate alla Regione e agli enti locali.

     Il suddetto progetto si attua mediante corsi di qualificazione della durata di sei mesi per i soggetti di cui al successivo art. 7 e, per il rimanente periodo, mediante l'utilizzazione dei soggetti medesimi presso le Amministrazioni ed enti di cui al presente articolo, per compiti attinenti alla formazione professionale.

 

     Art. 6.

     Entro trenta giorni dalla predisposizione del progetto, il Presidente della Regione, con proprio decreto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, provvede all'istituzione dei corsi di qualificazione su base provinciale, determinando il numero dei corsi e dei partecipanti a ciascun corso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei medesimi e la loro finalizzazione, nonché i criteri per la composizione del Collegio docente, che sarà costituito da docenti universitari e medi e da funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente.

     Con lo stesso provvedimento vengono determinate le unità da utilizzare presso ciascuna Amministrazione od ente ed i criteri per l'assegnazione alle suddette Amministrazioni od enti.

 

     Art. 7.

     Alle attività di formazione e lavoro previste dal progetto di cui al precedente art. 5 sono ammessi coloro che hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 25 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37 e che hanno superato l'esame finale d'idoneità ivi previsto e gli iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui alla L. 1 giugno 1977, n. 285, dei quali le Commissioni provinciali per l'artigianato si siano avvalse ai sensi dell'art. 1 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 53, in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

     Per il periodo di frequenza ai corsi, ai partecipanti è corrisposto un trattamento economico pari a lire 3.000 per ora-corso, al netto delle ritenute.

     Per il rimanente periodo di utilizzazione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5, si applica il trattamento base minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato adibiti a mansioni identiche od analoghe. L'orario di utilizzazione è fissato in 36 ore settimanali [4].

 

     Art. 8.

     A conclusione del progetto di cui all'art. 5 i soggetti indicati al precedente art. 7 sono ammessi a sostenere un esame finale consistente in una prova scritta e in un colloquio vertente sulle materie oggetto dell'attività di formazione e lavoro. Le Commissioni esaminatrici sono nominate e composte nei modi previsti dall'art. 5 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

 

     Artt. 9. - 11.

     (Omissis) [5].

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [9]a.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 18.

     Fatte salve le disposizioni della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125, nonché quelle di cui al titolo II della presente legge ed in relazione a quanto previsto dal ventesimo comma dell'art. 5 della L. 8 gennaio 1979, n. 3, nei bandi di pubblici concorsi indetti nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni e dagli enti indicati nel primo comma del precedente art. 5, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani già iscritti nelle liste speciali di cui alla L. 1 giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano l'idoneità.

 

     Art. 19.

     L'Amministrazione regionale è tenuta ad assumere nei posti disponibili delle qualifiche amministrative e tecniche gli idonei dei relativi concorsi già celebrati le cui graduatorie siano state approvate non anteriormente ad un biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. All'assunzione nelle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo degli idonei può procedersi anche se le relative graduatorie riguardano concorsi per qualifiche tecniche, purché gli interessati siano in possesso dei titoli di studio richiesti.

 

     Art. 20.

     Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale il 13 novembre 1980:

     - art. 2, primo comma, limitatamente all'inciso: «nonché dell'art. 1 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 53»;

     - art. 2, quinto comma, limitatamente all'inciso: «i giovani dichiarati idonei agli esami finali dei corsi di cui all'art. 25 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, e al terzo comma dell'art. 78 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, nonché i giovani assunti in virtù dell'art. 1 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 53»;

     - art. 3, primo comma, limitatamente all'inciso: «o, per i giovani di cui all'art. 25 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, della qualifica iniziale equiparabile per contenuto funzionale e per titolo di studio richiesto, all'attività espletata»;

     - art. 7, primo comma, limitatamente all'inciso: «e 25»;

     - art. 7, ultimo comma;

     - art. 8;

     - art. 12, ultimo comma;

     - art. 24.

 

     Art. 21.

     L'onere derivante dall'attuazione dei titoli I e III della presente legge, valutato in lire 30.000 milioni, trova copertura a carico degli stanziamenti autorizzati, per l'esercizio 1981, dall'art. 30 della L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

     All'onere derivante dall'attuazione del titolo II della presente legge, valutato in lire 22.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno 1981.

 

     Art. 22.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce i primi tre commi dell'art. 6 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[2] Modifica art. 4 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[3] Sostituisce quinto comma art. 7 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[4] Comma sostituito con art. 8 L.R. 29 dicembre 1981, n. 171.

[5] Articoli non promulgati e cessati di ogni efficacia.

[6] Modifica art. 2 L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

[7] Modifica art. 29 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.

[8] Sostituisce art. 10 L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

[9] Sostituisce art. 13 L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

[9]9a Articolo abrogato con art. 30 D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50.

[1]10 Integra art. 17 L.R. 2 dicembre 1980, n. 125.