§ 5.2.26 - L.R. 12 agosto 1980, n. 85.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 maggio 1980, n. 47 ed altre norme di carattere finanziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:12/08/1980
Numero:85


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale, nei confronti degli enti indicati nella tabella «A» annessa alla presente legge, provvede al pagamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale, iscritte [...]
Art. 2.      Gli istituti di credito hanno diritto a percepire una commissione, a titolo di compenso e rimborso spese, commisurata al 2 per mille del complessivo ammontare annuo dei soli pagamenti effettuati [...]
Art. 3.      Ai fini dell'utilizzazione delle somme trasferite ai sensi del presente titolo gli enti sottoposti alla vigilanza delle Commissioni provinciali di controllo devono attenersi alle rispettive [...]
Art. 4.      In caso di revoca, da parte dell'Amministrazione regionale, di assegnazioni di somme per le quali sia stata esperita la procedura prevista dall'art. 1 della presente legge, l'istituto di credito [...]
Art. 5.      In relazione alle assegnazioni delle somme di cui al presente titolo, gli enti beneficiari devono istituire nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.
Art. 6.      Per il prelevamento dei fondi disponibili sui conti correnti si provvede mediante ordine d'incasso, da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia, firmato dal legale rappresentante [...]
Art. 7.      Le somme assegnate per spese correnti sono mantenute disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati istituiti i relativi conti correnti.
Art. 8.      Le competenti Amministrazioni regionali e l'Amministrazione del bilancio e finanze, sulla scorta dei dati di cui all'art. 1, penultimo comma, e all'art. 3, secondo comma, effettuano ispezioni [...]
Art. 9.      Gli enti sono tenuti a presentare alle competenti Amministrazioni regionali ed alle ragionerie centrali, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun conto corrente, una relazione finale sulla [...]
Art. 10.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali degli enti di cui all'allegata tabella A, a cui favore siano stati emessi in precedenza ordini di [...]
Art. 11.      I rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse in esercizi precedenti a quello in corso, comunque non resi, devono essere presentati a cura dei funzionari delegati entro il primo semestre [...]
Art. 12.      (Omissis)


§ 5.2.26 - L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 maggio 1980, n. 47 ed altre norme di carattere finanziario.

(G.U.R. 23 agosto 1980, n. 38).

 

 

TITOLO I

EROGAZIONE DI SOMME AD ENTI FINANZIATI DALLA REGIONE

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, nei confronti degli enti indicati nella tabella «A» annessa alla presente legge, provvede al pagamento delle spese correnti e di quelle in conto capitale, iscritte nel bilancio regionale, mediante trasferimento delle somme occorrenti, da effettuarsi con mandato diretto contestuale al decreto di finanziamento, in appositi conti correnti intestati agli enti stessi, presso gli sportelli degli istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa dell'Amministrazione regionale.

     Alle somme trasferite sui conti correnti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, n. 1, della L.R. 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche.

     Gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti predetti e ad inviare a richiesta, e comunque trimestralmente, gli estratti conto agli enti titolari, agli Assessorati regionali che hanno disposto le assegnazioni e alle competenti ragionerie centrali.

     Restano esclusi dalla disciplina prevista dal presente articolo i conferimenti regionali relativi ai fondi di dotazione degli Enti ed i contributi a pareggio di bilancio, nonché le somme attinenti lo svolgimento della normale attività degli Enti stessi.

 

     Art. 2.

     Gli istituti di credito hanno diritto a percepire una commissione, a titolo di compenso e rimborso spese, commisurata al 2 per mille del complessivo ammontare annuo dei soli pagamenti effettuati su ciascun conto corrente.

     La spesa fa carico agli enti intestatari dei conti correnti medesimi che, a tal fine, sono tenuti ad includere la relativa spesa nel proprio bilancio.

     La commissione prevista dal presente articolo si applica, con le stesse modalità, ai conti correnti accesi in forza delle LL.RR. 2 gennaio 1979, n. 1, e 9 agosto 1979, n. 186.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'utilizzazione delle somme trasferite ai sensi del presente titolo gli enti sottoposti alla vigilanza delle Commissioni provinciali di controllo devono attenersi alle rispettive vigenti norme di gestione. Gli altri enti devono adottare apposite deliberazioni del proprio organo deliberante.

     Gli enti di cui al presente articolo sono tenuti a trasmettere alle competenti amministrazioni regionali ed alle ragionerie centrali una relazione sullo stato di utilizzazione, al 30 giugno ed al 31 dicembre, delle somme accreditate, entro trenta giorni dalle scadenze suindicate.

     L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze predispone, entro il mese di aprile di ciascun anno, una relazione riepilogativa sullo stato di attuazione della spesa, effettuata ai sensi del precedente art. 1, da allegare al rendiconto generale della Regione.

     Con periodicità semestrale verrà pubblicata nel conto riassuntivo del tesoro della Ragioneria la situazione riepilogativa della gestione dei conti correnti aperti a favore degli enti.

 

     Art. 4.

     In caso di revoca, da parte dell'Amministrazione regionale, di assegnazioni di somme per le quali sia stata esperita la procedura prevista dall'art. 1 della presente legge, l'istituto di credito presso cui è acceso il relativo conto corrente è tenuto, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione, all'immediato versamento in entrata del bilancio regionale dell'intero ammontare dei fondi disponibili sul conto corrente.

     Le operazioni bancarie di cui al presente articolo ed al precedente art. 1, penultimo comma, ai fini del calcolo della commissione da corrispondere agli istituti di credito a termini delle disposizioni di cui alla L.R. 6 maggio 1976, n. 45, non sono computate nel movimento generale di cassa e devono essere effettuate senza perdita di valuta per la Regione.

 

     Art. 5.

     In relazione alle assegnazioni delle somme di cui al presente titolo, gli enti beneficiari devono istituire nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

 

     Art. 6.

     Per il prelevamento dei fondi disponibili sui conti correnti si provvede mediante ordine d'incasso, da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia, firmato dal legale rappresentante dell'ente, emesso contestualmente all'ordine di pagamento a favore del creditore.

     Entrambi i titoli indicati al comma precedente sono inoltrati direttamente al tesoriere o cassiere dell'ente, il quale, vistato l'ordine d'incasso, provvede al prelevamento dei fondi occorrenti per il conseguenziale pagamento.

     Gli amministratori ed i tesorieri sono personalmente responsabili dell'utilizzazione di somme per finalità diverse da quelle per le quali sono state trasferite.

 

     Art. 7.

     Le somme assegnate per spese correnti sono mantenute disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati istituiti i relativi conti correnti.

     Le somme assegnate per spese in conto capitale sono mantenute disponibili sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui sono stati istituiti i relativi conti correnti.

     Il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 dicembre del terzo anno per le somme assegnate per l'esecuzione di opere.

     Scaduti i termini previsti dai primi due commi, gli istituti di credito sono tenuti a versare in entrata del bilancio regionale le residue disponibilità delle assegnazioni.

     In caso di mancata totale utilizzazione di somme assegnate per spese in conto capitale il competente Assessore regionale riferisce alla Giunta regionale sull'inattività dell'ente beneficiario.

     Non oltre tre mesi prima della scadenza del termine indicato al terzo comma, l'ente interessato deve far pervenire all'Amministrazione regionale competente una dettagliata relazione dalla quale risulti se i lavori siano stati aggiudicati ed abbiano avuto effettivo inizio, con l'indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle obbligazioni contratte.

     Accertato l'avvenuto inizio dei lavori, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Amministrazione regionale competente, autorizza, a favore dell'ente interessato, la proroga, per un massimo di altri due anni, del termine di utilizzazione delle somme ancora disponibili.

     Alla scadenza della proroga di cui al comma precedente ogni residua disponibilità ancora esistente è versata, dall'istituto di credito, direttamente in entrata del bilancio regionale.

     Qualora, allo scadere del termine di cui al terzo comma, risultino liquidate solo le spese per competenze tecniche, senza che i lavori siano stati appaltati, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ordina all'istituto di credito il versamento in entrata del bilancio regionale delle somme non utilizzate e contestualmente dispone il recupero, a carico dell'ente, delle somme già pagate.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze dà notizia della procedura di cui al comma precedente all'organo deliberante dell'ente interessato. Si applica, altresì, il disposto del quinto comma del presente articolo.

 

     Art. 8.

     Le competenti Amministrazioni regionali e l'Amministrazione del bilancio e finanze, sulla scorta dei dati di cui all'art. 1, penultimo comma, e all'art. 3, secondo comma, effettuano ispezioni per verificare la regolare e tempestiva utilizzazione delle somme assegnate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9.

     Gli enti sono tenuti a presentare alle competenti Amministrazioni regionali ed alle ragionerie centrali, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun conto corrente, una relazione finale sulla utilizzazione delle somme assegnate, a firma del legale rappresentante, vistata dall'organo deliberante, unitamente ad un riepilogo descrittivo dei documenti giustificativi della spesa sostenuta.

     Gli enti soggetti alla presente legge sono tenuti alla conservazione per un decennio della documentazione relativa alle spese liquidate.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLE APERTURE DI CREDITO

 

     Art. 10.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali degli enti di cui all'allegata tabella A, a cui favore siano stati emessi in precedenza ordini di accreditamento, devono trasferire a mezzo di ordinativo le somme ancora non utilizzate in conti correnti intestati a favore degli enti stessi, e soggetti alla disciplina prevista dalla presente legge.

     In caso di inadempimento, gli istituti di credito che svolgono il servizio di cassa dell'Amministrazione regionale, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, provvedono direttamente all'istituzione dei conti correnti e all'accreditamento nei medesimi delle somme ancora non utilizzate. Le relative note di accredito devono essere inviate al funzionario delegato ai fini del discarico degli ordini di accreditamento originariamente emessi. Copia delle note di accredito dovrà essere inviata alle competenti Amministrazioni e ragionerie centrali.

     I funzionari delegati devono presentare, entro sessanta giorni dallo scadere dei termini indicati nei commi precedenti, il rendiconto delle somme accreditate.

     All'entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti emessi a favore degli enti di cui all'annessa tabella A, che impegnano somme da pagare mediante aperture di credito, si intendono automaticamente modificati nel senso che, in sostituzione degli ordini di accreditamento, si provvede alla emissione dei conseguenziali mandati di pagamento per il trasferimento nei relativi conti correnti delle somme già impegnate.

     Il disposto di cui al primo comma non si applica alle aperture di credito emesse per i pagamenti di spese correnti.

     A partire dalla data di istituzione dei conti correnti di cui al presente articolo si applicano i termini e le prescrizioni di cui all'art. 7.

 

     Art. 11.

     I rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse in esercizi precedenti a quello in corso, comunque non resi, devono essere presentati a cura dei funzionari delegati entro il primo semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge [1].

     Le competenti Amministrazioni regionali e le ragionerie centrali devono esperire gli adempimenti di loro competenza entro otto mesi successivi alla data di ricezione dei rendiconti di cui al primo comma.

     In caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma si applicano le disposizioni dell'art. 13, penultimo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     In caso di inosservanza dei termini di cui al secondo comma si applica la disposizione dell'art. 8, ultimo comma, della L.R. 28 dicembre 1979, n. 256.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [2].

 

 

TITOLO III

NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

 

(Omissis)

 

 

TABELLA A

- Azienda Asfalti Siciliani (Az.A.Si.)

- Aziende Autonome Cura Soggiorno e Turismo

- Azienda delle Terme di Acireale

- Azienda delle Terme di Sciacca

- Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.)

- Camere di Commercio

- Cantine Sperimentali (Milazzo e Noto)

- Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS)

- Centri Interaziendali Addestramento Professionale (CIAPI)

- Centro Regionale Siciliano Radio e Telecomunicazioni

- Comuni (e loro Aziende)

- Comunità montane

- Consorzi Autostradali

- Consorzi di Bonifica

- Consorzi Industriali

- Consorzio degli Istituti Autonomi Case Popolari

- Consorzio Produttori della Manna

- Consulta Regionale Femminile

- Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.)

- Ente Autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana (E.A.O.S.S.)

- Ente Autonomo Teatro Massimo di Palermo

- Ente Fiera del Mediterraneo

- Ente Fiera di Messina

- Ente Minerario Siciliano (E.M.S.)

- Enti Ospedalieri (o istituende Unità Sanitarie Locali)

- Ente Palazzi e Ville

- Ente Porto di Palermo

- Ente Portuale di Messina

- Enti Provinciali per il Turismo

- Ente Siciliano Promozione Industriale (E.S.P.I.)

- Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.)

- Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.)

- Istituto Incremento Ippico di Catania

- Istituto Regionale della Vite e del Vino

- Istituti Regionali d'Arte

- Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC)

- Istituto Tecnico Femminile di Catania

- Istituto Zootecnico di Palermo

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

- I.R.F.I.S.

- Province o istituendi Liberi Consorzi (e loro aziende)

- Scuola Magistrale Ortofrenica di Catania

- Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone.

 

 


[1] Termine così prorogato dall'art. 1 L.R. 29 dicembre 1983, n. 128.

[2] Sostituisce art. 13, secondo comma, L.R. 8 luglio 1977, n. 47.