§ 5.2.33 - L.R. 29 dicembre 1983, n. 128.
Ulteriore rinvio della applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, e modifiche alla L.R. 21 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:29/12/1983
Numero:128


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui all'art. 1 della L.R. 25 marzo 1983, n. 11, è prorogato sino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 21 novembre 1980, n. 119.
Art. 2.      Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, accesi dal 1° luglio 1983 all'entrata in vigore della presente legge, nonché quelle [...]
Art. 3.      La Direzione regionale del bilancio e del tesoro provvede d'ufficio a commutare in ordini di accreditamento i titoli di spesa in corso, emessi in applicazione delle norme contenute nel titolo I [...]
Art. 4.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le parole «dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze», contenute nell'art. 2 della L.R. 21 novembre 1980, n. 119, [...]
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.2.33 - L.R. 29 dicembre 1983, n. 128.

Ulteriore rinvio della applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, e modifiche alla L.R. 21 novembre 1980, n. 119.

(G.U.R. 31 dicembre 1983, n. 56).

 

Art. 1.

     Il termine di cui all'art. 1 della L.R. 25 marzo 1983, n. 11, è prorogato sino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 21 novembre 1980, n. 119.

     Il termine assegnato nel primo comma dell'art. 11 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, già prorogato con l'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 15 e con l'art. 2 della L.R. 10 maggio 1982, n. 47 è ulteriormente prorogato, anche per i rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse negli esercizi 1980, 1981 e 1982 comunque non resi, fino al 30 giugno 1984.

 

     Art. 2.

     Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, accesi dal 1° luglio 1983 all'entrata in vigore della presente legge, nonché quelle dei titoli di spesa in corso, sono commutate dagli istituti di credito in depositi provvisori con l'osservanza delle modalità previste dalla L.R. 21 novembre 1980 n. 119.

 

     Art. 3.

     La Direzione regionale del bilancio e del tesoro provvede d'ufficio a commutare in ordini di accreditamento i titoli di spesa in corso, emessi in applicazione delle norme contenute nel titolo I della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni regionali ed agli organi di controllo.

 

     Art. 4.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le parole «dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze», contenute nell'art. 2 della L.R. 21 novembre 1980, n. 119, sono sostituite con le parole «dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze».

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.