§ 5.2.27 - L.R. 21 novembre 1980, n. 119.
Disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:21/11/1980
Numero:119


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'emanazione delle norme di coordinamento della disciplina della contabilità regionale con i princìpi generali scaturenti dalla riforma del bilancio dello Stato, l'applicazione [...]
Art. 2.      Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, nonché quelle dei titoli di spesa in corso, sono commutate dagli istituti di credito, [...]
Art. 3.      Le operazioni bancarie ed i movimenti finanziari già effettuati in forza della citata L.R. n. 85 del 12 agosto 1980, nonché quelli di cui al precedente art. 2, non sono computati nel movimento [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.2.27 - L.R. 21 novembre 1980, n. 119.

Disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.

(G.U.R. 22 novembre 1980, n. 51).

 

Art. 1.

     In attesa dell'emanazione delle norme di coordinamento della disciplina della contabilità regionale con i princìpi generali scaturenti dalla riforma del bilancio dello Stato, l'applicazione degli articoli da 1 a 10 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, è differita di mesi tre decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

 

     Art. 2.

     Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, nonché quelle dei titoli di spesa in corso, sono commutate dagli istituti di credito, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con valuta compensata, in tanti depositi provvisori, quanti sono i conti dai quali esse provengono, intestati agli enti beneficiari, ferma restando la disciplina di cui all'art. 2, n. 5, della L.R. 6 maggio 1976, n. 45.

     Lo svincolo, totale o parziale, di tali depositi, per le finalità per le quali le relative somme sono state assegnate, ha luogo, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, a richiesta degli enti intestatari, mediante ordine di incasso, da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia, firmato dal legale rappresentante dell'ente, emesso contestualmente all'ordine di pagamento a favore del creditore [2].

     Entrambi i titoli indicati al comma precedente sono inoltrati direttamente al tesoriere o cassiere dell'ente il quale, vistato l'ordine di incasso, provvede al prelevamento dei fondi occorrenti per il conseguenziale pagamento.

 

     Art. 3.

     Le operazioni bancarie ed i movimenti finanziari già effettuati in forza della citata L.R. n. 85 del 12 agosto 1980, nonché quelli di cui al precedente art. 2, non sono computati nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuati senza perdita di valuta per la Regione stessa.

     Limitatamente alle operazioni indicate nel precedente articolo si applica l'art. 2, primo e secondo comma, della L.R. n. 85 del 1980. Resta comunque ferma l'applicazione dell'ultimo comma del richiamato art. 2.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Per la proroga del termine ivi previsto v. art. 1 L.R. 29 dicembre 1983, n. 128.

[2] Comma modificato con art. 4 L.R. 29 dicembre 1983, n. 128.