§ 1.4.151 - L.R. 15 maggio 2000, n. 10.
Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:15/05/2000
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
Art. 2 bis.  Direttive del Presidente e degli Assessori.
Art. 3.  Potere di organizzazione.
Art. 4.  Tipologia delle strutture operative.
Art. 5.  Organico regionale.
Art. 6.  Ordinamento della dirigenza.
Art. 7.  Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione.
Art. 8.  Funzioni dei dirigenti.
Art. 9.  Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali.
Art. 10.  Responsabilità dirigenziale.
Art. 11.  Datori di lavoro.
Art. 12.  Rapporto di esclusività.
Art. 13.  Trattamento economico.
Art. 14.  Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale.
Art. 15.  Portavoce.
Art. 16.  Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali.
Art. 17.  Durata del periodo del tirocinio.
Art. 18.  Applicazione di normativa statale.
Art. 19.  Trasferimenti per motivi di salute.
Art. 20.  Disposizioni finali.
Art. 21.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Art. 22.  Disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 23.  Estensione di normative.
Art. 24.  Contrattazione collettiva.
Art. 25.  ARAN Sicilia
Art. 26.  Rappresentanza unitaria del personale.
Art. 27.  Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale.
Art. 28.  Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio.
Art. 29.  Interpretazione di clausole controverse.
Art. 30.  Aspettative e permessi sindacali.
Art. 31.  Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali.
Art. 32.  Partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione.
Art. 33.  Funzioni e compiti amministrativi della provincia regionale.
Art. 34.  Funzioni e compiti amministrativi del comune.
Art. 35.  Regolamenti di esecuzione.
Art. 36.  Sportello unico per le attività produttive.
Art. 37.  Procedimento amministrativo.
Art. 38.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14.
Art. 39.  Blocco dei pensionamenti anticipati.
Art. 40.  Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.
Art. 41. 


§ 1.4.151 - L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.

(G.U.R. 17 maggio 2000, n. 23).

 

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E NORME SULLA DIRIGENZA

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

     a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

     b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

     c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

     3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente Titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

     4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del Regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004 [1].

 

     Art. 2. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

     a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

     b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

     c) l'individuazione, sentiti i dirigenti generali, delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

     d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

     e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

     f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa;

     g) gli altri atti indicati dalla legge.

     2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

     3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

     3 bis. Le commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, hanno diritto, previa richiesta scritta, di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa dipendenti e/o controllati, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre il diritto di chiamare nel loro seno i dirigenti generali dei predetti organi, per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Hanno altresì diritto di ottenere dagli stessi dirigenti generali, anche per iscritto, delucidazioni in merito all'esecuzione di leggi e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi [2].

     3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis, il Presidente della Regione, su proposta motivata del dirigente generale, può opporre il segreto di ufficio a tutela dell'amministrazione interessata o delle persone, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia. Ove la commissione ritenga fondata l'opposizione del segreto di ufficio, può deliberare, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea, di riunirsi in seduta segreta informandone, altresì, il Presidente della Regione o l'Assessore da questi delegato [3].

     3 quater. Per le esigenze conoscitive di cui al presente articolo, ai deputati regionali, oltre agli atti e alle delibere, devono essere forniti su richiesta i relativi documenti preparatori [4].

     4. Il Presidente della Regione e gli Assessori non possono annullare, revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Presidente della Regione o gli Assessori fissano un termine perentorio per l'adozione dei relativi provvedimenti od atti. Permanendo l'inerzia od in caso di reiterata inosservanza delle direttive che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico o nel caso di comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti, il Presidente della Regione o gli Assessori, previa contestazione, salvo nei casi di assoluta urgenza, possono nominare un commissario ad acta scelto tra i dirigenti di prima fascia dandone comunicazione alla Giunta regionale. Resta salvo il potere di annullamento per motivi di legittimità del Presidente della Regione.

 

     Art. 2 bis. Direttive del Presidente e degli Assessori. [5]

     1. Il Presidente della Regione, con il supporto del proprio servizio di valutazione e controllo strategico, emana la direttiva annuale di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione. La direttiva identifica gli elementi essenziali del ciclo di programmazione e controllo ed è rivolta ad armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessori e a garantire omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami di amministrazione. La direttiva individua i principali obiettivi strategici che costituiscono la base programmatoria per ciascun ramo dell'amministrazione regionale. Gli Assessori regionali forniscono tempestivamente gli elementi per l'elaborazione della direttiva di indirizzo.

     2. Con la medesima procedura il Presidente della Regione provvede a integrare o modificare gli obiettivi strategici già individuati, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque dopo l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio.

     3. Le direttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Presidente della Regione e degli Assessori regionali costituiscono i documenti base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali responsabili dei centri di responsabilità amministrativa. In coerenza agli indirizzi del Presidente della Regione e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, le direttive identificano i principali risultati da realizzare, in relazione alle risorse assegnate con la legge di bilancio ai centri di responsabilità ed alle funzioni-obiettivo e determinano gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Le direttive definiscono altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. Con le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione sono assegnati ai dirigenti responsabili di centri di responsabilità amministrativa i conseguenti obiettivi operativi, ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati.

     4. Ai dirigenti di cui al comma 3 è affidata una attività propositiva che deve trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in modalità attuative, con le procedure stabilite nella direttiva annuale di indirizzo del Presidente della Regione.

     5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio e, ove vi si faccia ricorso, della legge che autorizza l'esercizio provvisorio, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con le direttive di cui al comma 3.

     6. Nelle more del provvedimento di assegnazione di cui al comma 5, i dirigenti responsabili dei centri di responsabilità amministrativa possono provvedere alla gestione dei residui ed assumere impegni di spesa a carico degli stanziamenti dell'anno esclusivamente per spese fisse e obbligatorie, spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, spese relative a somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione ed i relativi cofinanziamenti regionali, spese per le quali esiste una specifica destinazione normativa e per la cui effettuazione non debba procedersi ad alcuna ulteriore specificazione o scelta programmatica e/o di obiettivi, né alla determinazione di priorità operative, nonché provvedere alla gestione dei residui.

 

     Art. 3. Potere di organizzazione.

     1. L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i principi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti principi:

     a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede, sentiti i dirigenti generali, a specifica verifica e ad eventuale revisione;

     b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi del comma 2;

     c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

     d) garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

     e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea.

     2. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

     3. L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato [6].

     4. Nell'Amministrazione della Regione siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge [7].

 

     Art. 4. Tipologia delle strutture operative.

     1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

     2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.

     3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

     [4. L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è disposta con regolamento ed è soggetta a revisione almeno triennale; fino a quando non saranno definite tali procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta l'attuale struttura e l'esistente organizzazione.] [8]

     5. E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.

     6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio [9].

     7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.

 

     Art. 5. Organico regionale.

     1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi.

All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'articolo 2 lettera c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzione propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di cui al comma 1 è assegnato ai singoli rami dell'Amministrazione regionale in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono determinate secondo i principi contenuti nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica è assunta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

     3. Fino al 31 dicembre 2003 è fatto divieto all'Amministrazione regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fermi restando i concorsi già banditi, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 9. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, riferito al corpo forestale come corpo di pubblica sicurezza.

 

     Art. 6. Ordinamento della dirigenza.

     1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture.

     3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l'ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera.

     5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento.

     6. La Presidenza della Regione cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per le finalità di conferimento degli incarichi e per promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi tra amministrazioni statali, regionali, locali, organismi ed enti internazionali, secondo le modalità di cui all'articolo 33 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     7. Gli organi amministrativi collegiali della Regione sono costituiti per la parte tecnica dai dirigenti dell'area professionale del ruolo unico della dirigenza.

 

     Art. 7. Funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione.

     1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

     a) formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali nelle materie di rispettiva competenza;

     b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

     c) attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni, definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono agli stessi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;

     d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

     e) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi;

     f) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici;

     g) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia con proposta di adozione, nei confronti dei responsabili, delle misure previste dal comma 3 dell'articolo 10;

     h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

     i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi e rispondono agli organi di controllo sugli atti di competenza, e propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo le richieste di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2;

     l) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione decentrata;

     m) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

     n) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

     2. I responsabili di strutture di massima dimensione riferiscono correntemente al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali sull'attività da essi svolta e in tutti i casi in cui venga richiesto o ritenuto opportuno.

     3. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai responsabili di uffici dirigenziali di cui al presente articolo sono definitivi.

     4. Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale o Ragioniere generale [10].

 

     Art. 8. Funzioni dei dirigenti.

     1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

     a) formulano proposte ed esprimono pareri ai responsabili degli uffici dirigenziali di massima dimensione;

     b) curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

     c) svolgono i compiti delegati dai dirigenti di massima dimensione;

     d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici dipendenti e valutano l'apporto di ciascun dipendente [11];

     e) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

 

     Art. 9. Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali.

     1. Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2103 del codice civile.

     2. Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'articolo 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere onnicomprensivo.

     3. Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.

     4. L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.

     5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.

     6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.

     7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.

     7 bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall’insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza [12].

     7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7 bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti [13].

     8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 20 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni [14].

     9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall'ordinamento regionale.

 

     Art. 10. Responsabilità dirigenziale.

     1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare i dirigenti sono responsabili:

     a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;

     b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

     c) delle decisioni organizzative e della gestione del personale loro assegnato;

     d) dell'osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.

     2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano ai dirigenti delle strutture di massima dimensione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Su richiesta del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente, i dirigenti riferiscono direttamente sull'attività svolta nei settori di competenza. Il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente possono disporre in ogni tempo accertamenti e ispezioni sull'attività dei dirigenti, anche al fine della verifica dell'adempimento delle direttive impartite [15].

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, allorché accerti i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione od il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie che sono determinati dal sistema complessivo dei controlli interni, in coerenza a quanto disposto dall'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dispone la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni ed ai risultati e la destinazione nei successivi sessanta giorni a diverso incarico [16].

     4. Nell'ipotesi di grave e/o reiterata inosservanza delle direttive generali ovvero in caso di specifica responsabilità per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, previa contestazione e contraddittorio con il responsabile di livello dirigenziale interessato, la Giunta regionale può disporre:

     a) l'esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni;

     b) il recesso secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

 

     Art. 11. Datori di lavoro. [17]

 

     Art. 12. Rapporto di esclusività.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dirigenti cui è stata assegnata la direzione di strutture di qualsiasi dimensione devono dimettersi da qualsiasi incarico esterno non inerente alle specifiche funzioni assegnate o optare per altro incarico differente da quello a carattere gestionale.

 

     Art. 13. Trattamento economico.

     1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

     2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

     3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

     4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza [18].

 

     Art. 14. Formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale.

     1. Nell'ambito delle attuali disposizioni di legge, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti

dall'Amministrazione regionale quale metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali agli sviluppi culturali, normativi, tecnologici ed organizzativi di riferimento della prestazione stessa, per favorire la crescita di una cultura di gestione orientata ai risultati ed all'innovazione. Tale finalità è perseguita come essenziale obiettivo per il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa e della qualità del servizio.

     2. Nei confronti dei dirigenti la formazione ha il duplice obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio cognitivo necessario in relazione alle responsabilità attribuite e di sviluppare il patrimonio cognitivo necessario per le responsabilità da attribuirsi anche in situazioni di mobilità, al fine di realizzare l'ottimale utilizzo dei sistemi operativi di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche.

     3. L'Amministrazione regionale definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti. Le iniziative formative sono realizzate dall'Amministrazione avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e della collaborazione, a seguito di convenzioni, delle Università poste nel territorio regionale nonché di soggetti pubblici o istituti pubblici e/o privati specializzati nel settore e di enti di formazione, come individuati dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

     4. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'Amministrazione con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

     5. Il dirigente può partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano in linea con le finalità indicate nei commi 1 e 2. A tal fine, al dirigente può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi in un anno.

     6. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione ed aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 5 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

 

     Art. 15. Portavoce. [19]

     [1. Nelle more del complessivo riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa, il Presidente della Regione e gli Assessori sono autorizzati a nominare, in aggiunta ai consulenti di cui già dispongono, un portavoce, scegliendolo tra i giornalisti iscritti all'ordine, al quale è applicato lo stesso trattamento normativo ed economico previsto per i consulenti.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 e di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1001.

     4. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.]

 

     Art. 16. Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali.

     1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale [20].

     2. L'ufficio di segreteria di Giunta, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70. [21]

     3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria di Giunta, del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative. [22]

     4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria di Giunta, della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale. [23]

     5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.

     6. A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 9.

     7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze nonché dell'Assessorato regionale della salute, al personale degli Assessorati medesimi si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, le disposizioni di cui al comma 3. La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 [24].

 

     Art. 17. Durata del periodo del tirocinio.

     1. La durata del periodo di tirocinio previsto dall'articolo 50 della legge regionale n. 7 del 1971 coincide con il periodo di prova.

 

     Art. 18. Applicazione di normativa statale.

     1. In materia di sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione si applicano, ove più favorevoli, le norme dello Stato.

 

     Art. 19. Trasferimenti per motivi di salute.

     1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che siano stati o siano affetti da patologie oncologiche conclamate, possono essere trasferiti, a richiesta, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, anche in soprannumero, previa presentazione dell'apposita documentazione medica di natura specialistica da cui si evinca il riconoscimento della malattia oncologica, rilasciata da centri di cura pubblici, regionali o extra regionali.

 

     Art. 20. Disposizioni finali.

     1. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a far data dalla definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 9 sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge e sono soppressi i ruoli regionali di direttore regionale o equiparato e di dirigente superiore amministrativo e tecnico ed ogni norma di legge connessa alla regolamentazione degli uffici e delle funzioni.

     2. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo ai dipendenti regionali e degli enti regionali non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le disposizioni collegate; l'articolo 22 della legge 29 marzo 1983, n. 83 e l'articolo 51, commi 9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. A far data dalla sottoscrizione del secondo contratto collettivo in relazione ai soggetti destinatari ed alle materie regolate sono inapplicabili e cessano di produrre effetti le disposizioni di legge che comunque regolamentano i relativi rapporti di impiego.

 

TITOLO II

COMMISSIONE DI GARANZIA

PER LA TRASPARENZA, L'IMPARZIALITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

     Art. 21. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

     1. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, assume le ulteriori competenze di cui alla presente legge e la seguente denominazione: "Commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali".

     2. La Commissione conserva la composizione prevista dall'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, tranne per quanto riguarda la presidenza.

     3. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, a scrutinio segreto, fra i docenti universitari di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

     4. La Commissione valuta le informazioni ed i dati da chiunque trasmessi, purché in forma non anonima ovvero apocrifa, o acquisiti direttamente, relativi alla mancata osservanza del dovere di imparzialità da parte dei pubblici funzionari.

     5. La Commissione, nel caso in cui valuti che i fatti a sua conoscenza possano essere penalmente rilevanti o costituire elementi utili ad indagini penali in corso, ovvero nel caso in cui siano ravvisate omissioni da parte dei servizi e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, ne dà immediata comunicazione alla competente autorità giudiziaria. La Commissione informa altresì l'autorità competente qualora ravvisi ipotesi di danno erariale.

     6. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dalla Commissione possono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

     7. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire trimestralmente alla Commissione, e secondo le modalità determinate dalla medesima, relazione dalla quale risultino i procedimenti disciplinari instaurati, le ordinanze di custodia cautelare, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze di condanna e quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessi a carico del proprio personale, nonché tutte le notizie ed i dati inerenti i compiti istituzionali che la Commissione ritenga utile acquisire.

     8. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione sui risultati della propria attività. La Commissione può segnalare all'Assemblea regionale siciliana ed alla Giunta regionale l'opportunità di adottare disposizioni normative o misure amministrative idonee a prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione ed a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la tutela dei diritti del cittadino.

     9. Si applicano ai deputati regionali, ai membri della Giunta regionale, agli amministratori degli enti, aziende ed istituti di cui all'articolo 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché ai dirigenti della Regione e dei predetti enti le norme statali in materia di situazione patrimoniale, ivi compresa l'anagrafe patrimoniale previa, per questi ultimi, l'emanazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità d'accesso [25].

     10. Allorché nei confronti di dipendente dell'Amministrazione regionale e di ente, istituto ed azienda di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, venga adottato decreto di rinvio a giudizio per reato associativo di tipo mafioso o delitto contro la pubblica amministrazione, l'organo competente provvede al suo trasferimento ad altro assessorato se trattasi di dipendente regionale. Il dipendente di amministrazione differente da quella regionale è trasferito ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansione, a quelle svolte in precedenza.

     11. La sentenza definitiva di condanna pronunciata nei confronti di dipendenti di ente, istituto ed azienda di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, per delitti contro la pubblica amministrazione, previsti nel Titolo I del Capo 2 del libro II del codice penale, è comunicata al Procuratore regionale dalla Corte dei conti.

 

Titolo III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

 

     Art. 22. Disciplina del rapporto di lavoro.

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve le disposizioni diverse indicate nella presente legge.

     2. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti regionali sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati secondo le modalità e con i criteri di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed i contratti si conformano ai principi di cui all'articolo 49, comma 2, del citato decreto legislativo.

     3. Salvo che per le materie coperte da riserva di legge, gli accordi sindacali recepiti in decreti dal Presidente della Regione, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e le norme regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro non regolati dalla presente legge. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. Le predette disposizioni cessano di avere efficacia dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo.

 

     Art. 23. Estensione di normative.

     1. Al rapporto di impiego del personale regionale e di quello posto alle dipendenze degli enti di cui all'articolo 1, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni:

     Titolo I

     - articolo 7 (gestione delle risorse umane);

     Titolo II, capo III

     - articolo 33 (passaggio diretto);

     - articolo 33 bis (temporaneo servizio all'estero);

     - articolo 34 (trasferimento di attività);

     - articolo 35 (eccedenze di personale e mobilità collettiva);

     - articolo 35 bis (gestione del personale in disponibilità);

     - articolo 36 (reclutamento personale);

     - articolo 37 (accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea);

     Titolo IV

     - articolo 56 disciplina delle mansioni) fermo restando, in caso di inquadramento nella qualifica superiore, il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'accesso alla relativa qualifica;

     - articolo 58 (incompatibilità);

     - articolo 58 bis (codice di comportamento);

     - articolo 59 (sanzioni disciplinari);

     - articolo 59 bis (impugnazione delle sanzioni disciplinari);

     - articolo 61 (pari opportunità);

     Titolo VI

     - articoli 68, 68 bis, 69, 69 bis relativi alle controversie di lavoro, agli accertamenti pregiudiziali, al tentativo obbligatorio di conciliazione ed al collegio di conciliazione.

     2. Quanto previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32 introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, si applica a domanda da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale di cui all'articolo 79 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

     3. Al personale con il profilo professionale di assistente sociale del ruolo dei servizi speciali della Presidenza della Regione di cui all'articolo 18 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

     4. E' rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. Esso non può essere costituito per profili lavorativi comportanti l'esercizio di funzioni direttive, ispettive o di coordinamento di strutture comunque denominate o l'obbligo di resa del conto giudiziale.

     5. La contrattazione collettiva definisce la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e ne individua le ipotesi legali in applicazione ed integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, salvo in ogni caso il divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

     6. La contrattazione collettiva definisce la disciplina del lavoro subordinato a distanza (telelavoro) e i criteri di rilevazione della prestazione in coerenza ad esigenze di flessibilità dei processi produttivi lavorativi ed al fine di soddisfare istanze di pari opportunità lavorative.

 

     Art. 24. Contrattazione collettiva.

     1. La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale-quadro determina gli ambiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi.

     2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

     3. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 25. ARAN Sicilia

     1. Ai sensi del comma 16, dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) che rappresenta legalmente gli enti di cui all'articolo 1, e che svolge le funzioni e i compiti attribuiti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

     2. Gli enti sottoposti al controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN Sicilia ai fini della contrattazione integrativa.

     3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato è riconosciuto un compenso da determinarsi con decreto del Presidente della Regione [26].

     4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, diritto del lavoro e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del Comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali [27].

     5. Per la sua attività l'ARAN Sicilia si avvale:

     a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio della Regione e degli enti di cui all'articolo 1. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN Sicilia e la Giunta regionale ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;

     b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste poste a carico dei soggetti che se ne avvalgono.

     6. La riscossione dei contributi di cui al comma 5 è effettuata:

     a) per l'Amministrazione regionale attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza della Regione;

     b) per gli enti pubblici non economici nella definizione dei bilanci.

     7. L'ARAN Sicilia ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN Sicilia i contributi di cui al comma 5. L'ARAN Sicilia definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Presidente della Regione o dell'Assessore alla Presidenza eventualmente delegato da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della sezione regionale della Corte dei conti.

     8. La dotazione organica iniziale del personale dipendente dell'ARAN è fissata con decreto dell'Assessore alla Presidenza. In relazione alle risorse finanziarie per le spese di personale concesse dalla Regione e previste in un apposito capitolo del bilancio regionale e alle proprie autonome risorse, l'ARAN provvede autonomamente alla programmazione triennale del personale e alle relative collocazioni funzionali.

     9. Alla copertura dei relativi posti si provvede tramite concorso pubblico ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.

     10. Per le posizioni dirigenziali e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per professionalità particolarmente elevate si provvede tramite selezione diretta.

     11. Nella fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa dell'applicazione degli articoli 6 e seguenti l'ARAN Sicilia può avvalersi di personale comandato proveniente dalla Regione, dagli enti locali siciliani e dalle Università.

     12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     13. Agli oneri di cui al comma 12 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1001.

     14. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.

 

     Art. 26. Rappresentanza unitaria del personale.

     1. Vengono costituiti organismi di rappresentanza unitaria del personale a norma dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

     2. La contrattazione collettiva regionale si svolge tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Sicilia (ARAN Sicilia) di cui all'articolo 24 e le organizzazioni sindacali ammesse secondo i criteri di cui all'articolo 47 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si darà luogo all'applicazione dell'articolo 47 bis, comma 7, e seguenti del decreto di cui al presente comma.

     3. Nella fase di prima applicazione della presente legge alla contrattazione del comparto di cui al comma 2 dell'articolo 24, partecipano le organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, che in tale ambito sono in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

     4. Il successivo calcolo delle percentuali per l'individuazione della maggiore rappresentatività del nuovo comparto farà riferimento ai dati complessivi rilevati al 31 dicembre 2000. Entro il primo trimestre del 2001 si procede alle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e si provvede a verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali in base alle percentuali delle deleghe relative all'anno precedente ed ai voti riportati nelle predette elezioni.

 

     Art. 27. Indirizzi per la contrattazione collettiva e procedimento contrattuale.

     1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale sono deliberati dalla Giunta regionale, per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, e da un comitato di settore costituito dai presidenti o legali rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1, per la contrattazione relativa agli stessi, nell'ipotesi di individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24.

     2. Al comitato di settore di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, gli indirizzi del comitato di settore vengono sottoposti alla Giunta regionale che, entro dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria regionale.

     4. L'ARAN Sicilia informa costantemente la Giunta regionale ed eventualmente il comitato di settore sullo svolgimento delle trattative.

     5. Raggiunta l'ipotesi di accordo, per i dipendenti degli Enti di cui al comma 1, l'ARAN Sicilia acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico del bilancio delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore provvede, con gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 5 giorni dalla richiesta dell'ARAN Sicilia e trasmette il proprio avviso unitamente all'ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale. In caso di divergenza della valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso della Regione alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni [28].

     6. Raggiunta l'ipotesi di accordo contrattuale per i dipendenti regionali o nell'ipotesi di mancata individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24 per il comparto unico, l'ARAN Sicilia trasmette le ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale [29].

     7. Il giorno successivo all'acquisizione del parere favorevole sull'ipotesi accordo, l'ARAN Sicilia trasmette la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione alla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti del comma 4, con esclusione del penultimo periodo, e del comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'Assessore per il bilancio e le finanze ed all'ARAN, l'ARAN Sicilia [30].

     8. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva si applica il comma 6 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Governo con il Presidente della Regione ed il Parlamento con l'Assemblea regionale siciliana [31].

     9. In ogni caso la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo decorsi i quali il Presidente dell'ARAN Sicilia sottoscrive definitivamente il contratto collettivo salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 8 [32].

     10. Il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di cui al comma 1 non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, verificate dall'organo tutorio ed approvate dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale.

     11. Per le finalità del comma 6 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     12. Agli oneri di cui al comma 11 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, codice 1001.

     13. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02 - 1001.

 

     Art. 28. Oneri per la contrattazione, verifica, assegnazione di bilancio.

     1. L'Assessore per il bilancio e le finanze quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva regionale a carico del bilancio della Regione con apposita norma da inserire nella legge di bilancio. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione per la contrattazione integrativa [33].

     2. Per gli enti di cui all'articolo 1, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.

     3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

     4. Per l'esercizio in corso la spesa derivante dalla contrattazione collettiva regionale grava sul capitolo 21262 "Fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale".

     5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, ove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno.

 

     Art. 29. Interpretazione di clausole controverse.

     1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 27, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

 

     Art. 30. Aspettative e permessi sindacali.

     1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN Sicilia e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 26.

     2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo, in proporzione al grado di rappresentatività accertata, a norma dell'articolo 26 è demandata alla contrattazione collettiva.

 

TITOLO IV

CONFERIMENTO DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 31. Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali.

     1. In armonia con il principio di sussidiarietà e con i principi enunciati dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali.

     2. Restano riservati alla Regione le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale esercitati nell'interesse della Regione e del suo funzionamento come ente territoriale previsto dalla Costituzione, le funzioni, i compiti e gli adempimenti di natura istituzionale concernenti i rapporti internazionali ed i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali. Restano altresì riservati alla Regione in quanto richiedenti l'esercizio unitario a livello regionale:

     a) le funzioni ed i compiti amministrativi per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche di interesse regionale;

     b) le funzioni ed i compiti di rilievo regionale per la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

     c) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di sanità;

     d) le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti i programmi comunitari;

     e) le funzioni di promozione e sviluppo dei settori economici e produttivi, nonché del lavoro;

     f) le funzioni ed i compiti in materia di protezione civile;

     g) le funzioni ed i compiti in materia di iniziative culturali e turistiche di interesse regionale;

     h) le funzioni ed i compiti relativi al corpo forestale regionale;

     i) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di beni culturali ed ambientali, pubblica istruzione ed assistenza universitaria;

     l) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale ad eccezione dell'organizzazione e gestione dei corsi formativi;

     m) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di motorizzazione civile e di trasporti di interesse regionale;

     n) le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di urbanistica, costruzioni in cemento armato ed edilizia in zone sismiche.

     3. Con apposita legge regionale vengono individuate le funzioni ed i compiti di cui al comma 2 che possono essere delegate agli enti locali.

 

     Art. 32. Partecipazione degli enti locali ai processi di programmazione.

     1. I comuni e le province hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di assumere iniziative per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o che non sia attribuita ad altra autorità.

     2. Ai comuni e alle province sono affidate competenze complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate ad un'altra autorità solamente nell'ambito della legge.

     3. I comuni e le province esercitano le funzioni ad essi attribuite armonizzandole alle condizioni locali.

     4. Le comunità locali sono consultate in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di formazione delle decisioni per tutte le questioni che le riguardano direttamente. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 31 stabilisce altresì forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali e negli altri provvedimenti della Regione.

     5. La Regione ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. Gli enti non economici sottoposti al controllo e vigilanza della Regione sono espressione a livello locale dei comuni e delle province e concorrono all'esercizio associato delle loro funzioni.

 

     Art. 33. Funzioni e compiti amministrativi della provincia regionale.

     1. La provincia regionale, oltre a quanto già specificamente previsto dalle leggi regionali, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale qualora riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

     2. Restano ferme, per quanto attiene alla programmazione economico- sociale ed alla pianificazione territoriale, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 34. Funzioni e compiti amministrativi del comune.

     1. Spettano al comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici.

     2. Sono trasferite ai comuni, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 31, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione non ricompresi nel comma 2 dell'articolo 31 e nell'articolo 33.

     3. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

     4. Per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e tecniche trasferite, i comuni e le province utilizzano, nel rispetto dei relativi profili professionali, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già assunto in esecuzione di specifiche disposizioni legislative regionali per le esigenze riconnesse alle articolate attività delegate.

     5. Nei comuni, nelle province e negli enti locali trova applicazione il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, con la seguente modifica dell'ultimo comma del punto 2 della lettera a) dell'articolo 10: "Sono inoltre ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore ad anni tre".

 

     Art. 35. Regolamenti di esecuzione.

     1. Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana vengono individuati i procedimenti di competenza rispettivamente delle province regionali e dei comuni [34].

     2. Ferma restando l'osservanza dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ciascun decreto presidenziale è emanato nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) inserimento dei procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre perché interessata dal conferimento;

     b) previsione che gli enti locali provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere [35].

     3. Ciascuno dei decreti presidenziali di cui ai commi 1 e 2 disciplina le seguenti materie:

     a) trasferimento di personale, mantenendo la qualifica di provenienza;

     b) patrimonio da trasferire;

     c) risorse finanziarie da trasferire [36].

     4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale, si procede alle conseguenti variazioni di bilancio al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni disciplinate con il regolamento stesso. Nelle more della definizione, per ciascuna materia, degli adempimenti di cui al presente articolo, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione [37].

 

TITOLO V

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Art. 36. Sportello unico per le attività produttive. [38]

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale “impresainungiorno” di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

4 bis. La gestione dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, può essere attribuita al Soggetto Responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all’adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP [39].

4 ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all’attuazione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori [40].

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

 

     Art. 37. Procedimento amministrativo.

     1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni [41].

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree.

     3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.

     4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.

     5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

     6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 38. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14.

     1. [42].

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

     3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2000 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1001.

     4. Per gli anni 2001 e 2002 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale codice 01.08.02, accantonamento codice 1001.

     5. [43].

     6. - 7. [44].

 

TITOLO VII

RIORDINO DEL SISTEMA PENSIONISTICO

 

     Art. 39. Blocco dei pensionamenti anticipati.

     1. Nelle more del riordino del sistema pensionistico regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 è sospesa l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro la predetta data, nonché l'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73. La risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti regionali è disciplinata dalle norme relative ai dipendenti dello Stato [45].

     1 bis. [Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continua ad applicarsi la normativa di cui al comma 1] [46].

     2. [Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto dal comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993] [47].

     3. [Nella suddetta percentuale sono ricompresi i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994 in presenza dei medesimi requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, ad eccezione di coloro che vantano comunque 35 anni di servizio utile ai fini pensionistici, nonché dei soggetti portatori di handicap cui è stata riconosciuta la situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104] [48].

     4. [La domanda per accedere al pensionamento di cui al comma 2 va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] [49].

     5. [Ove le domande di pensionamento superino la percentuale di cui al comma 2, al beneficio sono ammessi i dipendenti con la maggiore anzianità contributiva. A parità, sono preferiti i dipendenti maggiori per età. Qualora per una o più qualifiche vengano presentate domande di pensionamento per un numero di dipendenti inferiore rispetto alla percentuale stabilita, la differenza viene ripartita tra i dipendenti delle altre qualifiche in proporzione alla maggiore consistenza numerica delle stesse. In ogni caso in nessuna qualifica la percentuale di pensionamento può superare il 50 per cento. Per i soggetti con ricongiungimento di carriera in corso è data la possibilità di presentare domanda di pensionamento anche con riserva, con verifica dei requisiti all'atto del pensionamento. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di pensionamento del personale docente degli istituti regionali d'arte presentate alla data di pubblicazione della presente legge, ai quali si applicano i benefici di cui al comma 2] [50].

     6. [A far data dall'1 gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti] [51].

     7. I trattamenti provvisori di quiescenza vengono riliquidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo a corresponsione di arretrati.

     8. [Il collocamento a riposo di cui al presente articolo è disposto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per contingenti semestrali pari ad un sesto degli aventi diritto.] [52]

     9. Le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39. [53]

 

     Art. 40. Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

     1. Nel termine "liquidazione" di cui al comma 2, dell'articolo 12, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni devono intendersi ricomprese tutte indistintamente le forme di "liquidazione": sia quella "volontaria", che quella conseguente a "liquidazione coatta amministrativa" o "fallimento".

 

     Art. 41.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Tabella A [54]

DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

 

Presidenza della Regione

- Segreteria generale.

- Ufficio legislativo e legale.

- Dipartimento regionale della protezione civile.

- Dipartimento regionale della programmazione.

- Dipartimento regionale degli affari extraregionali.

- Dipartimento regionale Autorità di bacino

- Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali

Assessorato regionale delle attività produttive

Dipartimento regionale delle attività produttive.

Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.

Assessorato regionale dell’economia

- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.

Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità

- Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

- Dipartimento regionale dell’energia.

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

- Dipartimento regionale del lavoro.

- Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

- Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

- Dipartimento regionale tecnico.

Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale

- Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

Assessorato regionale della salute

- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente

- Dipartimento regionale dell’ambiente.

- Dipartimento regionale dell’urbanistica.

- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.

Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.


[1] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[2] Comma aggiunto dall’art. 45 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall’art. 45 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[4] Comma aggiunto dall’art. 45 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[5] Articolo inserito dall’art. 12 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[6] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.

[7] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.

[8] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[9] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[10] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[11] Lettera così modificata dall'art. 35 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7.

[12] Comma aggiunto dall’art. 96 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2. La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2007, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 96, L.R. 2/2002, nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

[13] Comma aggiunto dall’art. 96 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[14] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[15] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

[16] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.

[17] Modifica i commi 3 e 4, art. 35 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[18] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[19] Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[20] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[21] Comma già modificato dall’art. 10 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[22] Comma già modificato dall’art. 9 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21 e così ulteriormente modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[23] Comma già modificato dall'art. 58 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, dall’art. 10 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21, dall'art. 37 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9, sostituito dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[24] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, già modificato dall’art. 12 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, dall'art. 37 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9, dall'art. 56 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[25] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[26] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[27] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[28] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[29] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[30] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[31] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[32] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[33] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

[34] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[35] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[36] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[37] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

[39] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 8.

[40] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 8.

[41] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

[42] Modifica il comma 2, art. 2 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14.

[43] Aggiunge il comma 2 bis alla L.R. 31 agosto 1998, n. 14.

[44] Modificano il comma 3, art. 2 della L.R. 31 agosto 1998, n. 14.

[45] Comma già modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 7.

[46] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 7.

[47] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 a decorrere dal 31 dicembre 2003.

[48] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 a decorrere dal 31 dicembre 2003.

[49] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 a decorrere dal 31 dicembre 2003.

[50] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 a decorrere dal 31 dicembre 2003.

[51] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 a decorrere dal 31 dicembre 2003.

[52] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 a decorrere dal 31 dicembre 2003.

[53] La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2006, n. 308, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[54] Tabella sostituita dagli artt. 1 e 8 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, già modificata dall'art. 24 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5, dall'art. 4 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, dall'art. 34 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, dall'art. 3 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 e così ulteriormente modificata dall'art. 38 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.