§ 5.3.353 – L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:03/12/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Riduzione di spese
Art. 2.  Incrementi di spesa
Art. 3.  Contributi ad enti
Art. 4.  Destinazione risorse dell'articolo 38 dello Statuto
Art. 5.  Obbligazioni pregresse
Art. 6.  Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione
Art. 7.  Compensi per l'attività di riscossione
Art. 8.  Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui agevolati
Art. 9.  Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane
Art. 10. 
Art. 11.  Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale
Art. 12.  Integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20
Art. 14.  Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali
Art. 15.  Agenzia per le politiche mediterranee
Art. 16.  Iniziative promozionali in campo civile, economico, sociale e culturale
Art. 17.  Indennità compensative
Art. 18.  Manutenzione di viali parafuoco e stipula di polizze assicurative
Art. 19.  Determinazione delle sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia
Art. 20.  Interventi compensativi per le imprese del settore zootecnico
Art. 21.  Norme in materia di cooperative cantine sociali
Art. 22.  Interventi in materia di solidarietà sociale
Art. 23.  Finanziamento degli interventi in favore delle vittime dell'usura
Art. 24.  Benefici per i familiari delle vittime della strage di Acicastello
Art. 25.  Applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 26.  Ulteriori assegnazioni ai comuni per l'anno 2003
Art. 27.  Riequilibrio finanziario per le province costituite da aree interne
Art. 28.  Modifiche dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali
Art. 29.  Trasporto alunni
Art. 30.  Manutenzione ed esercizio impianti termici
Art. 31. 
Art. 32.  Norme in materia di consorzi fidi.
Art. 33.  Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti
Art. 34. 
Art. 35.  Ripianamento delle passività dell'EAS
Art. 36.  Servizio idrico integrato
Art. 37.  Attività degli uffici del Genio civile
Art. 38. 
Art. 39.  Lavori socialmente utili
Art. 40.  Interventi in favore di soggetti svantaggiati
Art. 41.  Saldo contributo in favore del CIAPI
Art. 42.  Fondo emergenza Argentina
Art. 43.  Interventi a favore delle piccole e medie imprese siciliane
Art. 44.  Oneri per cause geologiche
Art. 45.  Associazioni di assistenza del movimento cooperativistico
Art. 46.  Consorzi di ripopolamento ittico
Art. 47.  Botteghe scuola
Art. 48.  Contributo per l'installazione di impianti di videosorveglianza
Art. 49.  Contributi per la ripresa delle attività commerciali in piazza Generale Cascino
Art. 50.  Norme in materia di commercio
Art. 51.  Conferimenti patrimoniali
Art. 52.  Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia
Art. 53.  Contributi ad associazioni di difesa dei diritti umani
Art. 54. 
Art. 55.  Contributo per la Targa Florio
Art. 56.  Ripiano disavanzi aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere
Art. 57.  Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria
Art. 58.  Programmazione finanziaria delle assegnazioni alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63.  Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
Art. 64.  Sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici
Art. 65.  Contenimento del consumo di nuovo territorio
Art. 66.  Insediamenti produttivi
Art. 67.  Contributo ordinario all'IRSSAT
Art. 68.  Contributo a pareggio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno 2001
Art. 69.  Contributo straordinario in favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca
Art. 70.  Trasporto pubblico locale
Art. 71.  Recepimento di norme in materia di trasporti
Art. 72.  Provvedimenti per favorire la ristrutturazione del settore trasporto merci in Sicilia
Art. 73.  Trasporto non di linea in servizio di piazza
Art. 74.  Contributi in conto interesse in favore di imprese turistiche
Art. 75.  Imprese ed associazioni turistiche senza scopo di lucro
Art. 76.  Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 77.  Variazioni di cassa
Art. 78.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana
Art. 79.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana
Art. 80.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana
Art. 81.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana
Art. 82. 


§ 5.3.353 – L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

(G.U.R. 5 dicembre 2003, n. 53).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

 

Art. 1. Riduzione di spese

     1. Le spese autorizzate per l'esercizio 2003 dalle leggi sotto elencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:

     a) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 4 (UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702) 258 migliaia di euro;

     b) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 2.2.2.6.1, capitolo 542802) 500 migliaia di euro;

     c) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 106 (UPB 2.3.1.3.1 capitolo 147301) 1.000 migliaia di euro;

     d) legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, articolo 1 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 2.3.2.6.4, capitolo 546005) 28.120 migliaia di euro;

     e) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 4.2.2.6.1, capitolo 615603) 817 migliaia di euro;

     f) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 88, comma 1 (UPB 4.2.2.8.3, capitolo 613924) 3.850 migliaia di euro;

     g) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 5.2.1.3.4, capitolo 244102) 5.000 migliaia di euro;

     h) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella I (UPB 5.2.2.6.3, capitolo 642802) 4.000 migliaia di euro;

     i) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 5.2.2.6.3, capitolo 642821) 374 migliaia di euro;

     j) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321701) 300 migliaia di euro;

     k) legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 6.2.2.6.1, capitolo 672407) 9.629 migliaia di euro;

     l) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 6.2.2.6.2, capitolo 672419) 1.800 migliaia di euro;

     m) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 128 (UPB 6.2.2.6.4, capitolo 672092) 500 migliaia di euro;

     n) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301) 10.000 migliaia di euro;

     o) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322101) 566 migliaia di euro;

     p) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 5 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322102) 566 migliaia di euro;

     q) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 8 e 16 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322103) 275 migliaia di euro;

     r) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 10 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322104) 1.524 migliaia di euro;

     s) legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 2 (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322110) 3.099 migliaia di euro;

     t) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322112) 14.800 migliaia di euro;

     u) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322113) 1.000 migliaia di euro;

     v) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 322120) 13.000 migliaia di euro;

     w) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321702) 100 migliaia di euro;

     x) legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articoli 3 e 16 (UPB 7.4.2.6.1, capitolo 720801) 550 migliaia di euro;

     y) legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, articolo 6 (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742812) 517 migliaia di euro;

     z) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella I (UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348105) 22.000 migliaia di euro;

     aa) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella I (UPB 8.3.1.3.2, capitolo 348106) 35.000 migliaia di euro;

     bb) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377320) 600 migliaia di euro;

     cc) legge regionale 28 marzo 1996, n. 11, articoli 2, 7 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776801) 534 migliaia di euro;

     dd) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 10.3.1.3.1, capitolo 417701) 250 migliaia di euro;

     ee) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 36, comma 1, lettera C (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478109) 14.000 migliaia di euro;

     ff) legge regionale 9 agosto 2002, n. 12, articolo 6 (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110) 2.000 migliaia di euro.

 

     Art. 2. Incrementi di spesa

     1. Le spese autorizzate per l'esercizio 2003 dalle leggi sotto elencate sono incrementate degli importi indicati a fianco delle medesime:

     a) legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 196 (UPB 1.1.1.3.99, capitolo 100328) 1.000 migliaia di euro;

     b) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 41 (UPB 1.4.1.1.2, capitolo 108537) 50 migliaia di euro;

     c) legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, articolo 16 (UPB 2.2.1.3.4, capitolo 142533) 200 migliaia di euro;

     d) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 64 (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303) 15.000 migliaia di euro;

     e) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 5.2.1.3.4, capitolo 243701) 15.000 migliaia di euro;

     f) legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, articolo 18 (UPB 7.2.1.1.2, capitolo 312517) 500 migliaia di euro;

     g) legge regionale 8 maggio 1998, n. 7 (UPB 7.3.1.3.2, capitolo 317708) 126 migliaia di euro;

     h) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 67 (UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116) 500 migliaia di euro;

     i) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 64 (UPB 9.3.1.3.3., capitolo 376546) 4.000 migliaia di euro;

     j) legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, articoli 1, 2 e 27 (UPB 10.3.1.3.1, capitolo 417303) 250 migliaia di euro;

     k) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 12.2.1.3.3, capitolo 473712) 115 migliaia di euro;

     l) legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, articolo 55 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776016) 1.200 migliaia di euro;

     m) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 8.2.2.6.2, capitolo 742406) 486 migliaia di euro;

     n) legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 140, tabella C (UPB 8.2.1.3.3, capitolo 343308) 34 migliaia di euro;

     o) legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, articolo 9 (UPB 12.2.2.6.3, capitolo 872026) 50 migliaia di euro;

     p) legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, articoli 8, 12 e 14 (UPB 9.3.1.3.5, capitolo 377319) 75 migliaia di euro;

     q) legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, articolo 19 (UPB 12.2.1.3.6, capitolo 474101) 500 migliaia di euro;

     r) legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, articolo 88 (UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413722) 90 migliaia di euro.

 

     Art. 3. Contributi ad enti

     1. Ai contributi ad enti ed associazioni di cui all'articolo 140, comma 7, tabella H, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono apportate, per l'esercizio finanziario 2003, le seguenti modifiche, espresse in migliaia di euro:

     a) CERISDI spese di funzionamento, UPB 1.3.1.3.2, capitolo 105703, +250;

     b) Istituto incremento ippico di Catania per funzionamento e per le spese per il personale, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143701, +293;

     c) Istituto incremento ippico di Catania per funzionamento con esclusione delle spese per il personale, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143704, +400;

     d) Istituto sperimentale zootecnico per funzionamento e finalità istituzionali, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143708, +408;

     e) Associazioni venatorie e ambientaliste, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143706, -70;

     f) Associazione italiana per la ricerca sul cancro per manifestazione "Arancia della salute", UPB 2.2.1.3.99, capitolo 143702, -179;

     g) Associazioni regionali degli allevatori della Sicilia, UPB 2.2.1.3.2, capitolo 144111, +252;

     h) contributo ad integrazione dei bilanci dei Consorzi di bonifica, UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147303, +1.350;

     i) ESA, UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401, +200;

     j) Comitato regionale della Sicilia dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183704, +139;

     k) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, Unione nazionale invalidi civili e Opera nazionale mutilati ed invalidi civili (ONMIC), UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709, +150;

     l) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oneri derivanti da accordi nazionali di lavoro, UPB 3.2.1.3.3, capitolo 183307, +800;

     m) Centro studi Don Calabria per interventi rivolti agli adolescenti devianti, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183729, +100;

     n) patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313701, +7;

     o) associazione di lavoratori facenti capo ad organizzazioni a cui sono collegati i patronati giuridicamente riconosciuti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313702, +5;

     p) patronati ed enti giuridicamente riconosciuti, assistenza tecnica, legale e tributaria, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313703, +18;

     q) Organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico, UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, +663;

     r) enti per la diffusione del teatro, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377712, +450;

     s) Istituti statali per l'istruzione e l'educazione dei sordomuti; da destinare all'Istituto per sordi di Sicilia con sede in Palermo, UPB 9.2.1.3.3, capitolo 372528, +258;

     t) Associazione Ente Teatro Stabile di Catania, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377314, +700;

     u) Ente Autonomo Teatro V. Bellini di Catania, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377316, +500;

     v) Associazioni concertistiche, UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377722, +300;

     w) Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali, UPB 9.2.1.3.1, capitolo 373701, +3.000;

     x) Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, UPB 9.3.1.3.6, capitolo 377318, +1.316;

     y) ARCES, UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377725, +150;

     z) Centro per lo studio dei neurolesi lungodegenti di Messina, UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413718, +284;

     aa) enti parco spese di gestione, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443301, +1.000;

     bb) enti gestori delle riserve naturali, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443302, +994;

     cc) enti parco ed enti gestori delle riserve naturali spese per il personale, UPB 11.2.1.3.3, capitolo 443305, +2.692;

     dd) Centro di coordinamento per i problemi inerenti alle informazioni territoriali, UPB 11.3.1.3.99, capitolo 447701, +7;

     ee) Comune di Agrigento, piano particolareggiato centro storico, UPB 11.3.2.6.1, capitolo 846401, -516;

     ff) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473303, +3.532;

     gg) Ente orchestra sinfonica siciliana, UPB 12.2.1.3.5, capitolo 473707, +2.000;

     hh) Fondazione Teatro Massimo di Palermo, UPB 12.2.1.3.5, capitolo 473708, +1.500;

     ii) Azienda autonoma delle terme di Sciacca, UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473301, +990;

     jj) associazioni per la tutela della lingua albanese, UPB 9.3.1.3.2, capitolo 377730, +80;

     kk) Associazione OIKOS di Barcellona, UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377729, +36;

     ll) musei non regionali, UPB 9.3.1.3.4, capitolo 377701, +330;

     mm) Fondazione Federico II, UPB 1.3.2.7.1, capitolo 507601, +500;

     nn) Organismi regionali delle maggiori confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle A.C.L.I., organismi dipendenti organizzazione degli artigiani, quattro organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale ed organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, UPB 7.2.1.3.3, capitolo 313709, +53;

     oo) contributo al COPPEM, UPB 1.3.1.3.1, capitolo 104523, +50;

     pp) Orestiadi di Gibellina e Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi, UPB 12.2.1.3.2, capitolo 473703, +84;

 

     Art. 4. Destinazione risorse dell'articolo 38 dello Statuto

     1. Le entrate di competenza dell'esercizio 2003 derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 892.599 migliaia di euro sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

     2. Le somme di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono a destinazione vincolata.

     3. L'utilizzazione delle somme accantonate nel fondo per il finanziamento di investimenti finalizzati all'aumento del rapporto tra prodotto interno lordo regionale e prodotto interno lordo nazionale (UPB 4.2.2.8.99 "Altri oneri comuni", capitolo 613928), in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avviene previa adozione, entro il 31 gennaio 2004, da parte della Giunta regionale, di un apposito piano.

     4. Con le medesime modalità di cui al comma 3, vengono utilizzate le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana. [1]

     4 bis. Il piano di riparto dei fondi assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 38 dello Statuto è trasmesso alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per l'espressione del relativo parere. Il suddetto parere deve essere reso entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento [2].

     5. Una quota delle risorse di cui ai commi 3 e 4 è destinata al finanziamento delle azioni necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel protocollo d'intesa del 17 luglio 2002 stipulato tra la Regione siciliana e Trenitalia, nonché alla predisposizione ed al finanziamento di un piano straordinario per l'adeguamento delle reti viarie provinciali esistenti, tramite interventi di completamento, manutenzione e messa in sicurezza nonché, per l'importo di 30.000 migliaia di euro, per il finanziamento di iniziative di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di piattaforme telematiche ed informatiche nel territorio della Regione secondo gli indirizzi del Quadro di riferimento strategico [3].

     6. La gestione di competenza per l'esercizio finanzia rio 2003 dei capitoli indicati nella tabella E - Parte I - è trasferita ai corrispondenti capitoli istituiti in forza delle disposizioni di cui al presente articolo.

     7. Una quota delle entrate di cui al comma 1, pari a 59.787 migliaia di euro, è destinata al cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'esercizio finanziario 2003, in attuazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006.

 

     Art. 5. Obbligazioni pregresse

     1. Per il completamento del programma di investimento previsto dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 150 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.3, capitolo 642839).

     2. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.500 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215716).

     3. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento dei canoni di locazione dei locali delle scuole materne regionali, non forniti dai comuni, nonché per la liquidazione dei contenziosi antecedenti e successivi all'entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.033 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.1, capitolo 373321).

     4. Per far fronte agli oneri pregressi relativi al pagamento dei contributi di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 12 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413332).

     5. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n.55 e all'articolo 11 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, per l'attività svolta dal Centro orientamento emigrati siciliani (COES) di Palermo negli anni pregressi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 43 migliaia di euro (UPB 7.2.1.3.1, capitolo 313710).

 

     Art. 6. Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione

     1. Per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 95 migliaia di euro (UPB 10.2.2.6.2, capitolo 812404) e la spesa di 1 migliaio di euro (UPB 10.2.2.6.2, capitolo 812403).

     2. Per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 25 migliaia di euro (UPB 7.2.2.7.1, capitolo 713302).

 

     Art. 7. Compensi per l'attività di riscossione

     1. In conformità a quanto disposto in ambito statale con l'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, nell'anno 2003 è corrisposto al concessionario regionale della riscossione, in luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, un importo pari ad 54.628 migliaia di euro, quale remunerazione per il servizio svolto. Resta fermo l'aggio a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     2. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito tra i nove ambiti territoriali della Sicilia, secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.

     3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recepito con il citato articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, considerati fino alla corrispondenza dell'aggio calcolato sull'obiettivo determinato per l'anno 2002 dal citato articolo 22, comma 1, lettera d), decurtato dell'importo variabile già erogato ai sensi del citato articolo 22, comma 1, lettera b), sono erogati nella misura di 3.364 migliaia di euro.

     4. Al maggiore onere determinato in 914 migliaia di euro (UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516), derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8. Disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui agevolati

     1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, i mutuatari e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentite le amministrazioni regionali concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto degli stessi mutuatari e anche in forma cumulativa, possono avanzare la richiesta di estinzione anticipata dei mutui per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dal periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso l'accensione di un nuovo finanziamento a tassi di mercato, con la medesima banca, ovvero con qualsiasi altra.

     2. Il contributo regionale in conto interessi sui nuovi mutui, nella stessa misura di partecipazione prevista sui mutui oggetto di estinzione, è calcolato su un capitale comprendente il capitale residuo ed eventuali oneri accessori, maggiorato degli oneri di estinzione anticipata, nonché di quelli per l'accensione del nuovo mutuo. Le nuove operazioni di credito possono avere durata non superiore a quella dei mutui da estinguere, ovvero la durata minima consentita per l'accensione del nuovo mutuo [4].

 

     Art. 9. Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane

     1. L'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. Convenzioni agenzie fiscali delle entrate e delle dogane

     1. Nell'ambito delle funzioni esercitate dal dipartimento delle finanze e del credito in materia di tributi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con quella delle dogane.".

 

     Art. 10.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

Titolo II

PRESIDENZA

 

     Art. 11. Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale

     1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.

     2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 [5].

     3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

     4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

     6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

     7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al trenta per cento [6].

     8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.

 

     Art. 12. Integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

     1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

     "Art. 2 bis. Direttive del Presidente e degli Assessori.

     1. Il Presidente della Regione, con il supporto del proprio servizio di valutazione e controllo strategico, emana la direttiva annuale di indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione. La direttiva identifica gli elementi essenziali del ciclo di programmazione e controllo ed è rivolta ad armonizzare i processi di programmazione strategica degli Assessori e a garantire omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami di amministrazione. La direttiva individua i principali obiettivi strategici che costituiscono la base programmatoria per ciascun ramo dell'amministrazione regionale. Gli Assessori regionali forniscono tempestivamente gli elementi per l'elaborazione della direttiva di indirizzo.

     2. Con la medesima procedura il Presidente della Regione provvede a integrare o modificare gli obiettivi strategici già individuati, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque dopo l'approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio.

     3. Le direttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Presidente della Regione e degli Assessori regionali costituiscono i documenti base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali responsabili dei centri di responsabilità amministrativa. In coerenza agli indirizzi del Presidente della Regione e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, le direttive identificano i principali risultati da realizzare, in relazione alle risorse assegnate con la legge di bilancio ai centri di responsabilità ed alle funzioni-obiettivo e determinano gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Le direttive definiscono altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. Con le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione sono assegnati ai dirigenti responsabili di centri di responsabilità amministrativa i conseguenti obiettivi operativi, ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati.

     4. Ai dirigenti di cui al comma 3 è affidata una attività propositiva che deve trasporre gli obiettivi strategici delle politiche pubbliche in modalità attuative, con le procedure stabilite nella direttiva annuale di indirizzo del Presidente della Regione.

     5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio e, ove vi si faccia ricorso, della legge che autorizza l'esercizio provvisorio, il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, assegnano le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con le direttive di cui al comma 3.

     6. Nelle more del provvedimento di assegnazione di cui al comma 5, i dirigenti responsabili dei centri di responsabilità amministrativa possono provvedere alla gestione dei residui ed assumere impegni di spesa a carico degli stanziamenti dell'anno esclusivamente per spese fisse e obbligatorie, spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, spese relative a somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione ed i relativi cofinanziamenti regionali, spese per le quali esiste una specifica destinazione normativa e per la cui effettuazione non debba procedersi ad alcuna ulteriore specificazione o scelta programmatica e/o di obiettivi, né alla determinazione di priorità operative, nonché provvedere alla gestione dei residui.".

     2. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro" aggiungere "e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito".

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20

     1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche: le parole "con il provvedimento di costituzione dell'ufficio di cui al comma 1, posto alle esclusive dipendenze del Presidente della Regione"sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale"; le parole "da destinare a supporto del predetto ufficio" sono soppresse; dopo le parole "comma 1" sono aggiunte le parole "con lo stesso decreto sono individuate le particolari modalità di svolgimento del servizio e il Dipartimento regionale deputato alla conseguente attività di gestione".

     2. All'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. Il servizio di valutazione e controllo strategico operante nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione è diretto da un unico soggetto o da un collegio di tre esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale, ed è composto da sei soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.";

     b) al comma 3, le parole "del Presidente della Regione e" sono soppresse.

     3. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti articoli:

     "Art. 4 bis. Strumenti del controllo interno.

     1. Presso la Presidenza della Regione è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni regionali alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio della Regione.

     Art. 4 ter. Osservatorio delle politiche pubbliche.

     1. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni della Regione, la Presidenza della Regione si avvale dell'Osservatorio delle politiche pubbliche. L'Osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza della Regione ed è organizzato con decreto del Presidente della Regione. L'Osservatorio opera in posizione di assoluta autonomia ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. L'Osservatorio fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. L'Osservatorio può avvalersi di non più di 2 esperti esterni di comprovata esperienza in materia di metodologia della ricerca valutativa, in materia di ingegneria gestionale, nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, anche appartenenti ad amministrazioni dello Stato operanti nel settore dei controlli. L'Osservatorio formula, anche a richiesta del Presidente della Regione, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.".

     4. L'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

     "Art. 8.

     1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 212.".

     5. All'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, le parole "della Regione" sono sostituite dalle seguenti "regionale o comunque da essi donati alla Regione stessa".

 

     Art. 14. Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali

     1. Alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 38 bis. Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali.

     1. Per l'anno 2002, alla stregua dei criteri individuati nel corso dell'anno medesimo ed in applicazione di metodologie oggettive, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti apicali è demandata al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali, con il supporto dei relativi servizi di valutazione e controllo strategico, la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai sensi dell'articolo 38 e con direttive emanate nel corso dell'anno; ai dirigenti apicali è demandata la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi, di cui alla presente legge, assegnati alla dirigenza inquadrata negli uffici di rispettiva pertinenza.".

 

     Art. 15. Agenzia per le politiche mediterranee [7]

     [1. E' istituita l'Agenzia per le politiche mediterranee.

     2. L'Agenzia, operando in raccordo con gli uffici istituiti presso la Presidenza della Regione in materia di partenariato euromediterraneo ed insularità, di cooperazione decentrata allo sviluppo e di relazioni diplomatiche ed internazionali, svolge i seguenti compiti:

     a) divulgazione delle opportunità offerte dalle politiche dello Stato, dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali nei paesi del Mediterraneo e sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale regionale in relazione all'accesso alle forme di finanziamento ed alle opportunità economiche ad esse connesse;

     b) prestazione di consulenza ad enti pubblici e privati nella realizzazione di progetti da finanziare da parte dello Stato, dell'Unione europea e delle altre istituzioni internazionali;

     c) gestione della programmazione per i progetti formulati da imprese operanti in Sicilia;

     d) realizzazione di iniziative per il rafforzamento, nell'area euromediterranea, del dialogo tra le culture e le civiltà, la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali, dei diritti umani e di cittadinanza, in cooperazione con altre istituzioni similari anche private, incluse le Case Sicilia istituite con l'articolo 89 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. A tal fine viene costituito, in seno all'Agenzia, un apposito dipartimento, che presenta al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione semestrale sull'attività svolta e sulle eventuali iniziative da realizzare;

     e) prestazione di attività di consulenza in favore della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana;

     f) svolgimento di attività di ricerca sulle questioni giuridiche, economiche e sociali rilevanti per le politiche mediterranee.

     3. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Agenzia può stipulare convenzioni con enti, istituti ed organismi specializzati, pubblici e privati.

     4. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

     5. L'attività dell'Agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Presidente della Regione. Il consiglio di amministrazione predispone, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima e formula, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma annuale e, entro il 30 aprile, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I programmi e la relazione sono approvati dal Presidente della Regione.

     6. Gli enti sottoposti a controllo della Regione e gli enti locali possono avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia ai fini della realizzazione di iniziative di rilevanza mediterranea.

     7. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il direttore;

     d) il collegio dei revisori.

     8. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione e resta in carica tre anni. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente è scelto tra:

     a) gli appartenenti alla carriera diplomatica, anche in quiescenza, che ricoprano o abbiano ricoperto un grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata;

     b) i professori ordinari, anche in quiescenza, presso le università italiane statali e non statali, nelle discipline del diritto internazionale, diritto comunitario, diritto commerciale, statistica, economia internazionale, organizzazione internazionale e discipline affini;

     c) le personalità che hanno maturato consolidata esperienza nell'area mediterranea, con specifico riferimento alla promozione e/o alla realizzazione di attività culturali, economiche e politico-sociali. Nella suddetta categoria vanno compresi coloro i quali ricoprono o abbiano ricoperto la carica di deputato nazionale, regionale o di senatore della Repubblica.

     9. Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione dell'Agenzia, può delegare funzioni a taluno dei suoi componenti e può nominare consulenti fissandone il compenso. Esso è composto dal presidente e da sei membri, di cui tre nominati dal Presidente della Regione e tre dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Del consiglio di amministrazione fanno parte, altresì, quali componenti di diritto, il direttore dell'Agenzia e il direttore del dipartimento di cui al comma 13. Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o incarichi di amministrazione attiva presso enti regionali o enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.

     10. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione fra soggetti di comprovata esperienza e professionalità nel campo giuridico ed economico. Il direttore dell'Agenzia sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici. Cura ldelle deliberazioni del consiglio di amministrazione; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti approvati dal consiglio. Il direttore resta in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile.

     11. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente, e da tre supplenti. Il presidente del collegio è nominato dal Presidente della Regione; i componenti, compresi quelli supplenti, sono nominati dal Presidente della Regione di concerto con il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sia il presidente che i componenti sono scelti tra gli iscritti all'apposito registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori verifica la contabilità e trasmette ogni anno al Presidente della Regione ed al Presidente dell'Assemblea, allegata al conto consuntivo, una relazione concernente la gestione contabile dell'Agenzia.

     12. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del compenso spettante al presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione, al direttore dell'Agenzia ed ai revisori dei conti.

     13. La dotazione organica del personale dipendente dell'Agenzia è fissata con decreto del Presidente della Regione ed è individuata tra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale. Alla nomina del direttore responsabile del dipartimento per il dialogo delle culture e la salvaguardia dei diritti umani, di cui al comma 2, lettera d), provvede il consiglio di amministrazione, che lo sceglie tra i dirigenti della Regione aventi i requisiti per la nomina a dirigente generale regionale. Con proprio provvedimento il Presidente della Regione determina il trattamento economico spettante al direttore del dipartimento ed al personale con qualifica dirigenziale assegnato al dipartimento medesimo e alla Agenzia.

     14. L'Agenzia si avvale dei locali individuati ed assegnati gratuitamente dalla Presidenza della Regione.

     15. L'Agenzia stabilisce con propri provvedimenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. Tali provvedimenti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità del Presidente della Regione, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli stessi. I poteri generali di vigilanza sull'Agenzia sono riservati al Presidente della Regione.

     16. Per le finalità del presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 1.1.1.3.99, capitolo 100341).

     17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, gli oneri di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della lettera g), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.]

 

     Art. 16. Iniziative promozionali in campo civile, economico, sociale e culturale

     1. A valere sulle disponibilità dell'UPB 1.1.1.1.2, capitolo 100317, la Presidenza della Regione promuove interventi diretti e di sostegno per la ricerca, la diffusione, la pubblicizzazione e la promozione concernenti temi ed iniziative di interesse civile, economico, sociale e culturale di interesse istituzionale della Regione. Tali interventi, in ragione della particolare natura che li caratterizza, si realizzano, nel rispetto delle soglie di spesa comunitaria, anche mediante affidamento (parola omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) di appositi incarichi a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore connesso all'intervento medesimo.

 

Titolo III

AGRICOLTURA E FORESTE

 

     Art. 17. Indennità compensative

     1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 1998 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate nell'esercizio 2003 alla corresponsione delle indennità compensative pregresse di cui all'articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (UPB 2.2.2.6.4, capitolo 542924) secondo le disposizioni che seguono:

     a) quanto a 7.000 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352;

     b) quanto a 10.500 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

     Art. 18. Manutenzione di viali parafuoco e stipula di polizze assicurative

     1. L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata a provvedere alla manutenzione di viali parafuoco, nonché a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi per l'espletamento delle attività istituzionali dellmedesima.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità del capitolo 1119 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 19. Determinazione delle sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia

     1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, le sedi dell'Enoteca regionale della Sicilia sono determinate nel modo seguente:

     a) Enoteca regionale della Sicilia, sede occidentale, presso il Castello dei Conti di Modica sito in Alcamo;

     b) Enoteca regionale della Sicilia, sede orientale, presso il comune di Castiglione di Sicilia;

     b-bis) Enoteca regionale della Sicilia, sede del sud est, presso il comune di Vittoria [8].

 

     Art. 20. Interventi compensativi per le imprese del settore zootecnico

     1. Al fine di assicurare un sostegno agli imprenditori del settore zootecnico interessati dal divieto di movimentazione degli animali imposto, in osservanza delle disposizioni del Ministero della salute, per fronteggiare il diffondersi dell'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2003 la spesa di 1.000 migliaia di euro per la concessione di aiuti alle singole imprese a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la tenuta e l'alimentazione del bestiame e le perdite subite in conseguenza dello stesso divieto (UPB 2.2.1.3.2., capitolo 144121).

     2. L'entità e le modalità di erogazione degli aiuti sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. L'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è subordinata alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 21. Norme in materia di cooperative cantine sociali

     1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, è abrogato.

     2. Resta comunque l'obbligo per le aziende agricole singole o associate e per le cooperative cantine sociali di presentare, contestualmente alla dichiarazione annuale di produzione vitivinicola prevista dal Regolamento comunitario 17 maggio 1999, n. 1493 e comunque entro il 10 dicembre di ogni anno, solo presso l'Ufficio regionale repressione frodi vinicole, i modelli B e C allegati al decreto 5 luglio 2002, n. 616 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     3. Il punto 4) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è abrogato.

     4. L'articolo 19 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è abrogato.

 

Titolo IV

FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI

 

     Art. 22. Interventi in materia di solidarietà sociale

     1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a cofinanziare, per l'esercizio finanziario 2003, gli interventi previsti dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura di 350 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183733), mediante utilizzo del fondo per i cofinanziamenti regionali di cui all'articolo 88, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (UPB 4.2.2.8.3, capitolo 613924).

 

     Art. 23. Finanziamento degli interventi in favore delle vittime dell'usura

     1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è autorizzato il limite poliennale di impegno di 100 migliaia di euro per l'anno 2003 (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 184102).

     2. L'onere di cui al comma 1 per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 24. Benefici per i familiari delle vittime della strage di Acicastello

     1. Ai familiari del sindaco di Acicastello e delle altre vittime della strage verificatasi in data 2 maggio 2003 si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 determinati per l'esercizio finanziario 2004 in 80 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 25. Applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

     1. Gli enti locali della Sicilia possono procedere all'applicazione del comma 5 dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli anni 2003 e 2004, nell'ambito della disponibilità della dotazione organica e finanziaria relativamente alle categorie, ex qualifiche, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

 

     Art. 26. Ulteriori assegnazioni ai comuni per l'anno 2003

     1. Per l'esercizio finanziario 2003 l'assegnazione in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative è incrementata della ulteriore somma di 11.000 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo 183303) da ripartire interamente secondo i parametri ed i criteri determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Sulla predetta somma non si applica nessuna delle riserve previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 27. Riequilibrio finanziario per le province costituite da aree interne

     1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, nell'ambito del riparto delle risorse destinate agli enti locali, individua criteri compensativi stabili al fine di garantire il riequilibrio finanziario delle province che sono costituite esclusivamente da aree interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26. L’individuazione dei criteri compensativi non comporta l’assegnazione di una quota di trasferimento annuale inferiore alla quota stabilita per l’anno 2002 [9].

 

     Art. 28. Modifiche dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali

     1. Alla fine del primo comma dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito con il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sono aggiunte le parole "o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza".

     2. Alla fine del primo comma dell'articolo 145 del l'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito con il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sono aggiunte le parole "o fra i segretari comunali e provinciali aventi qualifica dirigenziale in servizio o in quiescenza".

 

     Art. 29. Trasporto alunni

     1. Per l'anno 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

 

Titolo V

INDUSTRIA

 

     Art. 30. Manutenzione ed esercizio impianti termici

     1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano in Sicilia secondo la disciplina recata dal decreto medesimo.

     2. Qualora gli enti ricorrano alla forma di verifica di cui al comma 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione sino al 25 per cento degli impianti [10].

     3. Le operazioni di verifica degli impianti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ogni attività post contatore, possono essere effettuate anche da soggetti fornitori di energia per riscaldamento (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) [11].

     4. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, provvede con proprio decreto a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio ed alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale.

     4 bis. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti gli enti locali realizzano, anche a mezzo di società a totale partecipazione pubblica, il catasto degli impianti termici autonomi del proprio territorio [12].

 

     Art. 31.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 32. Norme in materia di consorzi fidi. [13]

     [1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in conformità a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, si interpretano nel senso che i consorzi fidi operanti in tutti i settori e gli istituti di credito determinano liberamente il tasso da applicare ai crediti a breve, a medio e a lungo termine. Il contributo regionale in conto interessi, corrisposto per il tramite dei consorzi fidi, è pari al 60 per cento del tasso di riferimento determinato per ciascun settore dalla Commissione europea, maggiorato di tre punti per i crediti a breve termine e per il credito di esercizio e di due punti per i crediti a medio e lungo termine, anche quando il tasso concordato sia maggiore. In quest'ultimo caso il contributo del 60 per cento è calcolato in relazione al predetto tasso determinato dalla Commissione europea con le maggiorazioni previste. Il contributo corrisposto dai consorzi fidi è concesso anche nel caso in cui le operazioni di credito siano assistite da garanzie poste a carico di altri fondi, costituiti presso i consorzi fidi medesimi, alimentati da sovvenzioni pubbliche. Per le operazioni di credito a breve termine e di esercizio e per quelle a medio e lungo termine finalizzate ad investimenti, in favore delle piccole e medie imprese commerciali ed artigianali non è posto alcun limite quanto alla durata e alle modalità di utilizzo [14].

     2. All'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "trenta aziende associate" sono aggiunte le parole "ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003";

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4 bis. In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi".

     3. Il comma 5 dell'articolo 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito con il seguente:

     "5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia".

     4. All'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera a) del comma 2 aggiungere il seguente periodo "e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi";

     b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole "di quanto residuo" aggiungere le parole "dell'integrazione regionale";

     c) sono aggiunti i seguenti commi:

     "5. Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.

     6. I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione.".

     5. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

     6. I consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, sono autorizzati a concedere garanzie su finanziamenti il cui importo unitario non superi euro 1.549.370, purché abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro [15].

     7. Qualora i Confidi intendono concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvedono, per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale [16].

     8. Per la prestazione di garanzie alle piccole e medie imprese associate operanti anche al di fuori del territorio regionale, i Confidi costituiscono appositi fondi rischi senza l'intervento delle agevolazioni regionali [17].]

 

     Art. 33. Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti

     1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di un unico impianto di distribuzione carburanti, possono essere autorizzati i potenziamenti con nuovi prodotti, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo.

     2. Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo ed alla normativa vigente [18].

     3. E' consentito il potenziamento con G.P.L. e/o metano ai soggetti titolari di più concessioni, qualora rinuncino ad una concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente posto in sospensiva, rispettivamente per G.P.L. o metano, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici e di sicurezza a condizione che:

     a) l'impianto da realizzare su strade urbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 3, intesi come percorso più breve sulla pubblica via nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 2.000;

     b) l'impianto da realizzare su strade extraurbane disti da altro impianto di G.P.L. o metano esistente, o autorizzato da realizzare, almeno Km. 10 sulla stessa direttrice di marcia, almeno Km. 5 sulla direttrice di marcia opposta ed almeno Km. 5 su altra strada intesa come percorso più breve nel rispetto della segnaletica stradale e la superficie dell'impianto da potenziare non sia inferiore a mq. 4.000. Le distanze di cui sopra vanno calcolate tra impianti eroganti lo stesso prodotto.

     4. Il limite percentuale previsto dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

 

     Art. 34.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

Titolo VI

LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 35. Ripianamento delle passività dell'EAS

     1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) è autorizzato a contrarre, nell'anno 2003, per il ripianamento delle proprie passività, limitatamente al pagamento degli oneri retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei reattivi chimici, un mutuo decennale di 34.000 migliaia di euro da rimborsare in dieci annualità costanti posticipate a decorrere dal 2004. Il rimborso delle quote capitali è a carico del bilancio dell'EAS.

     2. Il mutuo di cui al comma 1 deve essere contratto alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al "prime rate ABI" maggiorato di un punto.

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     4. Il mutuo è assistito da garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in favore degli istituti di credito mutuanti.

     5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 36. Servizio idrico integrato

     1. Il personale soggetto al trasferimento presso i gestori del Servizio idrico integrato, per essere utilizzato nei relativi ambiti di appartenenza, è quello dipendente ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti pubblici o soggetti privati, adibito ai servizi individuati dalla lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     2. Il personale dipendente dai soggetti di cui al comma 1, eventualmente assunto o assegnato ai predetti servizi in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e, comunque, non oltre la data di approvazione dei piani d'ambito di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, può essere trasferito presso i gestori del servizio idrico integrato solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico massimo previsto per ciascun ambito dal modello gestionale ed organizzativo territoriale ed in conformità ad appositi criteri da definire d'intesa tra l'autorità d'ambito e le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     3. Il personale dipendente dagli enti locali, in presenza di disponibilità dell'ente, da definire in sede di contrattazione decentrata, ha facoltà di optare per rimanere in servizio presso la stessa amministrazione con l'attribuzione di compiti inerenti la propria categoria.

     4. In sede di prima applicazione, il soggetto gestore, ove esistano motivazioni legate alla funzionalità del servizio, può richiedere all'ente locale di appartenenza, ai sensi della normativa vigente, il comando e/o il distacco dei dipendenti con competenze professionali ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio con le modalità da stabilirsi con le organizzazioni sindacali territoriali competenti.

     5. Non è soggetto a trasferimento il personale dipendente dai soggetti le cui gestioni sono salvaguardate in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Al termine del periodo di salvaguardia al personale interessato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 6, 7 e 8.

     6. La ricognizione del personale, previa verifica con le organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata dagli enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, è certificata dal legale rappresentante e trasmessa con apposito elenco suddiviso per livello o categoria e profilo professionale all'autorità d'ambito di competenza.

     7. Il Presidente della Regione, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, con proprio decreto dispone il trasferimento del personale, elencato nelle certificazioni di cui al comma 6, al soggetto gestore. Il personale mantiene ad personam il trattamento giuridico ed economico di miglior favore in godimento alla data del trasferimento.

     8. Al personale trasferito viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale unico del settore gas-acqua.

 

     Art. 37. Attività degli uffici del Genio civile

     1. Per le attività d'istituto che gli uffici del Genio civile della Regione espletano in favore dei privati, sono istituiti, con oneri a carico di questi ultimi, i seguenti diritti fissi:

     a) per il parere di competenza degli uffici del Genio civile, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (legge antisismica), da rilasciare nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuova pratica secondo le disposizioni che seguono:

     1) cubatura urbanistica complessiva fino a 330 mc., E 50,00;

     2) cubatura urbanistica complessiva oltre 330 mc. e fino a 700 mc., E 100,00;

     3) cubatura urbanistica complessiva oltre 700 mc. e fino a 1.500 mc., E 200,00;

     4) cubatura urbanistica complessiva oltre 1.500 mc. in un unico organismo strutturale, E 300,00;

     5) per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai 1.500 mc. ed eccedente i 700 mc., E 150,00. Per le varianti ai pareri l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per le nuove costruzioni;

     b) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di 7 giorni, E 10,00;

     c) per la consultazione d'archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all'ufficio, E 15,00.

     2. Con successivo decreto, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono determinate le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1 in entrata nel bilancio della Regione siciliana.

 

     Art. 38.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

Titolo VII

LAVORO

 

     Art. 39. Lavori socialmente utili

     1. Al fine di consentire, nel corso dell'anno 2004, lo svolgimento degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 o nelle attività di stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime.

     2. I contratti di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni possono essere confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni, a condizione che sussistano l'interesse all'espletamento della prestazione e la relativa copertura finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo di competenza.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 187.000 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2004, nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1005.

     4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, prioritariamente, con le risorse della misura 5.03 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006, alle aziende unità sanitarie locali e agli enti locali progetti volti alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in possesso di specifica qualificazione professionale ed utilizzati nell'ambito dei servizi di salute mentale e socio-assistenziali.

     5. Gli enti locali (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) possono effettuare assunzioni, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili dagli stessi utilizzati, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni. Per le predette finalità, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai citati enti un incentivo una tantum pari ad un importo massimo di 30 migliaia di euro per ciascun lavoratore assunto, che viene proporzionalmente ridotto nel caso di assunzioni part-time.

     6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321309).

 

     Art. 40. Interventi in favore di soggetti svantaggiati

     1. Al fine di favorire l'orientamento professionale e l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, per l'esercizio finanziario 2003, iniziative formative in favore dei predetti soggetti, a valere sulle disponibilità dell'UPB 7.3.2.6.1, capitolo 717910.

 

     Art. 41. Saldo contributo in favore del CIAPI

     1. Al fine di consentire l'erogazione del saldo del contributo afferente all'anno 2002, previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 6, in favore del Centro interaziendale per l'addestramento professionale integrato (CIAPI) di Palermo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 473 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321703).

 

     Art. 42. Fondo emergenza Argentina

     1. Al comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "familiare" sono aggiunte le parole "nonché a provvedere al pagamento delle spese di gestione del medesimo Fondo".

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. Al fine di favorire l'assistenza in favore dei siciliani residenti in Argentina colpiti dalla grave crisi economica del paese, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con gli ospedali italiani aventi sede in Argentina.".

 

Titolo VIII

COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA

 

     Art. 43. Interventi a favore delle piccole e medie imprese siciliane

     1. Le misure di cui all'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, si applicano anche ai consorzi e associazioni tra piccole e medie imprese costituiti per svolgere attività finalizzata ad incentivare e rendere maggiormente competitiva sul mercato nazionale la presenza delle imprese siciliane.

     2. I contributi di cui all'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono erogati nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344120).

 

     Art. 44. Oneri per cause geologiche

     1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, il limite ventennale di impegno di 50 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.5, capitolo 742805), il cui onere trova riscontro per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 nel bilancio pluriennale della Regione UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001 per l'esercizio finanziario 2004 e accantonamento 1005 per l'esercizio finanziario 2005.

 

     Art. 45. Associazioni di assistenza del movimento cooperativistico

     1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, ad impegnare sullo stanziamento di competenza dell'UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, la somma di 163 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta nell'anno 2001 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

 

     Art. 46. Consorzi di ripopolamento ittico

     1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni è concesso, per l'esercizio finanziario 2003, un contributo pari a 250 migliaia di euro (UPB 8.3.2.6.1, capitolo 746401), così ripartito:

     a) 150 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti;

     b) 50 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo;

     c) 50 migliaia di euro per il Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.

 

     Art. 47. Botteghe scuola

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere contributi alle scuole dell'obbligo della Regione finalizzati alla stipula di convenzioni con le organizzazioni degli artigiani firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, per la realizzazione di progetti integrati per la pro mozione della cultura del lavoro nella scuola dell'obbligo.

     2. Con apposito decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono impartite le direttive concernenti le modalità di presentazione dei progetti, lo schema di convenzione tipo e le istruzioni ai dirigenti scolastici per gli adempimenti di competenza.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 8.2.1.3.3, capitolo 343703).

 

     Art. 48. Contributo per l'installazione di impianti di videosorveglianza

     1. Al fine di aderire al programma di cofinanziamento relativo all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali", l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito dei massimali fissati dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" un contributo a fondo perduto per la riqualificazione ed il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali [19].

     2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta ed è erogato con la procedura automatica di cui all'articolo 186 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 742841), cui si provvede mediante utilizzo del fondo per i cofinanziamenti regionali di cui all'articolo 88, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (UPB 4.2.2.8.3, capitolo 613924).

 

     Art. 49. Contributi per la ripresa delle attività commerciali in piazza Generale Cascino

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, a seguito dell'incendio verificatosi il 27 agosto 1999 in piazza generale Cascino a Palermo, al fine di garantire la ripresa delle attività commerciali e artigianali nonchè il mantenimento dei livelli occupazionali alla data del sinistro, è autorizzato ad erogare un contributo una tantum in base al danno ricevuto e stimato tramite perizia giurata e fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo risultante dalla perizia medesima.

     2. Dal beneficio di cui al comma 1 sono esclusi i soggetti coinvolti nel caso in cui sia accertata l'origine dolosa dell'incendio. L'importo dell'indennizzo non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".

     3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 380 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 2003-2005, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 50. Norme in materia di commercio

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, le parole "a) dal secondo sabato del mese di gennaio" sono sostituite con le parole "a) dal secondo sabato di febbraio".

     2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, le parole "dal secondo sabato del mese di luglio" sono sostituite con le parole "dal primo giorno di agosto".

     3. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "fatto salvo quanto disposto al comma 4", aggiungere le parole "e fermo restando l'obbligo di chiusura per le date del 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre".

     4. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole "quelli del mese di dicembre, e fino ad un massimo di ulteriori" la parola "otto" è sostituita con la parola "nove".

 

Titolo IX

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

 

     Art. 51. Conferimenti patrimoniali

     1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, successivamente alla trasformazione in fondazione prevista dall'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con il conferimento di beni immobili, da individuare con apposito decreto del Presidente della Regione, di valore non inferiore rispettivamente a 3.000 migliaia di euro, a 2.000 migliaia di euro e a 1.500 migliaia di euro [20].

 

     Art. 52. Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia

     1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "ivi previste" sono aggiunte le parole "nonché all'associazione Centro Paolo Borsellino di Palermo nella misura di 185 migliaia di euro".

     2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 645 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377751).

     3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, l'onere di cui al comma 2 viene determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 53. Contributi ad associazioni di difesa dei diritti umani

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, previa presentazione del programma di attività e del piano finanziario per l'anno di riferimento, a corrispondere un contributo annuo al comitato regionale siciliano della Lega italiana dei diritti dell'uomo (LIDU), con sede in Catania, al comitato regionale di Amnesty International con sede in Palermo ed all'Associazione METER Onlus con sede in Avola per il perseguimento delle finalità proprie in difesa dei diritti umani e civili e la lotta ad ogni violenza e criminalità [21].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 377752).

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 54.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 55. Contributo per la Targa Florio

     1. Al fine di consentire il regolare svolgimento della celebrazione del centenario della "Targa Florio" che si terrà nel 2006, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Automobile Club di Palermo, per l'esercizio finanziario 2003, un contributo di 320 migliaia di euro per la realizzazione, secondo le finalità del disposto dell'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 rispettivamente della 88^, 89^ e 90^ (centenario) Targa Florio nonchè delle eventuali rievocazioni storiche (UPB 9.3.1.3.7, capitolo 378103).

     2. Con successivi decreti assessoriali sono stabilite le modalità di erogazione del contributo in favore dell'Automobile Club di Palermo per la realizzazione di detti eventi.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Titolo X

SANITÀ

 

     Art. 56. Ripiano disavanzi aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere

     1. Ferme restando le disposizioni del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2002 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 380.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333)

     2. Il limite di impegno di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 4.500 migliaia di euro al fine di consentire la copertura degli oneri di dilazionamento dei crediti di cui al comma 2 del predetto articolo (UPB 10.2.2.6.2, capitolo 813901).

     3. L'onere di cui al comma 2, pari a 4.500 migliaia di euro, trova riscontro per gli esercizi finanziari 2004 e 2005 nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 57. Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria

     1. Il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata, costituito ai sensi del comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è destinato in via prioritaria e fino all'importo di 66.082 migliaia di euro al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria previsti ai sensi del comma 1 dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

     Art. 58. Programmazione finanziaria delle assegnazioni alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere

     1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione, il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per la sanità, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere concordano la programmazione finanziaria delle risorse da assegnare alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere con riferimento sia alle assegnazioni ordinarie che a quelle relative al ripiano di disavanzi degli esercizi pregressi, definendo tempi e modalità per le relative erogazioni.

 

     Art. 59.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 60.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 61.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 62.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

Titolo XI

TERRITORIO E AMBIENTE

 

     Art. 63. Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico

     1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di 2.162 migliaia di euro relativa alle assegnazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla data del 31 dicembre 1998 e non utilizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, è destinata alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (UPB 11.2.1.3.2, capitolo 442530).

 

     Art. 64. Sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici

     1. Al fine di ottenere una razionalizzazione economica che eviti sprechi e disservizi e per il rispetto dell'ambiente la collocazione, l'uso e la gestione dei servizi che si trovano nel sottosuolo devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 "Direttiva per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici".

 

     Art. 65. Contenimento del consumo di nuovo territorio

     1. Il termine di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è prorogato fino alla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 66. Insediamenti produttivi

     1. Gli insediamenti produttivi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 87 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, possono essere destinati alle attività previste dal comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per attività di pubblico servizio e/o pubblica utilità. L'autorizzazione o concessione edilizia viene rilasciata previo conguaglio del contributo concessorio ove dovuto.

     2. E', in ogni caso, escluso il cambio della destinazione per uso abitativo.

 

Titolo XII

TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

 

     Art. 67. Contributo ordinario all'IRSSAT

     1. Al fine di promuovere iniziative nel campo della ricerca, dell'ambiente e dello sviluppo del territorio, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare all'Istituto ricerca, sviluppo, sperimentazione, ambiente e territorio (IRSSAT), con sede a Catania, un contributo, per l'esercizio finanziario 2003, di 100 migliaia di euro per il conseguimento delle finalità statutarie (UPB 12.2.1.3.6, capitolo 473716).

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 68. Contributo a pareggio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno 2001

     1. Per consentire l'erogazione all'Azienda autonoma delle terme di Acireale della seconda semestralità del contributo a pareggio del bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2001, non interamente impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.422 migliaia di euro (UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473302).

 

     Art. 69. Contributo straordinario in favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca

     1. Per consentire l'esecuzione del progetto esecutivo di intercettazione e separazione dei reflui civili da quelli termali, nonché per l'esecuzione del progetto esecutivo di rifacimento del viale del parco termale e del relativo impianto di illuminazione è concesso, per l'esercizio finanziario 2003, un contributo straordinario in favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca pari a 410 migliaia di euro (UPB 12.2.2.6.1, capitolo 872040).

 

     Art. 70. Trasporto pubblico locale

     1. I costi economici standardizzati, già determinati per il 1997, sono confermati per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

     2. La misura dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, determinata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita rispettivamente in 159.285 migliaia di euro per l'anno 2003 (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478104) ed in 177.088 migliaia di euro da iscrivere in bilancio in due o più soluzioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 [22].

     3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma del trasporto pubblico locale in Sicilia e, comunque, sino alla data del 31 dicembre 2006 è fatto divieto di istituire nuovi servizi di linea in concessione, compresi i servizi previsti dall'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e sono fatti salvi gli atti emanati in conformità all'indirizzo adottato dall'Assemblea regionale siciliana con la mozione n. 154 del 23 febbraio 1998.

     4. Le nuove esigenze di mobilità dei cittadini sono assicurate autorizzando l'adeguamento e/o la modifica delle autolinee esistenti.

     5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le aziende concessionarie del servizio pubblico locale in Sicilia adottano la Carta dei servizi, secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dal Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, entro centottanta giorni, adottano un piano per procedere alla certificazione di qualità secondo le norme ISO.

 

     Art. 71. Recepimento di norme in materia di trasporti

     1. La legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" si applica nel territorio della Regione siciliana.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, istituisce il registro delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e, sentita la Giunta regionale, le associazioni degli enti locali e le organizzazioni professionali di categoria, stabilisce:

     a) le modalità e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni con particolare riferimento alla capacità tecnico-economica delle aziende anche in funzione della sicurezza dei viaggiatori;

     b) le modalità per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti;

     c) l'importo da corrispondere alla Regione per la iscrizione al registro ed il contributo annuale per il mantenimento della stessa iscrizione;

     d) gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218.

     3. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con i contenuti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 72. Provvedimenti per favorire la ristrutturazione del settore trasporto merci in Sicilia

     1. Al fine di migliorare il sistema di raccolta e di distribuzione delle merci la Regione individua nella realizzazione degli autoporti le infrastrutture logistiche di secondo livello da porre al servizio dell'autotrasporto; ciò per consentire la modernizzazione e lo sviluppo di tale settore nel territorio siciliano. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, sentiti in Conferenza di servizi, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, le ASI ed i comuni interessati, adotta il Piano degli autoporti siciliani, tenendo conto di un apposito studio di fattibilità che dovrà valutare prioritariamente la possibilità di allocare gli autoporti all'interno delle aree industriali già esistenti ed individua il procedimento di erogazione dei relativi finanziamenti.

     2. L'adozione del Piano degli autoporti siciliani comporta la variazione della destinazione urbanistica delle aree interessate, nonché l'inserimento dei correlati interventi nel programma triennale delle opere pubbliche.

     3. Al fine di migliorare l'integrazione tra i vari sistemi di trasporto, nonché per rendere disponibile la modalità o la combinazione di modi più adeguati al trasporto di ogni tipo di merce, la Regione promuove la realizzazione degli Interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese.

     4. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 61.889 migliaia di euro a valere rispettivamente quanto a 30.901 migliaia di euro sull'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e quanto a 30.988 migliaia di euro sull'articolo 52, comma 34, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a trasferire la somma di 30.988 migliaia di euro alla Società Interporto di Catania S.p.A, che si trasformerà in Società degli Interporti siciliani, promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione societaria dei soggetti pubblici istituzionali territorialmente interessati, per la realizzazione degli Interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese, con il vincolo della destinazione delle somme di 15.000 migliaia di euro per la realizzazione della struttura di Termini Imerese. I procedimenti per la realizzazione delle suddette opere osservano le regole di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 73. Trasporto non di linea in servizio di piazza

     1. Per le finalità dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di 1.100 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 550 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2002.

 

     Art. 74. Contributi in conto interesse in favore di imprese turistiche

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 75 per cento del costo ammissibile dell'investimento.

     2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento ed è determinato nella misura del 5 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.

     2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese turistiche finanziate ai sensi degli articoli 76 e seguenti.

     2 ter. In ogni caso i contributi sulle operazioni di mutuo di cui agli articoli 76 e seguenti non possono complessivamente superare la misura massima stabilita nel comma 1.".

 

     Art. 75. Imprese ed associazioni turistiche senza scopo di lucro

     1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono così sostituiti:

     "Art. 42. Imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche.

     1. Sono recepite le disposizioni contenute nei commi 4 e 9 dell'articolo 7, tranne le parole da "esclusivamente" alla fine del primo periodo, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di turismo.".

     2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche.

 

Titolo XIII

NORME FINALI

 

     Art. 76. Abrogazioni e modifiche di norme

     1. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al paragrafo "Assessorato del bilancio e delle finanze" sostituire le parole "da una Ragioneria centrale, che ha sede presso le singole amministrazioni"con le parole "dalle Ragionerie centrali".

     2. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, la parola "due" è sostituita con la parola "cinque".

     3. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, concesso per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20".

     4. All'articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, le parole "sino a 5.000 abitanti" sono sostituite con le parole "sino a 3.000 abitanti".

     5. All'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "5 quater. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni possono essere concessi alle imprese che abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazione salariale sino alla data di attivazione delle medesime procedure.".

     6. All'articolo 25 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, aggiungere le parole "nonché per le assunzioni dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68".

     7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     8. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "province regionali" aggiungere le parole "e dai comuni".

     9. All'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come integrato dall'articolo 17 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "riconosciuta" aggiungere le parole "Il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport".

     10. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:

     "l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione del-l'anno di decorrenza e dell'anno terminale;".

     11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     12. All'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 quinquies è aggiunto il seguente periodo:

     "Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di cessazioni differenziate di attività dell'Ente ed in misura non superiore al personale convenzionalmente attribuito alle attività cessate.";

     b) dopo il comma 2 sexies è aggiunto il seguente comma:

     "2 septies. Al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, cui alla stessa data non era applicato il C.C.R.L., all'atto della liquidazione o cessazione finale e/o parziale di attività dell'EAS si applicano le previsioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.".

     13. All'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera c) del comma 7, dopo la parola "internet" aggiungere le parole "e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni";

     b) la lettera d) del comma 7 è così sostituita: "d) gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali.";

     c) al comma 7 è aggiunta la seguente lettera: "f) promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati".

     14. All'articolo 62, lettera a), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è soppressa la parola "coesistenti".

     15. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è aggiunta la seguente lettera:

     "e) attiva, ferme restando le dotazioni finanziarie assegnate, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 13, progetti obiettivo, di valorizzazione infra e plus orario di lavoro, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11".

     16. All'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, le parole "tra 5.000" sono sostituite con le parole "tra 3.000".

     17. All'articolo 86 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole "e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78" sono soppresse;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

     "2. Il tasso di interesse annuo a carico dei mutuatari per le operazioni di mutuo di cui alla legge 12 giugno 1976, n. 78, è ridotto di 2,5 punti percentuali per i mutui definitivi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.".

     18. Il comma 6 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

     "6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo sono quantificate annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, distinte per spese di funzionamento dei consorzi e spese per le finalità di cui al comma 5 e sono ripartite a favore dei consorzi di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo di Patti e del Golfo di Catania.".

     19. Al comma 4 dell'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 74 dell'articolo 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "al comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM)" sono sostituite dalle parole "alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE".

     20. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "midollo osseo" sono aggiunte le parole "per implementare nuove tecniche e terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso centrale".

     21. Al comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sostituire "2003" con "2004".

     22. Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "e" è sostituita con la parola "o".

     23. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, dopo le parole "un dirigente dell'amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "ancorché in quiescenza".

     24. Al comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "fino all'esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti "per i tre anni successivi".

     25. A decorrere dal primo gennaio 2004 l'articolo 38 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è abrogato.

     26. All'articolo 43, comma 4, lettera b), della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "numero di abitanti" aggiungere le parole "e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro".

     27. All'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

     "2. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, utilizzato per il cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, in attuazione del programma operativo regionale POR 2000-2006."

     28. All'articolo 101, comma 5, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "personale" sono aggiunte le parole "dei ruoli dell'amministrazione regionale".

     29. Al comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "5 unità" sono sostituite dalle parole "30 unità".

     30. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole "20 per cento" con le parole "90 per cento".

     31. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e di cui all'articolo 17, commi da 2 ter a 2 sexies, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.

     32. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "3. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per la sottoscrizione della quota regionale del capitale sociale della società di gestione del risparmio è istituito un fondo a destinazione vincolata, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni."

     33. All'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "vigilanza venatoria" sono aggiunte le parole "e che daranno esecuzione al servizio stesso entro l'anno 2003".

     34. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è soppresso.

     35. All'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi di cui al comma 1 sono nulle.".

     36. All'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

     "3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401.".

     37. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "per l'anno 2003" sono soppresse.

     38. All'articolo 120 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sostituire "40" con "30".

     39. All'articolo 125 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "(ex istituti magistrali)" aggiungere le parole "e scuole magistrali paritarie sperimentali - progetto Egeria".

     40. All'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "nel termine previsto" sono sostituite con le parole "a partire dall'1 gennaio 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2006".

     41. All'articolo 108 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "del 27 giugno 1980" aggiungere le parole "e di Punta Raisi del 23 dicembre 1978".

     42. Alla tabella I di cui al comma 8 dell'articolo 140 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunta la seguente voce:

     "Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 37, 200 migliaia di euro (UPB 5.2.1.3.99, capitolo 244110)".

     43. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, è aggiunta la seguente lettera:

     "a bis) al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, è prevista, tra le somme a disposizione dell'amministrazione, l'aliquota dello 0,50 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennità di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per spese di funzionamento e di gestione, ivi comprese le spese postali, telefoniche e telegrafiche".

     44. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, dopo le parole "ferma restando la possibilità del progettista, del direttore dei lavori" aggiungere le parole "del geologo" e dopo le parole "presentazione del progetto" aggiungere le parole "e della relazione geologica".

     45. L'articolo 41 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, è abrogato.

     46. Alla tabella H di cui al comma 7 dell'articolo 140 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunta la seguente voce:

     "Casa del sorriso Onlus con sede a Monreale, UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183745, 30 migliaia di euro".

 

     Art. 77. Variazioni di cassa

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni in termini di cassa al bilancio della Regione per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 78. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A, ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 79. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B, ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 80. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 81. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 82.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

     TABELLE A - E

     (Omissis)

 


[1] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[2] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19.

[7] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[9] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[10] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[11] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall’art. 40 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[13] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[14] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[15] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[16] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[17] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15. Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 36 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[18] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[19] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 8.

[20] Comma già modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 19 aprile 2007, n. 9.

[21] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[22] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.