§ 3.16.207 - L.R. 21 dicembre 1995, n. 85.
Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:21/12/1995
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Finalità e soggetti beneficiari.
Art. 2.  Promozione, sostegno e diffusione di nuove attività imprenditoriali: soggetti destinatari degli interventi.
Art. 3.  Tipologia degli interventi: ausili finanziari.
Art. 4.  Incentivazione e sostegno a tutte le forme di lavoro autonomo e alle attività comportanti l'esercizio di arti e professioni - autoimpiego: soggetti destinatari degli interventi.
Art. 5.  Tipologia degli interventi: ausili finanziari.
Art. 6.  Costituzione delle società a partecipazione pubblica.
Art. 7.  Promozione e sostegno di nuove attività imprenditoriali nel comparto agricolo: soggetti beneficiari dell'intervento.
Art. 8.  Tipologia degli interventi: ausili finanziari.
Art. 9.  Convenzione con la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.
Art. 10.  Contratto a tempo indeterminato. Premio di assunzione.
Art. 11.  Progetti di utilità collettiva: aree di intervento.
Art. 12.  Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione.
Art. 13.  Iniziative di formazione.
Art. 14.  Proroga dei termini di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e disposizioni concernenti i pubblici concorsi.
Art. 15.  Norme sanzionatorie.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 3.16.207 - L.R. 21 dicembre 1995, n. 85.

Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.

(G.U.R. 22 dicembre 1995, n. 66).

 

Art. 1. Finalità e soggetti beneficiari.

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria, promuove e sostiene con misure straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali.

     2. Le misure di cui al comma 1 si applicano prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di recuperare e valorizzare le loro competenze e le loro capacità tecniche e professionali.

     3. Le stesse misure trovano applicazione nei confronti di coloro che abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva in qualità di coordinatori in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei progetti, nonché ai coordinatori soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro a part-time, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

 

     Art. 2. Promozione, sostegno e diffusione di nuove attività imprenditoriali: soggetti destinatari degli interventi.

     1. Sono ammesse a godere dei benefici secondo modalità e procedure di cui all'articolo 3 le imprese individuali e le società di persone e/o di capitali operanti nel territorio regionale, che prevedono investimenti non superiori a 1.000 milioni di lire, purché costituite dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

     2. Nel caso di società di persone o di imprese cooperative, almeno l'80 per cento dei soci deve esser composto da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

     3. Nel caso di società di capitali, almeno l'80 per cento del capitale sociale dovrà intestarsi a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

     4. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti deve permanere per tutta la durata di fruizione dei benefici.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi: ausili finanziari.

     1. Alle imprese di cui all'articolo 2 ammesse alle agevolazioni vengono concessi i seguenti benefici:

     a) contributi in conto capitale per spese di impianto ed avviamento dell'attività imprenditoriale calcolati sulla base delle spese ammissibili fino ad un massimo di lire 350 milioni e comunque non superiori al 40 per cento delle predette spese;

     b) mutui agevolati di ammontare non superiore al 70 per cento delle spese di impianto ed avviamento dell'iniziativa imprenditoriale, al tasso annuo del 3 per cento e per la durata di anni dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento di anni tre;

     c) contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di attività dell'impresa per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 200 milioni. Per il secondo e terzo anno di attività la misura del contributo è pari al 40 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 100 milioni.

     2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse, a vario titolo, alle nuove attività imprenditoriali di cui all'articolo 2, non può superare il limite fissato dal presente articolo e comunque quanto previsto dalle norme comunitarie.

 

     Art. 4. Incentivazione e sostegno a tutte le forme di lavoro autonomo e alle attività comportanti l'esercizio di arti e professioni - autoimpiego: soggetti destinatari degli interventi. [1]

     1. Sono ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 5 tutte le forme di lavoro autonomo esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, comprese le attività comportanti l'esercizio di arti e professioni e ad esclusione delle attività imprenditoriali.

 

     Art. 5. Tipologia degli interventi: ausili finanziari.

     1. Ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, ammesse alle agevolazioni, vengono concessi i seguenti benefici:

     a) contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività, calcolati sulla base delle spese ammissibili, non superiori a lire 100 milioni e comunque al 40 per cento delle spese predette; [2]

     b) mutui agevolati di ammontare non superiore al 70 per cento delle spese di impianto ed avvio della attività, al tasso annuo del 3 per cento e per la durata massima di anni dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento di anni tre;

     c) contributi decrescenti inerenti ai primi tre anni di esercizio dell'attività per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto. Per il primo anno la misura del contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 100 milioni; di cui è erogabile una anticipazione pari al 50 per cento del contributo concesso. Per il secondo e terzo anno di attività la misura del contributo è pari ad un terzo delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 50 milioni; [3]

     2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni finanziarie concesse, a vario titolo, alle attività di cui all'articolo 4, comma 1, non può superare il limite fissato dal presente articolo e comunque quanto previsto dalle norme comunitarie.

 

     Art. 6. Costituzione delle società a partecipazione pubblica.

     1. La Regione, di intesa con la SPI S.p.A. e con la GEPI, anche per il tramite della NOVA S.p.A., è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica che, per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati, procedano prioritariamente all'assunzione, anche con contratto a tempo parziale, dei soggetti indicati nell'articolo 1, commi 2 e 3.

     2. I comuni, le province regionali, i consorzi di comuni e province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali sono abilitati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 1, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

     3. La Regione, avvalendosi prioritariamente di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione delle società costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, è autorizzata a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1, per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio - sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale.

     4. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, con esclusione delle Aziende unità sanitarie locali, per l'espletamento dei servizi pubblici di loro competenza sono autorizzati a promuovere e deliberare la costituzione delle società di cui al comma 3 e la partecipazione al capitale delle società stesse, utilizzando a tal fine le somme stanziate nei propri bilanci anche attraverso apposito provvedimento di variazione.

     5. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati, soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, sono autorizzati, altresì, a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 1 per la gestione di servizi pubblici di loro competenza.

     6. La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio anche gli oneri occorrenti per la partecipazione delle amministrazioni e degli enti ivi previsti al capitale iniziale delle società indicate al comma 1, ferma restando ogni altra forma di partecipazione al capitale delle medesime società prevista dalla vigente normativa.

     7. Con decreto del Presidente della Regione sono emanate le direttive occorrenti per l'attuazione dei commi 3 e 4, con particolare riguardo alla disciplina dei seguenti aspetti:

     a) principi cui debbono attenersi gli atti costitutivi delle società previste dal presente articolo al fine di garantire la nomina da parte degli enti pubblici di uno o più amministratori e sindaci;

     b) entità del capitale sociale delle costituende società e misura minima della partecipazione degli enti pubblici al capitale sociale, anche al fine di assicurare il diritto di richiedere la convocazione della assemblea;

     c) criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e avuto riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soci stessi;

     d) natura e contenuti dei rapporti intercorrenti tra enti pubblici e soggetti privati.

     8. Con successivo decreto del Presidente della Regione sono emanate altresì le direttive concernenti la individuazione di forme di controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alle società.

     9. Resta ferma ogni altra forma di partecipazione al capitale delle società previste dal presente articolo ed in particolare quelle di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

 

     Art. 7. Promozione e sostegno di nuove attività imprenditoriali nel comparto agricolo: soggetti beneficiari dell'intervento.

     1. Sono ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 8 le imprese agricole che prevedono un investimento non superiore a lire 2.000 milioni, costituite in Sicilia dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e aventi come oggetto:

     a) coltivazione di prodotti agricoli non eccedentari mediante prassi di produzione agricola rispondenti alle esigenze di protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio;

     b) attività sementiera finalizzata alla produzione di colture da impiegare, mediante trasformazione, nella produzione di energia alternativa, ovvero per scopi di risparmio energetico;

     c) attività agrituristiche;

     d) attività di apicoltura, acquacoltura e itticoltura. Per dette attività, se e in quanto indipendenti da fondo rustico, l'acquisizione concernerà i beni aziendali necessari per l'esercizio d'attività di impresa.

     2. Nel caso di società di persone o di imprese cooperative almeno l'80 per cento dei soci deve essere composto da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

     3. Nel caso di società di capitali almeno l'80 per cento del capitale deve appartenere ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

     4. La composizione societaria delle imprese beneficiarie di cui al comma 1 deve permanere anche nei cinque anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni.

 

     Art. 8. Tipologia degli interventi: ausili finanziari.

     1. Alle imprese di cui all'articolo 7, comma 1, ammesse alle agevolazioni, vengono concessi i seguenti benefici:

     a) contributi in conto capitale per spese di impianto ed avviamento dell'attività calcolati sulla base delle spese ammissibili non superiori a lire 800 milioni e comunque al 50 per cento delle predette spese. Il contributo in conto capitale per l'acquisto di fondi rustici non può superare il 25 per cento del costo complessivo del progetto;

     b) mutui agevolati di ammontare non superiore al 70 per cento delle spese di impianto e di avvio della iniziativa imprenditoriale, al tasso annuo del 2 per cento e per la durata di anni quindici, comprensivi di un periodo di preammortamento di anni tre;

     c) contributi decrescenti ai primi tre anni di attività di impresa per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 60 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 400 milioni, di cui è erogabile un'anticipazione pari al 50 per cento dell'ammontare concesso. Per il secondo e terzo anno di attività la misura del contributo è pari al 40 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore a lire 250 milioni.

     2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse, a vario titolo, alle nuove attività imprenditoriali di cui all'articolo 7 non può superare il limite fissato dal presente articolo e comunque quanto previsto dalle norme comunitarie.

 

     Art. 9. Convenzione con la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.

     1. La realizzazione degli interventi per la promozione di nuove attività imprenditoriali di cui alla presente legge è perseguita dalla Regione mediante convenzione con la società costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A.). A tal fine l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione con la predetta società.

     La predetta convenzione può essere stipulata in alternativa con altro soggetto di comprovata esperienza e capacità tecnica nella promozione di impresa. [4]

     2. Mediante la convenzione di cui al comma 1 è disciplinato l'affidamento alla Società dei seguenti compiti:

     a) promozione sul territorio di nuove iniziative imprenditoriali, anche attraverso interventi volti a stimolare tra i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, l'affermazione della cultura di impresa;

     b) esame della validità delle singole iniziative, anche sotto il profilo economico e della rispondenza alle finalità della presente legge; consulenza tecnica per la predisposizione del progetto di impresa e relativa istruttoria; concessione ed erogazione delle misure agevolative, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui ai regolamenti attuativi adottati in esecuzione dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, compatibili con la presente legge, anche per quanto attiene alla scelta dei progetti ammissibili a finanziamento;

     c) azione di supporto, consulenza e tutoraggio per i primi tre anni di attività di impresa;

     d) azioni ed interventi formativi e/o di qualificazione e riqualificazione professionale per i soggetti coinvolti nel progetto di impresa;

     e) organizzazione sul territorio regionale di strutture di supporto all'attività di promozione, sviluppo e tutoraggio, garantendo la formazione di funzionari regionali a cui trasferire conoscenze professionali specifiche.

     3. Con la convenzione di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinati i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri finanziari scaturenti dall'espletamento dei compiti affidati, per la gestione delle relative risorse finanziarie e per l'effettuazione dei controlli da parte della Regione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

     4. Il testo della convenzione viene sottoposto per il parere alla competente commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana.

     5. Le somme stanziate per gli interventi di cui al presente articolo possono essere utilizzate quale quota a carico della Regione per il cofinanziamento dei programmi comunitari che abbiano le medesime finalità.

 

     Art. 10. Contratto a tempo indeterminato. Premio di assunzione.

     1. Alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni, che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, compete, per un triennio, sulla retribuzione lorda spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, un contributo pari al 60 per cento per il primo anno, al 55 per cento per il secondo anno, al 50 per cento per il terzo anno. In caso di assunzione a tempo parziale l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto.

     2. Possono fruire del contributo di cui al comma 1 i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, non abbiano proceduto a riduzione di personale. Il contributo è erogato per le assunzioni operate non oltre il 31 dicembre 1998 e non è cumulabile con le agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria a titolo di concorso sulla retribuzione. È tuttavia consentito il cumulo dei contributi di cui al presente articolo con gli esoneri e gli sgravi contributivi e con le agevolazioni di carattere fiscale previsti per le assunzioni di lavoratori dipendenti dalla vigente legislazione nazionale. [5]

     3. I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare il contributo percepito per la singola assunzione nel caso in cui il lavoratore venga licenziato senza giusta causa.

     4. La erogazione del contributo avviene trimestralmente, previa presentazione agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente articolo e dal prospetto contenente gli elementi per la determinazione dell'importo dei contributi richiesti.

 

     Art. 11. Progetti di utilità collettiva: aree di intervento.

     1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:

     a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;

     b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;

     c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste);

     d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;

     e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);

     f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli - giovani;

     g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;

     h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

     i) assistenza sociale, animazione socio - culturale;

     l) interventi a favore degli immigrati;

     m) servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;

     n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;

     o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;

     p) servizi turistici.

 

     Art. 12. Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione.

     1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale; le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.

     2. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.

     3. Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:

     a) le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;

     b) le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

     c) le società di cui all'articolo 6;

     che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione - lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.

     4. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.

     5. Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part - time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.

     6. [Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione] [6].

     7. Nel caso di comuni dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento. [7]

     8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza. [8]

     9. L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.

     10. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.

     11. Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.

     12. I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995.

 

     Art. 13. Iniziative di formazione.

     1. Gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 12 avranno cura di presentare iniziative di formazione professionale al fine di favorire l'elevazione dei livelli di professionalità e l'acquisizione di nuove professionalità aventi attinenza con i contenuti dei progetti di utilità collettiva.

 

     Art. 14. Proroga dei termini di cui all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e disposizioni concernenti i pubblici concorsi.

     1. I termini previsti dai commi 4 e 9 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 sono prorogati fino al 31 dicembre 1998. [9]

     2. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, è prorogato al 30 giugno 1996. [10]

     3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996 la spesa di lire 10.000 milioni.

 

     Art. 15. Norme sanzionatorie.

     1. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, all'articolo 4, comma 4 e allo articolo 7, comma 4, i benefici di legge saranno revocati e verranno applicate le sanzioni da determinarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 1995-1997 la spesa complessiva di lire 641.000 milioni, così ripartita: [11]

 

(in milioni di lire)

 

1995

1996

1997

Articolo 3, lettera a)

--

2.000

12.000

lettera b)

--

1.500

12.000

lettera c)

--

2.000

21.000

Articolo 5, lettera a)

--

1.500

10.000

lettera b)

--

1.500

10.000

lettera c)

--

1.500

21.000

Articolo 6

--

10.000

10.000

Articolo 8, lettera a)

--

2.500

11.000

lettera b)

--

2.500

11.000

lettera c)

--

2.500

7.500

Articolo 9

--

2.500

5.500

Articolo 10

--

5.000

10.000

Articolo 12

--

255.000

200.000

Articolo 14

10.000

10.000

--

 

11.000

300.000

341.000

 

     2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

     - per lire 11.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo;

     - per lire 300.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1996, quanto a lire 50.000 milioni con la riduzione della spesa autorizzata con la legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 - strada di collegamento Palermo- Agrigento - aree interne (capitolo 68941); quanto a lire 250.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio pluriennale della Regione - codice 1001;

     - per lire 330.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, quanto a lire 250.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio pluriennale della Regione - codice 1001 e quanto a lire 80.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

 

     Art. 17.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA

 

SCHEDA DESCRITTIVA 2

 

SCHEDA DESCRITTIVA 3

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[2] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[3] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[4] Comma così integrato dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[5] Il termine di cui al presente comma è differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1999, n. 18.

[6] Comma modificato dall'art. 21 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30, sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

[9] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 1 della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, l’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9 e l’art. 45 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[10] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 45 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 1996, n. 24.