§ 3.19.53 - L.R. 9 agosto 1988, n. 26.
Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:09/08/1988
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, con il concorso degli enti locali ed in raccordo con le forze economiche e sociali, predispone un progetto di sviluppo per le zone interne dell'isola, finalizzato alla tutela e [...]
Art. 2.      1. Gli interventi previsti dal progetto di sviluppo sono destinati ai territori dei comuni delle zone interne.
Art. 3.      1. Il progetto di sviluppo per le zone interne prevede interventi finalizzati all'incremento del reddito e dell'occupazione, alla formazione culturale e professionale, alla tutela ed alla [...]
Art. 4.      1. La predisposizione del progetto di sviluppo le zone interne è coordinata dal Presidente della Regione che, a tal fine, si avvale della direzione regionale della programmazione nonché, per il [...]
Art. 5.      1. Lo schema di progetto, tenuto conto delle osservazioni e proposte di cui all'articolo 4, è sottoposto al parere delle commissioni legislative permanenti competenti per materia e trasmesso [...]
Art. 6.      1. Gli interventi previsti dal progetto vengono attuati dagli Assessori regionali competenti per materia, salvo quelli che, in base alla vigente normativa, rientrano nella competenza degli enti [...]
Art. 7.      1. Nel rispetto degli obiettivi fissati, i documenti in cui si articola il progetto di sviluppo vengono formulati ogni tre anni con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 e, sulla base delle [...]
Art. 8.      1. Ai fini dell'attuazione degli interventi che richiedono l'iniziativa e coordinata della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici, l'Assessore competente, o, in caso di [...]
Art. 9.      1. I progetti esecutivi in attuazione del progetto di sviluppo di cui alla presente legge presentati da soggetti privati e che investono competenze pluriassessoriali sono approvati dal [...]
Art. 10.      1. L'approvazione dei singoli progetti esecutivi in attuazione del progetto di cui alla presente legge può avvenire anche in variante delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel [...]
Art. 11.      1. E' istituito il Comitato interassessoriale per la attuazione del progetto per le zone interne. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore [...]
Art. 12.      1. Nella prima applicazione della presente legge, il raccordo con il Piano regionale di sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 1, si realizza ove questo sia stato presentato [...]
Art. 13.      1. Al fine di procedere alla formazione permanente di tecnici qualificati in agricoltura e nella difesa dell'ambiente e di permettere l'effettuazione di una costante attività didattica, di [...]
Art. 14.      1. A decorrere dall'anno finanziario 1989, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli da 1 a 12 della presente legge, nel bilancio regionale - rubrica [...]


§ 3.19.53 - L.R. 9 agosto 1988, n. 26.

Provvedimenti per lo sviluppo delle zone interne.

(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988).

 

Art. 1.

     1. La Regione, con il concorso degli enti locali ed in raccordo con le forze economiche e sociali, predispone un progetto di sviluppo per le zone interne dell'isola, finalizzato alla tutela e conservazione dell'ambiente, al riequilibrio territoriale e produttivo e alla valorizzazione economico- sociale delle aree montane, collinari e particolarmente svantaggiate.

     2. Il progetto ha una durata di nove anni, si articola in tre documenti triennali, può essere aggiornato ogni anno e viene formulato con le procedure della programmazione regionale nel quadro del Piano regionale di sviluppo economico-sociale.

 

     Art. 2.

     1. Gli interventi previsti dal progetto di sviluppo sono destinati ai territori dei comuni delle zone interne.

     2. L'individuazione viene effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la Giunta regionale, e comprende:

     a) i comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nelle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 75/268, e successive modifiche, ivi compresi quelli di cui all'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13;

     b) i territori per i quali la Commissione Cee ha adottato un programma comunitario di lotta contro la povertà in base alla decisione del Consiglio 85/8 CEE del 19 dicembre 1984 con esclusione delle aree che appartengono ai comuni di Palermo, Catania e Messina;

     c) l'intero territorio o una parte di esso appartenente a comuni che non rientrino tra quelli di cui alle lettere a e b ma ne risultino interclusi o siano ad essi contigui e presentino fenomeni di particolare depressione, avuto riguardo al reddito medio annuo procapite della popolazione residente, alla presenza di fenomeni di crescente disoccupazione registrati nell'ultimo quinquennio, alla situazione di marginalizzazione socio-economica e di degrado ambientale. La individuazione dei territori in argomento è effettuata con le modalità di cui al comma 3, tenuto altresì conto delle effettive potenzialità di sviluppo delle aree considerate, e non può in ogni caso interessare una superficie superiore al 15 per cento di quella di cui alle lettere a e b.

     3. Allo scopo di garantire la continuità delle azioni, singole iniziative o opere possono essere localizzate nel territorio di comuni che non rientrano tra quelli di cui alle lettere a, b e c. Le modalità per l'attuazione del presente comma vengono determinate con successivo decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi contestualmente all'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto di sviluppo di cui tale decreto costituisce parte integrante.

 

     Art. 3.

     1. Il progetto di sviluppo per le zone interne prevede interventi finalizzati all'incremento del reddito e dell'occupazione, alla formazione culturale e professionale, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale ed al consolidamento e ampliamento della base produttiva e delle dotazioni infrastrutturali con un particolare riferimento allo sviluppo agricolo e forestale ed a quello della piccola e media industria, dell'artigianato e del turismo, nonché le azioni indicate nell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del Regolamento CEE n. 2088/1985, ivi comprese le specificazioni di cui al relativo allegato II.

     2. Il progetto tiene conto, in particolare, di tutte le iniziative comunitarie, statali, ordinarie e dell'intervento straordinario, e regionali destinate alle aree a sviluppo ritardato e realizza il coordinamento delle azioni contenute negli strumenti di programmazione extraregionale, regionale e subregionale.

     3. Il progetto tiene conto altresì dei programmi di sviluppo economico-sociale approvati dalle province regionali ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

     4. Il progetto, che dovrà avere carattere integrato, è articolato in piani o programmi settoriali, intersettoriali o territoriali concernenti anche specifici sistemi produttivi e sociali o singole aree.

     5. In ogni caso la metodologia adottata dovrà rendere possibile il finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse che fanno capo agli strumenti di programmazione e di intervento extraregionali. A tal fine costituisce parte integrante del progetto un elenco degli interventi finanziari in Sicilia dello Stato, della CEE e di altri enti ed organismi pubblici che non transitano dal bilancio della Regione.

     6. Le competenti amministrazioni regionali sono tenute a fornire annualmente tutti gli elementi riguardanti gli interventi di cui al comma 5.

 

     Art. 4.

     1. La predisposizione del progetto di sviluppo le zone interne è coordinata dal Presidente della Regione che, a tal fine, si avvale della direzione regionale della programmazione nonché, per il necessario supporto di analisi ed elaborazione, delle strutture e degli strumenti previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6.

     2. Fanno parte del gruppo di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, anche due esperti designati rispettivamente dall'Unione regionale delle province siciliane e dalla sezione Sicilia dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.).

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene elaborato uno schema che è trasmesso alle province regionali ed ai comuni interessati i quali inviano nei trenta giorni successivi osservazioni e proposte e, ove definiti, schemi di piano concernenti il territorio di propria competenza.

     4. Lo schema è trasmesso altresì al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro che esprime parere entro trenta giorni.

 

     Art. 5.

     1. Lo schema di progetto, tenuto conto delle osservazioni e proposte di cui all'articolo 4, è sottoposto al parere delle commissioni legislative permanenti competenti per materia e trasmesso alla commissione legislativa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, che esprime parere sulla compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione regionale e sulla relativa copertura finanziaria.

     2. Il progetto è approvato dalla Giunta regionale con la previsione della dotazione finanziaria, delle procedure e dei tempi di realizzazione e di verifica.

 

     Art. 6.

     1. Gli interventi previsti dal progetto vengono attuati dagli Assessori regionali competenti per materia, salvo quelli che, in base alla vigente normativa, rientrano nella competenza degli enti locali. A tal fine l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvede ad istituire, previa deliberazione della Giunta regionale, appositi capitoli nello stato di previsione della spesa, con prelevamento delle relative somme dai fondi di cui all'articolo 14.

     2. Alla progettazione ed esecuzione delle opere relative provvedono gli enti locali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve ed i soggetti pubblici e privati in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

     3. Nel caso di interventi che ricadono su più circoscrizioni provinciali, ove questi siano di competenza delle province regionali, provvedono quelle amministrazioni nel cui territorio ricade la parte prevalente dell'intervento.

 

     Art. 7.

     1. Nel rispetto degli obiettivi fissati, i documenti in cui si articola il progetto di sviluppo vengono formulati ogni tre anni con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 e, sulla base delle nuove esigenze manifestatesi, possono essere sottoposti ad aggiornamento annuale.

     2. L'aggiornamento è predisposto dal Presidente della Regione tenuto conto delle proposte avanzate dagli organi cui sono demandate le fasi dell'attuazione e del controllo dei risultati ed è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8.

     1. Ai fini dell'attuazione degli interventi che richiedono l'iniziativa e coordinata della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici, l'Assessore competente, o, in caso di competente ultrassessoriali il Presidente della Regione, può promuovere la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, determini gli impegni di ciascuno dei contraenti, i tempi di realizzazione, le modalità procedurali ed il finanziamento, stabilendo, altresì, i destinatari e le forme della gestione.

     2. L'accordo prevede azioni surrogatorie in caso di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti nonché, ove necessaria, la revoca totale o parziale del finanziamento.

     3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore che ne ha promosso la stipula ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il Presidente della Regione vigila sull'esecuzione dell'accordo di programma.

 

     Art. 9.

     1. I progetti esecutivi in attuazione del progetto di sviluppo di cui alla presente legge presentati da soggetti privati e che investono competenze pluriassessoriali sono approvati dal Presidente della Regione.

 

     Art. 10.

     1. L'approvazione dei singoli progetti esecutivi in attuazione del progetto di cui alla presente legge può avvenire anche in variante delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.

     2. Nel caso di progetti ad iniziativa di soggetti privati, l'approvazione equivale a variante degli strumenti urbanistici e la delibera del consiglio comunale è soggetta all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica, deve assumere le proprie determinazioni entro novanta giorni dal ricevimento della delibera, trascorsi i quali la delibera medesima diviene esecutiva.

 

     Art. 11.

     1. E' istituito il Comitato interassessoriale per la attuazione del progetto per le zone interne. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è composto dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla direzione regionale della programmazione.

     2. Il Comitato si avvale di un organo tecnico, presieduto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dal direttore regionale della programmazione, componente, e composto dai direttori regionali del bilancio e tesoro, degli enti locali, dell'industria, dei rapporti extraregionali, dei beni culturali ed ambientali, del turismo, della cooperazione, dei lavori pubblici, dei trasporti, del territorio e ambiente, degli interventi strutturali in agricoltura, degli interventi infrastrutturali in agricoltura e delle foreste e da un dirigente superiore della direzione regionale della programmazione con funzioni di segretario. A tale organo consultivo si applica l'articolo 12 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6.

     3. Il Comitato assicura il coordinamento delle singole azioni, garantisce il raccordo degli interventi ordinari della Regione con gli obiettivi previsti dal progetto e predispone una relazione semestrale anche ai fini dell'eventuale aggiornamento.

     4. La relazione è inviata alla Commissione legislativa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, che semestralmente verifica lo stato di avanzamento del progetto.

 

     Art. 12.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, il raccordo con il Piano regionale di sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 1, si realizza ove questo sia stato presentato all'Assemblea regionale siciliana secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6.

 

     Art. 13.

     1. Al fine di procedere alla formazione permanente di tecnici qualificati in agricoltura e nella difesa dell'ambiente e di permettere l'effettuazione di una costante attività didattica, di tirocinio pratico- applicativo, di ricerca applicata e di sperimentazione a favore delle aree interne, il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare convenzioni con le Università siciliane che a qualsiasi titolo dispongano o gestiscano aziende agrarie ubicate nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2 o che svolgano attività finalizzate agli obiettivi di cui al presente articolo.

     2. Alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24. Fra le dotazioni immobili di cui al secondo comma del predetto articolo 16 sono comprese le strutture ricettive per lo svolgimento delle attività didattiche e sperimentali a carattere residenziale.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

     4. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 14.

     1. A decorrere dall'anno finanziario 1989, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli da 1 a 12 della presente legge, nel bilancio regionale - rubrica bilancio e finanze - sono istituiti, per le aree interne, appositi fondi in relazione alla natura delle assegnazioni.

     2. I fondi di cui al comma 1 sono costituiti:

     a) da una quota non inferiore al 60 per cento delle assegnazioni a favore della Regione provenienti dai finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 1 marzo 1986, n. 64, per la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

     b) da una quota non inferiore al 70 per cento delle somme spettanti alla Regione a termini dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle annualità per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma 2 dello stesso articolo 3;

     c) da una quota determinata per ciascun triennio con la legge di approvazione del bilancio ed eventualmente rideterminabile annualmente con la legge di assestamento del bilancio sulla scorta degli aggiornamenti di cui all'articolo 7.

     3. Nella prima applicazione della presente legge la quota prevista dalla lettera c del comma 2 viene determinata, per il triennio 198991 in lire 500.000 milioni, di cui lire 100.000 milioni per l'esercizio 1989 e lire 200.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1990 e 1991, salva l'eventuale rideterminazione degli stanziamenti secondo quanto previsto dalla lettera c del medesimo comma 2.

     4. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 06.00 «Progetto strategico ''F": Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali».

     5. All'onere derivante dall'articolo 13 e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, codice pluriennale 06.00 «Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione dei beni culturali».