§ 3.1.48 - L.R. 25 marzo 1986, n. 13.
Interventi in materia di credito agrario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:25/03/1986
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La Regione siciliana concorre nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, nonché sugli [...]
Art. 2.      Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge nei limiti e con le modalità fissate dai successivi articoli
Art. 3.      Per il riconoscimento dei requisiti di cui al n. 5, lett. a dell'art. 2 si applicano le disposizioni del presente articolo
Art. 4.      Per le operazioni creditizie a tasso agevolato previste dalla presente legge si applicano i tassi di riferimento stabiliti in campo nazionale
Art. 5.      I tassi d'interesse per le operazioni di cui ai numeri 2 e seguenti del secondo comma dell'art. 4 sono stabiliti in misura pari a quella vigente in campo nazionale alla data del rilascio del [...]
Art. 6.      Salvo quando disposto dagli articoli 9, 11, 18, 19 e 20
Art. 7.      Ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste definisce, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le [...]
Art. 8.      Ai coltivatori diretti, agli imprenditori a titolo principale e agli organismi associativi di cui rispettivamente ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5/a dell'art. 2, che non siano in grado di prestare [...]
Art. 9.      l prestiti a tasso agevolato per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche, di durata sino a 12 mesi, sono concessi direttamente dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario in [...]
Art. 10.      Per la concessione dei prestiti di conduzione a tasso agevolato di cui all'art. 9, I'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali delle categorie [...]
Art. 11.      Ai fini dell'ammissibilità al concorso negli interessi sui prestiti di conduzione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a rilasciare ai produttori agricoli singoli [...]
Art. 12.      Il fondo di rotazione dell'E.S.A. di cui all'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato della somma di lire 30.000 milioni da [...]
Art. 13.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'art. 4, per i prestiti erogati, a norma dell'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. [...]
Art. 14.      In alternativa alle agevolazioni creditizie e per le medesime finalità previste dall'art. 13, possono essere concessi per le operazioni di locazione finanziaria di durata non superiore ad anni [...]
Art. 15.      Le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 4 e 5 per l'acquisto di bestiame sono concesse nel rispetto delle direttive di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, per [...]
Art. 16.      Per un periodo non inferiore alla durata del prestito, a decorrere dalla data di concessione degli aiuti, le dotazioni di cui all'art. 13 nonché il bestiame da riproduzione acquistato con le [...]
Art. 17.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere il concorso nel pagamento degli interessi, fissato dal n. 1 del secondo comma dell'art. 4, sui prestiti a favore di [...]
Art. 18.      In favore delle cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori e loro unioni di cui rispettivamente ai numeri 3 e 4 dell'art. 2 che gestiscono impianti per la lavorazione, [...]
Art. 19.      Per favorire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole siciliane con la realizzazione di prodotti finiti a più elevato valore aggiunto, può essere concesso agli organismi indicati al primo [...]
Art. 20.      Le agevolazioni creditizie per le spese di gestione previste dal n. 2 del primo comma dell'art. 18, ivi comprese quelle destinate alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole disposte [...]
Art. 21.      Per accedere alle agevolazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 i richiedenti debbono disporre di impianti, macchinari ed attrezzature idonee alla lavorazione, trasformazione e vendita [...]
Art. 22.      Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al primo comma dell'articolo 18 è concesso con le seguenti modalità
Art. 23.      A decorrere dall'anno finanziario 1987, al fine di consentire l'immediata attivazione degli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità e/o calamità [...]
Art. 24.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, constatato l'avvenuto verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle proposte di declaratoria e di delimitazioni dei competenti [...]
Art. 25.      Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 23 dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro 90 giorni [...]
Art. 26.      Gli aiuti disposti dagli articoli 4 e 5 sono concessi per mutui per gli investimenti di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 1 concessi dagli istituti esercenti il credito agrario di Sicilia
Art. 27.      In alternativa ai mutui assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 4, secondo comma, punti 2, 3 e 4 e dall'art. 5, in favore dei soggetti indicati ai [...]
Art. 28.      Gli immobili e le opere che hanno beneficiato degli aiuti disposti dagli articoli 26 e 27 non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto regionale, per [...]
Art. 29.      Le agevolazioni previste dagli articoli 26 e 27 devono rispondere a criteri di convenienza economica, correlativi, da un lato, alla redditività degli investimenti effettuati nell'azienda, in [...]
Art. 30.      Per quegli investimenti che garantiscono un miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole, traducendosi solo in parte in incrementi di reddito netto, sono concesse ai soggetti di cui ai [...]
Art. 31.      I mutui per la realizzazione, acquisizione, ristrutturazione, potenziamento, ampliamento di strutture collettive di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti [...]
Art. 32.      Qualora il singolo socio, ai sensi dell'art. 21, quinto comma e dell'art. 31, secondo comma della presente legge, è tenuto a versare alla cooperativa o all'associazione di produttori cui [...]
Art. 33.      Per favorire la formazione di unità aziendali efficienti e produttive è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all'ampliamento ed alla formazione della [...]
Art. 34.      E' istituito il Consiglio regionale per l'agricoltura, organo consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con i seguenti compiti
Art. 35.      Il Consiglio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o, per sua delega, dal direttore dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste per gli interventi [...]
Art. 36.      I componenti del consiglio che non ne fanno parte per ragioni di carica sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
Art. 37.      La convocazione del Consiglio è demandata all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
Art. 38.      Il Consiglio regionale dell'agricoltura può organizzarsi in sottocomitati e gruppi di lavoro per lo studio di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie
Art. 39.      Il Consiglio regionale dell'agricoltura può chiedere che siano sentiti rappresentanti di enti ed organismi pubblici nonché persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle [...]
Art. 40.      E' costituita, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la segreteria del Consiglio regionale per l'agricoltura, coordinata dal dirigente cui sono attribuite le funzioni [...]
Art. 41.      Sono soppressi
Art. 42.      Presso ogni ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituito il Consiglio provinciale dell'agricoltura con le seguenti attribuzioni
Art. 43.      Il Consiglio provinciale dell'agricoltura è presieduto dall'ispettore provinciale competente per territorio ed è composto
Art. 44.      Sono abrogati l'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e l'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, nonché tutte le norme in tutto o in parte in contrasto con le [...]
Art. 45.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano alle operazioni di credito agrario le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 ed al decreto ministeriale 23 [...]
Art. 46.      Le assegnazioni finanziarie per il settore agricolo disposte dallo Stato in favore della Regione sono utilizzate secondo le norme della legislazione agricola regionale
Art. 47.      Nelle more del completamento delle procedure per la modifica dell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 167 del 28 febbraio 1984, le norme della presente legge si applicano [...]
Art. 48.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare per il triennio 1986-88 gli interventi di cui all'art. 21 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36
Art. 49.      Allo scopo di attuare la semplificazione delle procedure amministrative e di accelerare la concessione delle provvidenze contributive e creditizie in agricoltura previste dalla vigente [...]
Art. 50.      Restano ferme le competenze degli ispettorati ripartimentali delle foreste in materia di concessione di contributi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 27 e 30
Art. 51.      Le anticipazioni erogate a norma della vigente legislazione regionale in materia di miglioramenti fondiari debbono risultare utilizzate dai concessionari entro il termine di mesi 12 dalla [...]
Art. 52.      Il disposto del precedente art. 51 non si applica nei confronti delle anticipazioni a qualsiasi titolo erogate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per i settori di cui al [...]
Art. 53.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all'Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti [...]
Art. 54.      Dall'esercizio 1986, con l'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti [...]
Art. 55.      Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per il triennio 1986-88, le seguenti spese
Art. 56.      L'onere di lire 876.800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1986-88, trova riscontro
Art. 57.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 3.1.48 - L.R. 25 marzo 1986, n. 13.

Interventi in materia di credito agrario.

(G.U.R. 29 marzo 1986, n. 14).

 

Titolo I

Norme a carattere generale

 

Art. 1.

     La Regione siciliana concorre nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, nonché sugli altri interventi creditizi disposti dalla presente legge.

     Sono pertanto assistite dall'intervento regionale le seguenti operazioni di credito a favore delle imprese agricole o che svolgono attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli, operanti nel territorio della Regione siciliana:

     1) prestiti per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche;

     2) prestiti per le dotazioni aziendali per:

     a) l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole;

     b) l'acquisto di bestiame;

     3) prestiti a favore di enti ed organismi associativi per:

     a) acquisto di cose utili alla gestione dell'azienda agraria e degli allevamenti zootecnici dei soci;

     b) anticipazioni ai soci in caso di conferimento, utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti;

     c) far fronte alle spese di gestione determinate dalla utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti e per l'acquisto delle relative scorte;

     4) prestiti di soccorso a favore di aziende danneggiate;

     5) mutui destinati alla realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell'azienda previsti dal regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985;

     6) mutui per l'investimento previsti dall'art. 8 del regolamento CEE n. 797 del 1985 [1];

     7) mutui destinati alla formazione e all'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice.

 

     Art. 2.

     Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge nei limiti e con le modalità fissate dai successivi articoli:

     1) i coltivatori diretti, siano essi proprietari o affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti anche in mancanza di accordi con il concedente, ovvero mezzadri coloni e compartecipanti congiuntamente con il conduttore concedente, enfiteuti e loro familiari coadiuvanti;

     2) le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori, costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio;

     3) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e loro consorzi;

     4) le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967 n. 622, o della legge 20 ottobre 1978, n. 674, integrata dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 81;

     5) i proprietari, usufruttuari, affittuari che:

     a) esercitino l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 797 del 1985 e possiedano una sufficiente capacità professionale;

     b) non posseggano i requisiti di cui alla precedente lett. a;

     6) la società di persone costituite con atto pubblico per la durata di almeno sei anni che conducono direttamente aziende agricole di cui siano proprietarie o di cui abbiano comunque la disponibilità;

     7) gli organismi associativi di cui ai numeri 3 e 4 operanti nel settore della raccolta, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, freschi e trasformati, che stipulano accordi di compartecipazione, con imprese o persone fisiche o giuridiche con esperienza almeno quinquennale nel campo dell'esportazione all'estero dei prodotti agricoli, per la realizzazione di specifici programmi volti all'organizzazione dei sistemi di vendita e alla penetrazione commerciale nei mercati;

     8) gli istituti pubblici e le fondazioni con personalità giuridica senza fini di lucro, aventi azienda agraria propria, con scopi di ricerca, sperimentazione, formazione tecnico-professionale e comunque di sviluppo dell'agricoltura;

9) le società di capitale [2].

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono equiparati ai coltivatori diretti:

     1) i lavoratori agricoli subordinati e gli altri manuali coltivatori della terra conduttori a qualsiasi titolo di fondi rustici che si dedicano abitualmente all'attività agricola, nonché gli allevatori che esercitano direttamente e abitualmente l'attività zootecnica anche senza disporre di base territoriale aziendale;

     2) i laureati in scienze agrarie o forestali ed i diplomati di qualsiasi scuola ad indirizzo agrario e/o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, che esercitano in proprio ed a titolo principale l'attività agricola e/o zootecnica e/o forestale.

 

     Art. 3.

     Per il riconoscimento dei requisiti di cui al n. 5, lett. a dell'art. 2 si applicano le disposizioni del presente articolo.

     Svolge attività agricola a titolo principale l'imprenditore agricolo il cui reddito proveniente dall'impresa agricola e/o zootecnica forestale sia pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito globale [3] da lui stesso conseguito e il cui tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'impresa agricola e/o zootecnica e/o forestale sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

     All'accertamento del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale provvedono i comuni, a norma di quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che sono altresì tenuti a rilasciare agli aventi titolo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, apposita attestazione.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste impartisce ai comuni direttive in merito ai criteri da adottare per l'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma.

     Il requisito della capacità professionale si presume acquisito quando l'imprenditore Wanda esercitato, per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda per la concessione dei benefici della presente legge, l'attività agricola come capo azienda ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. La sussistenza di tale requisito si presume altresì acquisita quando l'imprenditore agricolo sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nelle discipline agrarie, forestali, veterinarie o di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

     Negli altri casi il requisito della capacità professionale è comprovato dall'attestato rilasciato a seguito della partecipazione agli appositi corsi di formazione di capi di azienda, previsti dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, per l'applicazione degli articoli 55 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153.

 

     Art. 4.

     Per le operazioni creditizie a tasso agevolato previste dalla presente legge si applicano i tassi di riferimento stabiliti in campo nazionale.

     L'intervento regionale si attua secondo le seguenti disposizioni:

     1) per i prestiti di durata non superiore a 12 mesi, destinati alla conduzione aziendale e indicati all'art. 1, n. 1, o concessi a favore di enti ed organismi associati per le finalità di cui alle lettere a, b e c del n. 3 dell'art. 1, il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4 per cento.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, è autorizzato a modificare la misura del tasso a carico dei beneficiari;

     2) per i prestiti di esercizio di durata superiore a 12 mesi di cui al n. 2 dell'art. 1, contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento materiale dell'azienda previsti dall'art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797 del 1985, e per i mutui di miglioramento di cui al n. 5 dell'art. 1 della presente legge, può essere concesso ai soggetti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 5, lett. a, dell'art. 2, un aiuto equivalente ad un contributo in conto capitale fino al 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile qualora trattasi di investimenti per i beni immobili, e al 30 per cento per gli altri tipi di investimento.

     I predetti limiti di intervento possono essere elevati rispettivamente al 55 per cento ed al 40 per cento della spesa ammissibile nelle zone delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268 del 1975 e successive modifiche.

     Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori di cui al n. 5, lett. a, dell'art. 2 della presente legge, di età inferiore a 40 anni, è concessa una maggiorazione non superiore al 25 per cento della misura di intervento disposta nei precedenti capoversi;

     3) per le altre operazioni creditizie, previste ai numeri 2 e 6 dell'art. 1 della presente legge, non occasionate da piani di miglioramento materiale dell'azienda presentati a norma dell'art. 2, lett. c, del regolamento CEE n. 797 del 1985, i livelli di aiuto fissati rispettivamente al primo e secondo capoverso del precedente n. 2 sono ridotti di un quarto; tale riduzione non si applica per gli investimenti non superiori a 25.000 ECU realizzati da coltivatori diretti ed imprenditori di cui rispettivamente ai numeri 1 e 5, lett. a, dell'art. 2;

     4) per i mutui destinati alla costruzione di fabbricati rurali ed all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario nell'ambito dei piani di miglioramento aziendale previsti dall'art. 2, lett, c, del regolamento CEE n. 797 del 1985 ai soggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, e 5, lett. a, dell'art. 2 della presente legge, può essere concesso un aiuto equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al 55 per cento della spesa ammessa elevabile fino al 60 per cento nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75 del 28 aprile 1975. Negli altri casi il predetto intervento non può superare, nei limiti di un importo massimo di spesa ammissibile di 120 mila ECU per azienda, i limiti fissati ai primi due capoversi del n. 2 del presente comma.

     L'aiuto di cui ai numeri 2 e seguenti del precedente comma può essere concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato. Il predetto abbuono è ripartito tra le rate di ammortamento a decurtazione delle rate a carico del mutuatario.

     Gli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni dei tassi di interesse verificatesi nei periodi compresi tra l'emissione del nulla-osta e la definizione del prestito o la stipula del contratto definitivo di mutuo, sono a carico della Regione [4].

     A tal fine l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvederà ad emettere i necessari decreti di variazione di bilancio [5].

 

     Art. 5.

     I tassi d'interesse per le operazioni di cui ai numeri 2 e seguenti del secondo comma dell'art. 4 sono stabiliti in misura pari a quella vigente in campo nazionale alla data del rilascio del nulla osta [6].

     In relazione ai tassi d'interesse di cui al precedente comma vengono determinati gli eventuali abbuoni di quota parte del capitale mutuato, nella misura necessaria per assicurare ai beneficiari i livelli di aiuto fissati ai numeri 2, 3 e 4 del secondo comma dell'art. 4 [7].

     Nella prima applicazione della presente legge i tassi di interesse a carico dei beneficiari e gli eventuali abbuoni di capitale sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, applicando i tassi di interesse vigenti in campo nazionale alla medesima data.

     Ai fini della commisurazione dell'intervento regionale ai limiti previsti di cui ai numeri 2 e seguenti del secondo comma del precedente articolo, il calcolo è effettuato attualizzando, al tasso di riferimento vigente alla data di emanazione del nulla-osta, l'onere complessivo, riferito all'intera spesa ritenuta ammissibile ai fini della realizzazione dell'investimento, posto a carico della Regione nel periodo di ammortamento della somma mutuata.

     Il concorso regionale negli interessi e l'eventuale abbuono di quota parte del capitale sono corrisposti direttamente agli istituti ed enti di credito secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

     Ai prestiti e mutui assistiti da concorso regionale negli interessi si applicano le disposizioni dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Ove dovessero verificarsi le condizioni previste dal terzo comma del n. 2 dell'art. 4 del regolamento CEE n. 797 del 1985, i livelli di intervento fissati dal precedente articolo saranno adeguati, sentita la competente Commissione legislativa, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 6.

     Salvo quando disposto dagli articoli 9, 11, 18, 19 e 20 [8] la ammissibilità al concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge è subordinata ad emissione di formale nullaosta che deve essere rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste nei tempi e con le modalità fissate nei successivi articoli.

     Il nulla-osta è rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio per le operazioni di importo non superiore a lire 300 milioni.

     Per le iniziative a carattere interprovinciale di importo non superiore a lire 300 milioni l'esecuzione dell'istruttoria e il rilascio del nulla-osta sono di competenza dell'ispettorato provinciale nel cui territorio ricade la maggior aliquota della superficie agricola utilizzata.

     I nulla-osta hanno validità 120 giorni salvo proroghe concedibili per giustificati motivi. In ogni caso la durata complessiva dell'eventuale proroga non può superare i 240 giorni [9].

     Rientra nelle competenze dell'ispettorato che ha rilasciato il nulla- osta procedere all'emissione del provvedimento di concessione e di liquidazione del concorso sugli interessi, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 7.

     Ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste definisce, sentito l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, un protocollo di intese operative con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio e di miglioramento in Sicilia.

     L'assegnazione di fondi per gli interventi previsti dalla stessa legge è subordinata all'adesione a tal protocollo da parte degli istituti ed enti di credito interessati.

     L'attuazione del protocollo è sottoposta a verifiche semestrali con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

     Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ciascuno per la parte di propria competenza, verifica con le organizzazioni professionali dei produttori agricoli e gli organismi regionali di rappresentanza della cooperazione agricola lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla destinazione degli aiuti per categorie di beneficiari e per settore produttivo e alla localizzazione territoriale degli interventi.

     Entro le medesime date di cui al comma precedente i predetti Assessori regionali inviano alla Commissione legislativa competente una relazione sui risultati conseguiti in attuazione della presente legge.

     Il fondo di rotazione dell'E.S.A., istituito con l'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e l'I.R.C.A.C. sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'adempimento delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

 

     Art. 8.

     Ai coltivatori diretti, agli imprenditori a titolo principale e agli organismi associativi di cui rispettivamente ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5/a dell'art. 2, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione con gli istituti ed enti di credito dei prestiti e dei mutui previsti dalla presente legge, è concessa da parte dell'Amministrazione regionale fidejussione per la differenza tra l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi, e il valore delle garanzie offerte maggiorate del valore attualizzato degli aiuti di cui agli articoli 4 e 5.

     La fidejussione regionale è concessa nei casi in cui il credito non è assistibile dal «fondo interbancario» di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni e può operare anche ad integrazione dell'intervento del predetto «fondo interbancario».

     La garanzia regionale concessa con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ha carattere sussidiario e diviene operante previa escussione del debitore principale limitatamente alle garanzie contrattuali definite [10].

     Le procedure di riscossione coattiva debbono iniziare entro un anno dalla scadenza del prestito o per mancato pagamento di una rata annuale o di due rate semestrali consecutive.

     La predetta garanzia copre la perdita degli istituti ed enti di credito per capitale, interessi, accessori e spese legali, quale risulterà al termine delle procedure.

 

Titolo II

Prestiti per la conduzione aziendale

 

     Art. 9.

     l prestiti a tasso agevolato per la conduzione delle imprese agrarie e zootecniche, di durata sino a 12 mesi, sono concessi direttamente dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario in Sicilia, per gli importi massimi, per annata agraria e per beneficiario, fissati a norma dell'art. 10.

     Le agevolazioni creditizie sono concesse ai soggetti di cui all'art. 2 in quanto conduttori di imprese agricole e zootecniche.

     La liquidazione del concorso regionale sugli interessi è effettuata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla base di rendiconti trimestrali, prodotti dagli istituti ed enti di credito, secondo le modalità che saranno indicate nel protocollo di intesa di cui all'art. 7.

     Per la liquidazione del concorso di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2.

     I prestiti possono essere effettuati mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente, ai sensi dell'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n 403 secondo la forma prescelta dal richiedente.

     Almeno il 60 per cento delle disponibilità annuali, destinate al pagamento del concorso negli interessi per i prestiti previsti dal presente articolo, è riservato ai soggetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2, nonché al numero 3 del medesimo articolo sempre che si tratti di cooperative che conducono direttamente imprese agricole e/o zootecniche.

     Le disponibilità eventualmente non utilizzate ai fini della riserva di cui al precedente comma per mancanza di richieste, previa autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste su richiesta degli istituti di credito interessati, possono essere stornate in favore di altri soggetti indicati dal medesimo art. 2.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fisserà le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 10.

     Per la concessione dei prestiti di conduzione a tasso agevolato di cui all'art. 9, I'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali delle categorie agricole e i rappresentanti dei principali istituti di credito agrario operanti in Sicilia, determina ogni biennio, previo parere della Commissione legislativa «Agricoltura e foreste» dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i parametri di spesa per ettaro, per tipo (protetta o in piena area), qualità di coltura e per capo di bestiame da ammettere al concorso della regione nel pagamento degli interessi.

     Nella prima applicazione della presente legge, la determinazione dei predetti parametri è effettuata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In alternativa ai parametri unitari di spesa di cui ai precedenti commi l'importo dei prestiti di conduzione ammissibili al concorso regionale negli interessi è determinato, a richiesta del beneficiario, nella misura corrispondente a quattro volte l'ammontare degli oneri contributivi imposti dal Servizio contributi agricoli unificati per i lavoratori agricoli assunti nel precedente anno e risultante da apposita certificazione rilasciata dagli S.C.A.U. competenti per territorio.

 

     Art. 11.

     Ai fini dell'ammissibilità al concorso negli interessi sui prestiti di conduzione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a rilasciare ai produttori agricoli singoli o associati una carta di credito nella quale saranno evidenziati oltre ai dati anagrafici del titolare dell'impresa agricola, ai dati catastali del fondo, al titolo in base al quale è gestita l'impresa, alle caratteristiche strutturali e all'ordinamento colturale dell'azienda, anche i limiti annui di finanziamento definiti ai sensi dell'art. 10 e gli istituti od enti esercenti il credito agrario prescelti dal richiedente.

     La domanda per il rilascio della carta di credito va presentata per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che provvederà alla relativa istruttoria.

     La carta di credito è facoltativa e costituisce autorizzazione agli istituti ed enti esercenti il credito agrario alla erogazione di prestiti a tasso agevolato, assistiti dal concorso negli interessi, nei limiti delle assegnazioni a tal fine disposte per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le determinazioni degli istituti ed enti di credito in ordine alla concedibilità del credito.

     Gli istituti ed enti di cui al comma precedente dovranno annotare sulla carta di credito, che sarà loro esibita dalla ditta richiedente, l'importo del prestito concesso.

     La carta di credito ha validità triennale e alla scadenza viene rinnovata con le medesime modalità di cui ai precedenti primo e secondo comma; la stessa può essere aggiornata a richiesta dell'interessato, prima della scadenza predetta.

     I prestiti di importo superiore al lire 30 milioni potranno essere concessi sulla base della «carta di credito» o di nulla-osta rilasciato, per prestiti sino a 300 milioni di lire, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e per importi superiori dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 12.

     Il fondo di rotazione dell'E.S.A. di cui all'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è incrementato della somma di lire 30.000 milioni da utilizzare esclusivamente per la erogazione di prestiti per la conduzione aziendale di durata annuale nonchè per le dotazioni aziendali [11].

     Per le medesime finalità indicate dal precedente comma saranno utilizzate le disponibilità del fondo di rotazione provenienti dai rientri per i prestiti di conduzione già erogati.

     A modifica dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1963, n. 3 i prestiti agevolati a qualsiasi titolo erogati dal fondo di rotazione sono destinati esclusivamente in favore dei soggetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2.

     L'importo dei prestiti di conduzione per ciascuna impresa è determinata sulla base dei valori fissati a norma dell'art. 10 e comunque non può superare lire 6 milioni per beneficiario.

     Agli aggiornamenti dei limiti massimi per ciascuna impresa provvederà l'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste.

     Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo e di quelle indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 1963, n. 3 il «Fondo di rotazione» è autorizzato ad operare in base alle effettive disponibilità di cassa.

     Per la gestione dei fondi di dotazione il comitato di gestione del fondo di rotazione è tenuto a predisporre e a presentare annualmente al consiglio di amministrazione dell'E.S.A., per l'esame e la relative delibera, una relazione sulle previsioni di entrata e su quelle di investimento per l'attuazione dei compiti istituzionali e delle disposizioni particolari di cui alla presente legge, nonché sulle spese generali.

     Detta delibera unitamente alla relazione di previsione è comunicata all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre di ogni anno.

     Tutte le delibere adottate dal comitato di gestione del fondo di rotazione sono immediatamente esecutive.

 

Titolo III

Prestiti per la dotazione aziendale

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti previsti dall'art. 4, per i prestiti erogati, a norma dell'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 dagli istituti ed enti di credito agrario per l'acquisto di macchine, apparecchiature, attrezzature e nuove tecnologie per le attività agricole, ivi comprese le serre e le fungaie, l'allevamento del bestiame, e per le attività ad esse connesse. I prestiti agevolati di cui al precedente comma, di durata non superiore a cinque anni, possono essere concessi per un importo sino all'integrale copertura della spesa riconosciuta ammissibile col nulla-osta rilasciato ai sensi dell'art. 6.

     Il concorso negli interessi è liquidato direttamente agli istituti ed enti di credito sulla base di appositi attestati per singola operazione, trasmessi all'Amministrazione regionale dai predetti istituti ed enti di credito.

     In alternativa alle agevolazioni creditizie, può essere accordato in favore dei coltivatori diretti, singoli o associati, di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2, un contributo in conto capitale, non superiore in ogni caso a 30 milioni di lire , corrispondente all'attualizzazione degli aiuti concedibili a norma degli articoli 4 e 5.

     Il predetto limite contributivo può essere periodicamente aggiornato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Le provvidenze creditizie del fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, richieste a norma dell'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono integrate da un eventuale aiuto regionale in conto capitale, di importo pari alla differenza tra il contributo in conto capitale disposto dall'articolo 4 e l'attualizzazione dell'intervento del fondo di rotazione calcolata sulla base di un tasso convenzionale di riferimento, corrispondente a quello vigente in campo nazionale al momento del rilascio del nulla-osta [12].

 

     Art. 14.

     In alternativa alle agevolazioni creditizie e per le medesime finalità previste dall'art. 13, possono essere concessi per le operazioni di locazione finanziaria di durata non superiore ad anni cinque, effettuate da società di leasing operanti nel settore agricolo, con preferenza per quelle società in cui sia prevalente la partecipazione di istituti di credito ed enti di diritto pubblico, contributi in conto canoni nella misura corrispondente al concorso regionale negli interessi sui prestiti quinquennali concessi ai sensi del precedente articolo.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai fini della determinazione di condizioni, caratteristiche e modalità delle suddette operazioni, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le società di locazione finanziaria di cui al precedente comma.

 

     Art. 15.

     Le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 4 e 5 per l'acquisto di bestiame sono concesse nel rispetto delle direttive di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 797 del 12 marzo 1985, per prestiti sino all'ammontare dell'intera spesa ritenuta ammissibile in sede di emissione del nulla-osta.

     La durata dei prestiti agevolati deve essere commisurata al periodo previsto per il mantenimento in azienda del bestiame, con un massimo di cinque anni.

     Per le esigenze di esercizio delle imprese zootecniche può essere concesso ai coltivatori diretti, agli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, nonché alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni di produttori riconosciute, di cui rispettivamente ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2, un concorso negli interessi, nella misura prevista dall'articolo 4, secondo comma, n. 1, per prestiti di dotazione, di durata non superiore a dodici mesi, da destinare all'acquisto di bestiame bovino da ingrasso.

     I prestiti previsti dal precedente comma possono essere concessi anche ad allevatori coltivatori diretti singoli o associati, che esercitano l'attività zootecnica senza disporre di propria azienda agricola e viene accordato di preferenza a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori riconosciute che gestiscano centri di ingrasso di bestiame conferito da soci allevatori delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 268/75. Per ciascun centro di ingrasso il conferimento da parte dei soci deve riguardare almeno il 70 per cento degli animali trattati annualmente dal medesimo centro.

     L'ammontare della spesa ritenuta ammissibile per i prestiti agevolati di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo non può superare il limite di lire 150 milioni annui per singola impresa zootecnica. Nel caso di iniziative associate il predetto massimale può essere moltiplicato per il numero delle imprese zootecniche socie sino ad un importo complessivo non superiore a lire 1.500 milioni. I predetti limiti di spesa possono periodicamente essere aggiornati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Ogni anno, contestualmente alla ripartizione territoriale della spesa prevista dall'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, stabilisce la quota dello stanziamento, iscritto in bilancio per la finalità di cui al terzo comma, da destinare alle iniziative che prevedano una spesa annua ammissibile non superiore a 30 milioni per ogni singola impresa zootecnica.

     Almeno il 60 per cento dei finanziamenti previsti per gli interventi del presente articolo è destinato, sempre che esistano le relative richieste, alle iniziative assunte nei territori di cui alla direttiva CEE n. 268 del 28 aprile 1975 e successive modifiche ed integrazioni.

     L'intervento regionale è liquidato direttamente agli istituti ed enti dl credito sulla base di appositi attestati per singola operazione, trasmessi all'amministrazione regionale dai predetti istituti ed enti di credito.

     Le iniziative previste dal presente articolo possono usufruire della disposizione recata dal quarto e quinto comma dell'art. 13 [13].

 

     Art. 16.

     Per un periodo non inferiore alla durata del prestito, a decorrere dalla data di concessione degli aiuti, le dotazioni di cui all'art. 13 nonché il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui all'articolo 15 non possono essere alienati, ceduti o comunque distolti dal previsto impiego o trasferiti dall'azienda del beneficiario, salvo autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste su richiesta debitamente motivata.

     In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma, le relative agevolazioni sono revocate e i beneficiari devono restituire le somme già erogate a qualsiasi titolo dalla Regione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto esistente al momento della revoca.

 

Titolo IV

Prestiti di esercizio a favore di enti ed organismi

 

     Art. 17.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere il concorso nel pagamento degli interessi, fissato dal n. 1 del secondo comma dell'art. 4, sui prestiti a favore di cooperative, associazioni di produttori e loro consorzi di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 2 per l'acquisto di cose utili per la gestione delle aziende agrarie e degli allevamenti zootecnici dei soci, previsti dall'art. 2, n. 4, lett. a della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

 

     Art. 18.

     In favore delle cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori e loro unioni di cui rispettivamente ai numeri 3 e 4 dell'art. 2 che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci e che si trovano nelle condizioni indicate dal successivo art. 21 può essere concesso, attraverso l'I.R.C.A.C. che può a tal fine operare anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l'attività, il concorso negli interessi previsto dal n. 1 secondo comma dell'art. 4 sui prestiti agrari erogati dagli istituti ed enti di credito nelle forme previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni [14], da destinare:

     1) alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti ai sensi dell'art. 2, n. 4, lett. b, della legge 5 luglio 1928, n. 1760;

     2) alle spese di gestione connesse alla lavorazione e vendita collettiva del prodotto conferito dai soci, secondo quanto previsto dall'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

     La concessione delle agevolazioni creditizie è subordinata all'emissione da parte dell'I.R.C.A.C. di apposita autorizzazione.

     I prestiti agrari di cui al primo comma possono essere [15] concessi per l'intero prodotto conferito.

     Almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo i termini fissati con decreto emanato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, l'Assessore medesimo, sentiti le organizzazioni professionali di categoria rappresentate nel Comitato nazionale dell'economia e del lavoro, gli organismi maggiormente rappresentativi sul piano regionale della cooperazione agricola, i rappresentanti delle unioni regionali delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, gli istituti di credito e l'I.R.C.A.C., determina per i diversi prodotti, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i valori unitari massimi dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, nonché la loro durata che in ogni caso non può essere superiore a dodici mesi.

     L'ammontare dei prestiti agevolati, destinati alla corresponsione delle anticipazioni ai conferenti, è fissato nella misura non superiore al 60 per cento del prezzo di mercato. Tale percentuale può essere elevata fino al 70 per cento qualora si provvedano particolari condizioni di mercato.

     Per la determinazione dei prezzi di mercato l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può avvalersi di enti pubblici o istituti specializzati, mediante la stipula di apposita convenzione cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

     (Omissis) [16].

     Per i comparti produttivi nei quali la concessione di prestiti agevolati, per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente primo comma, e già regolamentata da apposite norme legislative regionali, le disposizioni previste dai precedenti quarto e quinto comma di applicano dal 1987 con decorrenza dall'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione [17].

 

     Art. 19.

     Per favorire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole siciliane con la realizzazione di prodotti finiti a più elevato valore aggiunto, può essere concesso agli organismi indicati al primo comma dell'art. 18, oltre a quanto previsto per le finalità del n. 2 del medesimo art. 18, un ulteriore prestito agevolato, di durata non superiore a 12 mesi, da destinare alle spese di gestione e all'acquisto dei materiali connessi all'affidamento e confezionamento di vini da tavola o a denominazione d'origine controllata, di vini speciali e di vini spumanti.

     L'ammontare dei prestiti suddetti è stabilito sulla base di un apposito programma di attività predisposto dagli organismi associativi e non può essere superiore all'importo corrispondente ad una spesa unitaria fino a 10 volte fissata per le finalità del n. 2, primo comma, dell'art. 18, per i prodotti sfusi non soggetti a processi di affinamento e confezionamento.

     Le richieste di intervento debbono essere avanzate all'IRCAC che provvede al rilascio di apposita autorizzazione preventiva [18].

     I benefici dell'intervento di cui ai precedenti commi debbono comunicare all'I.R.C.A.C., a conclusione dei programmi di affinamento e confezionamento e comunque alla scadenza del prestito agevolato, il consuntivo dell'attività svolta.

     Qualora i quantitativi effettivamente affinati e confezionati dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti a quelli per i quali si è usufruito del prestito agevolato di cui al precedente articolo, il concorso regionale negli interessi per la parte di prestito relativo ai quantitativi dei prodotti non sottoposti ad affinamento e confezionamento è revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente erogate dalla Regione maggiorate degli interessi calcolati a! tasso di sconto esistente al momento della revoca.

     Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono estese alle medesime condizioni alle aziende vitivinicole, dotate di adeguate strutture di trasformazione, conservazione, affinamento e confezionamento della produzione aziendale.

 

     Art. 20.

     Le agevolazioni creditizie per le spese di gestione previste dal n. 2 del primo comma dell'art. 18, ivi comprese quelle destinate alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole disposte dall'art. 19, sono estese all'intero prodotto trattato nell'ambito degli accordi di compartecipazione di cui al n. 7 dell'art. 2, stipulati da consorzi di cooperative, da associazioni di produttori e loro unioni, nonché da cooperative che commercializzano prodotti agricoli a denominazione d'origine o per i quali sia stato concesso il marchio di qualità previsto dalla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 21.

     Per accedere alle agevolazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 i richiedenti debbono disporre di impianti, macchinari ed attrezzature idonee alla lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti.

     La sussistenza dell'idoneità degli impianti è attestata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui territorio ricadono gli impianti suddetti.

     L'attestato rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura entro 90 giorni dalla richiesta deve essere prodotto dall'I.R.C.A.C. a decorrere dall'annata agraria successiva a quella di entrata in vigore della presente legge e rinnovato ogni tre anni.

     Per il settore vitivinicolo le agevolazioni sono riservate alle cooperative riconosciute «cantine sociali» ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni, e ai loro consorzi nonchè ai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 19 [19].

     L'ammontare dei finanziamenti per le anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti previsti dal primo comma, n. 1 dell'art. 18 non può superare per la stessa campagna 20 volte il capitale sociale delle cooperative e dei loro consorzi o 20 volte le quote associative delle associazioni di produttori, con riferimento al valore accertato nell'annata agraria immediatamente precedente a quella della richiesta del finanziamento.

     Le agevolazioni per le anticipazioni ai conferenti possono essere accordate anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma, purché gli organismi associativi adottino uno specifico programma per l'adeguamento anche graduale del capitale sociale e delle quote associative nel periodo massimo di un triennio.

 

     Art. 22.

     Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al primo comma dell'articolo 18 è concesso con le seguenti modalità:

     a) sull'intero ammontare del finanziamento per i primi sei mesi;

     b) sul 50 per cento del finanziamento per la residua durata.

     La liquidazione del concorso regionale sugli interessi relativi ai prestiti di cui agli articoli 18, 19 e 20 è effettuata dall'I.R.C.A.C. direttamente alle aziende di credito finanziatrici alla data di scadenza degli stessi, ferma restando la corresponsione degli interessi, nella ipotesi di pagamento oltre tale scadenza, nella misura pari a quella riconosciuta alla Regione sulle giacenze di tesoreria.

     Ai beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 è fatto divieto di erogare ai soci, a saldo o in acconto, liquidazioni finali prima dell'integrale estinzione dei prestiti agevolati ottenuti per la campagna cui la liquidazione stessa si riferisce.

     L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, accertata dall'I.R.C.A.C., comporta l'esclusione dalle agevolazioni creditizie per l'annata successiva a quella dell'accertamento dell'inadempienza.

     Sulle operazioni assistite dai benefici previsti dagli articoli 18, 19 e 20 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste può disporre accertamenti anche congiuntamente all'I.R.C.A.C.

     Il pagamento delle anticipazioni ai conferenti è effettuato dagli istituti ed enti di credito sulla base di appositi bollettini di conferimento, predisposti dallo organismo associativo, intestati ai singoli soci e quietanzati dagli stessi presso gli sportelli bancari. I bollettini contengono, oltre l'importo, i dati catastali del fondo, l'indicazione delle quantità e delle caratteristiche dei prodotti conferiti [20].

 

Titolo V

Interventi di soccorso

 

     Art. 23.

     A decorrere dall'anno finanziario 1987, al fine di consentire l'immediata attivazione degli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità e/o calamità naturali, è istituito nel bilancio regionale un fondo con una dotazione di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1987 e di lire 50.000 milioni per l'esercizio 1988, dal quale prelevare, a titolo di anticipazione sulle assegnazioni statali, le somme necessarie per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legislazione statale in materia [21].

     Per gli esercizi successivi l'ammontare del fondo sarà iscritto in bilancio con le modalità dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     Le somme prelevate dal fondo di cui al primo comma vengono iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in base al riparto previsto nel successivo art. 24.

     Le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni vengono iscritte in appositi capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio regionale.

     Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con titolo speciale da estinguersi mediante registrazione delle scritture, la Regione provvede al recupero, a carico delle assegnazioni statali, nei limiti delle anticipazioni effettuate.

     [22].

     Nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato, il maggiore onere resta a carico della Regione stessa.

     All'utilizzazione delle eventuali maggiori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione si provvede nel successivo esercizio.

 

     Art. 24.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, constatato l'avvenuto verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle proposte di declaratoria e di delimitazioni dei competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, delimita le zone di intervento, provvede alla ripartizione delle quote del fondo di cui all'art. 23 da utilizzare per i singoli interventi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettere a, b e c della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e fissa i criteri e le modalità di erogazione delle agevolazioni destinate, con preferenza nell'ordine, alle imprese diretto- coltivatrici ed agli imprenditori di cui al n. 5, lett. a, dell'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 25.

     Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al precedente art. 23 dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di cui all'art. 24.

 

Titolo VI

Mutui di miglioramento

 

     Art. 26.

     Gli aiuti disposti dagli articoli 4 e 5 sono concessi per mutui per gli investimenti di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 1 concessi dagli istituti esercenti il credito agrario di Sicilia.

     I predetti mutui agevolati possono avere una durata non superiore ai 15 anni, oltre al periodo di somministrazione che non può superare i due anni ed a quello di preammortamento che non può superare i tre anni.

     Il mutuo è commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile.

     Gli interessi a carico dei beneficiari per il periodo antecedente l'inizio dell'ammortamento sono cumulati, a richiesta del mutuatario, al debito in linea capitale e pagati secondo il conseguente piano di ammortamento.

     E' in facoltà dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste consentire, a richiesta del mutuatario, che l'impegno complessivo per annualità di contributo venga ripartito in importi costanti per una durata inferiore a quella di ammortamento del mutuo.

     Il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi alle anticipazioni ed al preammortamento decorre dalla data della prima somministrazione e viene liquidato dall'Amministrazione regionale sulla base di rendiconti che gli istituti di credito sono tenuti a presentare con periodicità semestrale [23].

 

     Art. 27.

     In alternativa ai mutui assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 4, secondo comma, punti 2, 3 e 4 e dall'art. 5, in favore dei soggetti indicati ai numeri 1 e 5/a, dell'art. 2 e per investimenti complessivi non superiori a 120.000 ECU per azienda, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente alle aliquote fissate dal medesimo art. 4.

     Analoga alternativa è ammessa nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 2 che conducono in forma associata aziende agricole e zootecniche per investimenti complessivi incrementati del 50 per cento rispetto al limite indicato al precedente comma.

     Per i soggetti diversi da quelli indicati nei due commi precedenti è ammessa analoga alternativa per investimenti non superiori a 60 mila ECU.

     Con il provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale di cui ai commi precedenti l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dispone l'anticipazione in favore del beneficiario del 50 per cento dell'ammontare del contributo che potrà essere erogato a seguito di apposita richiesta dell'interessato corredata di sottoscrizione d'impegno ad utilizzare le somme anticipate entro il periodo massimo di dodici mesi dall'avvenuta erogazione.

     Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione ai beneficiari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalità commisurata all'applicazione del tasso ufficiale di sconto ridotto di due punti, determinato alla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo.

     Per l'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo si terrà conto, ai fini della valutazione della convenienza economica, dei medesimi indici, parametri e limiti indicati dall'art. 29.

 

     Art. 28.

     Gli immobili e le opere che hanno beneficiato degli aiuti disposti dagli articoli 26 e 27 non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto regionale, per almeno dieci anni dalla data di collaudo, salvo che il mutamento di destinazione sia previsto da disposizioni legislative o determinato da cause di forza maggiore.

     Nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma è revocato il provvedimento di concessione degli aiuti ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme comunque erogate dalla Regione, rapportate al periodo della violazione, maggiorate degli interessi calcolati su detti importi al tasso ufficiale di sconto esistente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione originaria.

     Gli aiuti in conto capitale concessi al proprietari per il miglioramento dei fondi sono revocati, a far data del trasferimento tra vivi a qualunque titolo della proprietà del fondo, qualora tale trasferimento avvenga prima che siano decorsi cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori.

     Sono esclusi dal disposto di cui al presente articolo i trasferimenti di proprietà a favore di familiari del beneficiario coltivatore diretto sempreché si tratti di uno dei membri della famiglia coltivatrice e nei limiti dei rapporti di coniuge, nonché di parentela o affinità indicate nell'art. 230 bis, terzo comma, codice civile.

 

     Art. 29.

     Le agevolazioni previste dagli articoli 26 e 27 devono rispondere a criteri di convenienza economica, correlativi, da un lato, alla redditività degli investimenti effettuati nell'azienda, in relazione alla figura dell'imprenditore concreto e al relativo reddito netto, dall'altro, alla conseguente possibilità per i beneficiari di estinguere le rate di mutuo contratte entro i tempi prefissati.

     A tal fine l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste definisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e aggiorna almeno ogni triennio appositi parametri unitari di spesa ammissibile per comparti produttivi e aree geografiche, nonché i limiti massimi di spesa ammissibile per unità di lavoro umana (ULU) e per azienda.

     Per la definizione di detti parametri l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si avvale di una commissione nominata dal medesimo Assessore e composta da docenti esperti di economia e politica agraria e di estimo rurale e contabilità agraria delle Facoltà di agraria delle Università degli studi di Catania e di Palermo nonché da rappresentanti degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario e da tre tecnici esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni professionali delle categorie agricole più rappresentative sul piano nazionale.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può affidare ad istituti universitari ed enti pubblici specializzati in economia agraria, attraverso la stipula di apposite convenzioni, l'incarico di predisporre gli elementi di base per l'aggiornamento periodico dei parametri di cui al precedente terzo comma.

     Per la definizione dei parametri aggiornati si applicano le procedure di cui al suddetto terzo comma.

     Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 30.

     Per quegli investimenti che garantiscono un miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole, traducendosi solo in parte in incrementi di reddito netto, sono concesse ai soggetti di cui ai numeri 1 e 5/a, dell'art. 2, con priorità a quelli operanti nei territori delimitati a norma della direttiva CEE n. 268 del 1975 e successive modifiche ed integrazioni gli aiuti previsti dall'art. 27 entro un limite massimo di spesa ammissibile di 60.000 ECU.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste definisce, avvalendosi della commissione di cui al terzo comma dell'art. 29, le tipologie e le modalità dell'intervento prescindendo dai criteri stabiliti dal suddetto art. 29, primo comma.

 

     Art. 31.

     I mutui per la realizzazione, acquisizione, ristrutturazione, potenziamento, ampliamento di strutture collettive di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative agricole e loro consorzi o di associazioni di produttori e loro unioni giuridicamente riconosciute sono concessi secondo le modalità di cui all'art. 12, secondo comma, lettere b e c, della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.

     L'aiuto regionale, complessivamente concedibile a norma degli articoli 7 e 8 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è subordinato alla dimostrazione, al momento di emissione del provvedimento di concessione, della disponibilità da parte degli organismi beneficiari di capitale sociale o di quota associativa per un ammontare non inferiore al 5 per cento dell'intera spesa ammissibile, nonché alla dimostrazione della disponibilità, anche mediante preliminari di compravendita, di aree idonee sotto il profilo sia urbanistico che geologico alla realizzazione dell'impianto.

 

     Art. 32.

     Qualora il singolo socio, ai sensi dell'art. 21, quinto comma e dell'art. 31, secondo comma della presente legge, è tenuto a versare alla cooperativa o all'associazione di produttori cui aderisce, un importo complessivo superiore a 2 milioni di lire, l'I.R.C.A.C. è autorizzato a concedere al medesimo, per il tramite dell'organismo associativo di appartenenza, un concorso negli interessi su prestiti di durata quinquennale da destinare alla copertura di quanto dovuto per la formazione o l'adeguamento del capitale sociale e delle quote associative.

     La quota parte di interessi a carico del beneficio è fissata nella misura del 4 per cento.

 

Titolo VII

Mutui per la proprietà coltivatrice

 

     Art. 33.

     Per favorire la formazione di unità aziendali efficienti e produttive è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all'ampliamento ed alla formazione della proprietà diretto- coltivatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Nella concessione dei mutui di cui al precedente comma, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, deve essere data preferenza:

     1) ai soggetti che intendono esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 con le modifiche e le integrazioni di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

     2) a cooperative agricole di conduzione sia in proprietà che con divisione dei terreni tra i soci, purché esclusivamente costituite da lavoratori agricoli e/o da coltivatori diretti e dagli altri soggetti indicati al punto 1 dell'art. 2;

     3) ai coltivatori diretti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7. comma secondo, punto 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

     Sono altresì ammessi al beneficio del concorso regionale negli interessi i mutui di durata massima ventennale per l'acquisto di fondi rustici da parte di giovani di età non superiore ai 40 anni a condizione che;

     a) i beneficiari siano in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo agrario o di laurea in scienze agrarie o veterinarie;

     b) i beneficiari non siano proprietari di altri fondi rustici, costituenti una idonea unità produttiva ai sensi dell'art. 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e non abbiano venduto nel quinquennio precedente fondi parimenti idonei;

     c) i beneficiari non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo tali da occupare un tempo di lavoro superiore al 50 per cento del tempo totale di lavoro ed inoltre il reddito traibile da tale lavoro dipendente o autonomo non deve essere superiore a quello percepibile con l'insediamento nell'azienda agricola;

     d) il fondo, per dimensioni a caratteristiche, sia suscettibile di procurare all'imprenditore un reddito annuo netto non inferiore all'ammontare delle retribuzioni medie lorde provinciali dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli e non superiore all'ammontare delle retribuzioni medie lorde provinciali dei dirigenti di azienda agricola;

     e) l'acquirente, pena la decadenza dei benefici sull'acquisto, deve impegnarsi ad avviare, ove necessario, un piano di miglioramento del fondo entro il quinquennio successivo all'immissione in possesso.

     Gli accertamenti necessari per l'applicazione del disposto del precedente comma sono di competenza degli ispettorati provinciali per l'agricoltura.

     Alle operazioni si applicano le norme di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817 in quanto compatibili con il presente articolo.

     I mutui previsti dal terzo comma usufruiscono della fidejussione regionale ai sensi dell'art. 8 [24].

 

Titolo VIII

Organi consultivi

 

     Art. 34.

     E' istituito il Consiglio regionale per l'agricoltura, organo consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con i seguenti compiti:

     a) proporre studi, ricerche ed indagini conoscitive sugli aspetti tecnici, economici e sociali del sistema agricolo regionale, anche in rapporto agli altri settori produttivi e alla politica nazionale e comunitaria;

     b) esprimere parere sui problemi tecnici ed economici riguardanti il sistema agricolo regionale;

     c) proporre iniziative e provvedimenti per regolare, coordinare e potenziare l'azione pubblica per lo sviluppo e il miglioramento del sistema agricolo regionale;

     d) proporre l'adozione degli atti necessari per una gestione finalizzata e programmata della spesa ed esprimere il parere sui criteri e le direttive di attuazione della legislazione agraria;

     e) avanzare proposte per migliorare l'efficienza dell'Amministrazione regionale ed assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa;

     f) avanzare proposte sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;

     g) svolgere le funzioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 88, modificato con legge regionale di ratifica 21 giugno 1948, n. 20 e successive aggiunte e modificazioni;

     h) verificare l'attuazione della legislazione agraria valutandone gli effetti e l'efficacia nella realizzazione degli obiettivi perseguiti, nonché esaminare l'andamento della spesa e la capacità operativa dell'Amministrazione regionale in rapporto alle esigenze del settore e alle possibilità di intervento offerte dalla legislazione agraria;

     i) svolgere ogni altra funzione attribuitagli dalla legislazione regionale.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può altresì sottoporre all'esame del Consiglio regionale dell'agricoltura argomenti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

 

     Art. 35.

     Il Consiglio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o, per sua delega, dal direttore dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste per gli interventi strutturali e promozionali ed è composto:

     1) dai direttori dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e delle foreste;

     2) dai presidi della Facoltà di agraria delle università di Palermo e Catania e della Facoltà di veterinaria di Messina;

     3) dal direttore dell'IRCAC;

     4) dal direttore dell'IRFIS;

     5) dal direttore dell'ESPI;

     6) dal presidente dell'ESA o un suo delegato;

     7) dal direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;

     8) da due rappresentanti degli istituti ed enti di credito di cui uno designato dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane ed uno dalla Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane della Sicilia;

     9) da due rappresentanti dell'industria di trasformazione designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

     10) da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

     11) da tre membri designati dalle organizzazioni cooperativistiche più rappresentative a livello nazionale e aventi rappresentanza in Sicilia;

     12) da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     13) da tre rappresentanti delle Unioni regionali delle associazioni di produttori agricoli;

     14) da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori;

     15) dal Presidente dell'Istituto regionale della vite e del vino;

     16) da un rappresentante della Consulta regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia;

     17) da un dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica, che svolge funzioni di segretario.

 

     Art. 36.

     I componenti del consiglio che non ne fanno parte per ragioni di carica sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Il Consiglio è costituito e svolge le sue funzioni anche nel caso di mancata designazione di qualcuno dei componenti indicati ai numeri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 del precedente art. 35 entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

     I membri designati per la carica sono sostituiti, in caso di assenza od impedimento, da coloro che ne fanno le veci.

     Il Consiglio dura in carica tre anni.

 

     Art. 37.

     La convocazione del Consiglio è demandata all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     Il Consiglio si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte l'anno.

     I membri che fanno parte del Consiglio e dei sottocomitati, previsti dal successivo art. 38, non per ragioni di carica sono dichiarati decaduti se, nel corso dell'anno, non partecipano a due sedute senza giustificato motivo.

 

     Art. 38.

     Il Consiglio regionale dell'agricoltura può organizzarsi in sottocomitati e gruppi di lavoro per lo studio di determinati argomenti o la trattazione di specifiche materie [25].

     Possono essere chiamati a far parte dei sottocomitati anche docenti universitari e persone di comprovata esperienza nella materia trattata estranee al Consiglio regionale dell'agricoltura [26].

     Alla costituzione dei sottocomitati si provvede, su proposta del consiglio regionale dell'agricoltura e sentita la Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 39.

     Il Consiglio regionale dell'agricoltura può chiedere che siano sentiti rappresentanti di enti ed organismi pubblici nonché persone ritenute dal Consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie in esame.

 

     Art. 40.

     E' costituita, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la segreteria del Consiglio regionale per l'agricoltura, coordinata dal dirigente cui sono attribuite le funzioni di segretario a norma dell'art. 35, n. 17 della presente legge.

     L'ufficio di cui al precedente comma:

     a) svolge i compiti di segreteria ed assicura tutti gli adempimenti necessari per il funzionamento del Consiglio;

     b) cura la raccolta, la conservazione, l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento, da parte del Consiglio, dei compiti indicati all'art. 34 della presente legge;

     c) predispone la documentazione ed esegue le ricerche e le analisi utili alla trattazione di quanto viene sottoposto all'esame del Consiglio;

     d) organizza la sistematica raccolta dei dati relativi a quanto prescritto dalla lettera h dell'art. 34 della presente legge e sottopone al Consiglio una relazione annua sull'attuazione della legislazione agraria e sull'andamento della spesa.

     I direttori preposti ai singoli rami dell'amministrazione regionale e i dirigenti degli enti dipendenti dalla Regione sono tenuti a fornire alla segreteria del Consiglio regionale dell'agricoltura, su richiesta della medesima, tutti gli elementi utili per l'assolvimento da parte del Consiglio regionale suddetto dei compiti attribuitigli dalla legislazione regionale.

     5) da tre membri designati dagli organismi di rappresentanza e tutela della cooperazione agricola più rappresentativi a livello nazionale;

     6) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     7) da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori.

     I membri del consiglio che non vi appartengono per ragioni di carica scadono ogni triennio e non possono essere riconfermati.

     Alla nomina dei componenti del consiglio provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente ai componenti di cui ai precedenti numeri 4, 5, 6 e 7 di terne designate dalle rispettive organizzazioni.

     Il Consiglio, nel caso di ritardo delle designazioni, è ugualmente insediato e può operare purché sia possibile procedere alla nomina della maggioranza dei suoi componenti.

     Il Consiglio è nominato, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute esperti, rappresentanti della pubblica amministrazione, di enti economici a partecipazione pubblica e di istituti ed enti di credito.

 

     Art. 41.

     Sono soppressi:

     - il Consiglio regionale dell'agricoltura, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 87;

     - il comitato regionale della bonifica istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 22 ottobre 1947, n. 88;

     - il sottocomitato dell'agrumicoltura istituito con l'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24;

     - i sottocomitati della zootecnia e della vitivinicoltura istituiti con l'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

     - il sottocomitato per l'assistenza tecnica e le attività promozionali istituito con l'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73;

     - la Consulta di studi, istituita con l'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80.

     Sino alla costituzione degli organi consultivi previsti dalla presente legge, continuano ad operare nella loro attuale composizione e con le competenze loro attribuite dalle norme istitutive, i sottocomitati per l'agrumicoltura, la vitivinicoltura, la zootecnia e l'assistenza tecnica previsti rispettivamente dalle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36 e 1 agosto 1977, n. 73.

 

     Art. 42.

     Presso ogni ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituito il Consiglio provinciale dell'agricoltura con le seguenti attribuzioni:

     1) formulare proposte in ordine alle esigenze della agricoltura della provincia, in relazione alle problematiche specifiche dei diversi comparti produttivi, con particolare riferimento agli sbocchi di mercato delle singole produzioni;

     2) proporre iniziative e direttive per migliorare, coordinare e potenziare l'intervento pubblico in agricoltura;

     3) esaminare lo stato di attuazione delle leggi e degli interventi;

     4) verificare l'andamento della spesa;

     5) esaminare eventuali problemi riguardanti l'attuazione degli interventi e l'erogazione degli incentivi formulando proposte per la soluzione degli stessi.

     Il Consiglio, altresì può essere sentito su tutte le materie e gli argomenti per i quali l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o l'ispettore provinciale dell'agricoltura crede opportuno interpellarlo.

     Le proposte formulate dal Consiglio sono trasmesse all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 43.

     Il Consiglio provinciale dell'agricoltura è presieduto dall'ispettore provinciale competente per territorio ed è composto:

     1) dall'ispettore ripartimentale delle foreste o da un suo delegato;

     2) da un dirigente dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura con funzioni di segretario;

     3) da un funzionario dell'Ente di sviluppo agricolo all'uopo designato;

     4) da sette rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria rappresentate nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro [27];

     5) da tre membri designati dagli organismi di rappresentanza e di tutela della cooperazione agricola più rappresentativi a livello nazionale;

     6) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     7) da un rappresentante dell'associazione regionale allevatori;

     8) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali [28].

     I membri del consiglio che non vi appartengono per ragioni di carica scadono ogni triennio e non possono essere riconfermati.

     Alla nomina dei componenti provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente ai componenti di cui ai precedenti numeri 4, 5, 6 e 7 di terne designate dalle rispettive organizzazioni.

     Il Consiglio, nel caso di ritardo delle designazioni, è ugualmente insediato e può operare purchè sia possibile procedere alla nomina della maggioranza dei suoi componenti.

     Il Consiglio è nominato, in prima sede di applicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute esperti, rappresentanti della pubblica amministrazione, di enti economici a partecipazione pubblica e di istituti ed enti di credito.

 

     Art. 44.

     Sono abrogati l'art. 10 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e l'art. 50 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, nonché tutte le norme in tutto o in parte in contrasto con le disposizioni del presente titolo.

 

Titolo IX

Norme finali

 

     Art. 45.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano alle operazioni di credito agrario le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 ed al decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento del credito agrario e mantengono la loro efficacia, solo per quanto attiene a procedure e modalità di intervento, le disposizioni statali in materia di credito agrario agevolato.

 

     Art. 46.

     Le assegnazioni finanziarie per il settore agricolo disposte dallo Stato in favore della Regione sono utilizzate secondo le norme della legislazione agricola regionale.

 

     Art. 47.

     Nelle more del completamento delle procedure per la modifica dell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 167 del 28 febbraio 1984, le norme della presente legge si applicano anche nei territori compresi nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 48.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare per il triennio 1986-88 gli interventi di cui all'art. 21 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36.

     La relativa spesa sarà stabilita annualmente con legge di bilancio.

 

     Art. 49.

     Allo scopo di attuare la semplificazione delle procedure amministrative e di accelerare la concessione delle provvidenze contributive e creditizie in agricoltura previste dalla vigente legislazione a sostegno delle iniziative private, il titolo del possesso dei terreni costituenti l'azienda agricola nonché le condizioni di stato ed i requisiti personali di cui sia necessario l'accertamento per l'ammissione alle provvidenze stesse possono essere comprovati mediante dichiarazione, anche sotto la propria personale responsabilità recante la sua firma autentica.

     Parimenti, il certificato catastale può essere sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall'interessato nei modi previsti dal precedente comma, dalla quale risultino gli elementi catastali relativi all'identificazione ed alla intestazione dell'azienda.

     Per l'autenticazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi valgono le norme contenute nell'art. 2 del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

     Gli originali dei fogli di mappa e dei relativi estratti riguardanti le particelle dei terreni costituenti l'azienda agricola possono essere sostituiti da copie conformi sottoscritte dal progettista.

     Le istanze ed i relativi elaborati progettuali debbono essere corredati da una dichiarazione rilasciata dal progettista sotto la propria responsabilità professionale attestante che le opere progettate sono conformi alle norme e ai regolamenti che disciplinano le diverse materie interessate.

     L'istruttoria delle istanze e dei relativi progetti da parte degli uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste si conclude con la formulazione delle indicazioni e delle proposte di competenza degli stessi, ivi compresi la individuazione dei visti, pareri, autorizzazioni, licenze, concessioni ed altre eventuali attestazioni previste da norme legislative e regolamentari, il cui rilascio compete, anche con validità temporale e limitata, ad altre pubbliche amministrazioni.

     A conclusione dell'istruttoria di competenza dei propri uffici l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emettere i provvedimenti di concessione, prescrivendo l'acquisizione della documentazione indicata al precedente comma.

     Con lo stesso provvedimento sono determinati i documenti alla cui presentazione resta subordinata la erogazione delle anticipazioni previste dalla vigente normativa.

     I successivi o gli altri pagamenti relativi ad accertamenti parziali, finali o totali, possono essere effettuati solo dopo la presentazione della documentazione prescritta nel provvedimento di concessione.

     Il periodo determinato per l'esecuzione dei lavori e degli acquisti nei provvedimenti di concessione delle provvidenze contributive e/o creditizie a fronte di specifica richiesta del beneficiario, debitamente motivata, può essere prorogato in complesso per un periodo non superiore a quello assentito nel provvedimento stesso.

Un ulteriore periodo di proroga, non superiore a mesi diciotto, può essere concesso qualora i beneficiari non siano in grado di rispettare i termini stabiliti, per le seguenti cause di forza maggiore:

     a) decesso dell'imprenditore;

     b) incapacità professionale per causa di grave malattia del titolare debitamente certificata dalla struttura competente del servizio sanitario pubblico;

     c) calamità naturali che abbiano interessato l'azienda;

     d) ritardi non imputabili al soggetto richiedente nel rilascio da parte degli enti competenti di concessioni, pareri ed autorizzazioni indispensabili alla realizzazione delle opere [29].

     La proroga esplica la propria efficacia dalla data di notifica del relativo provvedimento.

     Nei casi in cui la contabilità finale è redatta dal direttore dei lavori o da altro professionista, lo stesso è tenuto ad attestare con dichiarazione rilasciata sotto la propria personale responsabilità che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione e a quelli finali ivi compresa la relativa contabilità.

     In aggiunta agli adempimenti che la vigente legislazione attribuisce, successivamente all'emanazione del provvedimento assessoriale di concessione, alla competenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, la concessione delle eventuali proroghe e l'accoglimento di varianti rientrano nella competenza degli ispettorati medesimi.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di nulla osta o autorizzazioni che comportano futuri impegni di spesa.

     E' abrogato l'art. 27 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

 

     Art. 50.

     Restano ferme le competenze degli ispettorati ripartimentali delle foreste in materia di concessione di contributi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 27 e 30.

 

     Art. 51.

     Le anticipazioni erogate a norma della vigente legislazione regionale in materia di miglioramenti fondiari debbono risultare utilizzate dai concessionari entro il termine di mesi 12 dalla effettiva erogazione.

     Per le anticipazioni in tutto o in parte non utilizzate entro il termine sopra indicato di mesi 12, ai concessionari si applica, a deconto del contributo da ammettere a liquidazione, una penalità commisurata alla applicazione dell'euribor a sei mesi, ridotto di due punti, determinato alla data dell'effettiva riscossione da parte del destinatario dell'anticipazione [30].

     La data di ultimazione dei lavori, cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è quella stabilita col provvedimento di concessione o rideterminata con i relativi provvedimenti di proroga.

     3 bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo finale [31].

 

     Art. 52.

     Il disposto del precedente art. 51 non si applica nei confronti delle anticipazioni a qualsiasi titolo erogate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per i settori di cui al suddetto articolo fino all'entrata in vigore della presente legge; nei confronti delle medesime anticipazioni, anche se utilizzate in regime di proroga della concessione, non si applica alcuna penalità od onere di qualsiasi natura.

 

     Art. 53.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere applicabili alle richieste di intervento, pervenute all'Amministrazione regionale dopo la suddetta data, le seguenti disposizioni legislative riguardanti opere di miglioramento fondiario ed acquisti di macchine, attrezzature e bestiame:

     Miglioramenti fondiari

     - legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articoli 2, 3 e 9;

     - legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, art. 2;

     - legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, articoli 1 e 2;

     - legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15;

     - legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 1, 2, 7, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 43 e 45;

     - legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, articoli 1 e 2;

     - legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 28.

     Macchine, attrezzature, bestiame

     - Decreto legislativo del Presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14;

     - legge regionale 11 marzo 1950, n. 21;

     - legge regionale 11 luglio 1952, n. 23;

     - legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, art. 12;

     - legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5;

     - legge regionale 3 gennaio 1961, n. 3;

     - legge regionale 11 gennaio 1963, n. 3, art. 1;

     - legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, articoli 16 e 17;

     - legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, articoli 2 e 3;

     - legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, art. 26;

     - legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, art. 6;

     - legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, art. 12;

     - legge regionale 15 dicembre 1973, n. 47, art. 9;

     - legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, art. 6;

     - legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, articoli 27, 29, 33 e 39;

     - legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, articoli 4 e 5;

     - legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, art. 3;

     - legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, articoli 10 (escluso il terzo e quarto comma), 11 e 12;

     - legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, art. 16.

     Procedure

     - legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 49 e 50.

     Le richieste di intervento per una spesa ammissibile sino a 400 milioni di lire, pervenute all'Amministrazione regionale entro il 30 dicembre 1985, continuano ad usufruire dei benefici previsti dalle norme regionali elencate al precedente comma, nei limiti degli stanziamenti disposti per l'esercizio finanziario 1986 con legge di bilancio. Le altre richieste di intervento, pervenute in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, che, pur possedendo i requisiti necessari per la concessione delle agevolazioni previste dalle norme legislative di cui al primo comma, non hanno potuto usufruire degli aiuti, possono essere ammesse, su domanda degli interessati, ai benefici della presente legge, purché le richieste medesime siano compatibili con le disposizioni dei precedenti articoli, conservando l'ordine cronologico acquisito al momento della presentazione della prima istanza.

 

     Art. 54.

     Dall'esercizio 1986, con l'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione dei diversi prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19, cessano di essere applicabili, fatti salvi gli eventuali oneri finanziari derivanti da precedenti autorizzazioni nulla- osta o provvedimenti di impegno, le seguenti norme riguardanti interventi per le finalità di cui alle lettere b e c del numero 3 dell'art. 1;

     - legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, articoli 17, 18, 19 escluso il secondo comma, 20, 21, 24 e 26;

     - legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, articoli 13, 25, 30, 41, 47, 48 primo comma e 66;

     - legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, art. 2 escluso il secondo comma, così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51;

     - legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, art. 3 ad eccezione del secondo comma così come modificato dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 104;

     - legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, articoli 2, 3, 16 tranne il terzo comma, 17;

     - legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, art. 11 tranne il sesto comma;

     - legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, articoli 14 e 22;

     - legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, art. 32;

     - legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, articoli 17 e 19 esclusi il secondo e settimo comma, 22 escluso il terzo comma;

     - legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, art. 38;

     - legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, art. 6;

     - legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, art. 1;

     - legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105, articoli 1 e 2.

     In attuazione del disposto dell'ottavo comma dell'art. 18, le seguenti norme cessano di essere applicabili dall'esercizio 1987 con decorrenza dall'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione:

     - legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, art. 19, secondo comma;

     - legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e successive modifiche, art. 3, secondo comma;

     - legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, art. 16, terzo comma;

     - legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, art. 11, sesto comma;

     - legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, art. 22, terzo comma.

 

     Art. 55.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per il triennio 1986-88, le seguenti spese:

 

     Art. 56.

     L'onere di lire 876.800 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1986-88, trova riscontro:

     - per lire 268.400 milioni nel bilancio pluriennale della Regione progetto 03.08 - Piano agricolo - Azione programmatica, forestazione - (lire 225.000 milioni) e progetto 07.09 - Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza - (lire 43.400 milioni);

     - per lire 50.000 milioni, nelle disponibilità derivanti dalle assegnazioni statali di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, riferite agli esercizi 1984 e precedenti;

     - per lire 558.400 milioni, nelle seguenti minori spese derivanti dalla cessazione dell'applicabilità di norme regionali di cui ai precedenti articoli 53 e 54:

     All'onere di lire 127.200 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1986, si provvede:

     - quanto a lire 200 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti»;

     - quanto a lire 62.200 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale»;

     - quanto a lire 64.800 milioni con la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 55634, 75209 e 75227, rispettivamente per lire 16.000 milioni, lire 2.800 milioni e lire 46.000 milioni».

 

     Art. 57.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Tabella A

 

Territori, attualmente non compresi nell'elenco di cui alla direttiva CEE n. 167/1984, nei quali si applicano le norme della presente legge riferite alle zone svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/1975

 

 

------------------------------------------------------------------

      Comuni                                     Ettari delimitati

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     Provincia di Catania                        intero territorio

                                                      comunale

     Caltagirone .............................           »

     Militello Val di Catania.................           »

     S. Michele di Ganzaria...................           »

     S. Cono..................................           »

     Mineo ...................................           »

     Maniace .................................           »

     Ragalna .................................           »

     Mirabella Imbaccari......................           »

 

     Provincia di Enna

 

     Barrafranca .............................           »

 

     Provincia di Agrigento

 

     Alessandria della Rocca..................           »

     Palma di Montechiaro.....................           »

     Camastra ................................           »

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 2


[1] Parole così modificate con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[2] Punto aggiunto con art. 31 L.R. 27 maggio 1987, n. 24.

[3] Parole così modificate con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[4] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[5] Comma aggiunto con art. 53 L.R. 23 maggio 1991, n. 32.

[6] Comma così modificato con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[7] Comma così modificato con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[8] Parole così modificate con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 agosto 1998, n. 16.

[10] Comma così integrato con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[11] Comma così integrato con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[12] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[13] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[14] Comma così modificato con art. 1 L.R. 12 dicembre 1994, n. 47.

[15] Comma così modificato con art. 1 L.R. 12 dicembre 1994, n. 47.

[16] Comma abrogato con art. 16 L.R. 4 aprile 1995, n. 28. Per il testo vigente del presente articolo si veda comunque la «Nota all'art. 16» riportata nella G.U.R.S. 8 aprile 1995, n. 18, pag. 9.

[17] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[18] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[19] Comma così modificato con art. 21 L.R. 15 maggio 1986, n. 24.

[20] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 12 dicembre 1994, n. 47.

[21] Comma così modificato con art. 3 L.R. 23 maggio 1991, n. 32.

[22] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[23] Articolo così modificato con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[24] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

[25] Comma così modificato con art. 7 L.R. 19 maggio 1988, n. 9.

[26] Comma così modificato con art. 7 L.R. 19 maggio 1988, n. 9.

[27] Numero così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 maggio 1995, n. 42.

[28] Punto aggiunto con art. 4 L.R. 4 aprile 1995, n. 27.

[29] Comma così integrato dall'art. 9 della L.R. 2 luglio 1997, n. 20.

[30] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[31] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.