§ 3.1.56 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 47.
Adeguamento degli articoli 18 e 22 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante «Interventi in materia di credito agrario», al decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:12/12/1994
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 3.1.56 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 47.

Adeguamento degli articoli 18 e 22 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, recante «Interventi in materia di credito agrario», al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

(G.U.R. 13 dicembre 1994, n. 62).

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all'articolo 18, primo comma, le parole: «nella forma di apertura di conto corrente a norma dell'articolo 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) all'articolo 18, terzo comma, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;

     c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal giorno 1 novembre 1994.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.