§ 3.2.95 - L.R. 7 agosto 1990, n. 23.
Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:07/08/1990
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 3.2.95 - L.R. 7 agosto 1990, n. 23.

Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura.

(G.U.R. 11 agosto 1990, n. 38).

 

Titolo I

Disposizioni sul credito agrario

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, concernente «Interventi in materia di credito agrario» sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     - all'articolo 1, n. 6, le parole: «mutui per il miglioramento fondiario», sono sostituite dalle parole: «mutui per gli investimenti»;

     - all'articolo 3, secondo comma, dopo le parole: «pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito globale», sono soppresse le parole: «da lavoro»;

     - all'articolo 4 dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     - all'articolo 5 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     - all'articolo 6, primo comma, le parole: «salvo quanto disposto dagli articoli 9, 11 e 18», sono sostituite dalle parole: «salvo quanto disposto dagli articoli 9, 11, 18, 19 e 20»;

     - all'articolo 8, terzo comma, dopo le parole: «escussione del debitore principale», sono aggiunte le parole: «limitatamente alle garanzie contrattualmente definite»;

     - all'articolo 12, primo comma, dopo le parole: «di durata annuale», sono aggiunte le seguenti: «nonché per le dotazioni aziendali»;

     - all'articolo 13, quarto comma, le parole: «10 milioni di lire», sono sostituite dalle parole: «30 milioni di lire»;

     - all'articolo 13 il sesto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     - all'articolo 15 il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     - all'art. 15 è aggiunto il seguente ultimo comma:

     (Omissis).

     - all'art. 18, primo comma, dopo le parole: «può essere concesso attraverso l'IRAC», è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     - all'art. 18, quarto comma, il periodo dopo le parole: «gli istituti di credito e l'IRCAC», è sostituito sino al punto dal seguente:

     (Omissis).

     - all'art. 18, quinto comma, le parole: «nella misura del 60 per cento», sono sostituite dalle parole: «nella misura non superiore al 60 per cento»;

     - all'art. 19 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     - all'art. 26, primo comma, le parole: «mutui relativi all'esecuzione di opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario», sono sostituite dalle parole: «mutui per gli investimenti»;

     - all'art. 26 sono soppressi il penultimo e l'ultimo comma;

     - all'art. 33, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate per il triennio 1990-1992 le seguenti spese:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. La proroga e la successiva rateizzazione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 9, in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'autunno 1987-primavera 1988 ricadenti nei territori delimitati con il decreto assessoriale 22 agosto 1988, si estendono alle operazioni di credito agrario scadenti entro il 31 maggio 1989 purché poste in essere anteriormente al 21 maggio 1988.

     2. Le agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, si estendono alle operazioni di credito agrario scadenti entro il 31 maggio 1989 purché poste in essere anteriormente al 13 agosto 1988.

     3. Alla copertura finanziaria del relativo onere si provvede a carico del fondo regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

 

Titolo II

Altre norme in favore dell'agricoltura

 

     Art. 4.

     1. Per assicurare la conservazione degli impianti di mandorlo, nocciolo, pistacchio e carrubo, il cui mantenimento è minacciato dalla grave crisi in atto nei comparti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, nei territori «sensibili» delimitati a norma del decreto presidenziale 10 maggio 1989, nei quali le colture suddette svolgono le funzioni di difesa del suolo e di mantenimento degli equilibri ambientali e degli insediamenti umani, un aiuto annuale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

     2. Ai conduttori delle aziende rientranti nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, oltre alle provvidenze previste dalla legislazione vigente, è autorizzato a concedere contributi annui pari al 60 per cento delle spese necessarie per l'effettuazione delle operazioni colturali atte al mantenimento delle colture di cui al comma 1.

     3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in annualità anticipate a decorrere dal 1990 sulla base dei parametri economici e colturali determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 29 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 e fissati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale per l'agricoltura e le foreste, sia in sede centrale che periferica, dovesse accertare la mancata effettuazione delle operazioni colturali di cui al comma 2, il conduttore inadempiente è tenuto a restituire l'annualità del contributo ricevuta maggiorata degli interessi legali e non ha diritto ad ottenere la corresponsione delle eventuali annualità successive alla data di accertamento.

     5. Relativamente alla coltura del carrubo si prescinde dalla delimitazione territoriale di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 2 viene determinato anziché per ettaro per pianta.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 20.000 milioni. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     1. Al fine di favorire la difesa attiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e di ridurre il grado di inquinamento dell'agricoltura migliorando il rapporto fra agricoltura ed ambiente naturale nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario, è istituito il Servizio informativo agrometeorologico siciliano (S.I.A.S.), quale servizio dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste [2].

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con decreto le modalità organizzative ed operative del SIAS anche per quanto concerne la relativa dotazione organica, usufruendo a tal fine anche del personale del ruolo dell'assistenza tecnica [3].

     3. Il SIAS si articola in stazioni di rilevamento distribuite nel territorio regionale collegate con una struttura centrale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell’ambito dei servizi allo sviluppo e di conseguire le finalità previste dal decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. [4]

     4. Il SIAS è collegato con il Servizio informatico nazionale istituito ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. Per la progettazione, la conduzione, lo sviluppo e per la gestione scientifica del SIAS, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può avvalersi della collaborazione delle università di Catania e di Palermo e/o di istituti statali di istruzione secondaria superiore con specifiche competenze ed in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agro-metereologica e climatologica e/o di enti pubblici di ricerca nazionali e regionali e/o di enti ed organismi privati in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agrometeorologica e climatologica, mediante convenzioni da stipularsi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 [5].

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 7.

     1. Le disponibilità del capitolo 14233 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso sono incrementate di lire 5.000 milioni.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni e la disposizione di pagamenti per l'attività svolta nell'esercizio 1989 sino al limite di lire 2.800 milioni.

 

     Art. 8.

     1. Le disponibilità del capitolo 15710 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso sono incrementate di lire 2.000 milioni.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni e la disposizione di pagamenti per l'attività svolta nell'esercizio 1989 sino al limite di lire 800 milioni.

 

     Art. 9.

     1. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adattamento di impianti per la lavorazione e la vendita collettiva di prodotti agricoli e/o zootecnici e loro sottoprodotti da parte degli organismi associativi di cui all'articolo 8, primo comma della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è disposto per l'esercizio finanziario 1990 lo stanziamento di lire 1.000 milioni da destinare alla concessione degli aiuti previsti dall'articolo 5 della citata legge regionale n. 7 del 1985 e all'anticipazione della quota a carico del FEOGA a norma dei regolamenti CEE n. 355/77, n. 866/90 e n. 867/90.

     2. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 10.

     1. Gli investimenti volti al miglioramento stabile dei fondi, ivi compresa la costruzione di serre, usufruiscono dei livelli contributivi previsti dall'articolo 4, secondo comma, n. 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

 

     Art. 11.

     1. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Il limite di spesa indicato dall'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22 e dall'articolo 6, secondo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 è elevato a lire 300 milioni.

 

     Art. 13.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, pari a lire 128.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 8.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 120.100 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. L'onere predetto e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 184.350 milioni per l'anno 1991 ed in lire 250.050 milioni per l'anno 1992, trovano riscontro altresì nel bilancio pluriennale della Regione, cod. 05.05 per l'anno 1990 e cod. 07.09 per gli anni 1991 e 1992, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

[2] Comma così modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[3] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[4] Comma già modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così ulteriormente modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, nel testo stabilito dall'art. 14 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

[5] Comma già modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.