§ 3.2.42 - L.R. 6 maggio 1981, n. 81.
Norme per l'attuazione nel territorio della Regione siciliana della L. 20 ottobre 1978, n. 674, recante «Norme sull'associazionismo dei produttori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:06/05/1981
Numero:81


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Requisiti per il riconoscimento).
Art. 3.  (Modalità per il riconoscimento delle associazioni di produttori e relative misure regionali).
Art. 4.  (Albo regionale, tenuta libri contabili e sociali, vigilanza e controllo).
Art. 5.  (Revoca del riconoscimento).
Art. 6.  (Efficacia vincolante in caso di gravi necessità).
Art. 7.  (Aiuti alle associazioni ed alle relative unioni per la costituzione ed il funzionamento amministrativo).
Art. 8.  (Contributi per la realizzazione di programmi).
Art. 9.  (Comitato regionale - Partecipazione alla programmazione agricola).
Art. 10.  (Aiuti per la promozione di associazioni di produttori).
Art. 11.  (Associazioni del settore ortofrutticolo).
Art. 12.  (Riconoscimento associazioni preesistenti).
Art. 13.  (Finanziamenti).
Art. 14.  (Norme finali).
Art. 15.  (Comunicazione al Ministero).
Art. 16.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.42 - L.R. 6 maggio 1981, n. 81.

Norme per l'attuazione nel territorio della Regione siciliana della L. 20 ottobre 1978, n. 674, recante «Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli», e del regolamento del Consiglio della Comunità Europea del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23).

 

Art. 1. (Finalità).

     In attuazione delle disposizioni del regolamento del Consiglio della Comunità Europea del 19 giugno 1978, n. 1360, e della L. 20 ottobre 1978, n. 674, concernente le norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, la Regione siciliana con la presente legge determina le modalità per:

     a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;

     b) l'istituzione di un apposito albo regionale delle associazioni e delle relative unioni riconosciute;

     c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e relative unioni;

     d) la concessione di contributi alle associazioni e relative unioni;

     e) l'istituzione del Comitato regionale delle unioni riconosciute;

     f) la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione regionale;

     g) promuovere e incentivare la costituzione delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

 

     Art. 2. (Requisiti per il riconoscimento).

     Ai sensi e per gli effetti del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978 e della L. n. 674 del 1978, la Regione riconosce le associazioni di produttori e le relative unioni le quali:

     a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge sopra citati;

     b) abbiano sede nel territorio regionale;

     c) siano costituite per uno o più settori produttivi omogenei ed abbiano almeno le dimensioni minime previste dal regolamento C.E.E. n. 2083 del 31 luglio 1980.

     Ai fini del riconoscimento le associazioni dei produttori devono dimostrare che i soci aderenti, siano essi produttori singoli o membri di cooperativa o di altra forma associativa prevista dall'art. 5, § 1, quarto trattino, del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978, risultino conduttori di aziende agricole nell'ambito della Regione.

     Analogamente le unioni regionali devono essere costituite esclusivamente da associazioni riconosciute dalla Regione.

 

     Art. 3. (Modalità per il riconoscimento delle associazioni di produttori e relative misure regionali).

     Per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del regolamento n. 1360 del 1978 e all'art. 2 della L. n. 674 del 1978, le associazioni di produttori e le relative unioni devono presentare domanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste corredata dai seguenti documenti:

     - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al citato regolamento n. 1360 del 1978 ed alla L. n. 674 del 1978;

     - elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell'apposito libro sociale;

     - dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'unione attestante la quantità e il valore del prodotto o dei prodotti, per i quali si chiede il riconoscimento, provenienti dagli associati e da questi prodotti nei tre anni precedenti la data della richiesta di riconoscimento, nonché gli ulteriori elementi per la dimostrazione delle dimensioni minime necessarie per il riconoscimento di cui al primo comma, lett. c), del precedente art. 2;

     - copia autentica in estratto notarile del relativo libro verbali delle assemblee, dei regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978 e all'art. 2, § 4, della L. n. 674 del 1978;

     - copia autentica del verbale di delibera dell'organo competente che decide la presentazione della domanda di riconoscimento.

     La veridicità e l'attualità della documentazione è attestata dal presidente dell'associazione o dell'unione interessata con propria dichiarazione scritta ed autenticata.

     Al riconoscimento delle associazioni di produttori e delle loro unioni provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro tre mesi dalla presentazione della domanda, previo parere del Comitato regionale di cui al successivo art. 9.

     Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti necessari al riconoscimento, entro lo stesso termine di tre mesi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste respinge la domanda con formula scritta e motivata.

     Avverso la decisione di rifiuto del riconoscimento è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale.

 

     Art. 4. (Albo regionale, tenuta libri contabili e sociali, vigilanza e controllo).

     Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 674 del 1978, viene istituito l'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

     All'albo vengono iscritte di diritto le associazioni dei produttori e le loro unioni all'atto stesso dell'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento.

     Le associazioni e le unioni iscritte all'albo regionale di cui al primo comma devono tenere il libro giornale ed il libro inventari ai sensi dell'art. 2215 del codice civile nonché:

     a) il libro associati, nel quale devono essere indicati il nome di ciascun associato, i terreni e/o gli allevamenti da lui condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

     b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

     c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

     d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

     e) il registro carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso nel mercato da parte dei singoli produttori aderenti all'associazione o, per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato o ammassato o stoccato, sulla base di norme pubbliche, dall'associazione o dall'unione.

     Le associazioni e le unioni riconosciute sono tenute a trasmettere annualmente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste copia dei bilanci, entro quattro mesi dall'approvazione, e copia delle deliberazioni dell'assemblea prescritte dall'art. 2, § 4, della L. 674 del 1978, firmate per autenticazione dal presidente.

     Il potere di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle associazioni di produttori e relative unioni è esercitato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che, a tal fine, si avvale dei propri uffici centrali e periferici.

     Le associazioni di produttori devono altresì acquisire e mettere a disposizione durante le fasi di controllo esercitate dai funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici, le fatture di vendita per quei produttori soci con volume di affari superiore a 10 milioni di lire annui o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà riferite ai prezzi ed alle quantità delle vendite effettuate dai soci che sviluppano un volume d'affari inferiore ai 10 milioni di lire annui [1].

     Le associazioni di produttori che nel contempo non hanno provveduto ad acquisire le relative fatture e/o autodichiarazioni degli anni precedenti devono provvedere, mediante dichiarazioni rese dai produttori soci comprendenti anche più campagne di commercializzazione, ad acquisirle agli atti entro il 30 giugno 1998 [*]. Per le campagne di commercializzazione in corso e per quelle successive le precitate fatture di vendita o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà dovranno essere acquisite dall'associazione entro la fine di ogni mese successivo alla vendita [1].

     Per le associazioni che non provvedano a tali adempimenti entro i termini sopraindicati l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà alla revoca del riconoscimento giuridico, con la contestuale cancellazione dall'albo regionale e la restituzione di eventuali contributi di avviamento già erogati [1].

 

     Art. 5. (Revoca del riconoscimento).

     Qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art. 8 del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978 ovvero siano accertate gravi inadempienze in ordine agli obblighi assunti in virtù delle norme previste dalla presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dopo apposita diffida senza esito, dispone la revoca del riconoscimento e la contestuale cancellazione dall'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni interessate, previo parere del Comitato regionale di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 6. (Efficacia vincolante in caso di gravi necessità).

     L'efficacia vincolante delle delibere delle associazioni nei confronti anche dei produttori agricoli non associati in casi di grave necessità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. n. 674 del 1978, viene dichiarata, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 9 della presente legge e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Lo stato di grave necessità in un dato territorio della Regione o in tutto il territorio regionale e per un determinato periodo, è dichiarato con decreto del Presidente della Regione su proposta del Comitato regionale per l'agricoltura e le foreste di cui al successivo art. 9. Con tale decreto vengono indicate le misure che possono essere adottate dalle associazioni operanti nel territorio e che dovranno essere estese ai produttori non associati.

     Il decreto di cui al precedente primo comma sarà notificato alla C.E.E. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 7. (Aiuti alle associazioni ed alle relative unioni per la costituzione ed il funzionamento amministrativo).

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste allo scopo di incoraggiare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle associazioni della Regione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978 e dell'art. 9 della L. n. 674 del 1978, concede aiuti finanziari alle associazioni ed alle relative unioni riconosciute ai sensi del precedente art. 2.

     La domanda di concessione degli aiuti di cui al comma precedente deve essere presentata all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e deve essere corredata:

     a) da un programma di attività per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta, approvato dagli organi competenti dell'associazione o dell'unione;

     b) dal bilancio preventivo approvato dagli organi competenti;

     c) dall'estratto autentico del libro dei soci;

     d) dalla copia del bilancio consuntivo degli anni precedenti.

     Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, alle associazioni di produttori sono accordati aiuti finanziari in misura pari:

     - al 3% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci al primo anno;

     - al 2% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci al secondo anno;

     - all'1% del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci al terzo anno.

     Tali aiuti non possono superare in ogni caso rispettivamente il 60%, il 40 ed il 20% delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo di cui al regolamento C.E.E. n. 2084 del 1980 della Commissione del 31 luglio 1980.

     Alle associazioni di produttori con oltre il 50% degli associati operanti nelle zone collinari interne e montane classificate dall'ISTAT e ammesse alle speciali provvidenze disposte dalla L. n. 984 del 1977, sono accordati, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978, aiuti finanziari fino alla copertura del 90, 70 e 50% delle spese ritenute ammissibili di cui al comma precedente, per i rispettivi primi tre anni dal riconoscimento.

     Alle unioni regionali possono essere accordati aiuti finanziari per la copertura delle spese reali di costituzione e funzionameno amministrativo fino al 60% per il primo anno, 40% per il secondo anno, 20% per il terzo anno.

     Tali aiuti non possono superare in ogni caso l'importo annuo di lire 50.000 U.C.

     Sulla base dei programmi e dei costi dei bilanci preventivi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere anticipazioni fino al 75% degli aiuti finanziari spettanti in virtù del presente articolo.

     Dalla liquidazione finale degli aiuti finanziari di cui ai precedenti commi possono essere detratti i contributi anticipati ai sensi del successivo art. 10.

 

     Art. 8. (Contributi per la realizzazione di programmi).

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato regionale di cui al successivo art. 9 della presente legge, è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori e relative unioni che attuino programmi di attività concernenti le finalità previste dall'art. 10 della L. n. 674 del 1978, nonché quelle previste dal successivo comma, contributi nella misura massima del 90% delle spese riconosciute ammissibili per il personale assunto a tempo determinato, fino ad un massimo di quattro unità, e per le altre spese.

     Sulla base dei programmi preventivi presentati dalle associazioni e relative unioni, regolarmente approvati, possono essere concesse anticipazioni fino all'80% dei contributi previsti dal primo comma coperte da fidejussione assicurativa o bancaria da parte degli organismi beneficiari.

 

     Art. 9. (Comitato regionale - Partecipazione alla programmazione agricola).

     Il Presidente della Regione provvede ad istituire, con proprio decreto, un Comitato regionale composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute di cui al precedente art. 2, nella misura di 1 rappresentante per ciascuna unione.

     Il Comitato è integrato da un rappresentante a livello regionale, per ciascuna delle organizzazioni professionali, delle associazioni del movimento cooperativo e dell'associazione allevatori, giuridicamente riconosciute, avente voto consultivo.

     Il Comitato può essere articolato per ognuno dei settori omogenei di cui all'art. 2, § 1, del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978, in sottocomitati di settore.

     Al Comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute, ed in particolare:

     - esprimere pareri previsti agli artt. 2, 5, 6 e 8 della presente legge;

     - favorire, mediante la proposta di iniziative opportune e/o mediante la partecipazione alle trattative, la stipulazione di accordi interprofessionali, tra le associazioni di produttori e le relative unioni e le industrie o loro organizzazioni, concernenti i reciproci programmi produttivi e le condizioni di cessione delle derrate agricole e dei mezzi tecnici;

     - proporre e partecipare alla determinazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi istituti esistenti, di quadri tecnici, amministrativi e dirigenti per le associazioni di produttori e le relative unioni;

     - formulare pareri e proposte circa le iniziative delle associazioni di produttori e relative unioni riconosciute, con particolare riferimento alle attività previste dai §§ 4, 7, 8 e 9 dell'art. 2 della L. n. 674 del 1978, tendendo a stimolare l'omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo-alimentare.

     Ai fini dell'elaborazione del programma agricolo della Regione o dei relativi aggiornamenti ed adeguamenti, il Comitato regionale della programmazione, su specifiche materie o in particolari settori regolati dalla presente legge, è tenuto a sentire il Comitato regionale di cui al presente articolo o i sottocomitati di settore dello stesso.

     Il Comitato regionale dura in carica tre anni, è convocato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e presieduto dal medesimo o da un suo delegato. Deve essere convocato entro dieci giorni quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei rappresentanti delle unioni.

     I sottocomitati di settore sono presieduti dal direttore regionale preposto alla direzione regionale per gli interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura e per la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o da un funzionario tecnico dell'Assessorato predetto dallo stesso delegato.

     Le funzioni di segretario del Comitato regionale sono svolte da un dirigente amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e quelle di segretario dei sottocomitati di settore da un funzionario amministrativo in servizio presso il gruppo di lavoro dello stesso Assessorato, competente per materia.

     Ai componenti del Comitato predetto e dei relativi sottocomitati, per la partecipazione alle sedute, competono, se dovuti, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché il gettone di presenza, nelle rispettive misure fissate dall'art. 10 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione istituisce il Comitato regionale di cui al primo comma del presente articolo chiamando a farne parte, in mancanza delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 2 e sino alla loro costituzione, un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni di produttori di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale [2].

 

     Art. 10. (Aiuti per la promozione di associazioni di produttori).

     Allo scopo di agevolare i primi adempimenti necessari per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni dei produttori, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 9, può concedere un contributo fino al 60% delle spese ritenute ammissibili che, comunque, non possono superare complessivamente il limite massimo di lire 3 milioni a favore degli organismi indicati al primo comma dell'art. 4 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, che presentino un programma per la costituzione di associazioni di produttori.

     Alle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli e delle unioni, che abbiano una adeguata rappresentatività e che siano emanazione di organizzazioni nazionali, può essere concesso, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 9, un contributo annuo per l'attivazione delle loro attività promozionali e di rappresentanza nella misura massima dell'80% della spesa ammessa. Il contributo non può superare in ogni caso l'importo di lire 25 milioni.

 

     Art. 11. (Associazioni del settore ortofrutticolo).

     In conformità alla norma del primo comma dell'art. 12 della L. n. 674 del 1978, le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla L. 27 luglio 1967, n. 622, e al relativo regolamento di esecuzione.

 

     Art. 12. (Riconoscimento associazioni preesistenti).

     Le associazioni di produttori e relative unioni preesistenti possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge sempreché ottengano il riconoscimento di idoneità previsto dagli artt. 2 e 3 comprovando l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna alle finalità connesse all'osservanza delle disposizioni previste alla presente legge.

 

     Art. 13. (Finanziamenti).

     Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione della L. 20 ottobre 1978, n. 674.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge si provvede con i fondi recati dal cap. 14208 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

     Nelle more delle assegnazioni a favore della Regione delle quote da parte dello Stato è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'anticipazione di lire 100 milioni, cui si fa fronte con le assegnazioni medesime.

 

     Art. 14. (Norme finali).

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono acquisite le norme della L. 20 ottobre 1978, n. 674, e del regolamento del Consiglio della Comunità Europea del 19 giugno 1978, n. 1360, e loro successive integrazioni e modifiche.

 

     Art. 15. (Comunicazione al Ministero).

     La Regione comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso.

     Comunica altresì al suddetto Ministero, entro il 1° marzo di ogni anno, le informazioni riguardanti gli adempimenti nazionali previsti dall'art. 19 del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978.

 

     Art. 16.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 84.

[*] Termine così prorogato dall'art. 12 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.

[1] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 84.

[1] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 84.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 1990, n. 23.