§ 3.11.57 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 57.
Provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:04/12/1978
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di promuovere in Sicilia la produzione e l'uso di impianti ad energia solare e l'utilizzazione della stessa energia solare in agricoltura, in edilizia e nell'industria sono disposti [...]
Art. 2.      L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a stipulare convenzioni con le Università siciliane e/o con istituti, laboratori e centri di ricerca operanti in Sicilia, costituiti dallo [...]
Art. 3.      Il fondo previsto dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento di piccole e medie imprese industriali operanti in [...]
Art. 4.      Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nell'edilizia pubblica, l'Assessore regionale per i lavori pubblici
Art. 5.      Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nell'agricoltura e nella zootecnia, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo del 30 % sul costo dei [...]
Art. 6.      Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nelle piccole e medie industrie operanti in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria
Art. 7.      Per la progettazione e la realizzazione di impianti sperimentali ad energia solare da destinare ad edilizia, applicazioni industriali, serre, impianti zootecnici ed altre strutture agricole, gli [...]
Art. 8.      Per il rilevamento dei dati climatologici necessari alla ricerca ed alla utilizzazione dell'energia solare nel territorio della Regione siciliana, da conseguirsi anche attraverso il [...]
Art. 9.      Le Amministrazioni regionali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, dispongono opportuni controlli tecnici sulle opere e sugli impianti realizzati con gli interventi di cui agli artt. [...]
Art. 10.      Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e per lo sviluppo a medio e lungo termine delle attività industriali e di ricerca applicata nel settore dell'energia solare è [...]
Art. 11.      Le richieste di contributo di cui agli artt. 2 e 7 debbono essere presentate agli Assessori di competenza entro il 31 marzo di ognuno degli anni finanziari previsti.
Art. 12.      Modalità e direttive per l'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge vengono emanate, con appositi decreti, dal Presidente della Regione, sentiti gli Assessori regionali [...]
Art. 13.      L'Assessore regionale per l'industria presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale una relazione annuale sullo stato della ricerca e delle applicazioni pratiche [...]
Art. 14.      Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni da ripartire in cinque esercizi finanziari dal 1978 al 1982, suddivisa come segue:
Art. 15.      All'onere previsto dalla presente legge e ricadente negli esercizi finanziari dal 1978 al 1982, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.
Art. 16.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.11.57 - L.R. 4 dicembre 1978, n. 57.

Provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia.

(G.U.R. 6 dicembre 1978, n. 52).

 

Art. 1.

     Allo scopo di promuovere in Sicilia la produzione e l'uso di impianti ad energia solare e l'utilizzazione della stessa energia solare in agricoltura, in edilizia e nell'industria sono disposti gli interventi di cui agli articoli seguenti [1].

 

     Art. 2.

     L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a stipulare convenzioni con le Università siciliane e/o con istituti, laboratori e centri di ricerca operanti in Sicilia, costituiti dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici, per il finanziamento totale o parziale di programmi di ricerca, nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche, concernenti lo studio, la sperimentazione, la progettazione, le tecniche di fabbricazione e di utilizzazione di componenti specifici e di impianti per la climatizzazione di edifici, serre, impianti zootecnici ed altre strutture agricole, la produzione di calore di processo o comunque specifiche forme di impiego dell'energia solare.

     I contributi relativi sono concessi sulla base di appositi programmi formulati da gruppi di ricerca all'uopo costituiti, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale ed il Comitato di cui all'art. 10.

     Per il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo sono altresì istituiti, per ciascuno dei bienni 1979-1980 e 1981-1982, dieci assegni di studio biennali equiparati, ai soli fini economici, ai contratti di ricerca del Ministero della pubblica istruzione. Gli assegni sono attribuiti dalle Università o dagli organismi di cui al primo comma a seguito di pubblici concorsi indetti dagli stessi sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l'Assessorato regionale dell'industria. I vincitori degli assegni dovranno essere inseriti nei gruppi di ricerca di cui al presente articolo. Al termine del periodo di godimento dell'assegno il responsabile del gruppo redige una relazione sull'attività svolta dal titolare dell'assegno; tale relazione finale, se favorevole, costituisce titolo per successivi concorsi regionali correlabili alla finalità della presente legge [2]

 

     Art. 3.

     Il fondo previsto dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 900 milioni da destinare esclusivamente al finanziamento di piccole e medie imprese industriali operanti in Sicilia per la realizzazione di impianti destinati alla fabbricazione di componenti specifici per impianti di riscaldamento e climatizzazione per la produzione dl calore di processo e per impianti in agricoltura e zootecnia funzionanti anche parzialmente ad energia solare.

     La durata, il tasso annuo agevolato e la percentuale del finanziamento sulla spesa preventivata e ritenuta ammissibile per investimenti fissi e la quota scorte sono regolati dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 e successive modifiche e integrazioni [3].

 

     Art. 4.

     Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nell'edilizia pubblica, l'Assessore regionale per i lavori pubblici [4] è autorizzato ad erogare ad enti pubblici un contributo del 30 % sul costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione di impianti ad energia solare di varia natura.

     I contributi di cui al comma precedente sono subordinati all'impiego degli impianti presso edifici o attrezzature di proprietà di enti pubblici.

     Il contributo di cui al primo comma è elevato al 50 % per componenti specifici dell'impianto prodotti da industrie operanti in Sicilia.

 

     Art. 5.

     Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nell'agricoltura e nella zootecnia, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo del 30 % sul costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione di impianti ad energia solare di varia natura.

     Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 50 % per componenti specifici dell'impianto prodotti da industrie operanti in Sicilia.

 

     Art. 6.

     Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nelle piccole e medie industrie operanti in Sicilia, l'Assessore regionale per l'industria [5] è autorizzato ad erogare un contributo del 30 % sul costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione di impianti ad energia solare di varia natura.

     Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 50 % per componenti specifici dell'impianto prodotti da industrie operanti in Sicilia.

 

     Art. 7.

     Per la progettazione e la realizzazione di impianti sperimentali ad energia solare da destinare ad edilizia, applicazioni industriali, serre, impianti zootecnici ed altre strutture agricole, gli Assessori per i lavori pubblici, per l'industria [5], per l'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza ed in ragione di un terzo dello stanziamento previsto dalla lett. f del successivo art. 14, sono autorizzati ad erogare contributi, sentito il Comitato di cui al successivo art. 10, ad enti pubblici, aziende, cooperative, nonché alle Università, ai laboratori o ai centri di cui all'art. 2.

     I contributi di cui al presente articolo non possono eccedere il 50 % del costo dell'impianto sperimentale.

     Qualora la progettazione e la realizzazione degli impianti sperimentali venga effettuata con la partecipazione di uno dei gruppi di ricerca di cui all'art. 2, il contributo può essere pari all'intero costo dell'impianto sperimentale.

 

     Art. 8.

     Per il rilevamento dei dati climatologici necessari alla ricerca ed alla utilizzazione dell'energia solare nel territorio della Regione siciliana, da conseguirsi anche attraverso il coordinamento ed il potenziamento delle reti di rilevamento, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente [5] è autorizzato, sentito il Comitato di cui al successivo art. 10, a stipulare convenzioni con organismi pubblici operanti in Sicilia nel settore della rilevazione dei dati climatologici.

 

     Art. 9.

     Le Amministrazioni regionali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, dispongono opportuni controlli tecnici sulle opere e sugli impianti realizzati con gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7.

 

     Art. 10.

     Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge e per lo sviluppo a medio e lungo termine delle attività industriali e di ricerca applicata nel settore dell'energia solare è istituito il Comitato regionale di studi e di programmazione per l'utilizzazione dell'energia solare [6].

     Il Comitato, con sede presso l'Assessorato regionale dell'industria, è costituito con decreto del Presidente della Regione, ed è composto:

     - dall'Assessore regionale per l'industria, che lo presiede;

     - dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     - dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

     - dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

     - dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

     - da sei membri eletti dall'Assemblea regionale con voto limitato a quattro;

     - da nove docenti universitari eletti dall'Assemblea regionale scelti tra i professori ufficiali delle facoltà di agraria, veterinaria, architettura, ingegneria e scienze delle Università siciliane;

     - da tre rappresentanti degli industriali siciliani designati dalle associazioni di categoria, di cui almeno uno della piccola industria [6].

     Gli Assessori regionali per l'agricoltura, per i lavori pubblici, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per il territorio e l'ambiente possono delegare i direttori regionali [6].

     Il Comitato elabora le linee programmatiche per lo sviluppo delle attività industriali e di ricerca nel settore; promuove il coordinamento delle attività di ricerca previste dalla presente legge con quelle delle altre regioni, di enti regionali e/o comunitarie; promuove iniziative per la diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche e divulgative. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed almeno una volta congiuntamente con i responsabili dei gruppi di ricerca di cui all'art. 2, i quali presenteranno, al Comitato di cui al presente articolo, una dettagliata relazione relativamente a ciascuna delle ricerche sovvenzionate.

Il Comitato può altresì convocare, per la conoscenza dei risultati ottenuti, gli operatori che hanno goduto dei benefici previsti dalla presente legge.

     Le funzioni di segretario del Comitato vengono svolte da un dirigente dell'Assessorato regionale dell'industria [7].

     Ai componenti del Comitato compete, per la partecipazione alle sedute, oltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura fissata per il direttore regionale, un gettone di presenza nella misura di lire 25.000.

 

     Art. 11.

     Le richieste di contributo di cui agli artt. 2 e 7 debbono essere presentate agli Assessori di competenza entro il 31 marzo di ognuno degli anni finanziari previsti.

 

     Art. 12.

     Modalità e direttive per l'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge vengono emanate, con appositi decreti, dal Presidente della Regione, sentiti gli Assessori regionali competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13.

     L'Assessore regionale per l'industria presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale una relazione annuale sullo stato della ricerca e delle applicazioni pratiche dell'energia solare in Sicilia [8].

 

     Art. 14.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni da ripartire in cinque esercizi finanziari dal 1978 al 1982, suddivisa come segue:

     a) per le finalità di cui all'art. 2 (ricerca ed assegni di studio) lire 700 milioni, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1978;

     b) per le finalità di cui all'art. 3 (fondo di rotazione a medio termine) lire 900 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1978;

     c) per le finalità di cui all'art. 4 (utenza edile) lire 500 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978;

     d) per le finalità di cui all'art. 5 (utenza agricola) lire 500 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978;

     e) per le finalità di cui all'art. 6 (utenza industriale) lire 500 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978;

     f) per le finalità di cui all'art. 7 (impianti sperimentali) lire 450 milioni di cui lire 90 milioni per l'esercizio 1978;

     g) per le finalità di cui all'art. 8 (rilevamento dati) lire 100 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1978 [9];

     h) per le spese di funzionamento del Comitato di cui all'art. 10 lire 5O milioni di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 15.

     All'onere previsto dalla presente legge e ricadente negli esercizi finanziari dal 1978 al 1982, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 16.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978, n. 58.

[2] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978, n. 58.

[3] Articolo così sostituito con art. 29 L.R. 6 maggio 1981, n. 96

[4] Disposizione così modificata con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978. n. 58.

[5] Disposizione così modificata con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978. n. 58.

[5] Disposizione così modificata con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978. n. 58.

[5] Disposizione così modificata con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978. n. 58.

[6] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978, n. 58.

[6] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978, n. 58.

[6] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978, n. 58.

[7] Disposizione così modificata con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978, n. 58.

[8] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 4 dicembre 1978, n. 58.

[9] Disposizione così sostituita con art. 54 L.R. 27 maggio 1980, n. 47.