§ 3.2.31 - L.R. 1 agosto 1977, n. 73.
Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:01/08/1977
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Nelle more del provvedimento legislativo di riforma amministrativa e nel quadro delle scelte programmatiche e di politica agraria della Regione, al fine di sviluppare e qualificare la base [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare e coordinare le iniziative e gli interventi per l'assistenza tecnica e le [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dalla presente legge l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a svolgere attività di assistenza tecnica mediante l'istituzione e la gestione di apposite sezioni [...]
Art. 4.      Rientrano nelle iniziative e negli interventi di cui al precedente art. 2 i seguenti compiti
Art. 5.      Per le finalità perseguite dalla presente legge, in seno al Consiglio regionale dell'agricoltura è istituito, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo P. Reg. 22 ottobre 1947, n. 87, e successive [...]
Art. 6.      Il Sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5, oltre ai compiti attribuitigli dall'art. 2 della presente legge, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni [...]
Art. 7.      Le sezioni specializzate di cui alla lett. a del precedente art. 2 provvedono, direttamente od operando in collaborazione con le facoltà universitarie presso le quali hanno sede, all'esame degli [...]
Art. 8.      Le sezioni operative previste dalla lett. b dell'art. 2 della presente legge, svolgono le attività e le iniziative che rientrano fra i compiti indicati dal precedente art. 4 e che risultano [...]
Art. 9.      Le sezioni di cui alle lett. a e b del predetto art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale del ruolo di cui al precedente art. 10, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire per [...]
Art. 12.      Allo scopo di consentire un'adeguata spinta promozionale dei diversi comparti produttivi dell'agricoltura siciliana mediante il valido inserimento di nuovi addetti alle attività promozionali, di [...]
Art. 13.      I corsi previsti dalla lett. a del precedente art. 12 mirano alla formazione ed alla specializzazione di 200 giovani che abbiano un'età non superiore ad anni trenta, risultino in possesso del [...]
Art. 14.  [4]
Art. 15.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per l'espletamento di attività dirette concernenti il settore della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura [...]
Art. 16.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli a titolo principale, che hanno i requisiti previsti dall'art. 12 della L. 9 maggio 1975, [...]
Art. 17.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per quanto non specificatamente previsto dai precedenti articoli, ad attuare le iniziative e gli interventi attribuiti alla [...]
Art. 18.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare le convenzioni previste dall'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e dall'art. 3 della L.R. 20 aprile 1976, n. [...]
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      Le comunità montane, d'intesa con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative delle categorie agricole, promuovono a livello comunale ed intercomunale conferenze ed assemblee di [...]
Art. 21.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste informa annualmente con apposita relazione la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulle attività svolte dal [...]
Art. 22.      Nella prima applicazione della presente legge, i programmi di cui al precedente art. 9 e riguardanti l'anno 1978 sono globalmente formulati, previo parere del Sottocomitato regionale istituito [...]
Art. 23.      Agli oneri occorrenti per le finalità previste dagli artt. 12, lett. b), 15 e 16, primo comma, e 17 della presente legge si fa fronte utilizzando i finanziamenti disposti dallo Stato per [...]
Art. 24.      Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, per il 1977, le seguenti spese
Art. 25.      All'onere di lire 1.509 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede


§ 3.2.31 - L.R. 1 agosto 1977, n. 73.

Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in agricoltura.

(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).

 

     Art. 1.

     Nelle more del provvedimento legislativo di riforma amministrativa e nel quadro delle scelte programmatiche e di politica agraria della Regione, al fine di sviluppare e qualificare la base produttiva agricola nonché di migliorare la condizione professionale ed il reddito dei lavoratori e dei produttori agricoli, le disposizioni della presente legge:

     - intendono assicurare agli stessi, specie se associati, l'assistenza tecnica necessaria per promuovere un rapido rinnovamento tecnologico dell'agricoltura siciliana, atto anche a conferire la massima efficacia ai provvedimenti disposti dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità economica europea;

     - regolano altresì l'attuazione degli interventi previsti dagli artt. 29 e 30 e dal titolo V della L. 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni, concernenti, tra l'altro, la contabilità aziendale, l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare e coordinare le iniziative e gli interventi per l'assistenza tecnica e le attività promozionali, previsti dalla presente legge, quelli attinenti alla sperimentazione ed alla ricerca applicata in agricoltura nonché quelli riguardanti materie connesse ai predetti settori di attività, avvalendosi all'uopo:

     a) di non più di tre «sezioni specializzate», che hanno sede presso le Università, aderenti all'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata prevista dall'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni;

     b) delle «sezioni operative per l'assistenza tecnica e le attività promozionali», che hanno sede periferica ed operano su larghe basi territoriali.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il «Sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali» di cui all'art. 5 della presente legge, e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, determina con propri decreti per ciascuna delle anzidette sezioni operative le aree territoriali di competenza che coincidono di norma con quelle delle comunità montane o delle condotte agrarie, nonché il numero e le qualifiche del personale di cui al successivo art. 10 che può essere destinato alle sezioni medesime. Analoghi criteri si applicano per le sezioni specializzate di cui alla precedente lett. a, nonché per le sezioni di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla presente legge l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a svolgere attività di assistenza tecnica mediante l'istituzione e la gestione di apposite sezioni periferiche.

     Il coordinamento operativo dei programmi delle attività di assistenza tecnica delle sezioni medesime è attribuito all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste presso il quale possono essere comandati a prestare servizio, fermi restando in ogni caso i rapporti giuridici, economici e di qualsiasi altra natura intercorrenti con l'Ente di sviluppo agricolo, non più di cinque dirigenti tecnici agrari dei ruoli del personale dell'Ente medesimo e da questo riconosciuti competenti nell'assistenza tecnica e nelle attività promozionali.

 

     Art. 4.

     Rientrano nelle iniziative e negli interventi di cui al precedente art. 2 i seguenti compiti:

     a) fare acquisire in via prioritaria alle aziende agricole piccole e medie, singole o associate, le innovazioni colturali, tecnologiche, economiche ed organizzative nonché i risultati applicativi conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazioni, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, gestione ed organizzazione aziendale;

     b) orientare le scelte produttive ed operative a livello aziendale secondo criteri di economica gestione compatibili con gli obiettivi della programmazione ed in conformità all'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione ed i redditi da lavoro;

     c) realizzare programmi dimostrativi in campo, nonché organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con organizzazioni professionali, cooperative ed organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli operatori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico- scientifiche connesse alla realizzazione di specifici obiettivi di sviluppo;

     d) curare e coordinare le attività dell'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata di cui all'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, provvedendo nel contempo a stabilire e sviluppare con la stessa rapporti operativi e di consulenza tecnico-scientifica al fine sia di recepire e diffondere nel modo più tempestivo le innovazioni ed i risultati conseguiti sia di trasmettere e proporre iniziative, informazioni e problemi della realtà agricola siciliana utili alla soluzione di interventi specifici nonché all'impostazione ed alla realizzazione di nuovi temi e programmi di ricerca applicata;

     e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e delle relative procedure destinati allo sviluppo agricolo specie per quanto attiene all'ulteriore promozione dell'associazionismo con particolare riferimento a quello cooperativistico;

     f) assistere gli agricoltori nell'attuazione delle azioni di miglioramento e potenziamento economico e produttivo dagli stessi intraprese nonché nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;

     g) curare il coordinamento operativo delle attività di assistenza tecnica attuate dall'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 3 della presente legge;

     h) trattare la materia attinente agli artt. 29 e 30 ed al titolo V della L. 9 maggio 1975, n. 153;

     i) attuare direttamente e con programmazioni annuali opportunamente distinte le attività di informazione socio-economica e di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura da svolgere nel quadro delle finalità previste dal titolo V della L. 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni;

     l) curare: la pubblicazione e la relativa diffusione gratuita, specialmente presso gli organismi associativi, cooperativistici e di categoria degli agricoltori, di un bollettino periodico concernente sia le notizie di carattere generale di cui alle precedenti lettere, che quelle afferenti ai particolari settori dell'assistenza tecnica, della contabilità aziendale, della statistica, dell'informazione socio-economica e della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura; la diffusione di materiale audiovisivo; la realizzazione di iniziative relative a programmi radio-televisivi.

 

     Art. 5.

     Per le finalità perseguite dalla presente legge, in seno al Consiglio regionale dell'agricoltura è istituito, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo P. Reg. 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, il «Sottocomitato regionale per l'assistenza tecnica e le attività promozionali» [1] che è composto, oltre che dai membri indicati alle lett. a, b, e, f, g ed h dell'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, da cinque docenti delle facoltà di agraria delle Università di Catania e di Palermo, e della facoltà di veterinaria dell'Università di Messina, nominati dal Presidente della Regione, sentita la Commissione per l'agricoltura e le foreste dell'Assemblea regionale siciliana.

     Per l'esame di specifici problemi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a far partecipare alle riunioni del Sottocomitato rappresentanti di istituti e di organismi pubblici operanti in agricoltura e persone di particolare competenza nell'argomento in esame.

     Per la costituzione ed il funzionamento del predetto Sottocomitato si applicano le norme e le disposizioni previste dai commi quarto, quinto e settimo dell'art. 50 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

 

     Art. 6.

     Il Sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5, oltre ai compiti attribuitigli dall'art. 2 della presente legge, è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concernenti:

     a) gli indirizzi generali, ed i relativi aggiornamenti, cui debbono aderire gli interventi e le attività per l'assistenza tecnica, la sperimentazione e la ricerca applicata, l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale;

     b) le iniziative e le direttive volte ad assicurare l'efficienza operativa della struttura e dell'organizzazione per I'assistenza tecnica e le attività promozionali;

     c) i programmi annuali delle sezioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3;

     d) le metodologie ed i modelli di contabilità aziendale nonché i sistemi ed i metodi per l'utilizzazione, anche sotto il profilo previsionale, dei relativi dati ed elementi economici;

     e) il coordinamento delle attività che possono essere attribuite all'Ente di sviluppo agricolo e ad altri enti, associazioni, istituti ed organismi ai sensi e per gli effetti del titolo V della L. 9 maggio 1975, n. 153;

     f) il numero, il tipo e l'ubicazione dei corsi:

     - di aggiornamento e di perfezionamento nonché di formazione professionale per l'assistenza tecnica, definendo i requisiti degli attestati da rilasciare ai rispettivi partecipanti;

     - di qualificazione professionale previsti dall'art. 58 della L. 9 maggio 1975, n. 153, e disciplinati dall'art. 15 della presente legge;

     g) i requisiti e le condizioni necessarie perché le associazioni, le istituzioni, gli istituti e gli enti, che ne fanno richiesta, possano ottenere il riconoscimento prescritto dagli artt. 49 e 56 della L. 9 maggio 1975, n. 153;

     h) la concessione ai richiedenti, che ne hanno titolo, del riconoscimento di cui alla precedente lett. g.

 

     Art. 7.

     Le sezioni specializzate di cui alla lett. a del precedente art. 2 provvedono, direttamente od operando in collaborazione con le facoltà universitarie presso le quali hanno sede, all'esame degli specifici problemi di carattere applicativo loro evidenziati dalle sezioni operative e periferiche previste dai precedenti artt. 2 e 3, nonché dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, proponendo e, ove necessario, attuando le iniziative e gli interventi all'uopo occorrenti.

     Le sezioni medesime, inoltre, assicurano all'Assessorato anzidetto:

     - la segnalazione dei risultati comunque conseguiti dall'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata, indicando le più opportune azioni dimostrative e divulgative utili alla relativa verifica e diffusione;

     - la comunicazione di notizie e di indicazioni concernenti peculiari tematiche attinenti allo sviluppo generale e specifico dei diversi comparti produttivi e socio-economici del settore agricolo, da diffondere con i mezzi di comunicazione previsti dalla presente legge.

     Per il conseguimento degli scopi anzidetti nell'ambito delle più ampie finalità perseguite dalla presente legge, l'unità polivalente di ricerca e di sperimentazione applicata assicura all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, anche mediante opportune integrazioni delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, gli adeguati apporti scientifici, tecnologici e metodologici, nonché ogni azione ed assistenza per la proiezione delle proprie acquisizioni e conoscenze in favore del settore agricolo.

 

     Art. 8.

     Le sezioni operative previste dalla lett. b dell'art. 2 della presente legge, svolgono le attività e le iniziative che rientrano fra i compiti indicati dal precedente art. 4 e che risultano particolarmente e direttamente connesse alle esigenze promozionali e di assistenza tecnica delle aziende agricole ricadenti nelle aree territoriali di competenza.

     Le sezioni medesime segnalano altresì all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste eventuali proposte riguardanti ricerche ed indagini attinenti ai propri compiti istituzionali, al fine di consentire l'inserimento nei programmi dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata.

 

     Art. 9.

     Le sezioni di cui alle lett. a e b del predetto art. 2 svolgono le loro attività in conformità ai programmi preventivi annuali, ed alle relative varianti autorizzate, che saranno redatti dalle stesse in base alle indicazioni ed alle direttive determinate con le modalità previste dall'art. 6 della presente legge. Negli stessi programmi verranno opportunamente distinte eventuali azioni ed interventi concernenti l'informazione socioeconomica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva e rende esecutivi i programmi anzidetti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, provvedendo contestualmente all'emissione di ordini di accreditamento, per l'intero importo dei singoli programmi approvati a favore dei funzionari preposti alle sezioni stesse, i quali sono considerati funzionari delegati ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di contabilità generale e sono obbligati alla rendicontazione annuale delle somme accreditate.

     Al coordinamento operativo ed amministrativo delle sezioni specializzate ed operative provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che esercita altresì i controlli ritenuti necessari.

     L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato ad assicurare, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e nei limiti delle disponibilità recate da un apposito capitolo istituito nella rubrica destinata al «Provveditorato ed autoparco della Regione», le dotazioni finanziarie, nonché quelle mobili ed immobili necessarie per consentire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'espletamento dei compiti attribuitigli dalla presente legge.

 

          Art. 10.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 11.

     Per il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale del ruolo di cui al precedente art. 10, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad istituire per ciascuno dei diversi settori operativi connessi alle attività di assistenza tecnica, provvedendo al relativo finanziamento, appositi corsi modulari, che saranno svolti, mediante la stipula di apposite convenzioni, dagli organismi universitari. Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni. Ad ogni partecipante ai corsi anzidetti viene rilasciato dagli organismi universitari un attestato comprovante il giudizio del corpo insegnante circa il profitto conseguito.

     Coloro che sulla base degli attestati anzidetti hanno conseguito il maggiore profitto in almeno tre corsi afferenti a diversi settori operativi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 10, possono essere destinati alle sezioni specializzate di cui alla lett. a) dell'art. 2 della presente legge.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a far partecipare alle iniziative previste dal presente articolo il personale appartenente al ruolo tecnico dell'agricoltura nonché, fermi restando i relativi oneri a carico degli enti e degli organismi di appartenenza, quello appartenente agli analoghi ruoli dell'Ente di sviluppo agricolo che svolge le attività di assistenza tecnica nell'ambito delle sezioni operative istituite dall'Ente medesimo ai sensi dell'art. 3 della presente legge, nonché gli addetti all'assistenza tecnica delle organizzazioni che hanno stipulato le convenzioni previste dal successivo art. 14.

 

     Art. 12.

     Allo scopo di consentire un'adeguata spinta promozionale dei diversi comparti produttivi dell'agricoltura siciliana mediante il valido inserimento di nuovi addetti alle attività promozionali, di assistenza tecnica e di informazione socio-economica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti:

     a) per l'istituzione dei corsi di cui al successivo art. 13;

     b) per la concessione degli aiuti di avviamento e dei contributi per le diverse finalità rispettivamente previste dagli artt. 30 e 60 della L. 9 maggio 1975, n. 153;

     c) per l'erogazione, con le modalità di cui all'art. 18 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, di contributi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile che sarà determinata dal Sottocomitato regionale istituito dal precedente art. 5, da concedere in favore delle cooperative di agricoltori che affidano la consulenza tecnica delle loro aziende a laureati in scienze agrarie o in veterinaria o a periti agrari iscritti ai relativi albi o collegi professionali.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere, di intesa con altre Regioni, la costituzione del «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli», che assume i compiti e le funzioni di centro interregionale di formazione in attuazione del regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979 [3].

 

     Art. 13.

     I corsi previsti dalla lett. a del precedente art. 12 mirano alla formazione ed alla specializzazione di 200 giovani che abbiano un'età non superiore ad anni trenta, risultino in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o di perito agrario, ed intendano dedicarsi alle attività di assistenza tecnica e di promozione previste dalla presente legge.

     I corsi anzidetti hanno una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a mesi 24, e debbono prevedere la partecipazione obbligatoria ed operativa, per un periodo corrispondente ad un terzo dell'intera durata del corso medesimo, alle attività svolte dalle sezioni operative di cui alla lett. b del precedente art. 2, dalle analoghe sezioni istituite dall'Ente di sviluppo agricolo, dalle cooperative agricole e dalle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute e rispettivi consorzi, nonché dall'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata.

     Per l'anzidetta partecipazione, gli organismi di cui al precedente comma sono tenuti a rilasciare appositi attestati.

     I corsi medesimi sono banditi rispettivamente per ciascuno degli anni 1978 e 1979 in misura pari al 50 per cento del totale delle unità previste dal primo comma del presente articolo e con l'osservanza del disposto del precedente art. 6.

     Per l'ammissione a ciascuno dei corsi previsti dal presente articolo si terrà conto della votazione conseguita da ciascun candidato in base al titolo di studio posseduto ed a parità di votazione si procederà a norma delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia dei concorsi per il pubblico impiego.

     Allo svolgimento dei corsi provvedono, previa stipula di apposite convenzioni con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, cui si applicano le disposizioni dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, gli organismi universitari che sono, altresì, tenuti a rilasciare a ciascun partecipante un apposito attestato concernente il punteggio complessivo afferente al giudizio generale del corpo insegnante, nonché all'esito degli appositi esami all'uopo svolti a fine corso.

     Ai partecipanti ai corsi previsti dal presente articolo può essere concessa, per il tramite degli organismi universitari interessati, una indennità mensile di lire 100 mila, che è raddoppiabile in favore dei partecipanti con residenza in comuni distanti non meno di 50 chilometri dal luogo ove gli organismi universitari svolgono, ai sensi del precedente comma, i corsi medesimi.

     Il punteggio conseguito a fine corso in base al disposto del terzo e sesto comma del presente articolo costituisce elemento di merito per la valutazione dei titoli relativi alla graduatoria finale dei partecipanti ai pubblici concorsi previsti dall'art. 10 della presente legge.

     Costituisce altresì motivo di preferenza per la concessione degli aiuti e delle agevolazioni rispettivamente previsti dalle lett. b e c del precedente art. 12 e dal successivo art. 14, l'instaurazione di rapporti stabili di consulenza o di assistenza con tecnici agricoli che abbiano avuto rilasciato gli attestati previsti dal presente articolo.

 

     Art. 14. [4]

 

     Art. 15.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, per l'espletamento di attività dirette concernenti il settore della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura oltre che avvalersi degli organi centrali e periferici dell'Assessorato e delle sezioni operative istituite con la presente legge, può stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposite convenzioni con istituti universitari, con istituti tecnici agrari e con istituti sperimentali operanti in Sicilia.

     Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

     L'Ente di sviluppo agricolo, nonché le associazioni e le istituzioni riconosciute idonee ai sensi e per gli effetti della lett. h del precedente art. 6 entro il 31 ottobre di ogni anno possono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i programmi delle attività che intendono realizzare per il medesimo settore nel corso dell'anno successivo, specificando il tipo e l'ubicazione dei corsi, la loro rispondenza alle norme degli artt. 57 e 58 della L. 9 maggio 1975, n. 153, nonché i relativi preventivi di spesa.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Sottocomitato regionale di cui al precedente art. 5, autorizza entro il successivo 15 dicembre l'esecuzione dei programmi indicati dal precedente comma e provvede nel contempo alla concessione nonché, previ opportuni controlli sullo svolgimento e la funzionalità dei corsi in questione, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi previsti dall'art. 61 della L. 9 maggio 1975, n. 153.

 

     Art. 16.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli a titolo principale, che hanno i requisiti previsti dall'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153, e dall'art. 8 della L. 10 maggio 1976, n. 352, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva C.E.E. n. 159 del 1972, e dalle determinazioni previste dalla lett. d del precedente art. 6, i contributi annuali nella misura prevista dall'art. 29 della citata legge n. 153 e successive aggiunte e modificazioni.

     Allo scopo di utilizzare i dati della rete di informazione contabile in agricoltura, di cui al regolamento C.E.E. n. 79 del 1965 e successive aggiunte e modificazioni, ai fini di una più approfondita conoscenza della realtà agricola e della programmazione degli interventi in agricoltura, nonché di consentire agli imprenditori agricoli di cui al precedente comma la migliore utilizzazione degli elementi e dei dati contabili che possono essere integrati anche da quelli dell'analisi di gestione aziendale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di organismi universitari e dell'Istituto nazionale di economia agraria con sede in Roma, mediante la stipula di apposite convenzioni cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 17.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, per quanto non specificatamente previsto dai precedenti articoli, ad attuare le iniziative e gli interventi attribuiti alla competenza della Regione dal titolo V della L. 9 maggio 1975, n. 153, con particolare riferimento agli artt. 48, 49, 54, 55 e 56 della citata legge, nonché a coordinare le attività che in base alle norme del medesimo titolo possono essere attribuite all'Ente di sviluppo agricolo e ad altri enti, associazioni, istituti ed organismi.

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare le convenzioni previste dall'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e dall'art. 3 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, e successive aggiunte e modificazioni, con istituti tecnici agrari statali e, per le finalità previste dall'art. 34 della sopracitata legge n. 36, con istituti, organismi ed enti già compartecipanti all'unità polivalente di sperimentazione e ricerca applicata.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [5].

     Per le finalità previste dall'art. 5 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti nei limiti che saranno annualmente stabiliti con legge di bilancio.

     Le borse di studio per la preparazione e la specializzazione professionale di tecnici agricoli, assegnate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono prorogate di un anno in favore dei medesimi laureati in agraria e periti agrari che in atto ne fruiscono nel rispetto degli adempimenti previsti dai relativi concorsi.

 

     Art. 20.

     Le comunità montane, d'intesa con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative delle categorie agricole, promuovono a livello comunale ed intercomunale conferenze ed assemblee di produttori per la più larga informazione e diffusione dei programmi di attività delle sezioni operative nonché formulano proposte ed osservazioni ai fini dell'elaborazione dei programmi anzidetti.

     Per le altre aree territoriali le iniziative anzidette sono assunte dalla competente amministrazione provinciale d'intesa con le organizzazioni previste al precedente comma.

     Le sezioni operative di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge offrono agli enti previsti dal presente articolo la più utile collaborazione per il raggiungimento delle anzidette finalità.

 

     Art. 21.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste informa annualmente con apposita relazione la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sulle attività svolte dal servizio regionale per l'assistenza tecnica.

 

     Art. 22.

     Nella prima applicazione della presente legge, i programmi di cui al precedente art. 9 e riguardanti l'anno 1978 sono globalmente formulati, previo parere del Sottocomitato regionale istituito dall'art. 5 della presente legge, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che, per il corrente esercizio 1977, è altresì autorizzato a correlare alle esigenze operative previste dalla presente legge gli interventi disposti ai sensi della L.R. 29 dicembre 1973, n. 54, e dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, e successive aggiunte e modificazioni.

     Le attività e le dotazioni finanziarie relative ai programmi di cui al precedente comma possono essere modificate ed integrate, previo parere dell'anzidetto Sottocomitato regionale, sulla base di programmi suppletivi che le sezioni di cui al precedente art. 2 possono formulare entro il 30 aprile 1978.

 

     Art. 23.

     Agli oneri occorrenti per le finalità previste dagli artt. 12, lett. b), 15 e 16, primo comma, e 17 della presente legge si fa fronte utilizzando i finanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui agli artt. 29 e 30 ed al titolo V della L. 9 maggio 1975, n. 153, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, per il 1977, le seguenti spese:

 

     - art. 5                                      L.    10 milioni

     - art. 9, primo, secondo e terzo comma        »    600 milioni

     - art. 9, ultimo comma                        »    150 milioni

     - art. 11                                     »     50 milioni

     - art. 12, lett. c)                           »     30 milioni

     - art. 13                                     »     30 milioni

     - art. 14                                     »    400 milioni

     - art. 16, secondo comma                      »     30 milioni

     - art. 18                                     »    129 milioni

     - art. 19, terzo e quarto comma               »     80 milioni

     Totale                                        L. 1.509 milioni

 

 

     Art. 25.

     All'onere di lire 1.509 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

     - quanto a lire 1.325 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977;

     - quanto a lire 44 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51602 del bilancio medesimo;

     - quanto a lire 140 milioni con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12010 del bilancio medesimo.

     Agli oneri a carico degli esercizi successivi a quello in corso, che saranno iscritti a norma dell'art. 7, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281.

 

 


[1] Abrogato con art. 41 L.R. 25 marzo 1986, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 L.R. 14 giugno 1983, n. 59.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 5 agosto 1982, n. 88.

[4] Articolo abrogato dall’art. 51 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[5] I primi due commi dell'articolo sono stati abrogati dall'art. 11 L.R. 14 giugno 1983, n. 59.