§ 1.3.115 - Regolamento 6 febbraio 1979, n. 270.
Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:06/02/1979
Numero:270


Sommario
Art. 1.      1. Per garantire agli imprenditori agricoli in Italia l'accesso permanente ad un sistema di informazione e di orientamento in campo agricolo e contribuire in tal modo all'incremento della [...]
Art. 2.      1. Il piano-quadro di divulgazione agricola comporta:
Art. 3.      Il piano-quadro indica tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, in particolare:
Art. 4.      1. Il piano-quadro e il risultato del suo riesame sono trasmessi dalla Repubblica italiana alla Commissione.
Art. 5.      1. L'organismo interregionale ha in particolare per compito:
Art. 6.      Possono essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 i candidati che abbiano i seguenti requisiti idonei alla divulgazione agricola:
Art. 7.      1. La formazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), deve dare alle persone che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 6 la possibilità di acquisire sufficienti conoscenze in [...]
Art. 8.      1. La Repubblica italiana vigila a che almeno il 60 % dei divulgatori formati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, venga impiegato nel Mezzogiorno.
Art. 9.      1. I piani annuali sono trasmessi dalla Repubblica italiana alla Commissione all'inizio dell'anno.
Art. 10.      1. Il periodo previsto per la realizzazione dell'azione comune è di dodici anni a decorrere dall'applicabilità del presente regolamento.
Art. 11.      1. Il fondo partecipa alle spese sostenute dalle Repubblica italiana per la formazione dei divulgatori agricoli di cui al titolo II fino a un massimo di 6 MUC ed entro i seguenti limiti:
Art. 12.      1. Le domande di rimborso delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, devono riferirsi alle spese sostenute dalla Repubblica italiana nel corso di un anno civile ed essere presentate alla [...]
Art. 13.      Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, la Commissione presente al parlamento e al Consiglio una relazione sull'azione comune prevista dal presente regolamento. La Repubblica italiana trasmette [...]
Art. 14.      1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente delle strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal presidente, su iniziativa di [...]
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.3.115 - Regolamento 6 febbraio 1979, n. 270.

Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

(G.U.C.E. 14 febbraio 1979, n. L 038).

 

Art. 1.

     1. Per garantire agli imprenditori agricoli in Italia l'accesso permanente ad un sistema di informazione e di orientamento in campo agricolo e contribuire in tal modo all'incremento della produttività e dei redditi nonché all'ammodernamento delle aziende agricole, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70, destinata a sviluppare in Italia la divulgazione agricola, in correlazione con programmi o misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.

     2. La commissione può concedere, conformemente al titolo IV, un contributo all'azione comune finanziando, tramite la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», le misure che sono necessarie all'attuazione del piano- quadro di divulgazione agricola, conforme a quello descritto nel titolo 1, e che rispondono ai criteri esposti nei titolo II e III.

TITOLO I

Piano-quadro di divulgazione agricola

 

     Art. 2.

     1. Il piano-quadro di divulgazione agricola comporta:

     a) l'istituzione di un sistema di formazione dei divulgatori agricoli, tramite un organismo interregionale di divulgazione agricola, in appresso denominato «organismo interregionale», costituito da centri interregionali di formazione, in appresso denominati «centri»;

     b) l'impiego di divulgatori formati alla realizzazione di programmi e misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.

     2. Il piano-quadro è elaborato dalla Repubblica italiana. La sua durata è perlomeno pari a quella dell'azione comune. Esso è riesaminato almeno ogni quattro anni.

 

     Art. 3.

     Il piano-quadro indica tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, in particolare:

     1. Per quanto riguarda la formazione dei divulgatori:

     a) le disposizioni adottate per stabilire il numero di divulgatori da formare o da riqualificare in funzione delle effettive esigenze di divulgazione a livello regionale e per assicurare che il numero di divulgatori formati ogni anno corrisponda a tali bisogni;

     b) lo statuto giuridico, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'organismo interregionale, compresi i centri, in particolare:

     - la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio d'amministrazione dell'organismo interregionale, in cui è prevista la rappresentanza delle organizzazioni professionali,

     - l'ubicazione dei centri tenuto conto delle esigenze specifiche di divulgazione delle diverse parti d'Italia,

     - il numero e la qualifica del personale insegnante previsto,

     - le disposizioni che garantiscano il finanziamento dell'organismo interregionale, compresi i centri;

     c) requisiti che i candidati devono possedere per essere ammessi ai corsi di formazione e di perfezionamento per il personale direttivo in materia di divulgazione, per i divulgatori polivalenti e per i divulgatori specializzati;

     d) le principali modalità, il contenuto e la durata dei corsi di formazione e di perfezionamento dei divulgatori;

     e) le misure previste per procurare una formazione specializzata al personale insegnante.

     2. Per quanto riguarda l'impiego dei divulgatori:

     a) i programmi o le misure di armonico sviluppo dell'agricoltura in base ai quali i divulgatori entrano in servizio;

     b) le zone prioritarie interessate da tali programmi o misure di cui alla lettera a);

     c) i servizi di divulgazione cui sono assegnati i divulgatori nonché l'organizzazione di questi

servizi e le modalità di controllo ad essi applicabili;

     d) le misure adottate che i divulgatori formati nel quadro dell'azione comune siano effettivamente assunti dai servizi di cui alla lettera c).

 

     Art. 4.

     1. Il piano-quadro e il risultato del suo riesame sono trasmessi dalla Repubblica italiana alla Commissione.

     2. A richiesta della Commissione, la Repubblica italiana fornisce ulteriori elementi di valutazione nel quadro di quelli prescritti dall'articolo 3.

     3. La Commissione decide in merito all'approvazione del piano-quadro secondo la procedura definita all'articolo 14, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

TITOLO II

Formazione dei divulgatori agricoli

 

     Art. 5.

     1. L'organismo interregionale ha in particolare per compito:

     a) la formazione e il perfezionamento di personale direttivo in materia di divulgazione, di divulgatori polivalenti e di divulgatori specializzati;

     b) l'elaborazione, in stretta cooperazione con il personale idoneo addetto alla ricerca e alla divulgazione e con le università, dei programmi di formazione e di perfezionamento dei divulgatori;

     c) l'organizzazione di seminari periodici tra i divulgatori e il personale insegnante dell'organismo interregionale, per valutare i risultati della divulgazione e, di conseguenza, proporre gli adattamenti che eventualmente ne derivano in materia di formazione;

     d) lo studio e la messa a punto di tecniche di divulgazione idonee ai problemi dei conduttori agricoli delle diverse zone, nonché la previsione delle esigenze in materia di formazione, tenendo conto dei risultati consegnati dai divulgatori entrati in servizio nell'ambito dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

     2. I centri sono dotati di personale insegnante permanente, qualificato nelle discipline elencate all'articolo 7, paragrafo 1. Ove necessario, si ricorre temporaneamente al personale appartenente ad università, ad istituti di ricerca e ad altre istituzioni, per l'insegnamento di particolari materie.

 

     Art. 6.

     Possono essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 i candidati che abbiano i seguenti requisiti idonei alla divulgazione agricola:

     a) possesso di un diploma di laurea in materia agricola quando si tratta di personale direttivo della divulgazione;

     b) possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario, accompagnato da una formazione specializzata idonea o da un (esperienza professionale equivalente, quando di tratta di divulgatori specializzati;

     c) possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario quando si tratta di divulgatori polivalenti.

     Tutti i candidati devono inoltre avere attitudine all'esercizio dell'attività di divulgazione agricola. Un'esperienza professionale dei problemi agricoli costituisce titolo preferenziale. Questa esperienza è indispensabile per il personale direttivo della divulgazione e per i titolari di diplomi non universitari.

 

     Art. 7.

     1. La formazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), deve dare alle persone che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 6 la possibilità di acquisire sufficienti conoscenze in funzione dei loro compiti, in particolare nei campi seguenti:

     - tecniche di divulgazione agricola;

     - tecniche di conduzione aziendale;

     - tecniche di elaborazione dei piani di sviluppo ai sensi della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole;

     - tecniche di elaborazione e di realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), nonché altri argomenti connessi con tali programmi o misure;

     - sociologia rurale e psicologia.

     2. I corsi di base devono comprendere almeno nove mesi di formazione teorica e pratica.

     3. La Repubblica italiana prende tutte le disposizioni necessarie affinché le conoscenze dei divulgatori in tal modo formati siano costantemente aggiornate.

TITOLO III

Impiego dei divulgatori agricoli

 

     Art. 8.

     1. La Repubblica italiana vigila a che almeno il 60 % dei divulgatori formati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, venga impiegato nel Mezzogiorno.

     2. I divulgatori sono impiegati, nell'ambito di piani annuali di divulgazione, per l'attuazione dei programmi o misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

     3. I piani annuali possono interessare tutte o talune zone indicate all'articolo 3, paragrafo 2,

lettera b), oppure parte di una di queste zone.

     4. I piani annuali indicano:

     a) i programmi o le misure di cui al paragrafo 2, i loro obiettivi e la delimitazione delle zone alle quali si applicano;

     b) i servizi di divulgazione ai quali i divulgatori sono assegnati;

     c) il modo in cui il servizio di divulgazione contribuisce alla realizzazione di tali programmi e misure e in particolare i progetti specifici di divulgazione eventualmente previsti a tal file;

     d) la situazione esistente nelle zone interessate in materia di divulgazione;

     e) il tipo di divulgazione, necessario, il numero dei divulgatori polivalenti e di divulgatori specializzati nonché del personale direttivo in materia di divulgazione agricola, di cui l'entrata in servizio è decisa;

     f) le disposizioni prese per consentire ai divulgatori di esercitare a tempo pieno la loro attività escludendo ogni attività amministrativa o di altro tipo, non connesse con la divulgazione;

     g) il coordinamento instaurato tra il servizio il divulgazione, il servizio d'informazione socio-economica in agricoltura, la ricerca, la sperimentazione e la formazione professionale agricole.

 

     Art. 9.

     1. I piani annuali sono trasmessi dalla Repubblica italiana alla Commissione all'inizio dell'anno.

     2. A richiesta della Commissione, la Repubblica italiana fornisce nel quadro delle informazioni prescritte dall'articolo 8, ulteriori elementi di valutazione.

     3. La Commissione decide in merito all'approvazione dei piani annuali secondo la procedura definita all'articolo 14, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali

 

     Art. 10.

     1. Il periodo previsto per la realizzazione dell'azione comune è di dodici anni a decorrere dall'applicabilità del presente regolamento.

     2. Il costo previsionale totale dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 66 milioni di unità di conto europee.

     3. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.

 

     Art. 11.

     1. Il fondo partecipa alle spese sostenute dalle Repubblica italiana per la formazione dei divulgatori agricoli di cui al titolo II fino a un massimo di 6 MUC ed entro i seguenti limiti:

     a) in prima fase, di due anni, 150 000 UC per la formazione specializzata degli insegnanti e 50 000 UC per le spese di funzionamento dell'organismo interregionale;

     b) in seguito, per un periodo di dieci anni:

     - 180 000 UC all'anno per le spese di funzionamento dell'organismo interregionale, compresi i centri,

     - 400 000 UC all'anno per le spese sostenute a titolo di indennità di frequenza dei corsi, nei limiti di un importo di 2 000 UC per studente. I fondi non spesi possono essere riportati agli anni seguenti.

     2. La Repubblica italiana rimborsa al fondo la sua partecipazione all'indennità di frequenza dei corsi di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, qualora i divulgatori non si dedichino effettivamente per almeno tre anni alle funzioni per le quali stati formati.

     3. Nel contesto dei piani annuali di divulgazione di cui all'articolo 8, il fondo rimborsa alla Repubblica italiana le spese d'impiego dei divulgatori alle seguenti condizioni:

L'importo massimo attribuibile a ogni divulgatore retribuito direttamente o indirettamente dalle autorità pubbliche e formato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 è di 10 000 UC. Il tasso di rimborso è del 50 % per i divulgatori destinati a Mezzogiorno e 40 % per altri. L'intervento del Fondo copre un periodo massimo di anni di servizio del divulgatore. Per procedere alla riduzione decrescente dell'importo rimborsato per divulgatore, qui di seguito denominato « premio annuale », devono essere applicati i seguenti coefficienti: 1,25 per il primo anno 1,15 per il secondo anno 1,05 per il terzo anno 0,95 per il quarto anno 0,85 per il quinto anno e 0,75 per il sesto anno.

Al termine di ogni periodo di tre anni il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina l'importo summenzionato e decide degli eventuali adattamenti in funzione degli aumenti reali delle retribuzioni in Italia.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 12.

     1. Le domande di rimborso delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, devono riferirsi alle spese sostenute dalla Repubblica italiana nel corso di un anno civile ed essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

     2. Possono essere concessi anticipi conformemente alle modalità di finanziamento dell'organismo interregionale, compresi i centri, definite dalla Repubblica italiana.

     3. Le domande di pagamento del premio annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 3, devono essere presentate dalla Repubblica italiana prima del 16 marzo di ogni anno per i divulgatori in servizio al 1° gennaio del medesimo anno. Le domande di premio per i divulgatori che entrano in servizio in data posteriore al 1° gennaio vengono incluse nelle domande relative all'anno successivo; il tal caso il premio è pagato in misura proporzionale alla durata del loro servizio.

     4. Il contributo del Fondo è decido conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729 /70.

     5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura contemplata dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 13.

     Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, la Commissione presente al parlamento e al Consiglio una relazione sull'azione comune prevista dal presente regolamento. La Repubblica italiana trasmette alla Commissione tutta la documentazione a tal fine necessaria.

 

     Art. 14.

     1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente delle strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal presidente, su iniziativa di questo ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto [1].

     3. Le misure in questione vengono adottate dalla Commissione e sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere del comitato la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio; in tal caso, essa può, essa può differire l'applicazione delle misure da essa decide di un mese al massimo a decorrere dalla loro comunicazione. II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile non appena il Consiglio avrà preso una decisione in merito alla proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (CEE) n. 729/70.


[1] Paragrafo modificato dall'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 3768/85 e così sostituito dall'Allegato I al Trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea.