§ 3.2.23 - L.R. 27 ottobre 1969, n. 40.
Modifiche alla L. 6 giugno 1968, n. 14, concernente: «Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia».


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:27/10/1969
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a provvedere, in favore di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori, alla integrazione delle provvidenze di [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Le provvidenze di cui all'art. 19 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e con le modalità da esso previste, per la conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita dei [...]
Art. 6.      Allo scopo di favorire la realizzazione delle opere per nuove costruzioni e per il riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui all'art. 17 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, [...]
Art. 7.      Per l'esercizio finanziario in corso, agli oneri di cui agli artt. 1, 2, 3 e 6 della presente legge si provvederà secondo quanto segue:
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.23 - L.R. 27 ottobre 1969, n. 40.

Modifiche alla L. 6 giugno 1968, n. 14, concernente: «Norme integrative e di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia».

(G.U.R. 31 ottobre 1969, n. 54).

 

Art. 1.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste è autorizzato a provvedere, in favore di cooperative e loro consorzi e di associazioni di produttori, alla integrazione delle provvidenze di cui all'art. 7 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     Le provvidenze di cui all'art. 19 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e con le modalità da esso previste, per la conservazione, lavorazione, commercializzazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, sono concesse anche a cooperative e loro consorzi che per tali fini utilizzano magazzini ed impianti di loro proprietà o affittati o comunque gestiti, che non siano stati costruiti a parziale o a totale carico dello Stato o della Regione.

     Le domande presentate da cooperative o loro consorzi dall'entrata in vigore della L.R. 6 giugno 1968, n. 14 alla data di pubblicazione della presente legge, sono valide a tutti gli effetti.

     Per la prima applicazione del presente provvedimento le domande possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     Allo scopo di favorire la realizzazione delle opere per nuove costruzioni e per il riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui all'art. 17 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e i dipendenti ispettorati agrari, entro i limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati ad integrare, fino alla concorrenza del 97% della spesa riconosciuta ammissibile, i contributi concessi in applicazione del primo e del secondo comma dell'art. 17 della L. 27 ottobre 1966, n. 910 e, fino alla concorrenza del 75% i contributi concessi ai sensi del terzo comma della disposizione predetta.

     L'integrazione di cui al comma precedente è effettuata sulla base del provvedimento di concessione del contributo statale ed è corrisposta all'atto dell'emissione del provvedimento d'ammissione al contributo predetto.

 

     Art. 7.

     Per l'esercizio finanziario in corso, agli oneri di cui agli artt. 1, 2, 3 e 6 della presente legge si provvederà secondo quanto segue:

     per gli oneri di cui all'art. 1 con lo stanziamento di una somma di lire 250.000.000;

     per gli oneri di cui agli artt. 2 e 3 con lo stanziamento di una somma di lire 200.000.000;

     per gli oneri di cui all'art. 6 con lo stanziamento di una somma di lire 250.000.000.

     Alla spesa di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 20911 del bilancio per l'anno finanziario in corso.

     In dipendenza, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969 è modificato come segue:

     (Omissis).

     Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti di bilancio.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 16 L.R. 6 giugno 1968, n. 14.

[2] Sostituisce art. 17 L.R. 6 giugno 1968, n. 14.

[3] Modifica art. 18 L.R. 6 giugno 1968, n. 14.