§ 3.12.67 - L.R. 3 febbraio 1981, n. 10.
Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e ortofrutticoli e la commercializzazione degli stessi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:03/02/1981
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Sono ammesse ai benefici del presente titolo le aziende aventi sede e operanti nel territorio della Regione siciliana, nel settore del trattamento dei prodotti agrumari ed ortofrutticoli [...]
Art. 2.      Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione all'ampliamento e/o all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, rientranti nel comparto di cui al [...]
Art. 3.      Le voci di spesa ammissibili alle agevolazioni di cui al precedente art. 2 comprendono
Art. 4.      Le opere, i macchinari, impianti e attrezzature di cui alle lett. c e d del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni dalla data di [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dall'art. 21 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, integrato con l'articolo precedente, le istanze, corredate della necessaria documentazione, dovranno [...]
Art. 8.      In favore degli esportatori, dei commercianti agrumari e ortofrutticoli e dei produttori singoli o associati, aventi sede e stabilimenti per la commercializzazione ed operanti in Sicilia, che [...]
Art. 9.      Per la concessione delle anticipazioni previste dal precedente articolo è istituito, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, un fondo a gestione separata la [...]
Art. 10.      Alla gestione del fondo di cui al precedente articolo sovraintende un comitato composto dai direttori generali del Banco di Sicilia e della Cassa centrale di risparmio V.E. o da loro delegati, [...]
Art. 11.      I prestiti di cui agli artt. 18 e 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, da contrarre nelle forme previste dall'art. 11 della L. 1° luglio 1977, n. 40, possono essere commisurati al quantitativo [...]
Art. 12.      Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il biennio 1981-82, la spesa complessiva di lire 42 mila milioni
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.12.67 - L.R. 3 febbraio 1981, n. 10.

Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e ortofrutticoli e la commercializzazione degli stessi.

(G.U.R. 7 febbraio 1981, n. 6).

 

 

TITOLO I

   PROVVEDIMENTI PER IL COMPARTO INDUSTRIALE AGRUMICOLO E ORTOFRUTTICOLO

 

Art. 1.

     Sono ammesse ai benefici del presente titolo le aziende aventi sede e operanti nel territorio della Regione siciliana, nel settore del trattamento dei prodotti agrumari ed ortofrutticoli (selezione e calibratura, ceratura e confezionamento) ai fini della commercializzazione.

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione all'ampliamento e/o all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, rientranti nel comparto di cui al precedente articolo, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 40 % della spesa riconosciuta ammissibile a far data dal 1° maggio 1980 [1].

 

     Art. 3.

     Le voci di spesa ammissibili alle agevolazioni di cui al precedente art. 2 comprendono [1]:

     a) progettazione e direzione lavori;

     b) oneri di urbanizzazione;

     c) opere murarie, di allacciamento e assimilate, ivi compresa la sistemazione del terreno;

     d) macchinari, impianti, attrezzature varie e mezzi mobili necessari anche per il trasporto in conservazione condizionata del prodotto, di nuova costruzione, singolarmente identificabili e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

     e) (Omissis) [2].

     Le agevolazioni di cui alla lett. e del presente articolo sono altresì concesse a favore delle cooperative di produttori agrumicoli e loro consorzi.

 

     Art. 4.

     Le opere, i macchinari, impianti e attrezzature di cui alle lett. c e d del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme liquidate.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

 

TITOLO II

     PROVVEDIMENTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRUMARI E

ORTOFRUTTICOLI

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dall'art. 21 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85, integrato con l'articolo precedente, le istanze, corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca non oltre il 31 marzo 1981.

 

     Art. 8.

     In favore degli esportatori, dei commercianti agrumari e ortofrutticoli e dei produttori singoli o associati, aventi sede e stabilimenti per la commercializzazione ed operanti in Sicilia, che dimostrino di avere applicato i vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria e che si impegnino al mantenimento dei livelli occupazionali raggiunti nei singoli settori nell'annata precedente possono essere concesse anticipazioni pari al 95 % dell'importo dei premi di penetrazione e/o degli importi di restituzione a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta esportazione dei prodotti.

     La durata dell'anticipazione non può superare la data di esazione dei premi di penetrazione e/o degli importi delle restituzioni di cui al comma precedente.

     Dell'avvenuta anticipazione è data comunicazione all'ente erogatore. La mancata restituzione delle somme anticipate comporta, di diritto, la esclusione da ogni ulteriore analogo beneficio regionale.

 

     Art. 9.

     Per la concessione delle anticipazioni previste dal precedente articolo è istituito, presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, un fondo a gestione separata la cui durata non potrà superare il periodo di anni due.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione del fondo di cui al primo comma.

     Per la suddetta convenzione si prescinde dal parere previsto dall'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

     Gli istituti gestori sono tenuti a contabilizzare sui saldi giornalieri di cassa e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio finanziario, un interesse al medesimo tasso corrisposto ai sensi della L.R. 6 maggio 1976, n. 45 e successive modificazioni.

     Il tasso d'interesse applicabile alle anticipazioni è pari a quello corrisposto alla Regione per il servizio di cassa. Le spese e gli oneri accessori relativi alla gestione, nonché l'ammontare delle eventuali perdite, sono addebitati al fondo di rotazione. Gli utili netti della gestione sono portati ad incremento del fondo stesso.

     Per tutte le attività derivanti dall'attuazione della convenzione è attribuito agli istituti gestori un compenso annuo da corrispondersi al 31 dicembre in misura percentuale all'importo complessivo delle anticipazioni erogate.

     Detto compenso una tantum è fissato nella misura dell'1,75 % ed è posto a carico dei beneficiari.

 

     Art. 10.

     Alla gestione del fondo di cui al precedente articolo sovraintende un comitato composto dai direttori generali del Banco di Sicilia e della Cassa centrale di risparmio V.E. o da loro delegati, dal direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dai direttori regionali dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze preposti rispettivamente alle finanze e credito e al bilancio e tesoro, il quale ultimo lo presiede [5].

     Il comitato determina le modalità concernenti l'istruttoria bancaria, l'assunzione delle garanzie e l'estinzione dei finanziamenti.

     La resa annuale del conto della gestione sarà effettuata con le modalità previste dall'art. 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041.

 

     Art. 11.

     I prestiti di cui agli artt. 18 e 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, da contrarre nelle forme previste dall'art. 11 della L. 1° luglio 1977, n. 40, possono essere commisurati al quantitativo del prodotto di cui si prevede il conferimento da parte dei soci per una intera campagna, riferita ad un arco di 12 mesi.

     I predetti prestiti potranno essere utilizzati in una o più soluzioni, sulla base del programma di conferimento e commercializzazione, ciascuna con durata non superiore a sei mesi e comunque non successiva al termine di 12 mesi dalla data del primo utilizzo.

     I ricavi conseguiti dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci dovranno essere versati a decurtazione delle anticipazioni ottenute il giorno successivo all'incasso degli stessi. Tali ricavi andranno versati negli appositi conti correnti accesi per l'utilizzo delle anticipazioni medesime.

     L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta l'esclusione dai benefici dei citati artt. 18 e 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, per la campagna successiva.

     Sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui agli artt. 18 e 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, anche le cooperative ortofrutticole e loro consorzi o associazioni di produttori, riconosciute queste ultime ai sensi della L. 21 luglio 1967, n. 622.

     Relativamente ai prodotti non contemplati nei regolamenti C.E.E., l'anticipazione aggiuntiva di cui all'art. 19 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, sarà determinata in misura pari al 25 % dell'anticipazione stabilita in base alle norme sul credito agrario.

     Il tasso di interesse a carico degli organismi beneficiari dei prestiti di cui agli artt. 18 e 19 della richiamata L.R. 3 giugno 1975, n. 24, sarà fissato dal comitato regionale per il credito e il risparmio in misura non superiore a quella prevista dall'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 105.

     In favore degli organismi associativi di cui al presente articolo, per i prodotti esportati, si applica il disposto del quinto comma dell'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni [6].

     Le disposizioni relative all'istituzione ed al funzionamento del conto corrente agrario previsto dalla L. 1° luglio 1977, n. 403, si applicano a decorrere dall'1 ottobre 1981.

     A decorrere dalla medesima data dell'1 ottobre 1981 si applicano, altresì, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

     Ogni norma in contrasto con il presente articolo è abrogata.

 

     Art. 12.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione, per il biennio 1981-82, la spesa complessiva di lire 42 mila milioni [7], di cui lire 32 mila milioni per l'esercizio finanziario 1981.

     La spesa di lire 32 mila milioni a carico per l'esercizio finanziario 1981 è così ripartita:

     - lire 10 mila milioni per le finalità dell'art. 2;

     - lire 6 mila milioni per le finalità dell'art. 6;

     - lire 10 mila milioni per le finalità dell'art. 8;

     - lire 6 mila milioni per le finalità dell'art. 11, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio 1981.

     Per le finalità dell'art. 2 è altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 10 mila milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 06.02.02.03 «fondo speciale per il finanziamento di nuove e maggiori spese» (cap. 60751).

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. artt. 1 e 2 L.R. 11 aprile 1981. n. 58.

[1] V. artt. 1 e 2 L.R. 11 aprile 1981. n. 58.

[2] Lettera abrogata con art. 1 L.R. 26 luglio 1985, n. 27.

[3] Articolo abrogato con art. 7 L.R. 11 aprile 1981, n. 58.

[4] Modifica art. 21 L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

[5] Comma così sostituito con art. 8 L.R. 11 aprile 1981, n. 58.

[6] Comma così sostituito con art. 20 L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

[7] V. avviso di rettifica in G.U.R. 21 marzo 1981, n. 13.