§ 3.12.69 - L.R. 11 aprile 1981, n. 58.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, recante «Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:11/04/1981
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Le aziende di cui all'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, per le iniziative di cui agli artt. 2 e 3, lett. a, b, c, e d della legge medesima, sono ammesse ai finanziamenti agevolati di cui [...]
Art. 2.      I contributi di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa [...]
Art. 3.      Il comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto
Art. 4.      L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato tecnico di cui al precedente art. 3, determina, con proprio decreto, le modalità di [...]
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.      L'art. 5 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, è abrogato.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.12.69 - L.R. 11 aprile 1981, n. 58.

Integrazioni e modifiche alla L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, recante «Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e ortofrutticoli e la commercializzazione degli stessi».

(G.U.R. 18 aprile 1981, n. 19).

 

Art. 1.

     Le aziende di cui all'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, per le iniziative di cui agli artt. 2 e 3, lett. a, b, c, e d della legge medesima, sono ammesse ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 11 [1] della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni.

     Il contributo in conto capitale di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10 ed il finanziamento agevolato di cui al precedente comma sono cumulabili entro il limite massimo del 70 %.

 

     Art. 2.

     I contributi di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa istruttoria del comitato tecnico di cui al successivo articolo.

 

     Art. 3.

     Il comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto [2]:

     a) da tre dirigenti tecnici, di cui uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     b) da un dirigente amministrativo con funzioni di segretario;

     c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     Il personale di cui alle lett. a e b, oltre che dai ruoli regionali, è scelto anche tra i dipendenti utilizzati presso gli uffici regionali e provenienti dagli enti disciolti. Il predetto personale, nonché tre assistenti e due dattilografi, sono rispettivamente comandati o assegnati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

     I componenti previsti dalle precedenti lett. a e b, ad eccezione del dirigente tecnico designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca o, in sua assenza o impedimento, dal direttore regionale.

     Per il funzionamento del comitato è previsto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con delibera della Giunta di Governo anche in deroga all'art. 10 della L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il comitato tecnico di cui al precedente art. 3, determina, con proprio decreto, le modalità di ammissione e di erogazione del contributo di cui all'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10.

 

     Art. 5.

     [L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca eroga annualmente i contributi per le spese previsti dalla lett. e dell'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, modificato dall'art. 21 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, previo accertamento, da condursi da parte del comitato tecnico di cui al precedente art. 3, dell'avvenuta esportazione del prodotto.

     A tal fine i richiedenti presenteranno copia delle bolle doganali per l'esportazione] [3].

 

     Art. 6.

     [Per l'ammissione al contributo erogato ai sensi del precedente art. 5 i richiedenti devono dimostrare che almeno il 50 % degli acquisti di contenitori di imballaggio è stato effettuato presso aziende siciliane] [3].

 

     Art. 7.

     L'art. 5 della L.R. 3 febbraio 1981, n. 10, è abrogato.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] V. avviso di rettifica in G.U.r. 17 ottobre 1981, n. 16.

[2] V., ora, D.P. Reg. 15 gennaio 1985.

[3] Disposizione abrogata.

[3] Disposizione abrogata.

[4] Modifica art. 10 L.R. 3 febbraio 1981, n. 10.