§ 3.2.41 - L.R. 2 marzo 1981, n. 16.
Provvedimenti per il settore vitivinicolo, agrumicolo, ortofrutticolo e delle olive da mensa. Modificazioni alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:02/03/1981
Numero:16


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Limitatamente alla campagna di vendemmia 1980 le anticipazioni di cui alla lett. a) dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, sono concesse per la durata di sette mesi e per un importo non [...]
Art. 4.      Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.
Art. 5.      Gli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e dell'industria non possono concedere agevolazioni creditizie e [...]
Art. 6.      Per le finalità di cui all'art. 53 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 200 milioni.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite delle proprie associazioni riconosciute ai sensi [...]
Art. 9.      I mutui previsti dagli artt. 2 e 10 della L. 1 luglio 1977, n. 403, nonché dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, possono essere concessi a favore delle cooperative e loro consorzi anche [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 55003 del bilancio della Regione sono incrementate di lire 2.800 milioni per l'esercizio finanziario 1981.
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      Le agevolazioni di cui all'art. 16 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, sono estese anche al comparto delle olive da mensa.
Art. 15.      Alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80, sono apportate le seguenti rettifiche, modificazioni ed integrazioni:
Art. 16.      Alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80, in riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 80/666 del 24 giugno 1980, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Art. 17.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese necessarie per l'acquisto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, del materiale necessario [...]
Art. 18.      Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale, ad erogare, in favore di coltivatori [...]
Art. 19.      Per sopperire alle spese di funzionamento della stazione sperimentale consorziale di granicoltura di Caltagirone, il contributo annuale a carico della Regione, di cui all'art. 4 della L.R. 1° [...]
Art. 20.      A parziale modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato il distacco, presso l'Assessorato [...]
Art. 23.      E' autorizzato per l'anno 1981 l'espletamento del corso per la formazione e la specializzazione di n. 100 giovani in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di perito agrario previsto [...]
Art. 24.      Per la realizzazione ed il completamento delle strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti agricoli, di cui all'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34, e successive [...]
Art. 25.      All'onere di lire 25.878,5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a lire 25.293,5 milioni con parte delle [...]


§ 3.2.41 - L.R. 2 marzo 1981, n. 16.

Provvedimenti per il settore vitivinicolo, agrumicolo, ortofrutticolo e delle olive da mensa. Modificazioni alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80.

(G.U.R. 4 marzo 1981, n. 10).

 

 

TITOLO I

  PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO, AGRUMICOLO, ORTOFRUTTICOLO E

OLIVE DA MENSA

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Limitatamente alla campagna di vendemmia 1980 le anticipazioni di cui alla lett. a) dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, sono concesse per la durata di sette mesi e per un importo non superiore al 40% dell'importo originario per un ulteriore periodo di cinque mesi e dovranno comunque avere scadenza non oltre il 30 novembre dell'anno successivo alla vendemmia cui si riferiscono.

 

     Art. 4.

     Nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituito il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole.

     Tale servizio assume le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in L. 18 marzo 1926, n. 562, e successive aggiunte, modificazioni e integrazioni e al regolamento di esercizio previsto dal R.D. 1 luglio 1926, n. 1361.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     Gli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, e dell'industria non possono concedere agevolazioni creditizie e contributive previste dalla legislazione regionale ai soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli artt. 76, 80, secondo comma, e 82, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.

     Le agevolazioni da corrispondersi a favore dei produttori agricoli per il tramite degli organismi associativi cui aderiscono non possono concedersi qualora nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione degli organismi associativi siano state emesse le sentenze di cui al comma precedente.

     Qualora siano concesse agevolazioni a soggetti che, dalle comunicazioni previste dall'art. 25 della L.R. 6 maggio 1981, n. 97, e successive modifiche, risultino condannati, le agevolazioni saranno revocate [4].

 

     Art. 6.

     Per le finalità di cui all'art. 53 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio in corso, la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite delle proprie associazioni riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, o delle cooperative e loro consorzi, cedono agli stabilimenti industriali ai fini della estrazione di succhi ed essenze le diverse specie agrumicole, danneggiate dalle calamità atmosferiche verificatesi nella corrente campagna agrumaria 1980-1981, un contributo di lire 30 per ogni chilogrammo di agrumi che sarà ceduto nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio e quella del 30 settembre 1981 alle industrie trasformatrici operanti nella Regione siciliana [6].

     Il contributo sarà liquidato ai produttori tramite gli organismi di cui sopra sulla base delle fatture rilasciate e dagli stessi stabilimenti vidimate a comprova dell'avvenuta vendita.

     Il presente articolo deve intendersi quale provvedimento straordinario per la campagna agrumicola 1980-1981.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 9.

     I mutui previsti dagli artt. 2 e 10 della L. 1 luglio 1977, n. 403, nonché dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23, possono essere concessi a favore delle cooperative e loro consorzi anche per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti ad integrazione, fino all'intero importo di spesa ammissibile, dei contributi in conto capitale determinati dalla Regione o da altre amministrazioni, ai sensi di leggi e normative vigenti.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 12.

     Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 55003 del bilancio della Regione sono incrementate di lire 2.800 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

     I criteri per la concessione dei contributi riguardanti gli stanziamenti disposti dal presente articolo sono approvati, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento agli interventi relativi all'anno successivo.

     Nella prima applicazione della presente legge, agli adempimenti di cui al precedente comma si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 14.

     Le agevolazioni di cui all'art. 16 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, sono estese anche al comparto delle olive da mensa.

 

 

TITOLO II

RETTIFICHE, MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 9 AGOSTO 1980, N. 80

 

     Art. 15.

     Alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80, sono apportate le seguenti rettifiche, modificazioni ed integrazioni:

     (Omissis).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 9, secondo comma, 13 e 35 della L.R. 9 agosto 1980, n. 80, modificata dal titolo secondo della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con gli stanziamenti dei capp. 14611, 55589 e 55590 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e nei limiti delle somme autorizzate dall'art. 37 della legge medesima.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 16.

     Alla L.R. 9 agosto 1980, n. 80, in riferimento alla direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 80/666 del 24 giugno 1980, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     (Omissis).

 

 

TITOLO III

PROVVIDENZE VARIE

 

     Art. 17.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese necessarie per l'acquisto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9 maggio 1974, n. 9, del materiale necessario all'identificazione dei soggetti da premiare in applicazione di regolamenti comunitari in favore del settore zootecnico, nonché per l'elaborazione meccanografica, a termini dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 20, dei dati inerenti l'attuazione dei regolamenti stessi.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 93.500.000.

 

     Art. 18.

     Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo, in deroga alle norme legislative e statutarie che lo regolano, è autorizzato, in via eccezionale, ad erogare, in favore di coltivatori diretti che praticano la serricoltura nel territorio di Gela e che nel mese di marzo 1978 hanno avuto danneggiate o distrutte le proprie strutture produttive, ma non hanno goduto delle agevolazioni all'uopo previste dalla L. 25 maggio 1970, n. 364, prestiti per l'estinzione di passività onerose che risultino documentate ed in essere alla data del 1° luglio 1980.

     I prestiti di cui al precedente comma possono essere erogati fino ad importi equivalenti al valore del fondo, ivi compreso quello delle strutture produttive ivi esistenti.

     I prestiti di cui sopra debbono essere rimborsati in quindici annualità al tasso previsto per i prestiti ordinari del fondo di rotazione.

     Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione dell'E.S.A. è incrementato, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 200 milioni.

 

     Art. 19.

     Per sopperire alle spese di funzionamento della stazione sperimentale consorziale di granicoltura di Caltagirone, il contributo annuale a carico della Regione, di cui all'art. 4 della L.R. 1° agosto 1974, n. 33, è elevato a lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 20.

     A parziale modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. 1 agosto 1977, n. 73, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato il distacco, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, di un numero non superiore a 50 unità [1]0 del personale, appartenente al ruolo per l'assistenza tecnica e la promozione agricola istituito ai sensi della sopra detta norma.

 

     Artt. 21. - 22.

     (Omissis) [1]1.

 

     Art. 23.

     E' autorizzato per l'anno 1981 l'espletamento del corso per la formazione e la specializzazione di n. 100 giovani in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di perito agrario previsto per l'anno 1979 dall'art. 13, quarto comma, della L.R. 1° agosto 1977, n. 73.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 24.

     Per la realizzazione ed il completamento delle strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti agricoli, di cui all'art. 6 della L.R. 10 agosto 1978, n. 34, e successive integrazioni, è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari dal 1981 al 1983, la spesa di lire 3.000 milioni.

     Alla spesa di lire 3.000 milioni prevista per gli esercizi 1981, 1982 e 1983, si fa fronte con parte della disponibilità recata dal cap. 54539 del bilancio della Regione.

 

     Art. 25.

     All'onere di lire 25.878,5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a lire 25.293,5 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 e quanto a lire 585 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 85 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nell'elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari

- Spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative

disponibilità.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[3] I commi terzo, quarto e quinto sono stati abrogati con art. 5 L.R. 9 maggio 1984, n. 26.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 24 L.R. 9 maggio 1984, n. 26.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 16 L.R. 6 maggio 1981, n. 97.

[7] Modifica gli artt. 2 e 3 L.R. 13 agosto 1979, n. 189.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

[1]10 Numero modificato dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 1995, n. 76. Il presente numero viene successivamente incrementato di 10 unità per effetto dell'art. 3 della L.R. 2 luglio 1997, n. 20.

[1]11 Modificano, rispettivamente, artt. 3 ed 11 L.R. 3 febbraio 1981, n. 10.