§ 3.7.11 - L.R. 9 maggio 1974, n. 9.
Provvedimenti urgenti per la zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:09/05/1974
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà congiunturali della zootecnia, di incoraggiare lo sviluppo degli allevamenti, di incentivare e migliorare la produzione di carne e di favorirne la [...]
Art. 2.      E' concesso, a favore delle aziende e degli allevatori singoli o associati di cui al precedente art. 1, un premio di lire 20.000, elevato a lire 25.000 in favore dei coltivatori diretti e dei [...]
Art. 3.      In favore delle aziende agricole zootecniche e degli allevatori singoli o associati di cui all'art. 1 è concesso, per ogni pecora o capra allevata e fino ad un massimo di 200 capi, un premio una [...]
Art. 4.      Per assicurare l'approvvigionamento di fattrici di razze pregiate incluse in un apposito elenco predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, l'Assessorato stesso è [...]
Art. 5.      Per potere fruire dei benefici previsti dai precedenti articoli gli interessati dovranno presentare ai sindaci dei comuni nei quali risiedono o svolgono la propria attività domanda in carta [...]
Art. 6.      I bovini per i quali viene richiesto il premio devono essere identificati a mezzo tatuaggio all'orecchio destro con sigla e numerazione progressiva per ciascuna provincia con marchiatura a fuoco [...]
Art. 7.      Le prestazioni dei veterinari comunali e le certificazioni da parte degli uffici competenti previsti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualunque diritto.
Art. 8.      Al fine di sopperire alla carenza di riproduttori sia bovini che ovini sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi commi.
Art. 9.      Per favorire la valorizzazione economica dei prodotti zootecnici tramite la creazione di idonei impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e [...]
Art. 10.      In favore delle aziende zootecniche e degli allevatori singoli o associati è autorizzata la concessione, da parte degli istituti ed enti esercitanti il credito agrario, ai sensi della L. 5 [...]
Art. 11.      L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere a favore delle cooperative di allevatori, costituite per le finalità previste dal precedente art. 9, [...]
Art. 12.      I premi previsti dagli artt. 2 e 3 della presente legge sono concessi ai soggetti che hanno maturato o maturano nel corso del corrente anno i requisiti prescritti dalla presente legge. Le somme [...]
Art. 13.      I benefici di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Art. 14.      Alle spese occorrenti per l'acquisto e la distribuzione ai veterinari comunali del materiale necessario per contrassegnare i soggetti da premiare provvederanno i veterinari provinciali.
Art. 15.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la seguente spesa:
Art. 16.      (Omissis)


§ 3.7.11 - L.R. 9 maggio 1974, n. 9.

Provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(G.U.R. 11 maggio 1974, n. 25).

 

Art. 1.

     Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà congiunturali della zootecnia, di incoraggiare lo sviluppo degli allevamenti, di incentivare e migliorare la produzione di carne e di favorirne la commercializzazione, nelle more di una legge organica di potenziamento degli allevamenti in Sicilia, sono autorizzate, in favore delle aziende agricole a carattere zootecnico e degli allevatori singoli o associati, le provvidenze di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     E' concesso, a favore delle aziende e degli allevatori singoli o associati di cui al precedente art. 1, un premio di lire 20.000, elevato a lire 25.000 in favore dei coltivatori diretti e dei piccoli allevatori, per ogni vitello nato negli stessi allevamenti.

     Tale premio è maggiorato di lire 10.000 quando si tratti di vitelli nati da fecondazione artificiale.

     E' concesso un premio di lire 40.000, elevato a lire 50.000 in favore dei coltivatori diretti e dei piccoli allevatori, per i vitelli nati in Sicilia destinati all'allevamento per la produzione di carne, che siano portati al peso di Kg. 400 se maschi e di Kg. 350 se femmine, ovvero fino alla eruzione dei denti picozzi, sempreché venga dimostrata la permanenza degli stessi in azienda per almeno sei mesi.

     Per le femmine destinate alla rimonta gravide da almeno quattro mesi e di età non superiore ai 30 mesi, è concesso un premio di lire 50.000, non cumulabile con quello previsto dal precedente comma.

     Per i territori montani e per le zone depresse collinari, delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi previsti dal presente articolo sono aumentati nella misura del 50%. Per gli stessi territori i limiti minimi di peso previsti dal precedente terzo comma sono rispettivamente ridotti a 350 Kg. per i maschi e a 300 Kg. per le femmine.

 

     Art. 3.

     In favore delle aziende agricole zootecniche e degli allevatori singoli o associati di cui all'art. 1 è concesso, per ogni pecora o capra allevata e fino ad un massimo di 200 capi, un premio una tantum di lire 2.000 a capo.

 

     Art. 4.

     Per assicurare l'approvvigionamento di fattrici di razze pregiate incluse in un apposito elenco predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, l'Assessorato stesso è autorizzato a concedere, in favore delle aziende agricole e degli allevatori singoli o associati di cui al precedente art. 1, un premio di lire 100.000 per soggetto introdotto in Sicilia.

 

     Art. 5.

     Per potere fruire dei benefici previsti dai precedenti articoli gli interessati dovranno presentare ai sindaci dei comuni nei quali risiedono o svolgono la propria attività domanda in carta semplice con allegata la documentazione appresso specificata:

     a) per i premi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 2:

     - certificazione rilasciata dal veterinario comunale competente o, per gli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali ufficiali, dalla Associazione regionale degli allevatori attestante le generalità del richiedente, la località dell'allevamento, la indicazione del contrassegno di identificazione di ciascun soggetto;

     b) per i premi di cui al terzo comma dell'art. 2:

     - certificato del veterinario comunale competente e, per gli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali ufficiali, della Associazione regionale degli allevatori con l'indicazione delle generalità del richiedente, della località degli allevamenti, della specie, della razza, del sesso, dell'età e del peso del soggetto o dell'avvenuta eruzione dei denti picozzi, nonché del contrassegno di identificazione di ciascun soggetto stesso [1];

     c) per i premi di cui al quarto comma dell'art. 2:

     - certificato del veterinario comunale competente e, per gli allevamenti sottoposti ai controlli funzionali ufficiali, della Associazione regionale degli allevatori attestante lo stato di gravidanza della giovenca, le generalità del richiedente, la località

dell'allevamento, la razza, l'età ed il contrassegno di identificazione del soggetto [1];

     d) per i premi di cui all'art. 3:

     - certificato del veterinario comunale competente con l'indicazione delle generalità del richiedente, della località degli allevamenti, della specie, della razza, nonché del contrassegno di identificazione di ciascun soggetto.

 

     Art. 6.

     I bovini per i quali viene richiesto il premio devono essere identificati a mezzo tatuaggio all'orecchio destro con sigla e numerazione progressiva per ciascuna provincia con marchiatura a fuoco o ad azoto liquido nella zona della coscia destra, riportante le lettere di seguito specificate:

     N: premio di natività previsto dall'art. 2, primo e secondo comma;

     R: premio di rimonta previsto dall'art. 2, quarto comma;

     A: premio di allevamento previsto dall'art. 2, terzo comma.

     Gli ovini e caprini dovranno essere identificati a mezzo di marchio auricolare.

     Alla identificazione o marchiatura provvedono i veterinari comunali o, per gli allevamenti sottoposti al controllo funzionale ufficiale, l'Associazione regionale degli allevatori, che dovranno rilasciare apposite certificazioni.

     Sono validi per identificazione i tatuaggi auricolari apposti ai soggetti in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi.

 

     Art. 7.

     Le prestazioni dei veterinari comunali e le certificazioni da parte degli uffici competenti previsti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualunque diritto.

 

     Art. 8.

     Al fine di sopperire alla carenza di riproduttori sia bovini che ovini sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi commi.

     In favore delle aziende e degli allevatori singoli o associati di cui al precedente art. 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo fino all'ammontare del 90% della spesa per l'acquisto di un ariete selezionato e specializzato per la produzione di carne per ogni 40 pecore esistenti nello stesso allevamento.

     L'Assessorato predetto è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per l'organizzazione e la diffusione della pratica della fecondazione artificiale, nonché per l'acquisto di attrezzature di laboratorio per lo studio e la ricerca inerenti alle malattie della sfera genitale e alle cause dell'infertilità.

     Per le finalità di cui al precedente comma l'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia dovrà predisporre appositi programmi da approvarsi da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     L'Assessorato predetto è altresì autorizzato a concedere, in favore dell'Associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia, un contributo fino al 90% della spesa occorrente per l'acquisto di tori riproduttori selezionati e specializzati per la produzione di carne o latte, italiani o esteri, da affidare gratuitamente ad aziende agricole o allevatori singoli o associati, che ne facciano richiesta, con preferenza per i piccoli allevatori singoli o associati.

     Al fine di agevolare l'assegnazione dei tori ai piccoli allevatori singoli o associati è autorizzata l'erogazione, in favore dell'Associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia di un contributo annuo, per la durata di tre anni, di lire 150.000 per toro acquistato, perché sia destinato all'assegnatario quale concorso nelle spese sostenute per il mantenimento del toro nel corso dell'anno, con esclusione delle aziende zootecniche che abbiano una consistenza di bestiame superiore a 40 fattrici.

     Sugli appositi programmi che saranno predisposti dall'Istituto zooprofilattico e dall'Associazione regionale allevatori per le attività di cui ai commi precedenti, è autorizzata la erogazione, in conto anticipazione, di una somma pari al 50% della spesa approvata.

 

     Art. 9.

     Per favorire la valorizzazione economica dei prodotti zootecnici tramite la creazione di idonei impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e diretta vendita, nonché l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti è autorizzata, in favore delle associazioni e cooperative di allevatori, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa o nella misura del 60% se trattasi di associazioni o cooperative costituite di allevatori coltivatori diretti.

     In aggiunta ai contributi possono essere concessi anche dei mutui integrativi a tasso agevolato, della durata massima di 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso.

     Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 3%.

     Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sarà versato in unica soluzione all'istituto o ente mutuante all'atto del perfezionamento di ciascuna operazione.

 

     Art. 10.

     In favore delle aziende zootecniche e degli allevatori singoli o associati è autorizzata la concessione, da parte degli istituti ed enti esercitanti il credito agrario, ai sensi della L. 5 luglio 1928, n. 1760 e successive aggiunte e modificazioni, di prestiti di esercizio, al tasso agevolato del 2%, dell'ammontare massimo di lire 3 milioni con ammortamento triennale.

     Il beneficio di cui al comma precedente è esteso alle associazioni e cooperative di allevatori in proporzione al numero dei soci allevatori.

 

     Art. 11.

     L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è autorizzato a concedere a favore delle cooperative di allevatori, costituite per le finalità previste dal precedente art. 9, prestiti di esercizio, al tasso agevolato del 2%, per la gestione degli impianti collettivi.

     A tal fine è istituito presso l'I.R.C.A.C. un fondo di rotazione a gestione separata di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 12.

     I premi previsti dagli artt. 2 e 3 della presente legge sono concessi ai soggetti che hanno maturato o maturano nel corso del corrente anno i requisiti prescritti dalla presente legge. Le somme relative alla concessione dei premi sono versate, con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai Comuni interessati, presso gli istituti bancari incaricati del servizio di tesoreria comunale, sulla base di appositi elenchi degli aventi diritto trasmessi dai sindaci.

     Alla concessione e liquidazione dei premi provvedono i sindaci entro trenta giorni dal versamento delle somme.

     Trimestralmente i sindaci devono trasmettere all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste situazioni dettagliate dei premi erogati.

     Elenchi periodici dei beneficiari dei premi e dei contributi concessi sono affissi nei rispettivi albi comunali per la durata di 20 giorni; contro le decisioni dei sindaci è ammesso ricorso, nei 20 giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi, all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che deciderà nel termine dei successivi 40 giorni.

     I consuntivi di spesa delle somme versate per le finalità suindicate sono approvati dai consigli comunali secondo le norme della vigente legislazione.

     Le eventuali economie saranno versate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 13.

     I benefici di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dalle leggi dello Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno.

 

     Art. 14.

     Alle spese occorrenti per l'acquisto e la distribuzione ai veterinari comunali del materiale necessario per contrassegnare i soggetti da premiare provvederanno i veterinari provinciali.

     A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni che sarà ripartita ai veterinari provinciali dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 15.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la seguente spesa:

     a) per le finalità di cui all'art. 2, lire 10.000 milioni;

     b) per le finalità di cui all'art. 3, lire 1.000 milioni;

     c) per le finalità di cui all'art. 4, lire 150 milioni;

     d) per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 8, lire 200 milioni;

     e) per le finalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 8, lire 200 milioni;

     f) per le finalità di cui al quinto comma dell'art. 8, lire 230 milioni;

     g) per le finalità di cui al sesto comma dell'art. 8, lire 120 milioni;

     h) per le finalità di cui all'art. 9, lire 3.000 milioni;

     i) per le finalità di cui all'art. 11, lire 2.000 milioni;

     l) per le finalità di cui all'art. 14, 100 milioni.

     E' altresì autorizzata la spesa annua di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 per le finalità di cui all'art. 10 e la spesa annua di lire 100 milioni per gli esercizi 1975 e 1976 per le finalità del sesto comma dell'art. 8.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Punto così modificato dall'art. 6 L.R. 5 luglio 1974, n. 18.

[1] Punto così modificato dall'art. 6 L.R. 5 luglio 1974, n. 18.

[2] Norma finanziaria.