§ 3.1.67 - L.R. 2 luglio 1997, n. 20.
Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:02/07/1997
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997.
Art. 2. 
Art. 3.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 76 del 1995.
Art. 4.  Controlli sugli atti degli enti di bonifica.
Art. 5.  Variazione della denominazione di capitolo di bilancio.
Art. 6.  Integrazione della Commissione provinciale per l'accertamento della idoneità della professionalità dei lavoratori forestali.
Art. 7.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1997.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1995.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 13 del 1986.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.1.67 - L.R. 2 luglio 1997, n. 20.

Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste.

(G.U.R. 4 luglio 1997, n. 32).

 

Art. 1. Campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997.

     1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 i finanziamenti destinati all'E.S.A. sono incrementati di lire 15.000 milioni.

     2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la realizzazione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

 

     Art. 2. [*]

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 76 del 1995.

     1. Il numero di cinquanta unità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è incrementato di 10 unità, che possono essere utilizzate, per temporanee comprovate esigenze, anche presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste se in possesso della laurea in scienze forestali.

 

     Art. 4. Controlli sugli atti degli enti di bonifica.

     1. Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi agli enti di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, si applica il sistema dei controlli previsto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

     Art. 5. Variazione della denominazione di capitolo di bilancio.

     1. Nella denominazione del capitolo 1119 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1997, dopo le parole "opere di bonifica connesse", sono aggiunte le altre "nonché di manutenzione di viali parafuoco".

 

     Art. 6. Integrazione della Commissione provinciale per l'accertamento della idoneità della professionalità dei lavoratori forestali.

     1. Ai fini dell'accertamento disposto dal comma 4 dell'articolo 57 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, esclusivamente per la fase di prima costituzione del contingente ivi previsto, la Commissione provinciale di cui al comma 3 dell'articolo 51 della medesima legge regionale può essere integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico forestale, da tre assistenti tecnici forestali e da due impiegati amministrativi regionali in modo da consentirne la suddivisione in due sottocommissioni costituite da tre componenti e da un segretario aggiunto per ciascuna.

     2. A ciascuna delle sottocommissioni è preposto quale vice presidente, il funzionario con la qualifica di dirigente. Al coordinamento delle sottocommissioni così costituite provvede il presidente della commissione.

 

     Art. 7. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1997. [1]

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1995. [2]

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 13 del 1986. [3]

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 15.000 milioni.

     2. Al relativo onere si fa fronte mediante riduzione per lire 15.000 milioni, di parte della spesa ricadente nell'esercizio finanziario 1997 autorizzata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937).

     3. In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma la spesa di lire 15.000 milioni di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1986, per l'esercizio finanziario 1997, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752, articolo 3.

     4. In relazione a quanto disposto nel presente articolo nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

 

BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA

PER L'ANNO FINANZIARIO 1997

 

Spesa

 

Assessorato agricoltura e foreste

 

     Capitolo 55937: Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque, ecc.: - 15.000 B.

     Capitolo 55945: Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalla dighe di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato): + 15.000 E.

     Capitolo 56003: Somme da versare all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) per l'attuazione dei compiti istituzionali: + 15.000.

 

Assessorato bilancio e finanze

 

     Capitolo 60795: Fondo per la riutilizzazione in interventi nel settore cui erano originariamente destinati delle somme già assegnate dallo Stato, ecc. (Interventi dello Stato): - 15.000.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[1] Integra l'art. 10 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[2] Sostituisce l'art. 20, comma 1, della L.R. 25 maggio 1995, n. 45.

[3] Integra l'art. 49, comma 10, della L.R. 25 marzo 1986, n. 13.