§ 3.1.60 - L.R. 25 maggio 1995, n. 45.
Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:25/05/1995
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi di bonifica.
Art. 3.  Aree di intervento.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Consorzi di bonifica.
Art. 6.  Costituzione dei consorzi.
Art. 7.  Funzioni di programmazione.
Art. 8.  Compiti dei consorzi.
Art. 9.  Opere di competenza privata e intervento sostitutivo.
Art. 10.  Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili.
Art. 11.  Organi.
Art. 12.  Assemblea elettorale.
Art. 13.  Consiglio di amministrazione.
Art. 14.  Sistema elettorale.
Art. 15.  Procedimento elettorale.
Art. 16.  Competenze del consiglio di amministrazione.
Art. 17.  Elezione del presidente e del vicepresidente.
Art. 18.  Presidente.
Art. 19.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 20.  Vigilanza.
Art. 21.  Controlli.
Art. 22.  Funzionamento.
Art. 23.  Statuto e bilancio tipo.
Art. 24.  Norme per il personale e il patrimonio dei consorzi soppressi.
Art. 25.  Concorso regionale nelle spese consortili.
Art. 26.  Concorso integrazione bilanci consorzi.
Art. 27.  Mutui a copertura disavanzi gestione.
Art. 28.  Responsabilità degli organi consortili.
Art. 29.  Esonero pagamento contributi ai consorzi.
Art. 30.  Garanzie occupazionali.
Art. 31.  Decorrenza delle garanzie.
Art. 32.  Divieto di nuove assunzioni.
Art. 33.  Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA.
Art. 34.  Commissari straordinari.
Art. 35.  Norme abrogate.
Art. 36.  Norma finanziaria.
Art. 37. 


§ 3.1.60 - L.R. 25 maggio 1995, n. 45.

Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.

(G.U.R. 29 maggio 1995, n. 29).

 

TITOLO I

Finalità. Definizione e programmazione degli interventi

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza, attraverso i consorzi di bonifica, di seguito denominati consorzi, la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo, di utilizzazione e tutela delle acque e di salvaguardia dell'ambiente.

 

     Art. 2. Interventi di bonifica.

     1. Costituiscono interventi di bonifica:

     a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;

     b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario;

     c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;

     d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c).

     2. Le opere pubbliche di cui alla presente legge appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g) e dall'articolo 9, comma 2.

     3. Sono fatte salve le competenze attribuite dalla vigente legislazione regionale agli enti locali.

 

     Art. 3. Aree di intervento.

     1. Il territorio regionale è diviso in undici comprensori di bonifica secondo lo schema di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi.

     1. Gli interventi di bonifica sono realizzati nel quadro di programmi adottati conformemente ai contenuti dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e alle scelte degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale della Regione e della provincia regionale competente per territorio.

     2. I programmi di cui al presente articolo costituiscono strumento di attuazione del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno proiezione triennale, contengono il programma delle opere di bonifica e di riordino irriguo da realizzare indicandone l'ordine di priorità e i tempi di realizzazione e sono redatti in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

     3. I programmi di cui al presente articolo sono approvati entro un anno dall'approvazione dei piani di bacino.

     4. Nelle more dell'adozione dei piani di bacino, i programmi sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle opere di difesa idraulica e di irrigazione esistenti o in corso di completamento.

     5. L'approvazione del programma di interventi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.

     6. Le opere di bonifica e d'irrigazione, individuate con decreto assessoriale, eseguite dall'Ente di sviluppo agricolo, vengono trasferite, per la gestione, ai consorzi di bonifica competenti per territorio.

 

TITOLO II

Consorzi di bonifica

 

     Art. 5. Consorzi di bonifica.

     1. All'interno di ciascun bacino gli imprenditori agricoli e non agricoli proprietari, enfiteuti o affittuari tenuti per legge o per contratto al pagamento dei contributi consortili che usufruiscono delle opere, impianti e servizi, sono riuniti in consorzio.

     2. Possono aderire al consorzio anche i soggetti di cui al comma 1, che pur non usufruendo di opere, impianti e servizi, ne facciano richiesta e paghino un contributo pari a quello più basso della prima fascia, di cui all'articolo 14.

     3. Il Presidente della Regione delimita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i territori dei bacini di bonifica.

     4. I consorzi sono persone giuridiche di diritto pubblico, che svolgono attività economica.

 

     Art. 6. Costituzione dei consorzi.

     1. I consorzi sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     2. Per ciascun consorzio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina con decreto un amministratore provvisorio, con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione e allo svolgimento delle elezioni degli organi consortili, secondo modalità determinate con proprio decreto.

     3. L'assemblea dei consorziati è convocata per le elezioni entro quattro mesi dalla nomina dell'amministratore provvisorio.

     4. La nomina dell'amministratore provvisorio è effettuata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fra funzionari regionali o in quiescienza [1]

 

     Art. 7. Funzioni di programmazione.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati sulla base di piani predisposti dai consorzi.

     2. Ai fini di cui al comma 1, i consorzi approvano lo schema del piano generale degli interventi e lo depositano presso la propria segreteria, presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e presso ogni comune il cui territorio sia compreso, anche in parte, nell'ambito del perimetro consortile, per la durata di quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, negli albi dei comuni territorialmente interessati, in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.

     3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio; il consorzio delibera entro i successivi sessanta giorni, con il parere vincolante dell'autorità di bacino.

     4. In sede di approvazione del piano viene individuato l'ordine di priorità delle opere pubbliche, stabilendone altresì i tempi di esecuzione, e viene fissato il termine per l'inizio e il compimento delle opere private dichiarate obbligatorie.

     5. Il piano di cui al comma 2 è adottato dal consorzio entro sei mesi dall'approvazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, i piani sono deliberati dai consorzi entro quattro mesi dalla costituzione degli stessi e approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Compiti dei consorzi.

     1. Sono di competenza dei consorzi la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione.

     2. I consorzi inoltre:

     a) formulano proposte, in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo;

     b) elaborano e sottopongono alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, gli indici di qualità ritenuti accettabili delle acque da utilizzare a scopo irriguo e provvedono al monitoraggio delle stesse;

     c) formulano proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale;

     d) vigilano sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano di cui all'articolo 7;

     e) concorrono nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti;

     f) possono provvedere alle attività di progettazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, per le opere pubbliche di competenza regionale di cui alla presente legge;

     g) provvedono, sino alla costituzione dell'autorità di bacino, alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per l'utilizzazione delle acque per fini irrigui.

     3. Gli eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica sono attuati di concerto con l'Azienda delle foreste demaniali.

     4. Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, salvo quanto disposto dall'articolo 10, sono a carico della Regione.

     5. Fino alla costituzione dei consorzi previsti dall'articolo 5, le gestioni straordinarie degli attuali consorzi sono rette da commissari nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, scelti tra funzionari dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 9. Opere di competenza privata e intervento sostitutivo.

     1. I consorziati hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere di interesse particolare dei propri fondi previste dai piani di cui all'articolo 7.

     2. In caso di inerzia, anche su richiesta di un solo interessato, trascorsi trenta giorni dalla costituzione in mora e previa autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, le opere di cui al comma 1 sono eseguite dal consorzio, secondo le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, restando a carico dei privati ogni onere, che è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi consortili di cui all'articolo 10.

     3. La ripartizione degli oneri per i lavori comuni a più fondi è effettuata dal consorzio, secondo i criteri validi per i contributi consortili di cui all'articolo 10.

     4. L'elenco delle opere di cui al comma 2, i relativi progetti ed il piano di riparto sono soggetti ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste cui spetta la nomina dei collaudatori, ai sensi della vigente disciplina in materia di lavori pubblici.

     5. Il provvedimento di approvazione dei progetti delle opere di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

     Art. 10. Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili.

     1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all’utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti [2].

     2. I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     3. I piani di cui al comma 2 prevedono l'assegnazione della contribuenza in tre fasce.

     4. Le deliberazioni sono depositate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e foreste competenti per territorio e presso la sede del consorzio. Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     5. Le delibere consortili con esclusione di quelle di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.

     6. Le spese di funzionamento degli enti consortili, non coperte da contributo regionale, sono a carico dei consorziati che fruiscono delle opere, impianti e servizi idrico-irrigui, i quali sostengono il rimanente onere mediante il pagamento di contributi annui.

     7. Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuenza, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce.

     8. I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i privilegi di cui all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

     Art. 11. Organi.

     1. Sono organi del consorzio:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Gli organi consortili durano in carica quattro anni con decorrenza dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione. I componenti sono riconfermabili una sola volta; il presidente non è riconfermabile.

 

     Art. 12. Assemblea elettorale.

     1. L'assemblea elettorale è composta dai soggetti di cui all'articolo 5, che godono dei diritti civili.

     2. Hanno diritto al voto i soggetti di cui all'articolo 5 in regola con il pagamento dei contributi.

 

     Art. 13. Consiglio di amministrazione. [3]

     1. Il consiglio di amministrazione è formato da 5 componenti, di cui 3 eletti dall'assemblea dei consorziati e 2 nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali con funzione di presidente.

 

     Art. 14. Sistema elettorale.

     1. I consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo. Le fasce sono così determinate:

     a) fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva;

     b) da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva;

     c) oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.

     2. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

     3. Ogni fascia elegge un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

     4. Il voto è espresso personalmente salva la possibilità, ove risulti costituita una impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, di delega con firma autenticata conferita a favore di uno dei familiari. In caso di comproprietà si considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra.

     5. Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 8, comma 1, e comma 2, n. 7, e all'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Sono ineleggibili i componenti dei comitati regionali di controllo.

     6. Si applicano, ai fini dell'elezione o nomina negli organi consortili, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies della legge 19 marzo 1990, n. 55.

     7. Le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente entro i sessanta giorni anteriori alla scadenza del quadriennio.

 

     Art. 15. Procedimento elettorale.

     1. Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto.

     2. Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità.

     3. Per quanto non previsto dalla legge il procedimento elettorale è disciplinato dallo statuto.

     4. I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro ventiquattro ore dallo scrutinio, sono trasmessi in copia all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il quale provvede alla proclamazione dei risultati, alla decisione su eventuali reclami o, in caso di irregolarità, all'annullamento delle elezioni.

 

     Art. 16. Competenze del consiglio di amministrazione.

     1. Spettano al consiglio di amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla presente legge ad altri organi ed in particolare:

     a) l'elezione del presidente e del vicepresidente;

     b) l'approvazione dello statuto, dei regolamenti, dei piani di contribuzione di cui all'articolo 10 e dei provvedimenti applicativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

     c) l'approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo;

     d) la predisposizione del piano generale e l'approvazione delle fasce di contribuenza;

     e) le deliberazioni concernenti l'eventuale assunzione di prestiti e mutui;

     f) le deliberazioni concernenti gli appalti di opere e di forniture.

     2. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un trattamento economico massimo, determinato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

 

     Art. 17. Elezione del presidente e del vicepresidente.

     1. Il consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge il presidente e il vicepresidente nel suo seno.

     2. Il presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. La revoca e le dimissioni del presidente comportano di diritto la decadenza del vicepresidente.

 

     Art. 18. Presidente.

     1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, esercita le funzioni previste dallo statuto.

     2. Al presidente e al vicepresidente spetta un'indennità mensile determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

 

     Art. 19. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     2. Il presidente è scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti.

     3. Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione del consorzio e si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.

     4. I revisori non possono aver parte in imprese che forniscano beni o servizi al medesimo consorzio. Essi durano in carica tre anni.

 

     Art. 20. Vigilanza.

     1. Spettano all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste le funzioni di vigilanza, coordinamento ed indirizzo [4].

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può:

     a) disporre ispezioni;

     b) provvedere, previa diffida, alla nomina di commissari ad acta per il compimento di atti obbligatori;

     c) sciogliere o revocare gli organi dei consorzi per gravi violazioni di legge o regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni di metà dei componenti.

     3. Qualora venga sciolto il consiglio di amministrazione, il presidente e il vicepresidente decadono di diritto e l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario per l'assunzione degli atti di ordinaria amministrazione. Il commissario entro trenta giorni indice le elezioni del consiglio di amministrazione che sono svolte entro sessanta giorni dallo scioglimento.

 

     Art. 21. Controlli.

     1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale gli statuti dei consorzi e le deliberazioni di assunzione e di inquadramento del personale.

     2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo:

     a) i regolamenti di amministrazione e di contabilità;

     b) i regolamenti elettorali;

     c) i bilanci preventivi e consuntivi;

     d) le eventuali assunzioni di mutui;

     e) le deliberazioni concernenti l'organizzazione del personale.

     3. Il controllo degli atti indicati nel comma 2 è esercitato dalla Sezione centrale e dalle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo, secondo la ripartizione di competenza per materia prevista dagli articoli 15 e 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, e successive modifiche e integrazioni.

     4. Ai fini dell'esercizio del controllo da parte delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo è competente la sezione relativa alla provincia regionale su cui prevalentemente insiste il consorzio.

     5. Le deliberazioni concernenti gli appalti delle opere e forniture, la partecipazione del consorzio ad enti, società, associazioni sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.

 

     Art. 22. Funzionamento.

     1. Si applicano ai consorzi le disposizioni in materia di lavori pubblici e forniture.

     2. In relazione ad esigenze di organizzazione dei propri servizi i consorzi possono istituire uffici decentrati nel territorio.

 

     Art. 23. Statuto e bilancio tipo.

     1. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto, di cui al comma 1 dell'articolo 6, il Presidente della Regione approva con decreto uno statuto tipo e uno schema tipo dei bilanci consortili.

 

     Art. 24. Norme per il personale e il patrimonio dei consorzi soppressi.

     1. Dalla data di istituzione degli enti consortili sono soppressi i consorzi di bonifica e di bonifica montana e il consorzio di secondo grado di Enna.

     2. I consorzi subentrano nei diritti ed obblighi compatibili con le funzioni ad essi spettanti ai sensi della presente legge [5].

     3. Il patrimonio boschivo dei soppressi consorzi, così come delimitato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è trasferito all'Azienda delle foreste demaniali.

     4. I nuovi consorzi subentrano senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro di natura subordinata con il personale di ruolo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato dei consorzi soppressi [6].

     5. Ai dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato sono riconosciuti l'anzianità, il grado e la qualifica.

     6. Ai profili professionali occorrenti si provvede prioritariamente tramite riqualificazione del personale esistente.

     7. Il dipendente può essere d'ufficio assegnato presso ciascun consorzio o eventuale sede periferica dello stesso.

     8. Viene successivamente nominato direttore del consorzio il più anziano nella carica fra i direttori dei soppressi consorzi del comprensorio fino all'esaurimento dell'apposita graduatoria. Analoga procedura si adotta per le funzioni apicali delle diverse qualifiche.

     9. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione [7].

     10. Alla determinazione dello stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale e ad ogni altro adempimento necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo, per ciascuno dei consorzi in atto esistenti provvede un commissario ad acta nominato con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 25. Concorso regionale nelle spese consortili. [8]

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, è esteso con le medesime modalità a copertura delle spese per il personale di cui all'articolo 30 e al personale in atto in servizio chiamato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49, alla copertura di posti nelle piante organiche dei consorzi mediante concorsi pubblici nonché per le assunzioni dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68.

 

     Art. 26. Concorso integrazione bilanci consorzi. [9]

 

     Art. 27. Mutui a copertura disavanzi gestione.

     1. A copertura dei disavanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi di ciascun consorzio al 31 dicembre 1994, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nei limiti di lire 60.000 milioni, autorizza ciascun consorzio a contrarre nell'anno 1995 mutui decennali alle condizioni previste dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, aventi decorrenza dall'esercizio 1996 agli effetti del pagamento della prima rata di ammortamento; per la frazione di tempo relativa all'anno di contrazione si applica il preammortamento.

     2. L'onere per il pagamento delle rate dei mutui di cui al comma 1, comprensivo di capitali ed interessi, è assunto a carico della Regione.

     3. L'autorizzazione del mutuo è subordinata alla presentazione di domanda corredata da specifica deliberazione del commissario del consorzio. Alla predetta domanda i consorzi allegano i bilanci consuntivi dell'esercizio 1994, da approvarsi, anche in difformità dei termini stabiliti dai propri statuti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Al bilancio consuntivo è allegato un elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1994, firmato dal legale rappresentante e certificato dal collegio dei revisori dei conti di ogni consorzio.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

     a) lire 3.600 milioni per l'esercizio finanziario in corso destinati al pagamento degli interessi di preammortamento;

     b) il limite di impegno decennale per l'anno finanziario 1996 di lire 11.000 milioni destinato al pagamento delle rate dei mutui.

 

     Art. 28. Responsabilità degli organi consortili.

     1. Gli organi di amministrazione dei consorzi, ripianate le passività a termine dell'articolo 27, saranno chiamati a rispondere per i provvedimenti adottati comportanti oneri finanziari a carico dei bilanci con la compromissione dei risultati di gestione a pareggio.

 

     Art. 29. Esonero pagamento contributi ai consorzi.

     1. Per l'applicazione dell'articolo 83 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 10.000 milioni per il corrente esercizio finanziario. Esso è destinato esclusivamente a sopperire al fabbisogno accertato dei consorzi di bonifica e di bonifica montana interessati all'esonero dei contributi sia istituzionali sia irrigui iscritti a ruolo per l'anno 1993 a carico dei consorziati.

 

     Art. 30. Garanzie occupazionali.

     1. I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     2. [10].

     3. [11].

     4. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996/1998:

     a) 101 giornate a coloro che hanno svolto almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali;

     b) 151 giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali.

     5. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si applicano i benefici di cui all'articolo 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

     5 bis. Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delie risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle centocinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria unica [12].

     5 ter. Al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia dei centocinquantunisti, relativamente ai posti resisi disponibili, si provvede, net limite delle risorse finanziarie disponibili, attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti come da graduatoria unica elaborata, per ogni singolo consorzio, in base ai criteri di cui al comma 5-bis [13].

     5-quater. Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato [14].

     6. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad emanare, con propria circolare, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del comma 4 [15].

     7. [16].

 

     Art. 31. Decorrenza delle garanzie.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

     Art. 32. Divieto di nuove assunzioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale.

 

TITOLO III

Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA, commissari straordinari e norme finanziarie

 

     Art. 33. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA. [17]

 

     Art. 34. Commissari straordinari.

     1. Ai funzionari dell'Amministrazione regionale, nominati commissari straordinari di enti pubblici sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, si applicano, per l'attività gestionale demandata, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

 

     Art. 35. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 36. Norma finanziaria.

     1. La spesa di cui agli articoli 27 e 29, pari a lire 13.600 milioni per l'esercizio finanziario 1995 e a lire 11.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 10.000 milioni nel codice 1001 e quanto a lire 25.600 milioni nel codice 2001.

     2. All'onere di lire 13.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede quanto a lire 10.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 3.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

     3. Per le finalità di cui agli articoli 25 e 30 è autorizzata per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la spesa di lire 30.000 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata per ciascuno degli anni anzidetti con la legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive integrazioni e modificazioni, per la realizzazione di piccoli invasi (aree interne, capitolo 55940).

 

     Art. 37.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 

     Tabella A

 

VECCHI CONSORZI                                  NUOVI CONSORZI

 

Birgi, Delia-Nivolelli e rimanente provincia   Consorzio 1

Trapani

                                                Trapani

 

Alto e Medio Belice, Polizzi Generosa          Consorzio 2

e rimanente provincia Palermo                  Palermo

 

Basso Belice-Carboj, Gorgo - Verdura-          Consorzio 3

Magazzolo, Valle del Platani - Tumarano        Agrigento

e rimanente provincia Agrigento

 

Salito e rimanente provincia Caltanissetta     Consorzio 4

                                                Caltanissetta

 

Salso inferiore, Piana del Gela                Consorzio 5

                                                Gela

 

Borgo Cascino, Gagliano-Castelferrato-         Consorzio 6

Troina Altesina - Alto Dittaino                Enna

 

Caltagirone                                    Consorzio 7

                                                Caltagirone

 

Acate, Paludi di Ispica, Paludi di Scicli      Consorzio 8

e rimanente provincia di Ragusa                Ragusa

 

Alto Simeto, Piana di Catania, Alto Simeto     Consorzio 9

- Bronte e rimanente provincia di Catania      Catania

 

Lago di Lentini, Paludi di Lisimelie e         Consorzio 10

rimanente provincia di Siracusa                Siracusa

 

Mela, Versante tirrenico dei monti Nebrodi,    Consorzio 11

Valle dell'Alcantara e rimanente provincia di  Messina

Messina

 

     Gli impianti, le strutture e il personale del consorzio di secondo grado di Enna sono accorpati al consorzio n. 6.

 


[1] Comma così modificato dall’art. 106 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[2] Comma così modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 96 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[4] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 luglio 1997, n. 20.

[5] Per l'interpretazione del presente comma vedi l'art. 31 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[6] Per l'interpretazione del presente comma vedi l'art. 31 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[7] Per l'interpretazione del presente comma vedi l'art. 31 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[8] Articolo così nodificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[12] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33, sostituito dall'art. 60 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, già modificato dall'art. 13 della L.R. n. 13/2022 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[13] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33 e così sostituito dall'art. 60 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[14] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[15] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 1995, n. 77.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.