§ 1.2.3 - L.R. 20 marzo 1951, n. 29.
Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:20/03/1951
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale.
Art. 1 bis.  Sistema elettorale.
Art. 1 ter.  Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali.
Art. 1 quater.  Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
Art. 2.  Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione.
Art. 2 bis.  Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale.
Art. 2 ter.  Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale.
Art. 3.  Modalità di esercizio del diritto di voto.
Art. 3 bis.  Caratteristiche della scheda di votazione.
Art. 3 ter.  Composizione delle liste provinciali e regionali.
Art. 4.      Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente
Art. 5.      Non sono elettori
Art. 6.      Per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonché la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la [...]
Art. 7.      Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis.  Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura.
Art. 10 ter. 
Art. 10 quater. 
Art. 10 quinquies. 
Art. 10 sexies. 
Art. 10 septies .
Art. 11.      I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'art. 8, quarto comma, dello Statuto, non meno di [...]
Art. 12. 
Art. 13.  Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali
Art. 13 bis.  Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali.
Art. 14.  Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature.
Art. 14 bis.  Presentazione delle liste regionali.
Art. 15.  Presentazione delle liste nei collegi provinciali
Art. 16.      L'ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal [...]
Art. 16 bis.  Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali.
Art. 17.  Ufficio centrale regionale
Art. 17 bis.  Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati.
Art. 17 ter.  Esame ed ammissione delle liste regionali.
Art. 18.  Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Art. 19.      Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno [...]
Art. 20.      Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle [...]
Art. 21.      La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi
Art. 22.      Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale
Art. 23.      Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono formate a cura della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli [...]
Art. 24.      I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge, sono forniti dalla presidenza della Regione
Art. 25.      Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta l'esistenza dei plichi sigillati contenente i bolli, l'integrità dei relativi sigilli [...]
Art. 26.      In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario. Il [...]
Art. 27.      Tra il ventiquattresimo e il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi [...]
Art. 28.      Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori, residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere [...]
Art. 29.      Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsati dalla Regione
Art. 30.      L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate
Art. 31.      Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni [...]
Art. 32.      La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico
Art. 33.      Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Art. 34.      Possono entrare nella sala delle elezioni gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva ed i candidati nella circoscrizione
Art. 35.      Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il [...]
Art. 36.      Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal [...]
Art. 37.      Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa costatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente [...]
Art. 38.      Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 39 e 40
Art. 39.      Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico [...]
Art. 40.      I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano [...]
Art. 41.      Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto
Art. 42.      Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla [...]
Art. 43.      Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, [...]
Art. 44.      1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista
Art. 45.      Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto
Art. 46.      Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo [...]
Art. 47.      Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare
Art. 48.      Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare la pronunzia dal verbale, salvo il disposto dell'art. 62, sopra i reclami anche orali, le [...]
Art. 49.      Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'art. 47, il presidente, dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio
Art. 50.      Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente
Art. 51.      Salve le disposizioni degli artt. 43, 44 e 45 sono nulli i voti quando le schede
Art. 52.      Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede [...]
Art. 53.      Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, [...]
Art. 54.      Il tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'art. 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza [...]
Art. 55.      Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale in conformità dei risultati accertati dall'ufficio medesimo, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo [...]
Art. 56.      L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei [...]
Art. 57.      Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea regionale, nonché alla autorità [...]
Art. 58.      1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e [...]
Art. 59.      Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione si [...]
Art. 59 bis.  Casi di elezioni plurime degli stessi candidati.
Art. 60.  Surrogazioni di deputati.
Art. 61.      All'Assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami [...]
Art. 62. 
Art. 63.      E' riservata all'Assemblea regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri
Art. 64.      (Omissis)
Art. 65.      Prima dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei novanta seggi assegnati alla Regione nei [...]
Art. 66.      Col decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione designa l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 18, 22, 25, 57
Art. 67. 
Art. 68.      (Omissis)
Art. 69.      Fino a quando non saranno costituite le sezioni regionali della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale, le attribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione e [...]
Art. 70.      Oltre coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 5 della presente legge non sono eleggibili per il periodo previsto dalla norma XII della Costituzione della Repubblica coloro che [...]
Art. 71.      Oltre ai casi di cui all'art. 8 della presente legge, fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non sono eleggibili i [...]
Art. 72.      Per la prima applicazione della presente legge le dimissioni previste nel primo comma dell'art. 8 e nel n. 4 dell'art. 10 devono essere presentate, e le funzioni devono cessare, entro dieci [...]
Art. 73.      Per la prima applicazione della presente legge la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art. 65, secondo la tabella allegata al D.C.P.S. 6 [...]
Art. 74.      L'assessore regionale per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge
Art. 75.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione


§ 1.2.3 - L.R. 20 marzo 1951, n. 29. [1]

Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana.

(G.U.R. 22 marzo 1951, n. 12).

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale. [2]

     1. Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

     2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.

     3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

     4. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 1 bis. Sistema elettorale. [3]

     1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

     2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

     3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

     4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

     5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.

     6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.

     7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.

     8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.

     9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

     10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

     11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

     12. Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2 ter.

 

     Art. 1 ter. Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali. [4]

     1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.

     2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

     3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata.

 

     Art. 1 quater. Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione. [5]

     1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione. [6]

     1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

     2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente.

 

     Art. 2 bis. Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale. [7]

     1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

     a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale;

     b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;

     c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

     2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

     3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

     4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

     5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

     6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

     7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

     8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58.

 

     Art. 2 ter. Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. [8]

     1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

     2. Proclama, quindi, eletti:

     a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;

     b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

     3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procede poi nel modo seguente:

     a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;

     b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

     4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

     5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

     6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:

     a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;

     b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

     7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

     8. Qualora vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultati dopo la virgola.

     9. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

     10. L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:

     a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;

     b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;

     c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;

     d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;

     e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

     11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

     12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati.

 

     Art. 3. Modalità di esercizio del diritto di voto. [9]

     1. L'esercizio del voto è un dovere civico.

     2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.

     3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.

     4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.

     5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.

     6. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.

     7. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

 

     Art. 3 bis. Caratteristiche della scheda di votazione. [10]

     1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

     a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;

     b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;

     c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

     2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

     3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

     4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste.

 

     Art. 3 ter. Composizione delle liste provinciali e regionali. [11]

     1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

     2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale.

 

TITOLO II

ELETTORATO

 

CAPO I

DELL'ELETTORATO ATTIVO

 

     Art. 4.

     Sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo seguente [12].

 

     Art. 5.

     Non sono elettori:

     1. gli interdetti e gli inabilitati;

     2. i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento;

     3. coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento;

     4. i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

     5. coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata; coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dell'ammonizione finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

     6. in ogni caso i condannati per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia, o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli artt. 522 e 526 del codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'art. 553 per il delitto d'incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma, del codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento od appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, per usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giochi d'azzardo, per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e delle disposizioni del D.L.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 323;

     7. i condannati per i delitti previsti nel titolo I del D.L.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 D.L.Lgt. 22 aprile 1945, n. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

     8. i tenutari dei locali di meretricio;

     9. i concessionari di case di gioco.

     Le disposizioni dei numeri 4, 5, 6 e 7 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale o se il reato è estinto per effetto di amnistia o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

 

     Art. 6.

     Per quanto riguarda l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, nonché la compilazione, tenuta, revisione delle liste medesime, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la compilazione delle liste di sezione, nonché i ricorsi giudiziari e le disposizioni varie e penali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 3 in poi della L. 7 ottobre 1947, n. 1058.

 

CAPO II

ELEGGIBILITA'

 

     Art. 7.

     Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione [13].

 

     Art. 8. [14]

     1. Non sono eleggibili a deputato regionale:

     a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;

     b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento generale della popolazione;

     c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;

     d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell’Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;

     e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

     f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;

     g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;

     h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

     i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;

     j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d’appello e dei tribunali della Sicilia;

     k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell’Amministrazione regionale;

     l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti, non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

     2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

     3. Per cessazione dalle funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell’incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

     4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, l’accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1, lettere a) e b).

     5. Sono ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all’atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all’atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

 

     Art. 9. [15]

     1. I diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all’estero, non possono essere eletti all’Assemblea regionale siciliana sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l’ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

 

     Art. 10. [16]

     1. Non sono eleggibili inoltre:

     a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta [17];

     b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione [18];

     c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;

     d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell’INPS;

     e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

     f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;

     g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     1 bis) Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti (inciso omesso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato) non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge [19];

     1 ter) Non sono eleggibili né compatibili i (parola omessa in quanto in quanto impugnata ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato) legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, (parola omessa in quanto in quanto impugnata ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato) e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione [20].

     2. Le cause di ineleggibilità previste dal presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.

 

     Art. 10 bis. Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura. [21]

     1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

 

Capo III [22]

Delle incompatibilità

 

     Art. 10 ter. [23]

     1. Ferme restando le cause di incompatibilità previste nella Costituzione e nello Statuto speciale della Regione siciliana, l’ufficio di deputato regionale è incompatibile con l’ufficio di ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, componente di Governi di altre regioni, componente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, componente di organismi internazionali o sopranazionali.

     2. I deputati regionali non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, istituti, consorzi, aziende, agenzie, enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza, per nomina o designazione del Governo regionale o di organi dell’Amministrazione regionale.

     2 bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di (parola omessa in quanto impugnata ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato) consigliere, dirigente, consulente (parole omesse in quanto impugnate ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato) di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge [24].

     3. Sono escluse dal divieto di cui al comma 2 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44.

     4. Sono parimenti escluse dal divieto di cui al comma 2 le nomine compiute dal Governo regionale, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

 

     Art. 10 quater. [25]

     1. Fuori dei casi previsti nell’articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo:

     a) in associazioni, enti, società o imprese che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali, o ai quali la Regione contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;

     b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza della Regione;

     c) in istituti bancari o in società che abbiano, come scopo prevalente, l’esercizio di attività finanziarie, operanti nel territorio della Regione.

     2. Si applicano alle incompatibilità previste al comma 1, lettere a) e b), le esclusioni indicate nell’articolo 10 ter, comma 3.

 

     Art. 10 quinquies. [26]

      1. I deputati regionali non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione.

     2. Non può ricoprire la carica di deputato regionale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10.

 

     Art. 10 sexies. [27]

     1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all’Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno [28].

     1 bis. Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza [29].

     1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato [30].

     2. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall’insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l’elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.

     3. I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d’ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l’elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.

     4. I deputati regionali che, durante l’esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all’articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato.

 

          Art. 10 septies. [31]

     1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali.

 

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

 

     Art. 11.

     I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'art. 8, quarto comma, dello Statuto, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

     Lo stesso decreto, che fissa il giorno di votazione, stabilisce anche il giorno della prima riunione dell'Assemblea che dovrà avere luogo entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

     I sindaci di tutti i Comuni della Regione, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia agli elettori con manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima della data della votazione [32].

 

     Art. 12.

     1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno [33].

     2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata [34].

     3. I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per la Presidenza della Regione ed uno per l'ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la sezione regionale civile della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

     4. I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso la Presidenza della Regione, a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare alla Presidenza predetta eventuali identità o confondibilità dei contrassegni.

     5. La Presidenza della Regione, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.

     6. Decorso tale termine la Presidenza della Regione provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale della Presidenza stessa, all'uopo destinato.

     7. Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro un giorno dandone immediata comunicazione alla Presidenza della Regione [35].

     8. La Presidenza della Regione, entro il 32° giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione [36].

 

     Art. 13. Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali [37].

     01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

     a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;

     b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;

     c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti [38].

     02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà [39].

     03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati [40].

     04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

     a) il contrassegno della lista;

     b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione [41].

     05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto [42].

     06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni [43].

     07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune [44].

     1. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli [45].

     2. In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura [46].

     3. [I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza ai fini della indicazione del voto di preferenza ai sensi dell'art. 44] [47].

     4. [La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare] [48].

     5. [Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati] [49].

 

     Art. 13 bis. Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali. [50]

     1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

 

     Art. 14. Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature. [51]

     1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:

     a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;

     b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

     2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     4. Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.

     5. Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.

     6. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali.

 

     Art. 14 bis. Presentazione delle liste regionali. [52]

     1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

     2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.

     3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.

     4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

     5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

     6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.

     7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.

     8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

     a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;

     b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

     9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

     10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

     11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9.

     12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

     13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

     a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

     b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;

     c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

     d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

     e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.

I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

     14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale.

 

     Art. 15. Presentazione delle liste nei collegi provinciali [53].

     1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione [54].

     2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti [55].

     3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

     a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;

     b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14 bis;

     c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;

     d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana [56].

     4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 [57].

     5. [Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati] [58].

     6. Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso la Presidenza della Regione la lista intenda distinguersi.

     7. In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l'autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all'art. 12 o quella di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo [59].

     8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19.

     9. La cancelleria del tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l'ordine di presentazione. attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

 

     Art. 16.

     L'ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente del tribunale stesso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi [60].

     [L'ufficio predetto, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente:

     1. verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

     2. ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate o con quelli precedentemente depositati presso la presidenza della Regione o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici ai sensi dell'art. 12, salvo che non sia allegata la prescritta autorizzazione, invitando i rappresentanti delle liste ricusate a presentare entro 48 ore il nuovo contrassegno;

     3. cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione, e di quelli che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 7;

     4. cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata] [61].

     [Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista] [62].

     [Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato, entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale] [63].

 

     Art. 16 bis. Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali. [64]

     1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.

     2. L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:

     a) cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;

     b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;

     c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.

     3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.

     4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.

     5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:

     a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15;

     b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;

     c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;

     d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso;

     e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;

     f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.

     6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.

     7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

     a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

     b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;

     d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.

     8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo.

     9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante.

 

     Art. 17. Ufficio centrale regionale [65].

     [Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste ciascun ufficio centrale circoscrizionale trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale i ricorsi presentati, con le proprie deduzioni, nonché l'elenco dei candidati provvisoriamente ammessi, indicando per ciascuno il giorno e l'ora della presentazione] [66].

     L'ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d'appello di Palermo ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

     Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l'ufficio centrale regionale:

     a. decide sui ricorsi pervenutigli;

     b. riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

     c. comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'elenco definitivo delle candidature ammesse [67].

 

     Art. 17 bis. Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati. [68]

     1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16 bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.

     2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

     3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.

     4. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

     5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

     6. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

     7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

 

     Art. 17 ter. Esame ed ammissione delle liste regionali. [69]

     1. L'Ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis, procede all'esame delle liste regionali.

     2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica:

     a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis;

     b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis;

     c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana;

     d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14 bis;

     e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1 bis.

     3. L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

     4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

     a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;

     b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

     c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera b) del comma 13 dell'articolo 14 bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

     d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

     e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

     5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo.

     6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14 bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

     7. L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

     8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.

     9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17 bis.

     10. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14 bis, appositamente convocati.

 

     Art. 18. Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. [70]

     1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

     a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;

     b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;

     c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

     d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

     e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.

     2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede:

     a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

     b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

     3. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana.

 

     Art. 19.

     Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed al tribunale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente a quello delle elezioni o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni alla costituzione del seggio oppure prima dell'inizio della votazione [71].

     La cancelleria ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni alla segreteria delle sezioni.

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso il tribunale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale stesso, la quale ne rilascia ricevuta.

     Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

     Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 20.

     Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dall'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

     Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

     Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

     Per i militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nella cui lista sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

     Gli elettori dal 4° giorno antecedente sino a quello dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato di iscrizione nella lista elettorale, se non lo abbiano ricevuto; della consegna si fa annotazione in apposito registro [72].

     Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno delle elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro munito di speciale contrassegno, nel quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

     Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

     Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal 4° giorno antecedente le elezioni, nonché nel giorno stesso di inizio delle elezioni, almeno dalle ore nove alle ore diciannove [73].

 

     Art. 21.

     La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

     Art. 22.

     Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

     1. il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     2. un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per la affissione;

     3. cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

     4. copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di cui all'ultimo comma dell'art. 18;

     5. i verbali di nomina degli scrutatori;

     6. il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmetto sigillato dall'autorità designata dal Presidente della Regione di cui all'art. 18 nel Comune capoluogo della circoscrizione con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

     7. due urne del tipo descritto dall'art. 24 destinate a contenere la prima, le schede da consegnarsi agli elettori; la seconda, quelle restituite da essi dopo aver espresso il voto;

     8. due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

     9. congruo numero di matite copiative per il voto.

 

     Art. 23.

     Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono formate a cura della Presidenza della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A ed E allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 16, n. 5.

     Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

     (Omissis) [74].

 

     Art. 24.

     I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge, sono forniti dalla presidenza della Regione.

     Le urne, fornite dalla presidenza stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

 

     Art. 25.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, la Giunta municipale accerta l'esistenza dei plichi sigillati contenente i bolli, l'integrità dei relativi sigilli e l'esistenza e il buono stato delle urne e dei tavoli occorrenti alle varie sezioni.

     Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al rappresentante dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione perché, ove ne sia il caso, provveda a far eseguire queste operazioni.

 

     Art. 26.

     In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto di un presidente, di cinque scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario. Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato nell'ambito del distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice-pretori onorari, e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente, siano idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dalla presidenza della Regione, dagli assessorati e dall'Assemblea regionale siciliana, dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, ed altresì gli appartenenti a forze armate in servizio.

     Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Regione, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

     Per la medesima tornata elettorale non può essere nominato Presidente di seggio più di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado [75].

     In caso di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

     L'enumerazione delle categorie, di cui al primo comma, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

     Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

     (Omissis) [76].

 

     Art. 27.

     Tra il ventiquattresimo e il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale.

     Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

     a) di essere elettore del comune;

     b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

     c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parete o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

     Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.

     Nei comuni articolati in quartieri l'elenco è articolato in settori ad essi corrispondenti.

     Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in quartieri, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri.

     Non raggiungendosi il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante votazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

     Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

     Ai nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale [77].

 

     Art. 28.

     Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori, residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

     1. funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;

     2. notai;

     3. impiegati o pensionati dello Stato, della Amministrazione regionale e degli enti locali;

     4. ufficiali giudiziari.

     (Omissis) [78].

     Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari, e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale è atto pubblico.

     Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado [79].

 

     Art. 29.

     Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari, sono rimborsati dalla Regione.

 

     Art. 30.

     L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     Lo scrutatore più anziano che assume le funzioni di vice-presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

     Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 31.

     Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

     Se alcuno degli scrutatori effettivi non sia presente o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama gli scrutatori supplenti in ordine di anzianità ed in mancanza anche di questi alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

 

 

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

 

     Art. 32.

     La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

     La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con una apertura centrale per il passaggio.

     Il primo compartimento, in comunicazione con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

     Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

     Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

     Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

 

     Art. 33.

     Nel giorno delle elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

     Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

 

     Art. 34.

     Possono entrare nella sala delle elezioni gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva ed i candidati nella circoscrizione.

     E' assolutamente vietato portare armi e strumenti atti ad offendere.

 

     Art. 35.

     Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

     La forza pubblica non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

     Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza pubblica.

     Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

     Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della elezione anche prima che comincino le operazioni elettorali.

     Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

     Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

     Art. 36.

     Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

     Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

     Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

     Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

     Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 6 dell'art. 22.

     Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti, alla forza pubblica.

 

     Art. 37.

     Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa costatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

     Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda e ripone tutte le schede nella stessa cassetta.

     Tali operazioni devono essere esaurite non oltre le ore otto antimeridiane. Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

 

     Art. 38.

     Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 39 e 40.

     Un estratto delle liste degli elettori, quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché la copia della Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 18, ultimo comma, devono essere visibilmente affissi nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

     Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiari elettore della circoscrizione.

 

     Art. 39.

     Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati e il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione nella quale sono iscritti come elettori, presentando il certificato elettorale.

     Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

     Art. 40.

     I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune.

     Essi possono esercitare il voto in soprannumero agli elettori iscritti nella lista della sezione e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

     E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

     L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

 

     Art. 41.

     Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

     I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

     Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

     I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per costatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

     L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

     Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

     Art. 42.

     Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale, sono indicati gli estremi del documento.

     In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

     Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

     L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna d'identificazione.

     In caso di dubbi sulla idoneità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 48.

 

     Art. 43.

     Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

     L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota, tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica i voti di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 44. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando in ogni caso le modalità ed il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

     Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente costata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, e confrontando il numero scritto sulla appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

     Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopraindicata.

     Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

     Art. 44.

     1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

     2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

     3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

     4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

     5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

     6. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

     7. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

     8. Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio è inefficace.

     9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

     10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato [80].

 

     Art. 45.

     Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

 

     Art. 46.

     Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

     Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 43, è annotata la consegna della nuova scheda.

 

     Art. 47.

     Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 22; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

 

     Art. 48.

     Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendo risultare la pronunzia dal verbale, salvo il disposto dell'art. 62, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

     Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

 

TITOLO V

DELLO SCRUTINIO

 

     Art. 49.

     Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'art. 47, il presidente, dichiara chiusa la votazione e, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

     1. accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale, dalla lista di cui all'art. 40 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente e devono essere chiuse in un piego che sarà sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

     Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono ed il piego è immediatamente consegnato o trasmesso tramite il Comune al pretore del mandamento il quale ne rilascia ricevuta [81];

     2. estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori, che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 1, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

     3. provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un plico racchiudente le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere; all'urna e al plico devono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo [82].

     Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale, nel quale si prende anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

     Compiute le suddette operazioni, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; si assicura, a tal fine, che tutte le finestre e gli accessi della sala, tranne uno, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale apertura fraudolenta, chiudendo poi saldamente dall'esterno l'ultimo accesso e applicandovi gli stessi mezzi precauzionali; affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi ad eccezione dei rappresentanti di lista [83].

     Alle ore 8 del giorno successivo il presidente ricostituisce l'ufficio e constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonché l'integrità dei sigilli, del plico e dell'urna di cui al precedente n. 3 [84].

 

     Art. 50.

     Il presidente procede, quindi, alle operazioni di scrutinio nell'ordine seguente:

     1. procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla corte, estrae successivamente, dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente; questi enuncia ad alta voce il contrassegno, e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta, dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

     2. conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

     3. accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne nel prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.

     Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

     Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e delle schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 37, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori. Il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale prescritto dall'art. 53, secondo comma.

     Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con la indicazione, le firme e i sigilli prescritti nel precedente comma, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 53.

     Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente.

     Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 24 [85].

 

     Art. 51.

     Salve le disposizioni degli artt. 43, 44 e 45 sono nulli i voti quando le schede:

     1. non siano quelle prescritte dall'art. 23 o non portino il bollo e la firma richiesti dagli artt. 36 e 37;

     2. presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbano ritenersi fatti artificiosamente;

     3. non esprimano il voto per alcuna delle liste né per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

     E' valido il voto se il segno è apposto sul contrassegno di lista anziché nella casella a fianco di esso.

 

     Art. 52.

     Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto, il presidente deve chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite e le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna e tutti i documenti relativi alle operazioni elettorali [86].

     Alla chiusura della cassetta, dell'urna ed alla formazione del piego, si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti.

     La cassetta, l'urna e il piego, insieme col verbale e con le altre carte annesse, vengono subito portate nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

     In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 53.

 

     Art. 53.

     Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale il quale deve essere redatto in doppio esemplare firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

     Il verbale è poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

     Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i documenti di cui al terzo comma dell'art. 50 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

     La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro, alla cancelleria del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, del piego previsto dal comma precedente, nonché delle cassette, delle urne, dei pieghi e degli altri documenti di cui agli artt. 50 e 52.

     L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

     Il piego delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

     Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente le liste, indicato nell'art. 49, n. 1, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste da lui vistato in ciascun foglio, ed in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.

     Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.

     L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello in cui ha avuto termine la votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per quindici giorni, nella segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.

     Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, il presidente del tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, ovunque si trovino.

     Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.

 

     Art. 54.

     Il tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'art. 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

     1. fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 49, 50, 51, 53;

     2. facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

     La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

     La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

     La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.

     [Per questo effetto, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista] [87].

     [Ove risultino seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e li attribuisce alle liste con i maggiori resti] [88].

     [All'attribuzione di cui al precedente comma partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente] [89].

     [A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio] [90].

     [Stabilito il numero dei deputati assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più anziano di età] [91].

 

     Art. 55.

     Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale in conformità dei risultati accertati dall'ufficio medesimo, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

 

     Art. 56.

     L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

     E' vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste, sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

     Non può essere ammesso nell'aula, dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.

     Nessun elettore può entrare armato.

     L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

     Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 19, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

 

     Art. 57.

     Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Assemblea regionale, nonché alla autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo della circoscrizione, che la porta a conoscenza del pubblico.

 

     Art. 58.

     1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

     2. Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54.

     3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta [92].

     4. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

     5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale [93].

 

     Art. 59.

     Il deputato eletto in più collegi deve dichiarare alla presidenza dell'Assemblea regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando la opzione si procede a sorteggio.

 

     Art. 59 bis. Casi di elezioni plurime degli stessi candidati. [94]

     1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale.

 

     Art. 60. Surrogazioni di deputati. [95]

     1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

     2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

     3. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

     4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento.

     Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

     5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

     6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 61.

     All'Assemblea regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste, e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale circoscrizionale durante la loro attività o posteriormente.

     I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

     Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria dell'Assemblea regionale entro il termine di venti giorni dalla proclamazione. La segreteria ne rilascia ricevuta.

     Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 62. [96].

     [L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con gli uffici e con gli impieghi di cui ai sei numeri del primo comma dell'art. 8, e con le attività di cui ai quattro numeri dell'art. 10.

     Durante l'esercizio del mandato parlamentare coloro che ricoprono uno degli impieghi di cui ai sette numeri del secondo comma dell'art. 8 non possono esercitare le funzioni relative ai detti impieghi].

 

     Art. 63.

     E' riservata all'Assemblea regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

 

     Art. 64.

     (Omissis) [97].

 

     Art. 65.

     Prima dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei novanta seggi assegnati alla Regione nei nove collegi elettorali, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

     Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana almeno trenta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

 

     Art. 66.

     Col decreto di convocazione dei comizi elettorali il Presidente della Regione designa l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 18, 22, 25, 57.

 

     Art. 67. [98]

     Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

     Art. 68.

     (Omissis) [99].

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 69.

     Fino a quando non saranno costituite le sezioni regionali della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto regionale, le attribuzioni devolute dalla presente legge alla Cassazione e al suo presidente, sono esercitate rispettivamente dalla Corte d'appello di Palermo e dal primo presidente della medesima.

 

     Art. 70.

     Oltre coloro che rientrano nelle categorie di cui all'art. 5 della presente legge non sono eleggibili per il periodo previsto dalla norma XII della Costituzione della Repubblica coloro che rientrino nelle categorie previste dalla legge dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1453 e dall'art. 4 della legge dello Stato 20 gennaio 1948, n. 106, salvo che abbiano fatto già parte della prima legislatura dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 71.

     Oltre ai casi di cui all'art. 8 della presente legge, fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, non sono eleggibili i delegati regionali delle amministrazioni provinciali salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in dipendenza di dimissioni o altra causa nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 72.

     Per la prima applicazione della presente legge le dimissioni previste nel primo comma dell'art. 8 e nel n. 4 dell'art. 10 devono essere presentate, e le funzioni devono cessare, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 73.

     Per la prima applicazione della presente legge la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art. 65, secondo la tabella allegata al D.C.P.S. 6 dicembre 1946, n. 456 [100].

 

     Art. 74.

     L'assessore regionale per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni in dipendenza della presente legge.

 

     Art. 75.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 2010, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2011, n. 294, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[3] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[4] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[5] Articolo inserito dall’art. 4 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[7] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[8] Articolo inserito dall’art. 7 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[10] Articolo inserito dall’art. 9 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[11] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87. Vedi anche l'art. 13 della L.R. 20 giugno 1997, n. 19.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[14] Articolo modificato dall'art. 1 L.R. 18 febbraio 1958, n. 6, dall'art. 3 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, dall'art. 19 L.R. 22 aprile 1986, n. 20 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[16] Articolo modificato dall'art. 1 L.R. 13 luglio 1972, n. 33, dall'art. 33 L.R. 6 gennaio 1981, n. 6, dall’art. 12 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[17] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[18] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[19] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[20] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 4.

[21] Articolo inserito dall’art. 12 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[22] Il Capo III, artt. 10 ter - 10 sexies, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[23] Il Capo III, artt. 10 ter - 10 sexies, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[24] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[25] Il Capo III, artt. 10 ter - 10 sexies, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[26] Il Capo III, artt. 10 ter - 10 sexies, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[27] Il Capo III, artt. 10 ter - 10 sexies, è stato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[28] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 7 luglio 2009, n. 8.

[29] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 7 luglio 2009, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2011, n. 294, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che, «Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza».

[30] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 7 luglio 2009, n. 8.

[31] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 6 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[33] Comma modificato dall'art. 7 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87 e così sostituito dall’art. 13 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[34] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[35] Comma così modificato dall'art. 7 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[36] Comma così modificato dall'art. 7 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[37] Rubrica aggiunta dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[38] Comma anteposto dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[39] Comma anteposto dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[40] Comma anteposto dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[41] Comma anteposto dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[42] Comma anteposto dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[43] Comma anteposto dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[44] Comma anteposto dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[45] Comma già modificato dall'art. 1 L.R. 30 aprile 1976, n. 44 e così ulteriormente modificato dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

[47] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[48] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[49] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[50] Articolo inserito dall’art. 15 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[51] Articolo modificato dall'art. 1 L.R. 31 marzo 1959, n. 9 e così sostituito dall’art. 16 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[52] Articolo inserito dall’art. 17 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[53] Rubrica aggiunta dall’art. 18 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[54] Comma modificato dall'art. 1 L.R. 11 aprile 1981, n. 56. Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall’art. 18 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[55] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall’art. 18 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[56] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall’art. 18 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[57] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall’art. 18 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[58] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall’art. 18 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[59] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[60] Comma così modificato dall'art. 9 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[61] Comma modificato dall'art. 1 L.R. 30 marzo 1981, n. 42 e abrogato dall’art. 19 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[62] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 30 marzo 1981, n. 42 e abrogato dall’art. 19 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[63] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 30 marzo 1981, n. 42 e abrogato dall’art. 19 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[64] Articolo inserito dall’art. 20 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[65] Rubrica aggiunta dall’art. 21 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[66] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[67] Articolo così sostituito dall'art. 2 L.R. 30 marzo 1981, n. 42.

[68] Articolo inserito dall’art. 22 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[69] Articolo inserito dall’art. 23 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[70] Articolo modificato dall'art. 4 L.R. 31 marzo 1959, n. 9 e dall'art. 3 L.R. 30 marzo 1981, n. 42 e così sostituito dall’art. 24 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[71] Comma così modificato dall'art. 3 L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

[72] Comma così modificato dall'art. 10 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[73] Comma così modificato dall'art. 10 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[74] Comma abrogato dall'art. 11 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[75] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[76] Comma abrogato dall'art. 6 L.R. 4 giugno 1970, n. 9.

[77] Articolo così sostituito con art. 6 L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

[78] Comma abrogato dall'art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 9.

[79] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.

[80] Articolo così sostituito con art. 28 L.R. 28 agosto 1992, n. 7.

[81] Comma così modificato dall'art. 4 L.R. 30 aprile 1976, n. 44.

[82] Numero aggiunto dall'art. 1 L.R. 22 marzo 1951, n. 31.

[83] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 22 marzo 1951, n. 31.

[84] Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 22 marzo 1951, n. 31.

[85] Comma così sostituito dall'art. 1 L.R. 22 marzo 1951, n. 31.

[86] Comma così modificato dall'art. 1 L.R. 22 marzo 1951, n. 31.

[87] Comma modificato dall'art. 1 L.R. 31 marzo 1959, n. 9 e abrogato dall’art. 6 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[88] Comma sostituito dall'art. 1 L.R. 20 aprile 1976, n. 37 e abrogato dall’art. 6 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[89] Comma sostituito dall'art. 1 L.R. 20 aprile 1976, n. 37 e abrogato dall’art. 6 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[90] Comma sostituito dall'art. 1 L.R. 20 aprile 1976, n. 37 e abrogato dall’art. 6 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[91] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[92] Comma così sostituito dall’art. 25 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[93] Comma così sostituito dall’art. 25 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[94] Articolo inserito dall’art. 26 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[95] Articolo così sostituito dall’art. 27 della L.R. 3 giugno 2005, n. 7.

[96] Articolo modificato dall'art 2 L.R. 30 dicembre 1965, n. 44 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[97] Articolo dichiarato incostituzionale con decisione dell'Alta Corte 16/20 marzo 1951.

[98] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[99] Articolo dichiarato illegittimo con decisione dell'Alta Corte 16/20 marzo 1951.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 2 L.R. 22 marzo 1951, n. 31.