§ 1.2.21 - L.R. 12 agosto 1989, n. 18.
Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli scrutatori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:12/08/1989
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali, comunali e di quartiere, spettano i [...]
Art. 2.      1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      1. Al presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42, spetta, per ogni seduta, un compenso di lire 150.000; ai componenti della stessa [...]
Art. 4.      1. I primi due commi dell'articolo 4 ter della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, introdotto con l'articolo 27 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 5.      1. A partire dal primo anno successivo a quello di approvazione della presente legge, le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui ai precedenti articoli sono rideterminati [...]
Art. 6.      1. L'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono sostituiti dal seguente:
Art. 7.      1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. Sono abrogati:
Art. 9.      1. Ai maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, valutati in lire 500 milioni, si fa fronte con parte della disponibilità [...]


§ 1.2.21 - L.R. 12 agosto 1989, n. 18.

Nuova determinazione degli onorari dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali. Norme per la nomina mediante sorteggio degli scrutatori e per la disciplina delle ipotesi di mancanza o di annullamento delle elezioni.

(G.U.R. n. 40 del 19 agosto 1989).

 

Art. 1.

     1. Ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali, comunali e di quartiere, spettano i seguenti compensi:

     a) al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente superiore, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato;

     b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di lire 120.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato.

     2. In caso di contemporaneità di elezioni il compenso fisso sopraspecificato è aumentato, per ogni elezione oltre la prima, di lire 50.000 per il presidente e di lire 30.000 per ciascun scrutatore ed il segretario.

     3. Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma del comma 1, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nonché a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Regione n. 3, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

     4. Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1.

     5. Per le elezioni dei consigli di amministrazione straordinarie delle province, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

     6. Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale provinciale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per i componenti ed il segretario.

     7. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è corrisposta una indennità giornaliera di lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge.

     8. Per l'elezione dell'Assemblea regionale, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche, è corrisposto, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto alla lettera a del comma 1, un onorario giornaliero di lire 80.000, al lordo delle ritenute di legge, per l'espletamento delle funzioni previste dallo stesso articolo 16. Per l'espletamento delle funzioni indicate dagli articoli 54 e seguenti della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per ciascun componente ed il segretario.

     9. Agli esperti addetti al predetto ufficio, previsti dall'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è corrisposta una indennità giornaliera di lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge.

 

     Art. 2.

     1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Al presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 42, spetta, per ogni seduta, un compenso di lire 150.000; ai componenti della stessa commissione spetta, per ogni seduta, un compenso di lire 120.000.

 

     Art. 4.

     1. I primi due commi dell'articolo 4 ter della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, introdotto con l'articolo 27 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. A partire dal primo anno successivo a quello di approvazione della presente legge, le misure degli onorari, delle indennità e dei gettoni di cui ai precedenti articoli sono rideterminati annualmente, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'eventuale aumento non può, comunque, eccedere il 10 per cento delle misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso alle lire 1.000.

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Sono abrogati:

     - gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9;

     - il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87;

     - il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29;

     - l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 53;

     - l'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

 

     Art. 9.

     1. Ai maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, valutati in lire 500 milioni, si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     2. I suddetti oneri trovano altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1989-1991, codice 07.09. Fondi speciali destinati al finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati alla emergenza.