§ 1.2.19 - L.R. 30 marzo 1981, n. 42.
Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana e delle caratteristiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:30/03/1981
Numero:42


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      In occasione di consultazioni elettorali, presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituita, con decreto assessoriale, una commissione per l'esame di preventivi, attestazioni di [...]
Art. 6.      Il modello della scheda di votazione per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale, descritto nelle tabelle A ed E allegate alla L.R. 20 marzo 1951, n. 29, e già modificate con l'art. 11 [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.2.19 - L.R. 30 marzo 1981, n. 42.

Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana e delle caratteristiche delle schede per la votazione.

(G.U.R. 1 aprile 1981, n. 15).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     In occasione di consultazioni elettorali, presso l'Assessorato regionale degli enti locali è istituita, con decreto assessoriale, una commissione per l'esame di preventivi, attestazioni di congruità di prezzi ed aggiudicazioni di gare per forniture elettorali.

     Della commissione di cui al precedente comma, composta da un presidente e da quattro componenti, uno dei quali con funzioni di segretario, è chiamato a far parte un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Palermo, al quale è corrisposto, per ogni effettiva seduta, un gettone di presenza di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad eccezione di quest'ultimo, gli altri membri della commissione vanno nominati fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6.

     Il modello della scheda di votazione per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale, descritto nelle tabelle A ed E allegate alla L.R. 20 marzo 1951, n. 29, e già modificate con l'art. 11 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 87, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al primo ed al secondo allegato alla presente legge.

     Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, descritto nelle tabelle A e B annesse alla L.R. 9 maggio 1969, n. 14, e già modificate con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali del 2 maggio 1975 in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 2 maggio 1975 n. 17, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al terzo e quarto allegato alla presente legge.

     Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana, descritto nelle tabelle A e B annesse al T.U. di cui al D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, e già modificate con decreto dell'assessore per gli enti locali del 2 maggio 1975 in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 2 maggio 1975, n. 17, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al quinto e sesto allegato alla presente legge [5].

     Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli di quartiere, descritto nelle tabelle A e B allegate alla L.R. 11 dicembre 1976, n. 84, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al settimo ed ottavo allegato alla presente legge [5].

     Il modello della scheda di votazione per le elezioni delle assemblee generali delle unità sanitarie locali, descritto nelle tabelle B e C allegate alla L.R. 6 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al nono e decimo allegato alla presente legge [5].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 16 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[2] Sostituisce art. 17 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[3] Modifica art. 18 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.

[4] Modifica art. 13 L.R. 29 dicembre 1975, n. 87.

[5] Si omettono gli allegati.

[5] Si omettono gli allegati.

[5] Si omettono gli allegati.

[6] Modifica art. 23 L.R. 9 maggio 1969, n. 14.