§ 1.2.28 - L.R. 7 luglio 2009, n. 8.
Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 assemblea regionale - stemma e gonfalone
Data:07/07/2009
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.2.28 - L.R. 7 luglio 2009, n. 8.

Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.

(G.U.R. 10 luglio 2009, n. 32)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali

1. Il comma 1 dell’articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dai seguenti:

"1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all’Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno.

1 bis. Nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.