§ 1.7.18 - L.R. 11 aprile 1981, n. 56.
Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:11/04/1981
Numero:56


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il termine entro il quale, a norma dell'art. 4 della L.R. 12 giugno 1978, n. 12, devono effettuarsi i turni elettorali amministrativi è spostato dal 15 giugno al 30 giugno.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.7.18 - L.R. 11 aprile 1981, n. 56.

Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.

(G.U.R. 15 aprile 1981, n. 18).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il termine entro il quale, a norma dell'art. 4 della L.R. 12 giugno 1978, n. 12, devono effettuarsi i turni elettorali amministrativi è spostato dal 15 giugno al 30 giugno.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica il primo comma dell'art. 15 L.R. 20 marzo 1951, n. 29.