§ 3.1.39 - L.R. 6 aprile 1981, n. 49.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 dicembre 1977, n. 106, recante norme provvisorie in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:06/04/1981
Numero:49


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      La corresponsione del contributo previsto dall'art. 1 avverrà mediante accreditamento dell'importo relativo a favore del legale rappresentante dell'ente
Art. 3.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle [...]
Art. 4.      Per le finalità della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto al cap. 56011 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni a [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74, per l'inquadramento del personale in servizio presso gli ex centri di assistenza tecnica finanziati dalla Cassa [...]
Art. 7.      L'art. 30 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, è abrogato.
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.1.39 - L.R. 6 aprile 1981, n. 49.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 dicembre 1977, n. 106, recante norme provvisorie in materia di bonifica.

(G.U.R. 11 aprile 1981, n. 17).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     La corresponsione del contributo previsto dall'art. 1 avverrà mediante accreditamento dell'importo relativo a favore del legale rappresentante dell'ente [2].

 

     Art. 3.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle destinate esclusivamente alla copertura di posti vacanti della carriera direttiva dei ruoli organici.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto al cap. 56011 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 al cui onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri a carico degli esercizi successivi che saranno determinati in relazione all'effettivo fabbisogno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74, per l'inquadramento del personale in servizio presso gli ex centri di assistenza tecnica finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge a favore di coloro che hanno continuato a prestare la loro opera sino al 31 dicembre 1979.

 

     Art. 7.

     L'art. 30 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83, è abrogato.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica art. 1 L.R. 30 dicembre 1977, n. 106.

[2] Articolo così modificato dall'art. 21 L.R. 29 dicembre 1981, n. 173.

[3] Modifica l'art. 3 L.R. 30 dicembre 1977, n. 106.