§ 3.1.33 - L.R. 1 agosto 1977, n. 74.
Provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile e maggio 1977 ed ulteriori interventi nel settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:01/08/1977
Numero:74


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali gelate e grandinate verificatesi nel mese di aprile 1977 e dai venti sciroccali del maggio dello stesso anno, sono disposte, anche a [...]
Art. 2.      Per il ripristino ed il potenziamento produttivo delle aziende i cui impianti viticoli risultano compromessi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, [...]
Art. 3.      A favore delle aziende agricole singole od associate che effettuano gli interventi previsti dal precedente art. 2 e la cui superficie viticola non sia superiore ad ettari dieci è concesso [...]
Art. 4.      Per il ripristino ed il potenziamento produttivo delle aziende agricole le cui colture arboree risultano compromesse, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a [...]
Art. 5.      Le richieste d'intervento per il ripristino ed il potenziamento produttivo previsto agli artt. 2 e 4 della presente legge sono sottoposti al parere dei comitati provinciali di cui all'art. 50 [...]
Art. 6.      A favore delle aziende agricole danneggiate di cui all'art. 1, possono essere concessi, anche a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministro [...]
Art. 7.      In alternativa alle provvidenze di cui all'art. 6 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere ai cerealicoltori un contributo di lire 16 [...]
Art. 8.      Per le opere ed i lavori di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare il 50 per cento dei contributi in conto [...]
Art. 9.      L'erogazione dei benefici della presente legge è condizionata alla continuità dei rapporti agrari esistenti.
Art. 10.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza i consorzi di bonifica a concedere, a favore dei proprietari consorziati dei territori di cui all'art. 1 della presente legge, lo [...]
Art. 11.      Le norme contenute nell'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 44, e nell'art. 3 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 4, nonché quelle previste nell'art. 9 della L.R. 23 dicembre 1976, n. 85, si [...]
Art. 12.      A decorrere dalla vendemmia 1977, i prestiti di conduzione previsti dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, modificato dall'art. 4 della L.R. 25 ottobre 1975, n. 70, sono determinati nella [...]
Art. 13.      In favore delle cantine sociali e cooperative vitivinicole che per effetto dell'attuale crisi del mercato vinicolo risultino debitrici in dipendenza di finanziamenti ottenuti per la concessione [...]
Art. 14.      Alle società cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, ed agli altri enti indicati all'art. 1 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, possono essere concessi dagli istituti che [...]
Art. 15.      In relazione alle opere di ampliamento e di ammodernamento eseguite nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 30 giugno 1976 è concesso alla cantina Saraceno di Alcamo il contributo previsto dall'art. [...]
Art. 16.      Il comitato di gestione del fondo di rotazione dell'E.S.A. è autorizzato a disporre la concessione in favore dei soci della cantina Saraceno di Alcamo di un'anticipazione pari alla somma dovuta [...]
Art. 17.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere del Sottocomitato regionale per la zootecnia, istituito dall'art. 50 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzato ad [...]
Art. 18.      In alternativa alle provvidenze di cui al precedente art. 6, a favore degli allevatori che esercitano la zootecnia di tipo brado, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a concedere prestiti [...]
Art. 19.      La proposta di dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi e di delimitazione delle zone colpite, nonché degli elenchi delle aziende agricole richiedenti, con la specifica dei [...]
Art. 20.      Entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione, i sindaci dei comuni interessati, previo parere della commissione comunale di cui al successivo articolo, potranno avanzare [...]
Art. 21.      E' istituita, presso ciascun comune della Regione, una commissione comunale così formata:
Art. 22.      Le assegnazioni dello Stato effettuate a norma della L. 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dell'intervento finanziario della Regione per le finalità di cui [...]
Art. 23.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai consorzi di bonifica contributi da destinare alle finalità previste dal sesto comma dell'art. 6 della L. 2 [...]
Art. 24.      Nella prima applicazione della legge concernente «Provvedimenti in materia di assistenza tecnica ed attività promozionali in agricoltura», approvata dall'Assemblea regionale nella seduta [...]
Art. 25.      Il personale delle soppresse scuole professionali, che è inquadrato ai sensi della L.R. 1 agosto 1974, n. 34, nelle qualifiche di dirigente ed assistente del ruolo amministrativo [...]
Art. 26.      All'onere di lire 19.287 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:


§ 3.1.33 - L.R. 1 agosto 1977, n. 74.

Provvidenze a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile e maggio 1977 ed ulteriori interventi nel settore agricolo.

(G.U.R. 3 agosto 1977, n. 36).

 

Art. 1.

     A favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali gelate e grandinate verificatesi nel mese di aprile 1977 e dai venti sciroccali del maggio dello stesso anno, sono disposte, anche a titolo di anticipazione sugli interventi previsti dalla L. 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, le provvidenze previste dalla presente legge.

     Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze medesime le aziende agricole danneggiate ricadenti nei territori indicati nelle proposte di delimitazione avanzate dalla Regione per l'applicazione della predetta L. 25 maggio 1970, n. 364. A tal fine le proposte stesse vanno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere presentate ai competenti uffici, anche tramite i comuni, entro il 15 novembre 1977 [1].

 

     Art. 2.

     Per il ripristino ed il potenziamento produttivo delle aziende i cui impianti viticoli risultano compromessi, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, anche a titolo di anticipazione sugli interventi previsti dall'art. 4, primo comma, della L. 25 maggio 1970, n. 364, le provvidenze previste per il reimpianto dei vigneti dall'art. 21 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, indipendentemente dalla presentazione del piano organico viticolo.

     L'aliquota del contributo viene elevata fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     Ai fini del comma precedente è ritenuta ammissibile la spesa inerente all'acquisto dei materiali ed ai lavori per l'estirpazione delle piante, la sistemazione del terreno, la messa a dimora delle piantine e dei pali di sostegno, la concimazione ed i trattamenti antiparassitari, l'innesto ed il reinnesto, mentre per le opere irrigue la misura del contributo è quella fissata con il richiamato art. 21 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

     Lo stanziamento previsto all'art. 71 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, per gli interventi di cui all'art. 21 della stessa legge è incrementato di lire 3.000 milioni da iscrivere nell'anno finanziario 1978.

 

     Art. 3.

     A favore delle aziende agricole singole od associate che effettuano gli interventi previsti dal precedente art. 2 e la cui superficie viticola non sia superiore ad ettari dieci è concesso l'aiuto complementare di cui all'art. 23 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, per quattro annualità in ragione di lire 400 mila all'anno per ogni ettaro di vigneto reimpiantato e per non più di cinque ettari.

     L'aiuto di cui al precedente comma venne concesso con le modalità indicate nel secondo comma del predetto art. 23 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

     L'aiuto complementare di cui al presente articolo, limitatamente all'anno 1977, viene concesso nella misura ridotta di lire 300 mila ad ettaro anche alle aziende che non abbisognano del reimpianto, ma che abbiano subìto danni alla produzione in misura non inferiore al 60%.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 71 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, per gli interventi di cui all'art. 23 della stessa legge è incrementato di lire 10.000 milioni, ripartiti nel periodo 1977-81, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio in corso.

 

     Art. 4.

     Per il ripristino ed il potenziamento produttivo delle aziende agricole le cui colture arboree risultano compromesse, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, anche a titolo di anticipazione sugli interventi di cui all'art. 4, primo comma, della L. 25 maggio 1970, n. 364, nei casi di reimpianti, contributi in conto capitale nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile secondo i criteri di cui al precedente art. 2.

     A favore delle predette aziende è concesso l'aiuto complementare di cui al precedente art. 3.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il periodo 1977-1980, la spesa di lire 2.000 milioni di cui lire 500 milioni per l'esercizio in corso.

 

     Art. 5.

     Le richieste d'intervento per il ripristino ed il potenziamento produttivo previsto agli artt. 2 e 4 della presente legge sono sottoposti al parere dei comitati provinciali di cui all'art. 50 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

 

     Art. 6.

     A favore delle aziende agricole danneggiate di cui all'art. 1, possono essere concessi, anche a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministro dell'agricoltura e foreste, a norma della L. 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ed a tasso agevolato previsti dall'art. 7 della legge medesima, limitatamente ad un importo non superiore a lire 15 milioni.

     Alle aziende agricole che godono dell'aiuto complementare di cui ai precedenti artt. 3 e 4 i prestiti previsti dal presente articolo sono concessi per le superfici agrarie non coperte dall'aiuto complementare stesso.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite quinquennale di impegno di lire 5.800 milioni.

 

     Art. 7.

     In alternativa alle provvidenze di cui all'art. 6 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere ai cerealicoltori un contributo di lire 16 mila per ogni quintale di semente certificata di grano duro acquistato ed utilizzato per la semina della campagna 1977-78.

     Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse limitatamente ai quantitativi occorrenti per la semina dei fondi da parte dei beneficiari medesimi coltivatori e per un ammontare contributivo massimo di lire 200 mila.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

 

     Art. 8.

     Per le opere ed i lavori di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare il 50 per cento dei contributi in conto capitale concessi.

     Tale anticipazione è elevata al 60% a favore dei coltivatori diretti, coloni e compartecipanti.

 

     Art. 9.

     L'erogazione dei benefici della presente legge è condizionata alla continuità dei rapporti agrari esistenti.

     Ai fini dei precedenti artt. 2 e 4 è data facoltà di iniziativa ai coloni e compartecipanti nei casi in cui non provvede il concedente, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 10.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza i consorzi di bonifica a concedere, a favore dei proprietari consorziati dei territori di cui all'art. 1 della presente legge, lo sgravio di tutti i contributi consortili iscritti a ruolo per il 1977 ed in scadenza alle rate di aprile e giugno del medesimo anno.

     L'Amministrazione regionale rimborsa ai predetti consorzi, su loro relazione, il mancato introito per la parte dei ruoli non riscossi.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

 

     Art. 11.

     Le norme contenute nell'art. 1 della L.R. 6 giugno 1975, n. 44, e nell'art. 3 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 4, nonché quelle previste nell'art. 9 della L.R. 23 dicembre 1976, n. 85, si applicano per le operazioni di ammasso volontario di grano duro e di grano duro danneggiato relative al raccolto del 1977.

     La misura delle anticipazioni per le operazioni di ammasso di cui al precedente comma è stabilita rispettivamente in lire 21.500 ed in lire 20.000 per quintale di prodotto conferito.

     Per le finalità di cui ai precedenti commi per l'anno finanziario in corso è prevista l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 12.

     A decorrere dalla vendemmia 1977, i prestiti di conduzione previsti dall'art. 1 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, modificato dall'art. 4 della L.R. 25 ottobre 1975, n. 70, sono determinati nella misura di lire 2.000 per quintale di uva conferita.

     Per l'attuazione del presente articolo lo stanziamento del cap. 55464 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è incrementato di lire 800 milioni.

 

     Art. 13.

     In favore delle cantine sociali e cooperative vitivinicole che per effetto dell'attuale crisi del mercato vinicolo risultino debitrici in dipendenza di finanziamenti ottenuti per la concessione di anticipazioni ai soci per il conferimento di uve di produzione 1976, nonché per le spese di gestione afferenti alla campagna 1976-77, possono essere accordati, da parte degli istituti bancari esercenti il credito agrario, finanziamenti della durata massima di mesi tre, assistiti dal concorso dell'IRCAC nel pagamento degli interessi in misura tale che gli enti beneficiari non vengano gravati di tassi superiori al 3 per cento.

     I finanziamenti sono commisurati al controvalore delle giacenze dei prodotti della vendemmia 1976, calcolato in ragione dell'80 per cento del prezzo di lire 1.500 per grado ettolitro ed in ogni caso per un ammontare non superiore a quello corrispondente all'esposizione in essere, derivante dai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo.

     La liquidazione del concorso sugli interessi verrà effettuata in unica soluzione dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione, in favore del quale viene accreditata la somma di lire 500 milioni per le finalità di cui al presente articolo.

     Le operazioni di cui al presente articolo sono assistite dalla garanzia fidejussoria dell'IRCAC.

 

     Art. 14.

     Alle società cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, ed agli altri enti indicati all'art. 1 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, possono essere concessi dagli istituti che esercitano il credito agrario prestiti quinquennali a tasso agevolato il cui ammontare non può essere superiore all'importo del credito. maggiorato degli oneri connessi, vantato nei confronti dell'AIMA per il ritardato pagamento, per le campagne di commercializzazione 1974-75 e 1975-76, dei contributi di magazzinaggio a breve e medio termine nonché dei contributi comunitari e del ricavato della vendita dell'alcool per le distillazioni agevolate in applicazione di regolamenti comunitari.

     A favore degli organismi ed enti di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere il concorso regionale nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti quinquennali anzidetti, nella misura che sarà determinata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzato per l'anno finanziario in corso il limite quinquennale di impegno di lire 450 milioni.

 

     Art. 15.

     In relazione alle opere di ampliamento e di ammodernamento eseguite nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 30 giugno 1976 è concesso alla cantina Saraceno di Alcamo il contributo previsto dall'art. 7 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, fino alla concorrenza di lire 1.500 milioni, imputando la relativa spesa al cap. 55458 del Fondo di solidarietà nazionale, rubrica Assessorato dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio finanziario 1977.

 

     Art. 16.

     Il comitato di gestione del fondo di rotazione dell'E.S.A. è autorizzato a disporre la concessione in favore dei soci della cantina Saraceno di Alcamo di un'anticipazione pari alla somma dovuta a ciascun socio sulle risultanze del bilancio consuntivo approvato a saldo delle spettanze derivanti dalla vendita del vino e del mosto prodotti nella campagna vitivinicola 1975-76.

     Unitamente alla domanda, che deve essere munita di una certificazione rilasciata dal commissario regionale della cantina Saraceno, i beneficiari debbono sottoscrivere apposito atto di cessione a favore del predetto fondo di rotazione dell'importo loro dovuto dalla cantina Saraceno per le operazioni di vendita di cui al precedente comma.

     Il fondo medesimo è autorizzato ad erogare i prestiti di cui al presente articolo anche ai soci della cantina che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21.

     Per le finalità del presente articolo il fondo di rotazione dell'E.S.A. è incrementato di lire 237 milioni.

 

     Art. 17.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere del Sottocomitato regionale per la zootecnia, istituito dall'art. 50 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzato ad attuare gli interventi previsti dal presente articolo al fine di agevolare la commercializzazione di bovini di razza indigena, di età non inferiore a mesi quindici, nati ed allevati allo stato brado nelle aree montane ed interne che saranno delimitate dall'Assessore stesso con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché, a cura dei sindaci dei Comuni interessati, nell'albo pretorio dei Comuni medesimi.

     Gli interventi predetti possono riguardare:

     a) la concessione di un contributo straordinario di lire 70.000 per ogni capo avviato alla macellazione entro il 31 ottobre 1977 e per ciascun allevatore per un numero complessivo di capi non superiore a trenta;

     b) la concessione a favore di organismi associativi e cooperativi, consorzi agrari e loro federazioni, di un contributo nella misura massima dell'80% della spesa complessiva di raccolta, macellazione, conservazione e vendita collettiva di bovini sostenuta fino al 31 ottobre 1977;

     c) la concessione a favore degli organismi anzidetti di contributi sugli interessi per le anticipazioni previste dalle norme sul credito agrario e corrisposte agli allevatori conferenti, in misura tale da lasciare a carico degli organismi stessi un tasso di interesse non inferiore al quattro per cento;

     d) la concessione agli allevatori conferenti, per il tramite dei predetti organismi, di un contributo straordinario di lire 20.000 per ogni soggetto conferito.

     Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 18.

     In alternativa alle provvidenze di cui al precedente art. 6, a favore degli allevatori che esercitano la zootecnia di tipo brado, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a concedere prestiti ad ammortamento quinquennale ed al tasso del 2%, in misura non superiore a lire 100.000 per capo bovino adulto di razza indigena, e di lire 10.000 per capo ovino o caprino, e fino ad un massimo di lire 3.000.000 per ciascun beneficiario.

     Per l'ottenimento del prestito gli interessati dovranno produrre, unitamente alla istanza, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ed il certificato rilasciato dalla commissione di cui al successivo art. 21, attestante il tipo di allevamento esercitato, il numero dei capi di bestiame posseduto, nonché la relativa specie e razza.

     Per le finalità del presente articolo, il fondo di rotazione istituito con l'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementato di lire 3.000 milioni.

     Il fondo medesimo è autorizzato ad erogare i prestiti di cui al presente articolo anche ad allevatori che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21.

 

     Art. 19.

     La proposta di dichiarazione dei caratteri di eccezionalità degli eventi e di delimitazione delle zone colpite, nonché degli elenchi delle aziende agricole richiedenti, con la specifica dei danni sofferti, saranno comunicati ai sindaci dei comuni interessati i quali provvedono alla pubblicazione nell'albo comunale per la durata di 60 giorni, dandone comunicazione alla commissione di cui al successivo art. 21.

     Analoga comunicazione sarà fatta all'atto della concessione dei contributi e dei concorsi.

 

     Art. 20.

     Entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione, i sindaci dei comuni interessati, previo parere della commissione comunale di cui al successivo articolo, potranno avanzare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste adeguate motivazioni per la rettifica delle proposte di dichiarazione degli eventi e di delimitazione delle zone colpite.

     E' data, altresì, facoltà alla predetta commissione comunale di formulare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per i provvedimenti di competenza, motivati rilievi in merito alle agevolazioni disposte in applicazione della presente legge.

 

     Art. 21.

     E' istituita, presso ciascun comune della Regione, una commissione comunale così formata:

     a) dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

     b) da tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza del gruppo di minoranza più numeroso;

     c) da cinque componenti designati dalle maggiori organizzazioni professionali a carattere nazionale;

     d) da tre componenti designati dalle maggiori organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

     La commissione è nominata dal sindaco entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22.

     Le assegnazioni dello Stato effettuate a norma della L. 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dell'intervento finanziario della Regione per le finalità di cui agli artt. 2, 4 e 6 della presente legge, sono acquisite al bilancio regionale.

     Nel caso di parziale o mancato accoglimento delle proposte di cui all'art. 1 della presente legge, ovvero nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato per l'applicazione degli artt. 4 e 7 della L. 25 maggio 1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse resta a carico della Regione.

 

     Art. 23.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai consorzi di bonifica contributi da destinare alle finalità previste dal sesto comma dell'art. 6 della L. 2 maggio 1976, n. 183.

     L'assegnazione dovrà effettuarsi in proporzione alle passività dei consorzi alla data del 31 dicembre 1976.

     All'onere di cui al presente articolo si provvede con le assegnazioni riservate alla Regione in base alla citata norma statale.

 

     Art. 24.

     Nella prima applicazione della legge concernente «Provvedimenti in materia di assistenza tecnica ed attività promozionali in agricoltura», approvata dall'Assemblea regionale nella seduta pomeridiana del 20 luglio 1977, il personale degli ex centri di assistenza tecnica e del campo sperimentale Olivo di Gela, di cui alle LL.RR. 29 dicembre 1973, n. 54, 31 dicembre 1974, n. 60, e 20 aprile 1976, n. 36, è inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 1978 ed a domanda da presentare entro il termine perentorio del 30 settembre 1977, con le modalità di cui ai successivi commi ed in base al titolo di studio posseduto al 31 dicembre 1973, nelle qualifiche di dirigente tecnico ed assistente tecnico del ruolo istituito con l'art. 10 della legge anzidetta approvata nella seduta del 20 luglio 1977.

     Il personale privo del titolo di studio necessario per l'inquadramento nelle qualifiche anzidette è inquadrato, con le stesse modalità previste dal presente articolo, in un ruolo ad esaurimento che si aggiunge al ruolo istituito dal soprarichiamato art. 10 ed in qualifiche corrispondenti al titolo di studio posseduto.

     Il personale di cui al presente articolo conserverà come assegno ad personam, riassorbibile con il conseguimento delle successive classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali, l'eventuale differenza tra il trattamento economico goduto e quello spettante con l'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo.

     Il servizio prestato presso gli ex centri di assistenza tecnica ed il campo sperimentale Olivo di Gela, nonché quello prestato in applicazione dell'art. 63 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, è considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, previa domanda di riscatto da presentarsi entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il conseguimento delle classi di stipendio successive a quella iniziale, il servizio precedentemente prestato è riconosciuto nella misura del 50% e per un massimo di quattro anni.

     Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione regionale.

     Il personale che non si avvarrà della facoltà prevista dal primo e secondo comma del presente articolo manterrà la posizione giuridica acquisita e le mansioni esercitate ai sensi delle LL.RR. 29 dicembre 1973, n. 54, 31 dicembre 1974, n. 60, e 20 aprile 1976, n. 36.

 

     Art. 25.

     Il personale delle soppresse scuole professionali, che è inquadrato ai sensi della L.R. 1 agosto 1974, n. 34, nelle qualifiche di dirigente ed assistente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale, provvisto del titolo di studio di cui al secondo comma degli artt. 34 e 37 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, assegnato o da assegnare in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, può esercitare le funzioni previste dagli artt. 33 e 36 della citata legge n. 7 in corrispondenza della qualifica in atto rivestita e ferma restando l'appartenenza al ruolo nel quale è inquadrato.

     L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente è subordinato ad apposita autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa domanda del personale interessato.

 

     Art. 26.

     All'onere di lire 19.287 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

     a) quanto a lire 1.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso;

     b) quanto a lire 420 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione utilizzabili ai sensi della L.R. 27 dicembre 1968, n. 36;

     c) quanto a lire 3.580 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51602 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, di cui lire 2.293,3 milioni iscritte ai sensi della L.R. 18 giugno 1977, n. 40;

     d) quanto a lire 5.000 milioni, autorizzate per le finalità degli artt. 3, 7, 10 e 11, con parte delle economie per interessi ed oneri connessi per l'anno finanziario 1976 relativi ai mutui di cui all'art. 4 della L.R. 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termine dell'art. 7 della legge medesima;

     e) quanto a lire 8.787 milioni, autorizzate per le finalità degli artt. 6 (quota parte lire 2.874 milioni), 17 e 18 (quota parte lire 2.913 milioni), con la riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti dall'art. 71 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, per le finalità dell'art. 4

- lire 1.500 milioni - e dell'art. 9 - lire 7.287 milioni -;

     f) quanto a lire 500 milioni, autorizzate per le finalità dell'art. 13, con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 55002 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

     Lo stanziamento dell'art. 71 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, ridotto con il precedente comma, sarà ripristinato negli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

     All'onere di lire 37.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge ed all'onere di lire 8.787 milioni per il ripristino dello stanziamento di cui all'art. 71 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 L.R. 31 ottobre 1977, n. 89.