§ 3.2.28 - L.R. 23 dicembre 1976, n. 85.
Provvedimenti urgenti per la ripresa economica delle aziende agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche e da attacchi parassitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:23/12/1976
Numero:85


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo gennaio - novembre 1976, possono essere concessi, a titolo di anticipazione sugli [...]
Art. 2.      Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal precedente articolo le aziende agricole danneggiate e ricadenti nei territori indicati nei decreti emessi dal Ministro dell'agricoltura [...]
Art. 3.      L'agevolazione creditizia di cui all'art. 1 della presente legge, fino all'importo di lire 15 milioni, è estesa a favore delle aziende agricole la cui produzione viticola o cerealicola è stata [...]
Art. 4.      Le istruttorie delle pratiche di cui agli articoli che precedono debbono essere completate dagli uffici competenti entro il termine di 50 giorni dalla presentazione delle domande.
Art. 5.      Allo scopo di consentire nei territori danneggiati il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, delle strade interpoderali e delle altre opere a servizio di più [...]
Art. 6.      Allo scopo di consentire nei territori di cui al precedente articolo il ripristino della viabilità rurale, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, a carico del bilancio della [...]
Art. 7.      I versamenti effettuati dallo Stato a termini della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dell'intervento finanziario effettuato dalla Regione per le [...]
Art. 8.      Le provvidenze di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed all'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, possono essere concesse anche a favore delle cooperative [...]
Art. 9.      Le norme contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44, e nell'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 4, si applicano anche alle operazioni di ammasso volontario di [...]
Art. 10.      Le agevolazioni creditizie di cui al precedente art. 1 possono essere altresì concesse, a titolo di anticipazione sui versamenti che saranno disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle [...]
Art. 11.      Per le finalità della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
Art. 12.      All'onere di lire 20.050 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1977 si fa fronte utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto consuntivo della Regione per l'anno [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.28 - L.R. 23 dicembre 1976, n. 85.

Provvedimenti urgenti per la ripresa economica delle aziende agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche e da attacchi parassitari.

(G.U.R. 24 dicembre 1976, n. 67).

 

Art. 1.

     A favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo gennaio - novembre 1976, possono essere concessi, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni:

     - i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ed a tasso agevolato previsti dall'art. 7 della legge medesima, con preferenza a quelli di importo non superiore a lire 5.000.000;

     - i contributi previsti dall'art. 4 - primo comma - della stessa legge, limitatamente ad un ammontare di spesa ammessa di lire 15.000.000, anche se la spesa globale ritenuta ammissibile per il ripristino delle strutture risulti superiore al predetto importo.

 

     Art. 2.

     Hanno titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal precedente articolo le aziende agricole danneggiate e ricadenti nei territori indicati nei decreti emessi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'applicazione dell'art. 7 e dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Per le avversità verificatesi nel periodo gennaio - novembre 1976 e per le quali non è ancora intervenuto il decreto ministeriale di riconoscimento dei caratteri di eccezionalità e di delimitazione delle zone colpite possono essere concesse le provvidenze previste dal precedente art. 1 nei confronti delle aziende agricole danneggiate e ricadenti nei territori indicati nelle proposte avanzate dalla Regione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini dell'applicazione rispettivamente dell'art. 7 e dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364. A tal fine le proposte suddette saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, mentre le domande per la concessione delle provvidenze stesse dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione predetta agli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e, per i prestiti, nei limiti e con le modalità della legge 25 maggio 1970, n. 364, agli istituti di credito.

 

     Art. 3.

     L'agevolazione creditizia di cui all'art. 1 della presente legge, fino all'importo di lire 15 milioni, è estesa a favore delle aziende agricole la cui produzione viticola o cerealicola è stata danneggiata, rispettivamente dalle infezioni crittogamiche e dalle infestazioni della cimice del frumento (aelia rostrata) verificatesi nel periodo gennaio - settembre 1976, nonché a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del comune di Marsala danneggiate dalla nube di anidride solforosa sviluppatasi nel mese di novembre 1976.

     Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Sono ammesse alle provvidenze stesse le aziende che ricadono nei territori che saranno determinati con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione.

 

     Art. 4.

     Le istruttorie delle pratiche di cui agli articoli che precedono debbono essere completate dagli uffici competenti entro il termine di 50 giorni dalla presentazione delle domande.

 

     Art. 5.

     Allo scopo di consentire nei territori danneggiati il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, delle strade interpoderali e delle altre opere a servizio di più aziende, specificate nel secondo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, con priorità per le zone più gravemente colpite dalle inondazioni, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti spese.

 

     Art. 6.

     Allo scopo di consentire nei territori di cui al precedente articolo il ripristino della viabilità rurale, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, a carico del bilancio della Regione, a sostenere le occorrenti spese.

 

     Art. 7.

     I versamenti effettuati dallo Stato a termini della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, nei limiti dell'intervento finanziario effettuato dalla Regione per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della presente legge, saranno acquisiti al bilancio della medesima.

     Nel caso di parziale o mancato accoglimento delle proposte di cui all'art. 2 della presente legge, ovvero nel caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione rispetto alle assegnazioni disposte dallo Stato per l'applicazione degli articoli 4 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per gli eventi verificatisi nel periodo gennaio - novembre 1976, l'onere delle provvidenze concesse resta a carico della Regione.

 

     Art. 8.

     Le provvidenze di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed all'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, possono essere concesse anche a favore delle cooperative agricole e loro consorzi che eseguano nell'annata agraria 1976-1977 organici programmi di lotta antiparassitaria ed anticrittogamica a difesa della produzione viticola.

     Per le finalità di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed all'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1977.

 

     Art. 9.

     Le norme contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 44, e nell'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 4, si applicano anche alle operazioni di ammasso volontario di grano duro di produzione 1976 danneggiato in dipendenza delle avversità atmosferiche e della infestazione della cimice del frumento (aelia rostrata) verificatesi nell'annata agraria 1975-1976.

     La misura dell'anticipazione per le operazioni di ammasso di cui al precedente comma è stabilita in lire 18.000 per quintale di prodotto conferito.

     La garanzia sussidiaria della Regione prevista dallo art. 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevata a lire 2.500 per quintale di grano duro conferito a norma del presente articolo; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 milioni.

 

     Art. 10.

     Le agevolazioni creditizie di cui al precedente art. 1 possono essere altresì concesse, a titolo di anticipazione sui versamenti che saranno disposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive aggiunte e modificazioni, a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi anteriormente all'anno 1976 e per le quali sono stati adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana i relativi decreti interministeriali di declaratoria.

 

     Art. 11.

     Per le finalità della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     - art. 1, lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981 per il concorso nel pagamento dei prestiti;

     - art. 1, lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977 per la concessione dei contributi;

     - art. 3, lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981;

     - art. 5, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977;

     - art. 6, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977;

     - art. 8, lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977;

     - art. 9, ultimo comma, lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

 

     Art. 12.

     All'onere di lire 20.050 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1977 si fa fronte utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1975 ed approvato con legge regionale 2 dicembre 1976, n. 83.

     All'onere di lire 7.000 milioni ricadenti in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981 si fa fronte utilizzando parte dell'aumento delle entrate tributarie.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.