§ 3.19.15 – L.R. 18 luglio 1974, n. 22.
Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:18/07/1974
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dalla L.R. 22 febbraio 1963, n. 14, la partecipazione della Regione al fondo di cui all'art. 1 della stessa legge è incrementata di lire 2.800 milioni
Art. 2.      L'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1963, n. 14, è abrogato. Le relative somme, eventualmente non ancora utilizzate, sono destinate alle altre finalità previste dalla stessa legge
Art. 3.      L'art. 4 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, è abrogato
Art. 4.      Per le finalità previste dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978
Art. 5.      Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, la spesa annua di lire 2.500 milioni
Art. 6.      Ai prestiti di importo non superiore a lire 1.500.000 è riservato non meno del 50 % delle quote previste dal secondo comma dei precedenti artt. 4 e 5
Art. 7.      Per le operazioni di credito di cui agli articoli precedenti il tasso di interesse a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 5 %, ridotto al 3 % per i prestiti in favore dei [...]
Art. 8.      Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla L.R. 18 luglio 1961, n. 13, è incrementato di lire [...]
Art. 9.      Per la concessione del concorso sugli interessi relativi ai mutui previsti dall'art. 16 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1974 il limite quindicennale [...]
Art. 10.      I mutui di cui all'art. 23 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi per l'estinzione delle passività in essere alla data del 31 dicembre [...]
Art. 11.      Le provvidenze di cui all'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, all'art. 23 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, all'art. 17 della L.R. 30 luglio 1969, n. 28, e all'art. 18 della L.R. 3 marzo [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      Per provvedere agli oneri conseguenziali al pagamento della imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 [...]
Art. 15.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro che conferiscono il prodotto relativo al raccolto dell'anno 1974 agli ammassi volontari istituiti [...]
Art. 16.      Ciascun produttore non può conferire, in ogni caso, quantitativi superiori a 200 quintali
Art. 17.      In ciascuna provincia alle operazioni successive al conferimento previsto dagli artt. 15 e 16 sovraintende un Comitato composto
Art. 18.      I prestiti di esercizio erogati per l'annata agraria 1972-73 dalla gestione del fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo in favore dei coltivatori diretti, affittuari, [...]
Art. 19.      Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, si prescinde dalla dichiarazione ministeriale dei caratteri di eccezionalità di cui [...]
Art. 20.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori di grano duro garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione [...]
Art. 21.      Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 5.000 milioni per le seguenti finalità
Art. 22.      Il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al cinquanta per cento [...]
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      Le somme residue sullo stanziamento di lire 3.000 milioni previsto dall'art. 17 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, sono utilizzate per le finalità previste dall'art. 21 della presente legge
Art. 25.      La percentuale massima del 30 % relativa agli accreditamenti di cui alla lett. b dell'art. 7 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, integrata dall'art. 19 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è elevata [...]
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.      Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie imprese industriali e tra imprese artigiane, esercenti attività omogenee, l'Amministrazione [...]
Art. 28.      I benefici di cui ai precedenti articoli del presente titolo sono concessi alle imprese industriali che
Art. 29.      L'Amministrazione regionale e gli enti pubblici regionali, nonché le società da essi controllate, sono tenuti a riservare alle imprese industriali della Sicilia il 50 % delle forniture e delle [...]
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34.      Ai benefici di cui agli artt. 21, 30, 31, 32 e 33 della presente legge, sono ammesse anche le imprese alberghiere che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità
Art. 35.      Il costo delle operazioni di mutuo accordate in base all'art. 1 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32, non può gravare sui mutuatari per interessi ed oneri superiori al 4%
Art. 36.      L'Assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a concedere ai consorzi industriali costituiti ai sensi della L. 29 luglio 1957, n. 634, e della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, e [...]
Art. 39.      Il fondo concorsi interessi, previsto dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, è incrementato di lire 2.000 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975
Art. 40. 
Art. 41.      Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, integrato con l'art. 1 della L.R. 4 agosto 1960, n. 33, e successive modificazioni, è aumentato di lire 2.000 milioni
Art. 42.      Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della [...]
Art. 43.      Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) relative all'organizzazione, al funzionamento, al personale [...]
Art. 44.      E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione a gestione separata di lire 2.500 milioni che saranno versati in cinque annualità di [...]
Art. 45.      E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione a gestione separata per il finanziamento di operazioni di credito di esercizio e a [...]
Art. 46.      Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), costituito ai sensi dell'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, integrato dall'art. 2 della [...]
Art. 47.      Ferme restando le norme di cui alla L.R. 30 luglio 1973, n. 28 e della L.R. 5 novembre 1973, n. 37, per le operazioni di cui all'art. 4 della L.R. 2 aprile 1971, n. 8, e successive [...]
Art. 48.      In favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative costituite tra gli aventi diritto ai contributi statali per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni colpite dagli eventi [...]
Art. 49.      I massimali previsti dal primo comma dell'art. 28 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, sono aumentati a 10 milioni
Art. 50. 
Art. 51.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione alle cooperative legalmente costituite o loro consorzi, che svolgano attività nel settore [...]
Art. 52.      I termini di cui all'art. 16 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 1974
Art. 53.      L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentita la Commissione regionale per la cooperazione, è autorizzato a concedere in favore delle cooperative aziendali di consumo costituite [...]
Art. 54.      Le provvidenze di cui al precedente articolo sono estese alle cooperative costituite fra operatori commerciali di cui all'art. 50 della presente legge e loro consorzi che realizzano nuove [...]
Art. 55.      Il limite previsto dall'art. 29 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è aumentato a lire 14.000 milioni
Art. 56.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei produttori ed esportatori di agrumi e di ortofrutticoli singoli, associati o riuniti in cooperativa aventi sede ed operanti in [...]
Art. 57.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi gravanti per anticipazioni concesse da istituti ed aziende di credito in favore di imprese singole o associate [...]
Art. 60.      (Omissis)
Art. 61.      (Omissis)
Art. 62.      I benefici e le garanzie previsti dall'articolo precedente sono estesi anche in favore delle cooperative e degli enti che usufruiscono di contributi di cui alla L.R. 12 aprile 1952, n. 12, e [...]
Art. 63.      Le norme previste dall'art. 27 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, si applicano anche a favore delle cooperative edilizie di cui alla lett. a dell'art. 9 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, [...]
Art. 64.      Per le finalità previste dalla L.R. 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato per l'esercizio finanziario 1974 l'ulteriore limite trentacinquennale di spesa di [...]
Art. 65.      Per le finalità previste dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, il limite venticinquennale di spesa di lire 500 milioni
Art. 66.      Per provvedere agli oneri conseguenziali al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre [...]
Art. 67.      Le determinazioni del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, previste nella presente legge, sono comunicate periodicamente, dall'Assessore regionale preposto al bilancio, alla [...]
Art. 68.      La Giunta regionale delibera i criteri generali nell'ambito dei quali dovranno essere adottate le determinazioni del Comitato regionale per il credito ed il risparmio previste dalla presente [...]
Art. 69.      Il limite di lire 80 milioni previsto dal precedente art. 50, per il primo anno di applicazione della presente legge, è elevato a lire 120 milioni
Art. 70.      Le spese autorizzate dalla presente legge saranno iscritte in bilancio in relazione alle effettive necessità ed in misura non eccedente il limite massimo previsto, per ciascun esercizio [...]
Art. 71.      All'onere di lire 60.930 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1974 si provvede utilizzando parte delle disponibilità dei sotto elencati [...]


§ 3.19.15 – L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

Provvidenze straordinarie per l'economia siciliana.

(G.U.R. 24 luglio 1974, n. 35).

 

TITOLO I

PROVVIDENZE PER L'AGRICOLTURA

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dalla L.R. 22 febbraio 1963, n. 14, la partecipazione della Regione al fondo di cui all'art. 1 della stessa legge è incrementata di lire 2.800 milioni.

     Le somme di pertinenza della quota regionale già rientrate o che rientreranno con la riscossione delle rate di ammortamento dei prestiti ratizzati in applicazione della L.R. 22 febbraio 1963, n. 14, con l'estinzione anticipata o con la revoca delle rateizzazioni e con i relativi interessi attivi, detratti soltanto i pagamenti già effettuati per la copertura degli oneri gravanti sulla quota regionale del fondo stesso a termini della predetta legge, sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

 

     Art. 2.

     L'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1963, n. 14, è abrogato. Le relative somme, eventualmente non ancora utilizzate, sono destinate alle altre finalità previste dalla stessa legge.

     Le istanze presentate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1963, n. 14, eventualmente non ancora definite, possono essere ammesse a godere dei benefici previsti dagli artt. 5 e 7 della presente legge.

 

     Art. 3.

     L'art. 4 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, è abrogato.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

     Almeno il 60 % del suddetto stanziamento deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 11 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, la spesa annua di lire 2.500 milioni.

     Almeno il 70 % del suddetto stanziamento deve essere utilizzato per i prestiti di importo non superiore a lire 5 milioni.

 

     Art. 6.

     Ai prestiti di importo non superiore a lire 1.500.000 è riservato non meno del 50 % delle quote previste dal secondo comma dei precedenti artt. 4 e 5.

 

     Art. 7.

     Per le operazioni di credito di cui agli articoli precedenti il tasso di interesse a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 5 %, ridotto al 3 % per i prestiti in favore dei coltivatori diretti singoli o associati e di cooperative agricole e loro consorzi.

 

     Art. 8.

     Il fondo di rotazione costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 maggio 1959, n. 21, modificata dalla L.R. 18 luglio 1961, n. 13, è incrementato di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 9.

     Per la concessione del concorso sugli interessi relativi ai mutui previsti dall'art. 16 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1974 il limite quindicennale di spesa di lire 2.000 milioni.

     Nella concessione del concorso di cui al comma precedente sarà data particolare preferenza alle piccole e medie aziende.

 

     Art. 10.

     I mutui di cui all'art. 23 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni, possono essere concessi per l'estinzione delle passività in essere alla data del 31 dicembre 1973.

     I mutui di cui al precedente comma possono essere concessi nei confronti degli enti che hanno usufruito delle agevolazioni previste dal citato art. 23 per le passività in essere, con esclusione dalle stesse passività delle annualità di ammortamento gravanti sugli enti in dipendenza dei mutui già contratti ai sensi del predetto art. 23.

     La misura degli interessi, che gli istituti di credito possono praticare per i mutui di cui al presente articolo, viene determinata periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, il limite trentacinquennale di spesa di lire 75 milioni.

 

     Art. 11.

     Le provvidenze di cui all'art. 19 della L.R. 3 febbraio 1968, n. 1, all'art. 23 della L.R. 18 luglio 1968, n. 20, all'art. 17 della L.R. 30 luglio 1969, n. 28, e all'art. 18 della L.R. 3 marzo 1972, n. 6, sono prorogate a tutto l'anno 1973.

     Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 1.080.000.000.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 14.

     Per provvedere agli oneri conseguenziali al pagamento della imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre 1972 e per i quali il relativo impegno di spesa è stato assunto entro tale data, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere al cap. n. 2296 dello stato di previsione della spesa del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1974.

 

     Art. 15.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di grano duro che conferiscono il prodotto relativo al raccolto dell'anno 1974 agli ammassi volontari istituiti da cooperative agricole, consorzi o enti che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e che corrispondono, all'atto del conferimento, un'anticipazione sul prezzo non inferiore a lire 15.000 per quintale, le seguenti provvidenze:

     a) [3].

     b) un contributo sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito, al fine della corresponsione di anticipazioni ai conferenti, da determinare in modo che, a carico dei produttori, gravi un interesse complessivo non superiore al 3 %; tale contributo è corrisposto direttamente agli istituti di credito e sarà determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 3.100 milioni per l'ammasso volontario di non oltre un milione e 300 mila quintali di grano.

 

     Art. 16.

     Ciascun produttore non può conferire, in ogni caso, quantitativi superiori a 200 quintali [4].

     Hanno preferenza ad usufruire delle provvidenze di cui al presente articolo i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

 

     Art. 17.

     In ciascuna provincia alle operazioni successive al conferimento previsto dagli artt. 15 e 16 sovraintende un Comitato composto:

     a) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che lo presiede;

     b) dal direttore del Consorzio agrario provinciale o da un suo delegato;

     c) da quattro rappresentanti designati dalle maggiori organizzazioni di categoria nominati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

 

     Art. 18.

     I prestiti di esercizio erogati per l'annata agraria 1972-73 dalla gestione del fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo in favore dei coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri ai fini dell'acquisto di sementi e concimi per la risemina dei terreni compresi nel territorio dei Comuni colpiti dalle alluvioni dei mesi di dicembre 1972 e gennaio 1973, determinati con decreti del Presidente della Regione, vengono differiti, senza ulteriori oneri per interessi, dal 31 agosto 1974 al 31 agosto 1975.

 

     Art. 19.

     Per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 4, secondo comma, della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, si prescinde dalla dichiarazione ministeriale dei caratteri di eccezionalità di cui all'art. 2 della L. 25 maggio 1970, n. 364.

 

     Art. 20.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare alle cooperative, consorzi ed enti ammassatori di grano duro garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero di quota dell'anticipazione corrisposta, a norma del primo comma dell'art. 15, ai produttori che conferiscono il grano duro.

     La garanzia non può essere accordata per una somma superiore a lire 1.800 per ogni quintale di grano duro conferito ed è prestata con decreto dell'Assessore regionale preposto al bilancio, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

 

TITOLO II

PROVVIDENZE PER LE MEDIE E PICCOLE IMPRESE

 

     Art. 21.

     Il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, è incrementato di lire 5.000 milioni per le seguenti finalità:

     a) concessione di mutui per la formazione di scorte di materie prime o di prodotti finiti;

     b) concessione di finanziamenti integrativi, a favore delle imprese che già fruiscono, ai sensi della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, di mutui per la formazione di scorte, in misura pari all'aumento registrato, nel triennio 1971-1973, nei costi delle materie prime e di trasformazione, qualora tale aumento non sia stato considerato nell'operazione principale di mutuo.

     I finanziamenti integrativi di cui al comma precedente non possono avere durata superiore a 10 anni e sono concessi al tasso annuo del 4 %, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

     I finanziamenti integrativi concessi dagli istituti o aziende di credito operanti in Sicilia sono ammessi al contributo in conto interessi di cui all'art. 20 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, sostituito dall'art. 26 della presente legge, alla garanzia sussidiaria di cui all'art. 18 della stessa legge n. 27, ed all'accreditamento di cui alla lett. b dell'art. 7 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, integrata dall'art. 19 della citata legge n. 27 del 1972, e modificata dall'art. 25 della presente legge.

 

     Art. 22.

     Il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è altresì incrementato di lire 15.000 milioni per la concessione di finanziamenti commisurati al cinquanta per cento dell'ammontare delle forniture e lavorazioni acquisite dopo l'entrata in vigore della presente legge, sia in applicazione delle riserve previste dall'articolo 107 del testo unico delle legge sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dall'articolo 17, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 29 della presente legge, sempreché non fruiscano di altre agevolazioni nei termini di pagamento, sia in forza di contratti non rientranti nelle predette riserve e convenuti con imprese pubbliche o private, sempreché la loro esecuzione richieda tempi tecnici e/o immobilizzi finanziari di particolare impegno.

     I benefici di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese di costruzioni industriali impiantistiche e di manutenzione, nonché ai consorzi di imprese costituiti in prevalenza da aziende singolarmente ammissibili a fruire delle agevolazioni.

     L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, concedibili sul fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, incrementato come all'articolo 2 della regionale 30 dicembre 1977, n. 108, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in lire 2.500 milioni. Per i consorzi di imprese l'importo massimo del finanziamento è fissato in lire 4.000 milioni. Tali limiti possono essere elevati con decreto dell'Assessorato regionale per l'industria.

     I finanziamenti di cui al terzo comma sono concessi sotto forma di apertura di credito al tasso annuo fissato dall'articolo 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non possono avere durata superiore a tre anni e sono assistiti da procura irrevocabile all'incasso dell'importo delle commesse, integrata da polizza fidejussoria rilasciata da primaria compagnia di assicurazione o da società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura non inferiore al 30 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso, ovvero da garanzia rilasciata da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi aventi i requisiti di cui all'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in misura non inferiore al 60 per cento del credito nascente dal finanziamento concesso.

     Stipulato il contratto di finanziamento e acquisita la documentazione legale e le previste garanzie, l'impresa beneficiaria potrà fruire di un primo utilizzo dell'apertura di credito per non più del quindici per cento dell'ammontare del finanziamento a titolo di anticipazione non ripetibile sui costi iniziali della commessa, da detrarre in sede di successivo utilizzo, in base alla documentazione di spesa sostenuta.

     L'utilizzo dei finanziamenti e gli eventuali successivi riutilizzi nell'ambito della stessa commessa qualora sia finanziabile per un importo superiore al limite massimo concedibile non può superare l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di materiali e per i costi di trasformazione, per la realizzazione delle commesse o comunque il cinquanta per cento del credito ceduto al netto dei pagamenti via effettuati dal committente.

     L'apertura di credito potrà successivamente essere riutilizzata, ferma restando la durata massima della operazione di anni tre, fino all'importo originariamente accordato, sempreché la ditta finanziata dimostri di avere acquisito altre proporzionali commesse aventi le caratteristiche previste dal primo comma del presente articolo e ne abbia ceduto il relativo credito o abbia rilasciato delega per l'incasso.

     Le direttive per l'attuazione del presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria [5].

 

     Art. 23.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 24.

     Le somme residue sullo stanziamento di lire 3.000 milioni previsto dall'art. 17 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, sono utilizzate per le finalità previste dall'art. 21 della presente legge.

 

     Art. 25.

     La percentuale massima del 30 % relativa agli accreditamenti di cui alla lett. b dell'art. 7 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, integrata dall'art. 19 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è elevata alla stessa misura massima del 50 % prevista dall'art. 18 della predetta legge n. 27 per la garanzia sussidiaria agli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia che effettuano nuove operazioni di finanziamento alle scorte ai sensi della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 26.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 27.

     Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo di forme associative tra piccole e medie imprese industriali e tra imprese artigiane, esercenti attività omogenee, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per tre anni un contributo annuo sulle spese di gestione ai consorzi ed alle cooperative che si propongono di svolgere o svolgano una o più delle seguenti attività:

     a) effettuare la distribuzione e la vendita dei prodotti delle imprese consorziate e curare la contrattazione e l'acquisizione di commesse anche di servizi da ripartire tra le medesime imprese;

     b) effettuare ricerche di mercato ai fini del collocamento dei prodotti;

     c) trattare l'acquisto di materie prime e di semilavorati utili ai cicli di lavorazione;

     d) promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera occorrente alle imprese consorziate nonché la formazione e l'aggiornamento del personale anche a livello dirigenziale;

     e) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra le imprese consorziate e dare ad esse idonea assistenza per le rispettive gestioni;

 

     f) realizzare gestioni comuni delle imprese consorziate e delle cooperative.

     Il contributo di cui al presente articolo è erogato per tre anni in misura decrescente e non può superare rispettivamente il 90, il 70 ed il 50 % delle spese di gestione relative alle attività sopracitate, effettuate nel triennio dai consorzi.

     Il contributo è concesso dall'Assessore regionale per l'industria o dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, secondo le rispettive competenze. Ai consorzi formati da almeno cinque aziende in attività nel territorio della Regione, tra loro non collegate, che entrino a far parte dell'ente consortile e delle cooperative sul piano di un effettivo equilibrio di partecipazioni e che abbiano previsto durata di almeno quindici anni, il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 300 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra imprese industriali, di 150 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra cooperative e di 100 milioni nel triennio per ciascun consorzio tra imprese artigiane o per singole cooperative.

     Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare, comunque, mediante anticipazioni mensili per l'80 % della corrispondente quota di contributo concesso e per il restante 20 % semestralmente a consuntivo, sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria o dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, secondo le rispettive competenze [8].

 

     Art. 28.

     I benefici di cui ai precedenti articoli del presente titolo sono concessi alle imprese industriali che:

     a) abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità o, se superiore, abbiano investimenti fissi non superiori a 5.000 milioni purché non si tratti di imprese di produzione di energia elettrica, di imprese petrolchimiche, di raffinerie di olii minerali, di cementifici, qualunque sia il numero di dipendenti o la dimensione degli investimenti;

     b) che assicurino il mantenimento dei livelli di occupazione.

     Nel caso di imprese industriali articolate su più unità produttive, i limiti di cui alla precedente lett. a vanno riferiti all'intero complesso.

     Il limite di occupazione e di investimento di cui al primo comma non si applica nei confronti delle imprese a partecipazione maggioritaria di enti economici regionali.

 

     Art. 29.

     L'Amministrazione regionale e gli enti pubblici regionali, nonché le società da essi controllate, sono tenuti a riservare alle imprese industriali della Sicilia il 50 % delle forniture e delle lavorazioni loro occorrenti per ciascun esercizio finanziario, fatta eccezione per quelle che non possono essere effettuate dalle stesse imprese.

     Le Amministrazioni e gli enti tenuti all'osservanza della disposizione di cui al precedente comma saranno determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio.

     Le Amministrazioni e gli enti regionali determinati con il decreto suindicato presenteranno annualmente all'Assessorato regionale dell'industria e del commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle industrie siciliane.

     L'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta la revoca o la decadenza delle agevolazioni concesse in favore dei soggetti ivi indicati sulla base della legislazione vigente, da pronunziarsi con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'industria [9].

 

     Art. 30. [10]

     [Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali della Regione, favorendone l'accesso al credito di esercizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi costituiti, secondo apposite convenzioni con istituti ed aziende di credito, dalle imprese stesse riunite in uno o più consorzi di garanzia fidi, basati sui principi della mutualità e senza scopo di lucro.

     Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia sono autorizzate a promuovere la costituzione di consorzi per gli effetti di cui al precedente comma.

     Da parte dei consorzi, i cui fondi rischi siano integrati con il contributo regionale, non possono essere concesse garanzie ad imprese nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di amministrazione controllata.

     Ai fini del presente articolo, sono considerate piccole e medie industrie le imprese individuali o societarie, aventi per oggetto la produzione di beni e servizi nel territorio della Regione, definiti con le caratteristiche ed i parametri della lett. a dell'art. 28.

     Restano escluse le imprese che siano comunque controllate o collegate attraverso partecipazioni dirette o indirette a complessi aziendali di dimensioni maggiori.

     Sono parimenti escluse le imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla L. 25 luglio 1956, n. 860.]

 

     Art. 31. [11]

     [Gli statuti dei consorzi che usufruiscono dell'integrazione di cui al precedente art. 30 devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'industria e devono espressamente prevedere:

     a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;

     b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può comunque superare la misura massima di 500 milioni per ciascuna impresa [12];

     c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;

 

     d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;

     e) le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

     Gli statuti dei consorzi devono, altresì, prevedere:

     1) la partecipazione in seno agli organi deliberanti di un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria;

     2) l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per l'industria di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

     3) la trasmissione all'Assessorato regionale dell'industria, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;

     4) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione al fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51;

     5) che l'importo del concorso al fondo rischi di ogni singola impresa, unitamente a quanto versato in suo favore dagli eventuali sostenitori di cui al terzo comma del successivo art. 33, non può essere inferiore a lire 1 milione [13].]

 

     Art. 32. [14]

     [La domanda per l'integrazione da parte della Regione dei fondi rischi di cui al precedente art. 30 deve essere presentata a cura del presidente del consorzio all'Assessorato dell'industria e del commercio che provvede all'istruttoria.

     Essa va corredata dei seguenti documenti:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

     b) elenco delle imprese aderenti al consorzio, con dimostrazione, per ciascuna di esse, del possesso dei requisiti indicati al quarto comma e seguenti dell'art. 30 della presente legge;

     c) copia autentica del verbale di assemblea dal quale risulti la composizione degli organi sociali;

     d) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, di cui al precedente art. 30.]

 

     Art. 33. [15]

     [L'integrazione da parte della Regione dell'ammontare dei fondi rischi dei consorzi fidi di garanzia collettiva viene effettuata nella seguente misura:

     a) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscono almeno di dieci imprese industriali;

     b) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali.

     L'integrazione da parte della Regione non può eccedere l'importo di lire 100 milioni per ogni singola impresa aderente al consorzio e, comunque, l'apporto del singolo aderente [16].

     La Regione integra altresì i contributi versati al consorzio da enti sostenitori, istituti di credito, associazioni e aziende di cui al sesto comma, in misura uguale all'apporto degli stessi.

     Le camere di commercio che promuovono la costituzione di consorzi sono autorizzate ad integrare l'ammontare del fondo rischi e del monte fideiussione secondo le modalità previste per l'integrazione regionale.

     Ai fini dell'integrazione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i consorzi ai quali aderiscono più di dieci imprese industriali, il monte fidejussioni è considerato di importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire per i raggiungimento dei propri scopi un monte fidejussioni di importo superiore.

     Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrono al conseguimento delle sue finalità.

     La concessione dell'integrazione da parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per l'industria nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

     Ogni qualvolta le imprese consorziate procedano all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale e le camere di commercio sono autorizzate ad effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo stesso, nei limiti e con le modalità sopra indicate.

     L'intervento della regione non può comunque eccedere l'importo di lire 4.000 milioni per ogni consorzio con più di dieci aziende associate [17].

     L'intervento di ciascuna camera di commercio non può eccedere in ogni caso l'importo di lire 100 milioni per ogni singolo consorzio [18].

     L'ammontare del contributo regionale di cui al terzo comma non va computato ai fini del tetto massimo d'integrazione regionale al fondo rischi [19].]

 

     Art. 34.

     Ai benefici di cui agli artt. 21, 30, 31, 32 e 33 della presente legge, sono ammesse anche le imprese alberghiere che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 300 unità.

     Nel caso di imprese articolate in più unità alberghiere i limiti di cui al comma precedente vanno riferiti all'intero complesso.

 

     Art. 35.

     Il costo delle operazioni di mutuo accordate in base all'art. 1 della L.R. 1 luglio 1972, n. 32, non può gravare sui mutuatari per interessi ed oneri superiori al 4%.

     Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso del 4 % a carico dei mutuatari e il tasso di interesse complessivo determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

 

     Art. 36.

     L'Assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a concedere ai consorzi industriali costituiti ai sensi della L. 29 luglio 1957, n. 634, e della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, e successive modificazioni, finanziamenti per la realizzazione, a favore delle aziende che abbiano i requisiti di cui all'art. 28 della presente legge, di strutture riguardanti servizi comuni e sociali all'interno del territorio consortile.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 che sarà iscritta nel bilancio della Regione, « Assessorato dello sviluppo economico ».

 

TITOLO III

PROVVIDENZE PER L ARTIGIANATO

 

     Artt. 37.- 38. [20]

 

     Art. 39.

     Il fondo concorsi interessi, previsto dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, è incrementato di lire 2.000 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

 

     Art. 40. [21]

 

     Art. 41.

     Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, integrato con l'art. 1 della L.R. 4 agosto 1960, n. 33, e successive modificazioni, è aumentato di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 42.

     Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della L.R. 3 giugno 1971, n. 17, e successive modificazioni, per le finalità indicate nell'art. 1, lett. c, della predetta L.R. 5 novembre 1965, n. 34, viene ulteriormente incrementato di lire 5.000 milioni da versarsi in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.

     La durata massima dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, già elevata a 10 anni con l'art. 3 della L.R. 8 gennaio 1970, n. 1, è ulteriormente elevata a 15 anni dei quali due di preammortamento.

 

TITOLO IV

PROVVIDENZE PER LA COOPERAZIONE

 

     Art. 43.

     Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) relative all'organizzazione, al funzionamento, al personale dell'Istituto e alle modalità delle operazioni, sono sottoposte all'approvazione dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

     (Omissis) [22].

     L'I.R.C.A.C. è tenuto a fornire, tramite il Governo della Regione, le informazioni, i dati ed i documenti che siano richiesti dall'Assemblea regionale siciliana per i propri fini.

     Sono abrogati l'art. 18 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e le norme statutarie in contrasto con il presente articolo.

 

     Art. 44.

     E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione a gestione separata di lire 2.500 milioni che saranno versati in cinque annualità di pari importo a decorrere dall'esercizio finanziario 1974, per il finanziamento di operazioni di credito di esercizio e a medio termine in favore delle cooperative di artigiani e loro consorzi nonché di consorzi fra imprese artigiane.

     Per le operazioni di credito di cui al precedente comma il tasso d'interesse a carico delle cooperative di artigiani e loro consorzi, nonché di consorzi fra imprese artigiane, è fissato nella misura del 3 % a scalare.

 

     Art. 45.

     E' istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione a gestione separata per il finanziamento di operazioni di credito di esercizio e a medio termine in favore di cooperative costituite tra operatori del settore della ricettività turistico-alberghiera, delle associazioni di imprese e loro consorzi per l'istituzione di servizi comuni.

     Le operazioni da ammettersi a finanziamento, fino all'intero ammontare della spesa riconosciuta, sono anche quelle destinate alla realizzazione o all'acquisto di magazzini, ivi compreso l'acquisto del terreno, adibiti al deposito ed alla conservazione delle merci e delle derrate destinate ai consumi negli esercizi dei soci delle cooperative, delle associazioni d'imprese e dei loro consorzi [23].

     Al fondo di cui al primo comma non possono accedere le cooperative, le associazioni di imprese ed i consorzi che comprendono tra gli associati singole aziende alberghiere con disponibilità di posti letto superiore a 300.

     Per le operazioni di credito di cui al presente articolo il tasso di interesse a carico delle cooperative, delle associazioni di imprese e dei loro consorzi è fissato nella misura del 5 % a scalare.

     Il fondo ha una disponibilità iniziale di lire 2.000 milioni, che saranno versati in misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

     Sulla disponibilità del fondo il 70 % è destinato alle cooperative e loro consorzi ed il 30 % o alle associazioni di imprese e loro consorzi.

 

     Art. 46.

     Il fondo di rotazione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), costituito ai sensi dell'art. 3, n. 2, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, integrato dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 1971, n. 8, e dell'art. 12 della L.R. 27 aprile 1973, n. 19, viene ulteriormente incrementato di lire 3.000 milioni, che saranno versati in tre annualità di pari importo a decorrere dall'esercizio finanziario 1974.

     L'Istituto è altresì autorizzato ad effettuare operazioni di credito a medio termine aventi la durata massima di 10 anni di cui uno di preammortamento. Gli utili netti dei fondi di gestione separata assegnati all'Istituto affluiranno annualmente al fondo di cui all'art. 3, n. 4, lett. b, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive integrazioni e modifiche.

 

     Art. 47.

     Ferme restando le norme di cui alla L.R. 30 luglio 1973, n. 28 e della L.R. 5 novembre 1973, n. 37, per le operazioni di cui all'art. 4 della L.R. 2 aprile 1971, n. 8, e successive modificazioni, la misura del concorso nel pagamento degli interessi a carico dell'I.R.C.A.C. è periodicamente determinata dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

 

     Art. 48.

     In favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative costituite tra gli aventi diritto ai contributi statali per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968 di cui all'art. 26 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, è concesso un contributo non superiore all'80 % della spesa accertata per il raggiungimento delle loro finalità istituzionali e per le spese di gestione.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

     Il contributo è concesso dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione sulla base dei programmi di attività corredati da preventivi di spesa.

 

TITOLO V

PROVVIDENZE PER IL COMMERCIO

 

     Art. 49.

     I massimali previsti dal primo comma dell'art. 28 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, sono aumentati a 10 milioni.

     Per i fini previsti dal predetto art. 28 è autorizzata la maggiore spesa annua di lire 1.500 milioni, per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 [24].

     Il tasso di interesse previsto per le operazioni di credito di cui al presente articolo non può gravare sui beneficiari, per interessi ed oneri accessori, in misura superiore al 7 %. Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse del 7 % in precedenza indicato a carico dei prestatari, e il tasso d'interesse periodicamente determinato dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

 

     Art. 50. [25]

 

     Art. 51.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione alle cooperative legalmente costituite o loro consorzi, che svolgano attività nel settore dell'industria alberghiera, che si propongono di svolgere una o più delle seguenti attività:

     a) trattare l'acquisto di merci per conto delle imprese associate;

     b) curare l'acquisizione e la trattazione di ordinativi da ripartire tra gli associati;

     c) partecipare a fiere, mostre, aste turistiche nazionali ed internazionali per propagandare e promuovere la vendita dei posti letto delle imprese associate;

     d) organizzare manifestazioni, convegni, mostre allo scopo di cui alla lettera precedente.

     Il contributo è erogato nella misura del 50 % o per le spese di cui alle precedenti lett. a e b sino ad un massimo di lire 100 milioni [26].

     Per gli scopi di cui alle lettere c e d il contributo è erogato nella misura dell'80 % o sui costi effettivamente sostenuti e documentati.

     Possono usufruire delle presenti provvidenze le cooperative e loro consorzi a condizione che associno non meno di 10 aziende con una capacità ricettiva non inferiore a 3.000 posti letto alberghieri o 5.000 se trattasi anche di aziende operanti nel settore extra alberghiero.

     Il contributo è concesso dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione, sulla base di programmi di attività corredati da preventivo di spesa.

     L'erogazione è effettuata mediante anticipazione dell'80 % della spesa ammessa a contributo; il restante 20 % dietro presentazione di consuntivi annuali di spesa.

     I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della L.R. 17 marzo 1979, n. 37, sono comprensivi delle spese per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1981-1983, la spesa di lire 1.500 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

     Per le cooperative aventi sede ed operanti esclusivamente nelle isole minori, il contributo per le spese di cui alle lettere a e b è elevato fino al 90 per cento; alle stesse non viene applicato il requisito minimo di 10 aziende con capacità ricettiva di 3.000 posti-letto [27].

 

     Art. 52.

     I termini di cui all'art. 16 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 1974.

 

     Art. 53.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentita la Commissione regionale per la cooperazione, è autorizzato a concedere in favore delle cooperative aziendali di consumo costituite fra consumatori per l'approvvigionamento familiare di generi alimentari e di prima necessità, nonché in favore dei loro consorzi, contributi fino alla misura massima dell'85 % della spesa necessaria per l'acquisto di attrezzature per la conservazione e distribuzione ai soci. I contributi predetti potranno comprendere altresì le spese per l'affitto dei locali necessari e non potranno comunque superare il limite di lire 25 milioni per ciascuna cooperativa e di lire 40 milioni per ciascun consorzio.

     Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

     E' istituito presso l'I.R.C.A.C. un fondo di rotazione a gestione separata dell'ammontare iniziale di lire 500 milioni destinato alla concessione, in favore delle cooperative e loro consorzi di cui al presente articolo, di anticipazioni della durata massima di sei mesi, al tasso di interesse annuo del 5,50 %, per finanziare, fino all'intero ammontare della spesa, l'approvvigionamento dei prodotti destinati ai soci.

 

     Art. 54.

     Le provvidenze di cui al precedente articolo sono estese alle cooperative costituite fra operatori commerciali di cui all'art. 50 della presente legge e loro consorzi che realizzano nuove strutture commerciali con la concentrazione dei preesistenti esercizi di vendita.

     E' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per contributi destinati all'acquisto di attrezzature per la commercializzazione e la vendita, nonché di lire 400 milioni ad ulteriore incremento del fondo di rotazione di cui al precedente articolo.

 

     Art. 55.

     Il limite previsto dall'art. 29 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27, è aumentato a lire 14.000 milioni.

 

     Art. 56.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei produttori ed esportatori di agrumi e di ortofrutticoli singoli, associati o riuniti in cooperativa aventi sede ed operanti in Sicilia, un contributo del 5 % sugli interessi gravanti sui prestiti, aperture di credito e scoperture in conto corrente concessi da istituti ed aziende di credito per il finanziamento delle loro attività commerciali, escluse le anticipazioni di cui al successivo art. 57.

     L'indicazione della misura del contributo sugli interessi va intesa nel senso indicato dall'art. 1 della L.R. 21 febbraio 1976, n. 6.

     Detto beneficio può essere concesso per un ammontare non superiore al 50 % del volume d'affari conseguito nel bilancio precedente risultante dalle dichiarazioni presentate all'ufficio imposte o dai bilanci depositati dalle imprese societarie.

     Il contributo previsto dal presente articolo viene concesso per operazioni della durata massima di sei mesi ed esclusivamente . per operazioni concluse negli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 [28].

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 la spesa di lire 325.

 

     Art. 57.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi gravanti per anticipazioni concesse da istituti ed aziende di credito in favore di imprese singole o associate esportatrici di agrumi e ortofrutticoli.

     Il concorso sugli interessi di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 5 %.

     I contributi sugli interessi di cui al presente articolo vengono concessi:

     a) per forniture ad importatori esteri e per l'80 % dell'ammontare contrattuale da dimostrarsi all'istituto erogatore dell'anticipazione mediante lettera di vettura e fattura;

     b) per anticipazioni dei premi di penetrazione spettanti agli esportatori sui mercati dei paesi della C.E.E. e per le restituzioni spettanti agli esportatori sui mercati dei paesi terzi, per tutto l'ammontare del credito bancario da comprovarsi mediante presentazione all'istituto erogatore delle certificazioni rilasciate dall'A.I.M.A. per le esportazioni nei paesi comunitari e dall'Intendenza di finanza per le esportazioni verso paesi terzi.

     I contributi sugli interessi di cui alle precedenti lett. a e b vengono concessi per operazioni della durata massima di mesi 8.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1975.

 

TITOLO VI

PROVVIDENZE PER LA PESCA

 

     Artt. 58. - 59.

     (Omissis) [29].

 

TITOLO VII

PROVVIDENZE PER L EDILIZIA

 

     Art. 60.

     (Omissis) [30].

 

     Art. 61.

     (Omissis) [31].

 

     Art. 62.

     I benefici e le garanzie previsti dall'articolo precedente sono estesi anche in favore delle cooperative e degli enti che usufruiscono di contributi di cui alla L.R. 12 aprile 1952, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

     I prestiti chirografari ottenuti dalle cooperative e dagli enti per il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza saranno estinti con parte del ricavato del mutuo di cui alla citata L.R. 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 63.

     Le norme previste dall'art. 27 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, si applicano anche a favore delle cooperative edilizie di cui alla lett. a dell'art. 9 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella L. 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 64.

     Per le finalità previste dalla L.R. 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato per l'esercizio finanziario 1974 l'ulteriore limite trentacinquennale di spesa di lire 2.000 milioni.

     Tale stanziamento è riservato al contributo sui mutui richiesti dalle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi i cui soci rispondono ai requisiti previsti dalle vigenti leggi per accedere ai contributi erariali.

     La misura degli interessi che gli istituti di credito possono praticare per i mutui di cui alla L.R. 12 aprile 1952, n. 12, viene determinata periodicamente dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

 

     Art. 65.

     Per le finalità previste dall'art. 25 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, il limite venticinquennale di spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 66.

     Per provvedere agli oneri conseguenziali al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre 1972 e per i quali il relativo impegno di spesa è stato assunto entro tale data, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere al capitolo 2696 della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1974.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 67.

     Le determinazioni del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, previste nella presente legge, sono comunicate periodicamente, dall'Assessore regionale preposto al bilancio, alla Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per la finanza, il bilancio e la programmazione.

 

     Art. 68.

     La Giunta regionale delibera i criteri generali nell'ambito dei quali dovranno essere adottate le determinazioni del Comitato regionale per il credito ed il risparmio previste dalla presente legge. Sulle deliberazioni della Giunta regionale il Presidente della Regione riferisce alla Commissione legislativa per la finanza, il bilancio e la programmazione dell'Assemblea regionale prima della trasmissione al Comitato suddetto.

 

     Art. 69.

     Il limite di lire 80 milioni previsto dal precedente art. 50, per il primo anno di applicazione della presente legge, è elevato a lire 120 milioni.

 

     Art. 70.

     Le spese autorizzate dalla presente legge saranno iscritte in bilancio in relazione alle effettive necessità ed in misura non eccedente il limite massimo previsto, per ciascun esercizio finanziario, dai precedenti articoli.

 

     Art. 71.

     All'onere di lire 60.930 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1974 si provvede utilizzando parte delle disponibilità dei sotto elencati capitoli del bilancio della Regione e del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1974:

 

     capitolo 20911                                L. 20.000 milioni;

     capitolo 20913                                L. 33.930 milioni;

     capitolo 2151 (F.S.N.)                        L.  7.000 milioni.

 

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari dal 1975 e successivi si provvede quanto a lire 2.880 milioni con lo stanziamento autorizzato con l'art 3 della L.R. 11 novembre 1970, n. 47, quanto a lire 1.050 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con l art. 15 della L.R. 1° luglio 1972, n. 32, e per la differenza con le entrate derivanti dai rientri previsti dall'art. 1, secondo comma, della presente legge e con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Modificava art. 1 L.R. 5 novembre 1973, n. 37.

[2] Articolo abrogato con art. 59 L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

[3] Lettera abrogata con art. 2 L.R. 5 gennaio 1991, n. 1.

[4] Limite modificato ulteriormente con art. 10 L.R. 27 maggio 1980, n. 47.

[5] Articolo così sostituito con art. 31 L.R. 8 novembre 1988, n. 34. Successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33 con la sostituzione dei commi 2° e 4°.

[6] Modifica art. 6 L.R. 5 agosto 1957, n. 51.

[7] Sostituisce art. 8 L.R. 5 agosto 1957, n. 51.

[8] Articolo così sostituito con art. 16 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[9] Comma aggiunto con art. 33 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[10] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[12] Lettera modificata con art. 37 L.R. 29 aprile 1985, n. 22.

[13] Articolo così sostituito con art. 12 L.R. 6 maggio 1981. n. 96.

[14] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[16] Comma così sostituito con art. 25 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[17] Comma così sostituito con art. 25 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[18] Articolo così sostituito con art. 28 L.R. 8 novembre 1988, n. 34.

[19] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 28 marzo 1995, n. 23.

[20] Articoli abrogati con art. 16 L.R. 7 maggio 1977, n. 31.

[21] Articolo abrogato con art. 20 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[22] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[23] Comma così sostituito con art. 35 L.R. 31 dicembre 1974, n. 60.

[24] Per il 1976 venne disposto un ulteriore stanziamento di lire 6.000 con L.R. 21 febbraio 1976, n. 8.

[25] Modifica art. 30 L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

[26] Comma così modificato dall'art. 41 L.R. 30 maggio 1984, n. 36.

[27] Comma aggiunto con art. 41 L.R. 30 maggio 1984, n. 36.

[28] Primi quattro commi così sostituiti con art. 1 L.R. 8 luglio 1977, n. 51.

[29] Disponevano provvidenze temporanee per pescatori ormai cessate di efficacia.

[30] Modifica art. 25 L.R. 26 maggio 1973, n. 21.

[31] Aggiunge art. 26-bis alla L.R. 26 maggio 1973, n. 21.