§ 3.19.39 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.
Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:13/12/1983
Numero:119


Sommario
Art. 1.      Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della L.R. 30 [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato della somma di lire 15.000 [...]
Art. 4.      Per la concessione di finanziamenti in favore delle imprese di cui al primo comma dell'art. 22 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'esercizio [...]
Art. 5.      Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato per il triennio [...]
Art. 6.      Il fondo di riserva di cui all'art. 9 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, per le finalità previste al secondo comma dello stesso articolo è incrementato per il biennio 1984-1985 della somma di lire [...]
Art. 7.      Il fondo di rotazione di cui all'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato di lire 20.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983 e lire 10.000 milioni [...]
Art. 8.      Il fondo regionale di garanzia per il credito industriale istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è incrementato per il triennio 1984-1986 della somma [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      I fondi a gestione separata di cui agli articoli 1, 5 e 8 della presente legge nonché i fondi a gestione separata istituiti presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 44 della L.R. 9 dicembre 1980, n. [...]
Art. 12.      Al fine di assicurare, anche in carenza di disponibilità di pertinenza, la continuità operativa dei singoli fondi gestiti entro i limiti degli stanziamenti di legge maturati per le specifiche [...]
Art. 13.      Ferme restando le disposizioni della L.R. 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 gli utili netti della gestione unica di cui al [...]
Art. 14.      Alla gestione unica dei fondi di cui all'art. 11 della presente legge sovraintende il comitato amministrativo di cui all'art. 10 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed [...]
Art. 15.      Sul fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, il comitato amministrativo di cui all'art. 27 della L.R. 6 [...]
Art. 16.      Sono ammesse ai benefici previsti dalla L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai benefici dell'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, le imprese che abbiano [...]
Art. 17.      Il fondo di cui all'art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      L'importo massimo dei finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzature, previsto dall'art. 1, lett. c, della L.R. 27 [...]
Art. 20.      Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 1977, n. 31, per il credito di esercizio è incrementato per il triennio 1984-1986 di lire 40.000 milioni di cui lire 17.000 milioni [...]
Art. 21.      La lett. c dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, va intesa nel senso che si applicano ai finanziamenti concessi dalla CRIAS le disposizioni di [...]
Art. 22.      Per mantenere il patrimonio culturale rappresentato dall'assortimento di volumi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere il concorso negli interessi per [...]
Art. 23.      (Omissis)
Art. 24.      La spesa di cui all'art. 79 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è incrementata di lire 40.000 milioni per il biennio 1984-1985 da dividere paritariamente tra i due esercizi.
Art. 25.      L'ultimo comma dell'art. 45 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.      Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione in applicazione dell'art. 49 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato per [...]
Art. 28.      Per le finalità previste dagli artt. 9 e 11 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 4.000 milioni nell'esercizio [...]
Art. 29.      Per le finalità previste dall'art. 8 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, sono autorizzati, per ciascuno degli anni 1984-1986, i limiti decennali di impegno rispettivamente di lire 300 milioni, 600 [...]
Art. 30.      Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 21 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata, per il biennio 1984-1985, la spesa di lire 10.000 milioni, di cui lire 8.000 [...]
Art. 31.      Per le finalità previste dall'art. 4 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 2.500 milioni.
Art. 32.      L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi sulla spesa occorrente per il ripristino di attività [...]
Art. 33.      Il fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC con l'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è incrementato per il biennio 1984-1985 di lire 35 mila milioni, di cui [...]
Art. 34.      Il fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC con l'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato per il biennio 1984-1985 di lire [...]
Art. 35.      (Omissis)
Art. 36.      Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, che [...]
Art. 37.      Per le finalità di cui ai precedenti articoli l'Istituto è autorizzato ad utilizzare: per non oltre la metà le disponibilità liquide all'inizio di ogni anno di cui al fondo istituito con l'art. [...]
Art. 38.      Dopo l'ottavo comma dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è inserito il seguente comma:
Art. 39.      L'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamento per il credito di esercizio a cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore dei servizi prevalentemente in rapporto con enti pubblici [...]
Art. 40.  Per le finalità della presente legge sono autorizzate le spese riportate nella seguente tabella:
Art. 41.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.19.39 - L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione

(G.U.R. 14 dicembre 1983, n. 53).

 

 

TITOLO I

SETTORE INDUSTRIA

 

Art. 1.

     Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato per l'esercizio finanziario 1983 della somma di lire 5.000 milioni e per il triennio 1984-1986 della somma di lire 30.000 milioni, di cui lire 14.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato della somma di lire 15.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

     L'incremento di cui al comma precedente è finalizzato al finanziamento di commesse acquisite da imprese industriali - escluse le imprese elettriche e petrolchimiche, le raffinerie e i cementifici - entro il 31 dicembre 1994 [2] e che richiedono tempi tecnici e/o di immobilizzazione finanziari di particolare impegno [3].

     I finanziamenti previsti al precedente comma sono concessi alle imprese industriali che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 400, o se superiore, raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 50.000 milioni al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario [4].

     Il finanziamento non può superare il 30 per cento dell'intero importo contrattuale delle commesse.

     Eventuali anticipazioni spettanti alle imprese in base alle norme contrattuali che regolano le concessioni delle commesse, sono detratte dal finanziamento determinato ai sensi del comma precedente, anche se non utilizzate.

     Il finanziamento è concesso sotto forma di apertura di credito di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 48 mesi; le somme rientranti attraverso il pagamento delle commesse dovranno essere portate a deconto del saldo dell'apertura di credito e potranno essere riutilizzate per il prosieguo della stessa commessa; il tasso di interesse è quello previsto dall'art. 107 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

     I finanziamenti sono assistiti da garanzia ipotecaria e anche se non di primo grado da privilegi sui beni aziendali in misura non superiore al 50 per cento delle anticipazioni concesse [5].

     Eventuali operazioni di finanziamento, per le finalità di cui al precedente secondo comma, effettuate da banche ed istituti di credito con procura irrevocabile all'incasso, nascente dalle commesse, sono assistite da garanzie sussidiarie o fidejussione della Regione [2], a valere sul fondo di rotazione istituito presso l'Irfis e di cui al primo comma del presente articolo [6].

 

     Art. 4.

     Per la concessione di finanziamenti in favore delle imprese di cui al primo comma dell'art. 22 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, commisurati al 30 per cento del fatturato riferito all'esercizio 1982 e con le prescrizioni in detto articolo specificate, il fondo di cui all'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977, n. 108, è incrementato di lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

     Le operazioni non possono superare l'importo di lire 500 milioni per ogni singola impresa beneficiaria e sono, in ogni caso, ridotte di un terzo alla fine del dodicesimo mese e di un altro terzo alla fine del ventiquattresimo mese e sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

     Le operazioni sono assistite da garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa e/o da garanzie reali nella misura del 50 % e da garanzia sussidiaria regionale per il restante 50 %, operante previa escussione della impresa beneficiaria.

     Le direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo vengono impartite con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.

 

     Art. 5.

     Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato per il triennio 1984-1986 della somma di lire 8.000 milioni di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 6.

     Il fondo di riserva di cui all'art. 9 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, per le finalità previste al secondo comma dello stesso articolo è incrementato per il biennio 1984-1985 della somma di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 7.

     Il fondo di rotazione di cui all'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato di lire 20.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983 e lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 8.

     Il fondo regionale di garanzia per il credito industriale istituito presso l'IRFIS, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, è incrementato per il triennio 1984-1986 della somma di lire 10.000 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 11.

     I fondi a gestione separata di cui agli articoli 1, 5 e 8 della presente legge nonché i fondi a gestione separata istituiti presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 44 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, dell'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, nonché quello di cui all'art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, confluiscono in unica gestione separata presso l'IRFIS mantenendo le originarie destinazioni e formando oggetto di un unico bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.

     Nella gestione unica di cui al primo comma confluiscono, altresì, il fondo di riserva di cui all'art. 9 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, i fondi rischi su crediti costituiti ai sensi dell'art. 66, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, i fondi rischi su crediti per interessi di mora costituiti ai sensi del D.P.R. 23 maggio 1979, n. 170, la riserva speciale costituita ai sensi della L. 2 dicembre 1975, n. 576, nonché tutte le attività e passività delle singole gestioni separate dei fondi, specificate nel precedente comma, risultanti alla data della unificazione.

     Nella gestione unica di cui al primo comma del presente articolo confluisce il residuo dello stanziamento di cui all'art. 13 della L.R. 20 aprile 1976, n. 38, e successive modifiche, che va destinato alle finalità del fondo di cui all'art. 11 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51.

 

     Art. 12.

     Al fine di assicurare, anche in carenza di disponibilità di pertinenza, la continuità operativa dei singoli fondi gestiti entro i limiti degli stanziamenti di legge maturati per le specifiche destinazioni, le disponibilità liquide della gestione unica, con priorità per quelle risultanti nei conti correnti intestati all'IRFIS ed aperti presso gli istituti che esercitano il servizio di tesoreria, ai sensi della L.R. 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere in caso di necessità utilizzate per tutte le occorrenze della gestione unica.

 

     Art. 13.

     Ferme restando le disposizioni della L.R. 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 gli utili netti della gestione unica di cui al precedente art. 11, dedotti gli accantonamenti per i fondi rischi di cui all'art. 66, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e al D.P.R. 23 maggio 1979, n. 170, sono portati ad incremento del fondo di riserva di cui all'art 9 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51.

     Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 7 e il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

 

     Art. 14.

     Alla gestione unica dei fondi di cui all'art. 11 della presente legge sovraintende il comitato amministrativo di cui all'art. 10 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

     Per la trattazione delle materie inerenti al fondo di cui all'art. 44 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, il comitato amministrativo è integrato, con diritto al voto, da tre rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due scelti su terne proposte dalle organizzazioni regionali degli imprenditori ed uno designato dall'Assessore regionale per l'industria tra i dirigenti tecnici dell'Ispettorato del Corpo regionale delle miniere, che durano in carica tre anni.

     Sono abrogati il primo e il secondo comma dell'art. 5 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, e l'art. 48 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127.

 

     Art. 15.

     Sul fondo regionale a gestione separata di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, il comitato amministrativo di cui all'art. 27 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzato a concedere alle imprese aventi sede ed operanti in Sicilia da almeno cinque anni, impegnate in lavori di riparazione e manutenzione, servizi e progettazioni, o nelle forniture alle grandi società industriali del settore petrolchimico in Sicilia, già sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella L. 3 aprile 1979, n. 95, finanziamenti commisurati all'80 per cento dei crediti chirografari, al lordo dell'IVA e comunque non superiori a lire 800 milioni, vantati verso le predette società, risultanti dallo stato passivo depositato presso le competenti cancellerie fallimentari e/o dei crediti vantati alla data del 30 aprile 1982 nei confronti della gestione commissariale e dalla stessa riconosciuti. Questi ultimi dovranno in ogni caso formare oggetto di regolare cessione in favore dell'IRFIS ed una volta incassati essere imputati a parziale anticipata estinzione del mutuo.

     Le operazioni di credito sotto forma di mutuo di durata non superiore ai 10 anni, di cui uno di preammortamento, sono assoggettate al tasso di interesse fissato dall'art. 107 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, e sono assistite da garanzie reali, ivi compresi gli speciali privilegi di cui al D.L.C.P S. 1 ottobre 1947, n. 1075, e/o da fidejussioni bancarie e/o assicurative nella misura del 30 % e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70 %.

     Per le finalità previste nel presente articolo il fondo di cui all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni è incrementato per il biennio 1984-1985 di lire 10.000 milioni di cui lire 5.OOO milioni per l'esercizio finanziario 1984.

 

     Art. 16.

     Sono ammesse ai benefici previsti dalla L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai benefici dell'art. 4 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, le imprese che abbiano non più di 400 dipendenti e, se superiori, che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a lire 30.000 milioni, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, con esclusione delle imprese elettriche, ad eccezione di quelle operanti nelle isole minori, petrolchimiche, delle raffinerie e dei cementifici.

 

     Art. 17.

     Il fondo di cui all'art. 23 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96 [9], può essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in favore di società di locazione finanziaria operanti in Sicilia, a partecipazione maggioritaria di aziende e/o istituti di credito, che effettuino per un importo almeno doppio di quello fornito dal fondo operazioni di locazione finanziaria agevolata di beni mobili ed immobili in favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate nel territorio della Regione siciliana, ivi comprese quelle di costruzione edilizia, nonché le cooperative operanti nei predetti settori.

     I prestiti di cui al primo comma sono concessi con deliberazione del comitato amministrativo di cui all'art. 24 della sopra citata L.R. n. 96 e sono regolati alle condizioni, caratteristiche e modalità da disporsi, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria, sentito il comitato amministrativo dell'IRFIS, del Comitato regionale per il credito ed il risparmio che determinerà anche i criteri preferenziali da seguire nella scelta delle società da finanziarie, l'importo massimo delle operazioni di credito, i settori di destinazione e i tipi di operazione di locazione finanziaria effettuabili con il concorso del prestito e l'entità minima delle riduzioni da apportare ai canoni dei contratti di locazione perfezionati con l'intervento del fondo.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [1]0.

 

TITOLO II

SETTORI ARTIGIANATO, COMMERCIO, PESCA E COOPERAZIONE

 

     Art. 19.

     L'importo massimo dei finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine e attrezzature, previsto dall'art. 1, lett. c, della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni è elevato a lire 100 milioni.

     La durata massima dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo è determinata in 15 anni, di cui 2 di preammortamento per i finanziamenti finalizzati all'impianto, ampliamento e ammodernamento dei laboratori.

 

     Art. 20.

     Il fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 1977, n. 31, per il credito di esercizio è incrementato per il triennio 1984-1986 di lire 40.000 milioni di cui lire 17.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Per le finalità di cui all'art. 19 della presente legge, il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della L.R. 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato per il triennio 1984-1986 di lire 40.000 milioni, di cui lire 17.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

     Nel caso di incapienza di uno dei fondi di rotazione istituiti presso la CRIAS, il consiglio di amministrazione della stessa CRIAS potrà adottare deliberazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, previo parere della Giunta regionale, nei modi e con le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, concernenti la temporanea utilizzazione delle disponibilità di altri fondi di rotazione [1]1.

     I fondi istituiti presso la CRIAS in applicazione della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, art. 40, e dell'art. 6, secondo comma, della L.R. 7 maggio 1977, n. 31, sono soppressi e le relative dotazioni finanziarie sono portate ad incremento del fondo di rotazione di cui al secondo comma del presente articolo.

     La lettera b dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 7 maggio 1977, n. 31, e l'art. 40 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, sono abrogati.

 

     Art. 21.

     La lett. c dell'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, va intesa nel senso che si applicano ai finanziamenti concessi dalla CRIAS le disposizioni di cui agli artt. 35 e 40 della L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 22.

     Per mantenere il patrimonio culturale rappresentato dall'assortimento di volumi, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere il concorso negli interessi per mutui fino all'importo massimo di lire 300 milioni, accordati dagli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione al tasso del 7,50 per cento alle librerie siciliane munite di autorizzazione amministrativa alla vendita al dettaglio.

     Ai mutui di cui al precedente comma, destinati alla formazione di scorte da documentarsi successivamente con fatture e da estinguersi in cinque anni, si applica il tasso globale di interesse pari al prime rate ABI vigente al momento della concessione [1]2.

 

     Art. 23.

     (Omissis) [1]3.

 

     Art. 24.

     La spesa di cui all'art. 79 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è incrementata di lire 40.000 milioni per il biennio 1984-1985 da dividere paritariamente tra i due esercizi.

     Lo stanziamento si iscrive al cap. 75611 del bilancio della Regione.

 

     Art. 25.

     L'ultimo comma dell'art. 45 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     Il limite di lire 15 milioni di cui al primo comma dell'art. 45 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è elevato a lire 30 milioni.

 

     Art. 26.

     (Omissis) [1]4.

 

     Art. 27.

     Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione in applicazione dell'art. 49 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, è incrementato per il triennio 1984-1986 di lire 15.000 milioni di cui lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

     Previa approvazione della Giunta regionale, giusto parere favorevole degli Assessori regionali per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e per il bilancio e le finanze, in caso di incapienza del fondo a gestione separata di cui al primo comma del presente articolo, gli istituti di credito gestori, per la concessione del contributo in conto interessi, potranno utilizzare le disponibilità del fondo di garanzia, istituito in applicazione dell'art. 47 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96, fino a un massimo del cinquanta per cento, fermo restando che le somme reintroitate saranno portate ad incremento del fondo di garanzia suddetto.

 

     Art. 28.

     Per le finalità previste dagli artt. 9 e 11 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata per il triennio 1984-1986 la spesa di lire 12.000 milioni di cui lire 4.000 milioni nell'esercizio finanziario 1984 da ripartire paritariamente per le due finalità di cui ai citati artt. 9 ed 11 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

 

     Art. 29.

     Per le finalità previste dall'art. 8 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, sono autorizzati, per ciascuno degli anni 1984-1986, i limiti decennali di impegno rispettivamente di lire 300 milioni, 600 milioni, 1.000 milioni.

 

     Art. 30.

     Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 21 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata, per il biennio 1984-1985, la spesa di lire 10.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

     Per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui allo stesso art. 21 della L. n. 1 del 1980, è autorizzato, per l'anno finanziario 1984, il limite di impegno dodicennale di lire 1.000 milioni.

     I provvedimenti previsti dall'art. 21 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, sono estesi anche alla spesa eventualmente necessaria all'acquisizione e/o utilizzazione di idonee tecnologie per la realizzazione, avviamento e conduzione di impianti di pescicoltura, molluschicoltura e maricoltura in genere.

     I provvedimenti previsti dal precedente comma sono estesi, limitatamente al contributo a fondo perduto, alle iniziative già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31.

     Per le finalità previste dall'art. 4 della L.R. 4 gennaio 1980, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 2.500 milioni.

 

     Art. 32.

     L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi sulla spesa occorrente per il ripristino di attività produttive danneggiate per effetto delle eruzioni del vulcano Etna nel 1983.

     Il contributo in conto capitale è pari al 50 per cento delle somme occorrenti mentre il contributo in conto interessi è concesso per il restante 50 per cento.

     L'ammontare complessivo di ciascuna operazione ammessa a contributo non può superare i 1.000 milioni di lire.

     L'operazione di mutuo ammessa a contributo è assistita da garanzia sussidiaria della Regione.

     Il contributo nel pagamento degli interessi è fissato in misura pari alla differenza tra il 4 per cento a carico dei mutuatari ed il tasso di riferimento vigente al momento dell'erogazione, secondo le determinazioni del Ministero del tesoro relative al settore economico della attività svolta dai soggetti danneggiati. La garanzia sussidiaria è fissata in misura pari all'eventuale perdita subita dall'istituto di credito finanziatore per l'insolvenza totale o parziale del beneficiario.

     I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche nei confronti dei soggetti che abbiano già provveduto al ripristino delle attività danneggiate.

     La valutazione della spesa occorrente sarà, in ogni caso, riferita ai prezzi correnti.

     Per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui e per gli interventi di garanzia previsti nei precedenti commi, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1987, rispettivamente, il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni e la spesa di lire 30 milioni.

     Per la concessione del contributo in conto capitale predetto è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 3.200 milioni [1]5.

 

     Art. 33.

     Il fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC con l'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, è incrementato per il biennio 1984-1985 di lire 35 mila milioni, di cui lire 25.000 milioni nell'esercizio 1984.

 

     Art. 34.

     Il fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC con l'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato per il biennio 1984-1985 di lire 16.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni nell'esercizio 1984.

 

     Art. 35.

     (Omissis) [1]6.

 

     Art. 36.

     Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà, per quest'ultimo, di divenire proprietario dei beni locali al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

     I contratti di locazione finanziaria non potranno essere superiori ad anni quindici se trattasi di immobili e ad anni cinque se trattasi di beni mobili.

     Le operazioni di cui al precedente comma, effettuate da società di leasing, saranno concretate previa approvazione dell'IRCAC a cui è demandata la formulazione di un programma di finanziamento su istruttoria e conseguenti modalità operative decise dalle stesse società di leasing che assumono, pertanto, tutti i rischi dell'investimento.

     Le società di leasing dovranno prestare idonea fidejussione bancaria o di compagnia di assicurazione per l'esatto adempimento della convenzione da stipularsi con l'IRCAC e dovranno, altresì, tenere gestione separata dei fondi somministrati, riconoscendo all'Istituto, per rimborso oneri, una aliquota che sarà annualmente determinata dallo stesso ente, sull'ammontare complessivo delle operazioni di leasing effettuate.

 

     Art. 37.

     Per le finalità di cui ai precedenti articoli l'Istituto è autorizzato ad utilizzare: per non oltre la metà le disponibilità liquide all'inizio di ogni anno di cui al fondo istituito con l'art. 3, n. 5, lett. a, della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, le disponibilità di cui al fondo istituito con l'art. 1 della L.R. 26 aprile 1972, n. 28, e per non oltre il 50 per cento le disponibilità di cui al fondo istituito con l'art. 3 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28.

 

     Art. 38.

     Dopo l'ottavo comma dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

     La presente norma si applica a decorrere dalla vendemmia 1983.

 

     Art. 39.

     L'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamento per il credito di esercizio a cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore dei servizi prevalentemente in rapporto con enti pubblici e locali.

     I finanziamenti di cui al comma precedente sono garantiti anche in deroga alle norme statutarie e regolamentari dell'IRCAC, dal rilascio, da parte delle cooperative, di procura irrevocabile all'incasso a favore dell'IRCAC, preventivamente accettata dall'ente debitore.

     L'ammontare del finanziamento non può superare il 70 per cento del credito, se trattasi di cooperative fornitrici di servizi ove prevalente è la utilizzazione di manodopera, e l'85 per cento se trattasi di cooperative ove prevalente è l'impiego e trasformazione di materie prime.

     L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata al tasso d'interesse del 6,50 per cento onnicomprensivo e per la durata di 24 mesi, con esclusione di eventuali spese per istruttoria, sopralluoghi e perizie.

     Per le finalità di cui ai precedenti commi l'IRCAC è autorizzato ad utilizzare il fondo di rotazione istituito con L.R. 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni, che è incrementato di lire 5.000 milioni per l'anno 1984.

 

     Art. 40. Per le finalità della presente legge sono autorizzate le spese riportate nella seguente tabella:

     All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1983, si provvede con la riduzione, di pari importo, delle disponibilità del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, previsti in lire 178.900 milioni per l'anno 1984, lire 110.000 milioni per l'anno 1985 e lire 30.500 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.67. « Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario " Promozione imprenditoriale e incentivi strutturali, ecc. " » quanto a lire 219.400 milioni, e codice 06.68. « Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario " Commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria, ecc. " » quanto a lire 100.000 milioni, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

 

     Art. 41.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 5 della L.R. 5 agosto 1957, n. 51.

[2] Così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 settembre 1995, n. 66.

[3] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[4] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 15 maggio 1991, n. 23.

[5] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[2] Così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 settembre 1995, n. 66.

[6] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[7] Sostituisce l'art. 44 della L.R. 21 dicembre 1975, n. 50.

[8] Sostituisce l'art. 46 della L.R. 21 dicembre 1975, n. 50.

[9] V. l'art. 1 della L.R. 3 gennaio 1985, n. 10.

[1]10 Sostituisce primo comma dell'art. 4-ter della L.R. 6 maggio 1976, n. 45.

[1]11 Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 23 maggio 1991, n. 35.

[1]12 Articolo sostituito dall'art. 24 della L.R. 30 maggio 1984, n. 36.

[1]13 Sostituisce primo comma dell'art. 10 della L.R. 7 maggio 1977, n. 31.

[1]14 Sostituisce l'art. 48 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[1]15 Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 maggio 1987, n. 25.

[1]16 Integra l'art. 6 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.