§ 3.14.14 - L.R. 26 aprile 1972, n. 28.
Istituzione di un fondo di garanzia presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC).


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:26/04/1972
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) è costituito un fondo, a gestione separata, destinato alla concessione di garanzie in favore di aziende di credito operanti in [...]
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede mediante la utilizzazione di parte dello stanziamento previsto nel cap. 20911 dello stato di previsione [...]


§ 3.14.14 - L.R. 26 aprile 1972, n. 28.

Istituzione di un fondo di garanzia presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC).

(G.U.R. 29 aprile 1972, n. 20).

 

Art. 1.

     Presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) è costituito un fondo, a gestione separata, destinato alla concessione di garanzie in favore di aziende di credito operanti in Sicilia, che effettuino anticipazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 1 della L. 27 luglio 1967, n. 622, per l'espletamento delle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato e di commercializzazione, nonché per le altre finalità indicate nella legge medesima.

     L'ammontare del fondo è fissato in lire 600 milioni.

     Al predetto fondo sono addebitati, fino al limite del 6% delle disponibilità liquide all'inizio di ogni esercizio, gli oneri per gli interessi dovuti per ogni singola operazione di anticipazione, in modo che questi gravino sui prestatari, per interessi e per ogni altro onere accessorio, in misura non superiore al 3%.

     L'IRCAC effettua le operazioni di cui al presente articolo sulla base di cessioni del credito; contestualmente subentra all'organizzazione di produttori ortofrutticoli nell'obbligo della estinzione del debito contratto nei confronti dell'istituto o dell'azienda di credito mutuante.

     La cessione acquista efficacia, a norma dell'art. 1264 del codice civile, per effetto della semplice notifica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte dell'organizzazione di produttori.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il funzionamento dell'IRCAC e le disposizioni legislative sul credito.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede mediante la utilizzazione di parte dello stanziamento previsto nel cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA