§ 3.9.29 - L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.
Provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:04/01/1980
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e sfera di applicazione della legge).
Art. 2.  (Soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Interventi per la qualificazione della flotta peschereccia).
Art. 4.  (Interventi per la realizzazione di impianti sussidiari alla pesca).
Art. 5.  (Interventi per cessazione di attività e acquisto di attrezzi di bordo).
Art. 6.  (Modalità e misure di concessione).
Art. 7.  (Soggetto erogatore).
Art. 8.  (Finanziamenti a tasso agevolato per il credito d'impianto).
Art. 9.  (Credito di esercizio).
Art. 10.  (Modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato).
Art. 11.  (Fondo di rotazione dell'IRCAC).
Art. 12.  (Fondo di garanzia sussidiaria).
Art. 13.  (Ricerca scientifica).
Art. 14.  (Composizione).
Art. 15.  (Costituzione).
Art. 16.  (Competenze del Consiglio regionale).
Art. 17.  (Funzione consultiva).
Art. 18.  (Incarichi ad esperti).
Art. 19.  (Forme associative pubblicistiche).
Art. 20.  (Atti relativi alla costituzione).
Art. 21.  (Interventi per l'acquacoltura).
Art. 22.  (Modalità di concessione degli interventi per l'acquacoltura).
Art. 23.  (Vincoli urbanistici)
Art. 24.  (Interventi per tonnare fisse).
Art. 25.  (Zone di tutela biologica).
Art. 26.  (Tutela dell'ittiofauna).
Art. 27.  (Regolamentazione della pesca subacquea).
Art. 28.  (Industria di lavorazione del pescato).
Art. 29.  (Ripopolamento attivo).
Art. 30.  (Borse di studio per attività di ricerca).
Art. 31.  (Rifinanziamento della L.R. 13 marzo 1975, n. 5).
Art. 32.  (Finanziamento della legge).
Art. 33.  L'onere di lire 32.000 per gli esercizi finanziari 1980-1981, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1979-1981, approvato con L.R. 13 agosto 1979, n. 203, funzione 05
Art. 34.      Sono abrogati gli artt. da 2 a 11 della L.R. 29 luglio 1957, n. 45, l'art. 16 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5, ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.
Art. 35.      Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi coordinati delle [...]


§ 3.9.29 - L.R. 4 gennaio 1980, n. 1.

Provvedimenti per la razionalizzazione della pesca in Sicilia.

(G.U.R. 12 gennaio 1980, n. 2).

 

Art. 1. (Oggetto e sfera di applicazione della legge).

     La Regione svolge la propria azione nel settore della pesca marittima in armonia con gli indirizzi dello Stato e della Comunità economica europea, garantendo la protezione e l'uso razionale delle risorse ittiche.

     Nel quadro delle esigenze di protezione dell'ittiofauna e dell'ambiente, gli interventi regionali sono finalizzati alla razionalizzazione dell'attività di pesca marittima attraverso la ristrutturazione della flotta e delle strutture a terra, la distribuzione e conservazione dei prodotti della pesca, lo sviluppo della cooperazione, dell'acquacoltura e della maricoltura [1].

 

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 13 MARZO 1975, N. 5

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Interventi per la qualificazione della flotta peschereccia).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4. (Interventi per la realizzazione di impianti sussidiari alla pesca).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5. (Interventi per cessazione di attività e acquisto di attrezzi di bordo).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6. (Modalità e misure di concessione).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7. (Soggetto erogatore).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8. (Finanziamenti a tasso agevolato per il credito d'impianto).

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9. (Credito di esercizio).

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10. (Modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 11. (Fondo di rotazione dell'IRCAC).

     (Omissis) [5].

 

     Art. 12. (Fondo di garanzia sussidiaria).

     All'art. 14 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     Ai finanziamenti previsti dall'art. 9 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5 [6].

     Detti finanziamenti possono essere garantiti da garanzia sussidiaria della Regione per la copertura dei rischi sino a lire 5.000 milioni nel limite massimo dell'80 % delle perdite definitivamente accertate dagli istituti e aziende di credito, compresi gli interessi maturati e le spese sostenute [7].

 

     Art. 13. (Ricerca scientifica).

     (Omissis) [8].

 

TITOLO II

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PESCA

 

     Art. 14. (Composizione).

     Il Consiglio regionale della pesca è composto:

     a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca che lo presiede;

     b) dal direttore regionale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che presiede il Consiglio in caso di assenza o impedimento dell'Assessore;

     c) dal dirigente del gruppo di lavoro « pesca » dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

     d) dai comandanti delle direzioni marittime della Sicilia o loro delegati;

     e) dal dirigente del gruppo di lavoro « opere marittime » dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

     f) dal direttore dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.);

     g) da un rappresentante del Registro italiano navale;

     h) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;

     i) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'Assessore regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni stesse;

     l) da tre rappresentanti delle maggiori associazioni delle cooperative, scelti dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse;

     m) da un rappresentante della federazione nazionale della pesca;

     n) da quattro esperti del settore della pesca, scelti dall'Assessore.

     Il Consiglio può essere integrato dai Presidenti delle Camere di commercio o dai capi degli uffici marittimi tutte le volte che vengono trattati problemi che interessino le rispettive zone di competenza, nonché da tre docenti della facoltà di scienze delle Università siciliane designati dai rettori su indicazioni delle facoltà medesime e da un rappresentante del C.N.R. quando vengano trattate materie che riguardano la ricerca scientifica, la disciplina della pesca e tutte le volte che l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca lo riterrà opportuno.

 

     Art. 15. (Costituzione).

     Il Consiglio regionale della pesca è costituito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I componenti del Consiglio, che non ne facciano parte in relazione alla qualifica rivestita, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con qualifica non inferiore ad assistente.

 

     Art. 16. (Competenze del Consiglio regionale).

     (Omissis) [9].

 

     Art. 17. (Funzione consultiva).

     Il Consiglio regionale della pesca esprime pareri:

     a) sulle istanze di ammissione alle agevolazioni previste dalla legislazione regionale;

     b) sui provvedimenti concernenti la disciplina della pesca nelle acque compartimentali della Regione;

     c) in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

     Altresì, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può chiedere il parere del Consiglio regionale della pesca:

     a) su progetti di legge e regolamenti concernenti il settore della pesca;

     b) sulle iniziative rivolte alla protezione delle risorse biologiche, alle ricerche di biologia marina applicata alla pesca con particolare riguardo allo sviluppo ed al sostegno tecnico dell'acquacoltura e della maricoltura;

     c) in generale, sui problemi relativi al settore della pesca.

     Il Consiglio regionale della pesca può presentare all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di propria iniziativa, proposte di provvedimenti legislativi regionali o di provvedimenti amministrativi di ricerche e di studi relativi al settore della pesca.

 

     Art. 18. (Incarichi ad esperti).

     L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può avvalersi dell'opera dei componenti del Consiglio della pesca e degli esperti di cui al precedente art. 14, conferendo loro incarichi per partecipare a convegni, Commissioni e Comitati in genere, a carattere nazionale, e sentita la Giunta regionale per quanto riguarda quelli di carattere internazionale, che abbiano per oggetto problemi riguardanti la pesca.

     Ai suddetti componenti ed esperti spetta, agli effetti dell'indennità di missione, lo stesso trattamento previsto per i direttori regionali.

 

TITOLO III

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER LA PESCA

 

     Art. 19. (Forme associative pubblicistiche).

     L'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) è autorizzato a costituire società cui partecipino privati e società a partecipazione statale che abbiano per oggetto l'attività di pesca, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici.

     Per le finalità del comma precedente è istituito presso l'E.S.P.I. un fondo a gestione separata con una dotazione iniziale di lire 500 milioni per l'anno 1980.

     All'ulteriore incremento del fondo stesso si provvederà contestualmente all'approvazione del piano di investimenti per il quadriennio 1980-1983.

 

     Art. 20. (Atti relativi alla costituzione).

     Gli atti relativi alla partecipazione alle società di cui al precedente art. 19 dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'E.S.P.I. e saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della Giunta per le partecipazioni dell'Assemblea regionale.

 

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PESCA

 

     Art. 21. (Interventi per l'acquacoltura).

     Per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento di impianti ed attrezzature per la piscicoltura, la molluschicoltura e la maricoltura in genere possono essere concessi a pescatori singoli o associati, nonché ad imprese individuali o societarie, anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, nella misura non superiore rispettivamente al 30 e al 40 % della spesa necessaria.

     La misura del contributo è del 40 % per le iniziative realizzate da cooperative di pescatori o loro Consorzi.

 

     Art. 22. (Modalità di concessione degli interventi per l'acquacoltura).

     I contributi a fondo perduto previsti dall'articolo precedente sono erogati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sulla base di un programma annuale predisposto dall'Assessore stesso, sentito il Consiglio regionale per la pesca e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, secondo le seguenti modalità:

     - il 50 % del contributo, elevabile al 70 % per le cooperative e loro consorzi, previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori. dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei medesimi;

     - il 40 % del contributo o eventuale quota residua fino alla concorrenza del 70 % dell'ammontare complessivo della somma appaltata ed ammessa a contributo;

     - la residua parte all'avvenuta esecuzione dei lavori e dietro prova della corrispondenza dell'importo dei lavori eseguiti all'importo di quelli ammessi a contributo.

     Ove i lavori risultino, in chiusura, di importo inferiore, il contributo regionale è ridotto proporzionalmente, salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

     I contributi sul pagamento degli interessi per i finanziamenti concessi da istituti e aziende di credito sono liquidati nella misura e con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

     I benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo precedente che possono essere estesi alle iniziative già realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono cumulabili con quelli previsti da disposizioni statali o comunitarie, entro il limite massimo del 90 % dell'investimento [1]0.

 

     Art. 23. (Vincoli urbanistici)

     Per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 22 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 15 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, e nell'art. 22 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.

 

     Art. 24. (Interventi per tonnare fisse).

     Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali conseguiti nell'anno 1979 dagli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei Compartimenti marittimi siciliani possono essere concessi in favore dei titolari delle tonnare medesime, persone fisiche o giuridiche, le seguenti agevolazioni:

     a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca contributi a fondo perduto fino al 30 % e per una spesa complessiva non superiore a lire 500 milioni per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni destinate alle tonnare, di attrezzature e di reti. Per le stesse finalità possono essere concessi altresì contributi nel pagamento degli interessi, relativi a finanziamenti accordati da istituti e da aziende di credito, nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 8;

     b) dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale contributi nella misura del 50 % dell'ammontare degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale impiegato nell'attività stagionale aprile-luglio.

 

     Art. 25. (Zone di tutela biologica).

     I provvedimenti relativi alle zone di tutela biologica, di cui all'art. 98 del regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, sono adottati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentiti le Commissioni consultive locali e il Consiglio regionale della pesca.

 

     Art. 26. (Tutela dell'ittiofauna).

     Allo scopo di consentire la riproduzione e la crescita delle specie ittiche, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determinerà i periodi, che non potranno superare il termine di due mesi ogni anno, in Cui è vietata o limitata la pesca a strascico a natanti iscritti in compartimenti della Regione, individuando le zone e disponendo la sospensione dei permessi di pesca di cui all'art. 12 della L. 14 luglio 1965, n. 963.

     Per le finalità previste dal precedente comma l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predisporrà, sentito il Consiglio regionale della pesca, un programma annuale che preveda, oltre il periodo di divieto e le zone interessate, l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale e il relativo onere.

     Il programma di cui al comma precedente è sottoposto per il parere alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 27. (Regolamentazione della pesca subacquea).

     L'esercizio della pesca subacquea nonché la cattura e la raccolta di tutte le specie marine di interesse economico con l'uso di apparecchi ausiliari autonomi o non di respirazione è regolamentato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Consiglio regionale della pesca [1]1.

 

     Art. 28. (Industria di lavorazione del pescato).

     L'Assessore regionale per l'industria, per le iniziative dirette alla realizzazione di stabilimenti per la lavorazione e la conservazione del pescato, la cui spesa complessiva non superi la somma di lire 500 milioni, è autorizzato altresì a concedere contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi da istituti di credito sugli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, i macchinari, le attrezzature e gli allacciamenti.

     La misura degli interessi a carico dei benefici e le modalità per la concessione dei contributi, sono quelle previste rispettivamente dagli artt. 8 e 9 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

     I benefici per le iniziative di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da disposizioni statali o comunitarie.

 

     Art. 29. (Ripopolamento attivo).

     In attesa che si realizzino i consorzi di enti pubblici locali previsti dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1974, n 31, e successive modifiche e integrazioni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad attuare le iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico previste dallo stesso art. 1 sopra citato.

     Per la realizzazione di dette finalità l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può stipulare apposite convenzioni con gli enti e gli organismi indicati all'art. 13 della presente legge.

 

     Art. 30. (Borse di studio per attività di ricerca).

     Nel quadro dei programmi di ricerca previsti dal primo comma dell'art. 18 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5, quale modificato con l'art. 13 della presente legge, la Regione siciliana istituisce cinque borse di studio della durata non superiore a due anni mediante convenzioni da stipulare con il C.N.R.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 31. (Rifinanziamento della L.R. 13 marzo 1975, n. 5).

     Il finanziamento delle opere relative ai mercati ittici, di cui all'art. 17 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5, è prorogato per il triennio 1980-82 secondo l'autorizzazione di spesa prevista al successivo art. 32.

 

     Art. 32. (Finanziamento della legge).

     Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 74.350 milioni di cui:

     a) lire 56.530 milioni a carico degli esercizi finanziari per il triennio 1980-1982 destinate come segue:

- artt. 3 e 5, lire 9.000 milioni;

- art. 4, lire 5.400 milioni;

- art. 9, lire 2.500 milioni;

- art. 11, lire 9.000 milioni;

- art. 12, lire 1.000 milioni;

- art. 13, lire 1.450 milioni;

- art. 19, lire 500 milioni;

- art. 21 (contributi), lire 7.000 milioni;

- art. 24, lett. a, lire 500 milioni;

- art. 24, lett. b, lire 900 milioni;

- art. 26, lire 10.000 milioni;

- art. 30, lire 100 milioni;

- art. 31, lire 9.000 milioni;

     b) lire 18.000 milioni per i seguenti limiti di impegno:

- art. 8, limite di impegno dodicennale di lire 500 milioni per l'anno

1981;

- art. 21 (finanziamenti), limite di impegno decennale di lire 600 milioni

per l'anno 1980;

- art. 28, limite di impegno dodicennale di lire 500 milioni per

l'anno 1982.

     La spesa di lire 9 mila milioni di cui al comma precedente, destinata alle finalità degli artt. 3 e 5, è così ripartita:

Art. 3.

     - lett. a, lire 1.500 milioni;

     - lett. b, lire 1.000 milioni;

     - lett. c, lire 1.500 milioni;

     - lett. d, lire 1.500 milioni;

Art. 5.

     - lett. a, lire 500 milioni;

     - lett. b, lire 3.000 milioni.

 

     Art. 33. L'onere di lire 32.000 per gli esercizi finanziari 1980-1981, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1979-1981, approvato con L.R. 13 agosto 1979, n. 203, funzione 05

- settore 01 - programma 13 - elemento di programma 03: «Razionalizzazione

della pesca marittima e potenziamento ed ammodernamento delle relative

strutture ».

     Le quote relative a ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 saranno determinate con la legge di bilancio, a norma dell'art. 7, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

     Gli oneri a carico degli esercizi finanziari decorrenti dal 1982 troveranno riscontro nei successivi bilanci pluriennali della Regione.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 34.

     Sono abrogati gli artt. da 2 a 11 della L.R. 29 luglio 1957, n. 45, l'art. 16 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5, ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 35.

     Il Governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi coordinati delle leggi regionali riguardanti il settore della pesca.

 

 


[1] V. art. 18 L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

[2] Articoli sostitutivi, rispettivamente, degli artt. da 2 a 8 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[2] Articoli sostitutivi, rispettivamente, degli artt. da 2 a 8 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[2] Articoli sostitutivi, rispettivamente, degli artt. da 2 a 8 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[2] Articoli sostitutivi, rispettivamente, degli artt. da 2 a 8 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[2] Articoli sostitutivi, rispettivamente, degli artt. da 2 a 8 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[2] Articoli sostitutivi, rispettivamente, degli artt. da 2 a 8 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[2] Articoli sostitutivi, rispettivamente, degli artt. da 2 a 8 della L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[3] Aggiunge art. 8-bis alla L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[4] Sostituisce art. 9 L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[5] Sostituisce art. 10 L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[6] Comma aggiunto con art. 104 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[7] Comma aggiunto con art. 104 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[8] Sostituisce art. 18 L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[9] Sostituisce art. 19 L.R. 13 marzo 1975, n. 5.

[1]10 Articolo così sostituito con art. 103 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.

[1]11 Articolo così sostituito con art. 101 L.R. 6 maggio 1981, n. 96.