§ 3.9.15 - L.R. 1 agosto 1974, n. 31.
Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:01/08/1974
Numero:31


Sommario
Art. 1.      A favore di consorzi di enti pubblici locali diretti ad attuare iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare iniziative:
Art. 2.      I consorzi sono promossi su iniziativa dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sulla base di uno statuto tipo, predisposto dall'Assessorato [...]
Art. 3.      I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio su documentata istanza del consorzio interessato e previo parere [...]
Art. 4.      Sull'ammontare della spesa possono essere concessi anticipi nella misura del 50 % dei finanziamenti stessi.
Art. 5.      L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio con proprio decreto ripartisce la spesa annuale a favore dei consorzi operanti nella Regione.
Art. 6.      Alla liquidazione definitiva del finanziamento si provvede a seguito della presentazione dei rendiconti da parte dei consorzi interessati.
Art. 7.      Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
Art. 8.      All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del [...]


§ 3.9.15 - L.R. 1 agosto 1974, n. 31.

Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.

(G.U.R. 10 agosto 1974, n. 38).

 

Art. 1.

     A favore di consorzi di enti pubblici locali diretti ad attuare iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare iniziative:

     1) per l'istituzione ed il mantenimento in efficienza, nelle acque costiere dell'Isola precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione sul fondo di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;

     1 bis) per la tutela e la fruizione del patrimonio ambientale e marino ivi comprese le attività di ricerca [1].

     2) per l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto precedente;

     3) per il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento in rapporto alle zone viciniori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati.

 

     Art. 2.

     I consorzi sono promossi su iniziativa dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sulla base di uno statuto tipo, predisposto dall'Assessorato medesimo, che ne regola lo svolgimento, nel quale deve essere prevista, fra l'altro, la partecipazione di tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle organizzazioni stesse, di tre rappresentanti delle maggiori associazioni cooperative di pescatori, scelti dall'Assessore su terne designate dalle associazioni stesse, di un rappresentante degli armatori, designato dalla Federazione nazionale pesca [2].

     L'Assessorato stabilisce il numero dei consorzi da costituirsi nella Regione, in relazione alle esigenze locali e all'efficienza da assicurare ai consorzi stessi.

     I consorzi sono costituiti, previa deliberazione degli enti che intendono consorziarsi, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che ne approva lo statuto [3].

     I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione dello statuto [3].

 

     Art. 3.

     I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio su documentata istanza del consorzio interessato e previo parere del Consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

     Alle relative istanze i consorzi devono allegare, per quanto attiene ai contributi di cui al n. 1 dell'art. 1, il progetto esecutivo delle opere da effettuare, una relazione di un organismo scientifico del settore ed il nulla osta della capitaneria di porto competente e, per quanto riguarda i contributi di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 1, le previsioni di spesa risultanti dai bilanci del consorzio e dagli accordi stipulati con gli organismi addetti alla

sorveglianza scientifica nonché per l'acquisto dei mezzi strumentali per effettuare la vigilanza (natanti e mezzi motorizzati) ed i preventivi di spesa da parte delle ditte fornitrici.

 

     Art. 4.

     Sull'ammontare della spesa possono essere concessi anticipi nella misura del 50 % dei finanziamenti stessi.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio con proprio decreto ripartisce la spesa annuale a favore dei consorzi operanti nella Regione.

 

     Art. 6.

     Alla liquidazione definitiva del finanziamento si provvede a seguito della presentazione dei rendiconti da parte dei consorzi interessati.

     L'Assessore regionale per l'industria ed il commercio può disporre periodiche ispezioni per accertare lo stato delle opere di cui al n. 1 dell'art. 1 e l'impiego del contributo regionale.

 

     Art. 7.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

- lire 50 milioni per l'esercizio in corso;

- lire 200 milioni annui decorrenti dall'esercizio 1975.

 

     Art. 8.

     All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

     All'onere di lire 200 milioni annui ricadente nell'esercizio finanziario 1975 e successivi, da iscrivere in bilancio in relazione alle effettive necessità, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Punto aggiunto con art. 2 L.R. 6 aprile 1995, n. 33.

[2] Comma sostituito con art. 1 L.R. 27 dicembre 1978, n. 70.

[3] Commi aggiunti con art. 2 L.R. 27 dicembre 1978, n. 70.

[3] Commi aggiunti con art. 2 L.R. 27 dicembre 1978, n. 70.