§ 3.13.31 - L.R. 12 giugno 1976, n. 78.
Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:12/06/1976
Numero:78


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 


§ 3.13.31 - L.R. 12 giugno 1976, n. 78. [1]

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.

(G.U.R. 16 giugno 1976, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione di lire 50.000 milioni [2].

     Il fondo è destinato:

     a) quanto a lire 44.400 milioni ad incentivazioni finanziarie a favore di iniziative alberghiere o ricettive per lo sviluppo equilibrato ed armonico delle aree turistiche, tenendo conto del rapporto tra dotazione di posti-letto e corretto uso del territorio e dell'ambiente naturale; limitatamente ai primi due anni di applicazione della presente legge, un'aliquota di lire 16.000 milioni è destinata ad opere di ristrutturazione o di ammodernamento di impianti esistenti ed una ulteriore aliquota di lire 4.400 milioni è destinata alle iniziative di turismo sociale assunte e gestite direttamente da organizzazioni preposte al turismo sociale o giovanile;

     b) quanto a lire 5.600 milioni all'incentivazione di iniziative di cooperative tra albergatori o loro consorzi o consorzi tra albergatori per la:

     - istituzione o gestione di centri di approvvigionamento collettivo;

     - realizzazione o gestione di opere, impianti ed attrezzature turistiche;

     - acquisto di beni per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti precedenti.

     Le somme di cui alla lett. b sono attribuite al fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), ai sensi dell'art. 45 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, per la concessione di prestiti al tasso di interesse del 2,50% al netto di ogni onere accessorio, previa comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

     I fondi di cui alla riserva del 30% contenuta nell'ultimo comma dell'art. 45 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22, sono destinati alle cooperative e loro consorzi.

     Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla L. 25 novembre 1971, n. 1041 [3].

 

     Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni, per la realizzazione di opere riguardanti attrezzature ed infrastrutture pubbliche d'interesse turistico o termale; tutela dell'ambiente; valorizzazione turistica del patrimonio archeologico, monumentale, storico-artistico e culturale; impianti sportivi e ricreativi; strutture di collegamento turistico.

     E' autorizzata altresì la spesa di lire 20.000 milioni per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica del territorio con priorità alle opere di completamento, secondo un programma elaborato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 3.

     I versamenti sul fondo di rotazione istituito a norma del primo comma del precedente art. 1 saranno effettuati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, previo parere della Ragioneria generale, in relazione alle concrete esigenze.

     A carico del fondo di rotazione possono essere concessi mutui fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di iniziative turistico-ricettive di categoria lusso e prima, e fino al 70% per impianti alberghieri di categoria inferiore e per le iniziative aventi per oggetto:

     a) villaggi turistici, autostelli, alberghi per la gioventù, campeggi, rifugi, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

     b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, funivie, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo;

     c) attrezzature ed arredamenti necessari per le iniziative considerate nelle precedenti lettere.

     Qualora si tratti di interventi integrativi su finanziamenti concessi in base a leggi statali, i mutui possono essere concessi fino alla misura complessiva del 55% per le iniziative turistico-ricettive di categoria lusso e prima e del 75% negli altri casi.

     I limiti dei mutui concessi ai sensi della presente legge sono elevati:

     1) del 5% per iniziative da realizzare nelle isole minori o in località montane o da parte degli enti locali;

     2) del 10% per impianti ricettivi sociali, costituiti dalle organizzazioni preposte al turismo sociale o giovanile, di cui alla lett. a del presente articolo;

     3) del 10% per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti turistico-ricettivi di categoria lusso o di prima categoria concernenti immobili riconosciuti di interesse storico, artistico, monumentale.

     I benefici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 non sono cumulabili.

     Nei casi previsti dal precedente n. 2, in alternativa alla concessione dei mutui, per impianti il cui importo non superi le lire 500 milioni, possono essere erogati contributi sino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 4.

     I mutui di cui al precedente art. 3 possono essere concessi per la durata di 20 anni per le opere murarie e gli impianti fissi, e per la durata di 10 anni per i mobili, gli arredi e le dotazioni.

     La spesa ammissibile al mutuo per la parte riguardante l'acquisizione dell'area non può superare il 10% di quella totale, elevabile fino al 40% per gli impianti sportivi e ricreativi e per i campeggi.

     Il tasso annuo d'interesse è del 3% al netto di ogni onere accessorio; i mutui sono assistiti da ipoteche sulle aree, sugli immobili, sugli impianti e, ove l'ipoteca non sia di primo grado, anche da garanzie personali.

     Il decreto di concessione stabilisce i termini entro i quali le opere devono essere iniziate ed ultimate.

     Detti termini sono prorogabili per giustificati motivi, sentito il parere del Comitato di cui al successivo art. 8.

     Il rimborso delle rate di mutuo ha inizio dopo tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

     Le opere ammesse a beneficiare dei finanziamenti sono vincolate, mediante atto di vincolo trascritto, alla loro specifica destinazione per un periodo di anni venti, decorsi i quali si possono applicare le norme contenute nelle LL. 24 luglio 1936, n. 1692, 18 gennaio 1939, n. 376, e successive modifiche ed integrazioni.

     Per l'ammissione ai finanziamenti sono preferite le iniziative a più elevato tasso occupazionale.

     In ogni caso la concessione dei finanziamenti è subordinata all'osservanza dei contratti di lavoro ed alla stipula della convenzione relativa alla determinazione dei prezzi per l'utilizzazione dei servizi alberghieri e delle attrezzature complementari.

 

     Art. 5.

     A carico del fondo di rotazione di cui al precedente art. 1 ed ai sensi della lett. b dello stesso articolo possono essere concessi mutui fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

     Ai fini della determinazione della spesa ammissibile concorrono gli oneri per:

     a) acquisizione e realizzazione di impianti ed attrezzature fissi;

     b) acquisto, impianto e gestione di beni mobili ed attrezzature;

     c) costituzione di scorte aziendali.

     I mutui possono essere concessi per la durata di 20 anni per le opere murarie e per gli impianti fissi; per la durata massima di 10 anni per i beni mobili e le attrezzature; per la durata di 2 anni per la costituzione di scorte aziendali.

 

     Art. 6.

     A carico del fondo di rotazione è autorizzata la concessione di contributi rateali per l'abbattimento al 2,50%, al netto di ogni onere accessorio, del tasso dovuto agli istituti di credito per i mutui accordati sulla base di leggi statali a favore di iniziative turistiche, di impianti ed attrezzature non entrati in funzione alla data della concessione.

     In favore delle imprese che gestiscono gli impianti turistico- ricettivi sono concesse le agevolazioni fiscali, tariffarie e per oneri sociali previste per le industrie aventi sede ed operanti in Sicilia, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni [4].

 

     Art. 7.

     Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono indirizzate all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, tramite l'Ente provinciale per il turismo territorialmente competente, il quale esprime, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa in rapporto all'ubicazione ed alla tipologia dell'impianto.

     In caso di mancato parere provvede direttamente l'Assessore regionale per il turismo.

     Le domande sono corredate dal progetto di massima, dalla relazione tecnico-illustrativa, dal preventivo di spesa, dal piano economico- finanziario e di gestione e, ove necessario, dal parere della competente Soprintendenza.

     Le domande debbono essere delibate, per l'esame di prima istanza ai fini dell'ammissibilità, dal Comitato di cui al successivo art. 8 entro 90 giorni dal ricevimento.

     Il silenzio dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti equivale a declaratoria di ammissibilità.

     Per i finanziamenti destinati ad opere di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti esistenti di cui alla lett. a dell'art. 1, la declaratoria di ammissibilità e la produzione, entro 180 giorni, della documentazione prescritta per l'esame di seconda istanza comportano l'accantonamento delle relative somme fino al definitivo perfezionamento della pratica.

     Le incentivazioni finanziarie previste dalla lett. a dell'art. 1 possono essere concesse soltanto per iniziative le cui opere non siano state iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 8.

     Le incentivazioni a favore delle iniziative turistico-alberghiere sono concesse con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, sulla base dei criteri fissati annualmente con decreto dell'Assessore regionale stesso, previo parere del Comitato di cui al successivo art. 11, sentito il Comitato tecnico così costituito:

     (Omissis) [6].

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con qualifica di dirigente.

     Il Comitato dura in carica quattro anni.

     I provvedimenti dell'Assessore regionale per il turismo di cui al primo comma del presente articolo, quando sono adottati in difformità al parere del Comitato tecnico, devono essere adeguatamente motivati.

 

     Art. 9.

     Il Comitato tecnico di cui all'art. 2 del regolamento regionale 9 aprile 1956, n. 1, modificato con D.P.Reg. 30 marzo 1959, n. 11, è soppresso, e le relative attribuzioni sono devolute al Comitato di cui al precedente art. 8 all'atto del suo insediamento.

 

     Art. 10.

     Per la liquidazione dei contributi destinati all'incentivazione dei trasporti di interesse turistico sono ammesse aperture di credito, ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali, a favore del dirigente coordinatore del gruppo di lavoro competente dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

 

     Artt. 11. - 13. [7]

 

     Art. 14.

     Per la realizzazione degli interventi previsti nel primo comma del precedente art. 2 relativamente alla tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico, gli enti locali il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nelle zone turistiche di cui alla presente legge, sono tenuti a costituire, entro tre mesi dalla pubblicazione del piano di cui all'art. 11, consorzi per la realizzazione e la gestione di discariche controllate, di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.

     La costituzione dei consorzi ed i loro statuti sono approvati con decreto del Presidente della Regione.

     In caso di inadempienza degli enti locali interessati, l'Assessore regionale per gli enti locali, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, provvede alla costituzione obbligatoria dei consorzi in conformità all'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana, assicurando la presenza delle minoranze nel consiglio di amministrazione dell'ente.

 

     Art. 15.

     Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

     a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

     b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

     c) nella fascia compresa tra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinata in 1,50 mc/mq;

     d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione del massimo invaso;

     e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dai confini dei parchi archeologici [8].

     Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.

 

     Art. 16.

     Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b) e c) del precedente art. 15.

     Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta (a).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

 

     Art. 17.

     Nella prima applicazione della presente legge e limitatamente al primo anno di attività del Comitato previsto dal precedente art. 13, i componenti di cui al n. 9 dello stesso articolo sono nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 18.

     Restano salve le disposizioni contenute nei piani regolatori generali e comprensoriali già approvati o divenuti efficaci ai sensi dell'art. 4 della L.R. 5 novembre 1973, n. 38, nonché quelle relative alle zone A e B dei programmi di fabbricazione già approvati.

     La concessione delle provvidenze finanziarie di cui alla presente legge è subordinata all'esistenza di piani particolareggiati di esecuzione dello strumento urbanistico in vigore ovvero alla stipula di lottizzazione convenzionata secondo le norme di legge in vigore.

     Restano salve le disposizioni di cui all'art. 28 della L.R. 26 maggio 1973, n. 21, per l'edificazione dei lotti interclusi.

 

     Art. 19.

     Tutte le iniziative in via d'istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge e corredate dai prescritti nulla osta edilizi - previo accertamento della conformità dei nulla osta stessi agli strumenti urbanistici ed alla legislazione vigente - possono beneficiare delle provvidenze regionali in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 15.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 21.

     Per quant'altro non previsto dalla presente legge, valgono, purché non incompatibili, le disposizioni di cui alle LL.RR. 12 aprile 1967, n. 46, e 1° luglio 1972, n. 32, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 22.

     I limiti di impegno ventennale, autorizzati per gli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974 con gli artt. 1 e 3 della L.R. 1° luglio 1972, n. 32, con l'art. 44 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 63, e con l'art. 51 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 92, per le finalità degli artt. 1 e 8 della L.R. 12 aprile 1967, n. 46, sono mantenuti in bilancio per un periodo massimo di anni cinque decorrenti dall'esercizio successivo a quello della loro iscrizione in bilancio.

 

     Art. 23.

     Per le operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma relativa alla gestione del patrimonio turistico-alberghiero regionale, soppressa ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20 marzo 1972, n. 11, e per l'assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni della cessata Azienda, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

 

     Art. 24.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 140.000 milioni che sarà iscritta nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale [10].

     Al relativo onere si provvede utilizzando le disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980, approvato con la L.R. 12 maggio 1975, n. 18 [11].

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 23 si provvede, per l'importo di lire 50 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1976, con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     All'onere ricadente negli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede con il maggiore gettito delle entrate tributarie.

 

     Art. 25.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 85 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 32.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1977, n. 32.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1977, n. 32.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 maggio 1977, n. 32.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 1990, n. 7.

[6] Vedi l'art. 6 della L.R. 17 maggio 1984, n. 31.

[7] Articoli abrogati dall'art. 20 della L.R. 6 aprile 1996, n. 27.

[8] Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 2022, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[9] Modifica l'art. 15 della L.R. 20 aprile 1967, n. 49.

[10] Comma così sostituito dall'art. della 4 L.R. 7 maggio 1977, n. 32.

[11] Comma così sostituito dall'art. della 4 L.R. 7 maggio 1977, n. 32.